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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente
Dr. Michele MAGLIULO Consigliere
D.ssa Lucia MINAURO Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3178/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1029/2020 del Tribunale di Benevento, del 09.07.2020, pubblicata in data
16.07.2020 e notificata a mezzo PEC il 20 luglio 2020;
T R A
(C.F. ), con sede in Modena alla via Parte_1 P.IVA_1
San Carlo n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa in qualità di mandataria la Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1 difensore in Napoli alla via Depretis n.51, giusta procura allegata all'atto di appello notificato il 21.09.2020;
APPELLANTE
E
(C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2
l'11.09.1945 ed ivi residente a[...], in proprio e nella qualità di delegato giusta atto di delega contenuto nel verbale di assemblea generale ordinaria del 15 febbraio 2017 da CP_2 [...]
, e , quali eredi legittimi di CP_3 Controparte_4 Controparte_5
nato il [...] e deceduto il 18.10.2011, nonché PE
, rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Striani (C.F. Controparte_6
, ed elettivamente domiciliato unitamente al C.F._3 difensore presso lo studio dell'avv. Francesca Pepe in Napoli alla via
1 Michelangelo da Caravaggio n. 76, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente il 30 dicembre 2020;
APPELLATO
Conclusioni: Come da note scritte depositate entro il termine del 26 settembre 2024 in sostituzione dell'udienza, fissato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., introdotto con il d.lgs. 149/2022;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1. Giudizio di primo grado
I.
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, – in proprio e quale CP_1
delegato di , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e – chiedeva al Tribunale di Benevento di
[...] Controparte_6 ingiungere alla il pagamento della somma di € 123.687,08 Parte_1 oltre interessi, in forza dell'accertamento contenuto nella sentenza n.
653/2014 emessa del Tribunale di Benevento.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 921/17 in data 15 giugno 2017, CP_1 presentava istanza di correzione dell'errore materiale chiedendo:
[...]
“previa concessione della esecutività del decreto ingiuntivo richiesto, integrare lo stesso delle somme già liquidate (ma non indicate) a titolo di
(già ) spese della procedura monitoria per esborsi, Controparte_7 per competenze, oltre iva, cassa e spese generali come per legge”.
Con provvedimento del 28.06.2017, il Tribunale di Benevento ingiungeva alla di pagare, oltre la somma Controparte_8
richiesta con ricorso, anche le spese processuali.
Successivamente, con provvedimento del 18.07.2017, il giudice adito adottava un ulteriore provvedimento “a correzione del precedente decreto ingiuntivo, come da istanza di parte” al fine di concedere l'immediata efficacia esecutiva del ricorso, sussistendo i presupposti ex art. 641 c.p.c.
I.
2. Avverso il decreto monitorio, con atto di citazione notificato il 04 settembre 2017, proponeva opposizione la Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
2 “in via preliminare a) sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 921/2017 per la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.. Nel merito b) revocare e/o dichiarare inesistente, nullo
e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
c) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con istanza del 15 settembre 2017 la
[...]
chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del decreto Pt_1
ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c..
I.
3. Con comparsa di risposta depositata il 16 ottobre 2017, si costituiva nel giudizio per la decisione sull'istanza di sospensione (n. 3829-1/2017
R.G.) chiedendo “in via preliminare a. rigettare l'istanza di CP_1
sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto perché inammissibile per l'avvenuta esecuzione del titolo;
b. in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della sollevata eccezione preliminare, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'istanza ex adverso proposta;
c. confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo per i motivi ampiamente illustrati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”.
Con ordinanza del 18 ottobre 2017 il Giudice dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecutività.
I.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 novembre
2017, chiedeva di “A. previa concessione ex art. 648 c.p.c. CP_1
della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi illustrati;
accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
B. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge”, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le conclusioni, il Tribunale di
Benevento con provvedimento del 04 febbraio 2020 assumeva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I.
5. Con sentenza n. 1029/2020 del 09.07.2020, pubblicata in data
16.07.2020 e notificata a mezzo PEC il 20 luglio 2020, il Tribunale di
Benevento statuiva come di seguito:
3 “1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il d.i. 921/17, confermandolo così come corretto con l'inserimento delle spese di procedura;
2) condanna alla refusione in favore di parte opposta delle competenze di giudizio, quantificate in euro 2430 per la fase di studio, euro 1550 per la fase introduttiva, euro 5400 per la fase istruttoria ed euro 4050 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15% su tali competenze, oltre ancora IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti e con attribuzione al difensore”.
II. Giudizio di secondo grado:
II.
1. Avverso la mentovata sentenza proponeva appello la e Parte_1
per essa, in qualità di mandataria, la Parte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1.- annullare e/o riformare la sentenza n. 1029/2020 emessa dal
Tribunale di Benevento in data 9/16 luglio 2020 a definizione del giudizio di primo grado iscritto RGN 3829/2017;
2.-per l'effetto, accogliere le conclusioni spiegate nell'interesse
[...]
in primo grado e qui integralmente riproposte, così come Parte_1
dinanzi già riportate, e dunque: 1) revocare e/o dichiarare inesistente, nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
2) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio;
3.- condannare alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA e compreso il rimborso forfetario delle spese generali”.
II.
2. Con comparsa risposta depositata il 30 dicembre 2020, si costituiva nel giudizio di appello , in proprio e nella qualità di delegato CP_1
di , , e CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello Controparte_6
per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. nonché, nel merito, di rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
4 II.
3. In seguito a due rinvii d'ufficio, lette le note depositate dalle parti entro il termine del 26 settembre 2024 fissato, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza già prevista in pari data, con provvedimento del
27 settembre 2024 la causa veniva introitata in decisione con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. e 352 comma 1 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
III. Motivi di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione (rubricato “Violazione di legge – omessa motivazione – omesso esame circa un fatto decisivo e/o errore di fatto – inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di potestas iudicandi e per violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.”),
l'appellante deduce la nullità del decreto ingiuntivo:
a) In quanto il provvedimento sarebbe stato inammissibilmente riformato d'ufficio da parte del Tribunale di Benevento che, con provvedimento del 18 luglio 2017, ha riconosciuto l'efficacia esecutiva del decreto nonostante l'assenza di una specifica istanza di parte sul punto;
b) per non essere stata previamente notificata alla Banca l'istanza di correzione di errore materiale unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, costituendo essi un unicum, al fine di permettere al debitore ingiunto di operare le proprie valutazioni.
Con il secondo motivo di gravame (rubricato “omessa motivazione – omesso e/o erroneo esame circa un fatto decisivo – violazione di legge – carenza di legittimazione attiva – erronea valutazione delle prove”),
l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto la carenza di legittimazione attiva di , il quale non avrebbe CP_1
potuto agire in monitorio, sia perché semplice fideiussore;
sia perché aveva già perso la qualità di legale rappresentante della società, in seguito alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese per avvenuta liquidazione;
sia perché non vi sarebbe prova in atti della delega ricevuta dai soci per esercitare il diritto di credito della società.
5 Parimenti, andrebbe esclusa anche la legittimazione attiva degli eredi del socio defunto , stante l'insufficienza della PE
documentazione depositata in giudizio a sostegno della loro qualità di eredi legittimi.
Con il terzo motivo (rubricato “Erronea valutazione della sentenza n.
653/2014 – Erronea individuazione del credito – eccezione di prescrizione
– violazione di legge – erronea applicazione degli artt. 2909 c.c. e 2943
c.c.”), l'appellante eccepisce l'erroneità del decreto ingiuntivo e della sentenza nella parte relativa all'individuazione dell'ammontare del credito preteso dai soci della il quale ammonterebbe ad € Controparte_9
108.384,10, quale saldo finale ricalcolato del conto corrente, e non ad €
123.687,08, somma che rappresenterebbe esclusivamente le maggiori competenze illegittimamente addebitate dalla nel corso del Pt_1
rapporto e non un credito della correntista.
In ogni caso, erroneamente il Giudice di prime cure non avrebbe considerato la prescrizione del suddetto diritto di credito della società, in ragione del fatto che il conto corrente bancario è stato chiuso nell'anno
2002 e che alcuna domanda di ripetizione del saldo contabile sarebbe stata avanzata dalla società correntista nel prescritto termine decennale.
Sul decorso del suddetto termine prescrizionale, inoltre, non avrebbe poi generato alcun effetto interruttivo la domanda di accertamento negativo proposta dai fideiussori della correntista, trattandosi di una domanda volta ad escludere l'esistenza del debito dei garanti e non la sussistenza del credito della correntista.
IV. Motivi della decisione:
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di parte appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che l'appello, nel suo complesso, superi il vaglio di ammissibilità.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
6 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella redazione dell'atto di appello sono state individuate in maniera precisa e testuale le parti di sentenza censurate e, soprattutto, sono state specificate le motivazioni che, se condivise, sarebbero suscettibili di condurre alla riforma della decisione.
Parimenti, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.. Gli appellati, infatti, si sono limitati a dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione in maniera del tutto generica, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono, in ogni caso, un accertamento all'esito del giudizio di appello che preclude “prima facie” la chiesta pronuncia di inammissibilità.
Ciò detto, l'appello deve essere delibato nel merito.
Innanzitutto, infondato è il primo motivo di appello sotto entrambi i profili di censura rilevati dalla appellante. Pt_1
In termini generali, può ritenersi ammissibile la proponibilità di un'istanza di parte volta alla correzione dell'errore materiale del decreto monitorio richiesto ed emesso dal Tribunale adito.
Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, nonostante la mancata inclusione tra i provvedimenti suscettibili di correzione di errore materiale indicati espressamente dall'art. 287 c.p.c., è ammessa la richiesta di correzione con il procedimento de quo anche dei decreti
7 monitori che risultino caratterizzati da errori di calcolo o da mere omissioni, stante la loro equiparabilità alle sentenze di condanna e, soprattutto, vista la loro idoneità ad acquisire il valore di cosa giudicata ove non opposti.
Nel dettaglio, con l'istanza del 15 giugno 2017, aveva CP_1
chiesto al Tribunale di Benevento di correggere il decreto monitorio emesso in quanto mancante, per un verso, dell'indicazione delle spese al cui versamento era stato condannato il debitore ingiunto, nonché, sotto altro aspetto, della concessione della provvisoria esecutività del decreto già richiesta con il ricorso introduttivo.
In data 28.06.2017, il Tribunale di Benevento con un primo provvedimento ha accolto l'istanza sotto il profilo delle spese processuali, emettendo un nuovo decreto ingiuntivo contenente l'indicazione delle somme dovute a questo titolo da parte del debitore.
Successivamente, il 18.07.2017, il Tribunale– evidentemente avvedutosi della omessa pronuncia sulla ulteriore richiesta di correzione del decreto mancante della provvisoria esecutività – ha ulteriormente corretto il decreto emesso, accogliendo anche sotto questo profilo l'istanza del creditore istante.
A ben vedere, dalla ricostruzione dell'intera vicenda processuale, emerge come il Tribunale di Benevento non abbia effettuato una correzione d'ufficio del decreto ingiuntivo, avendo in realtà provveduto in due momenti differenti sulla medesima istanza avanzata dal creditore ricorrente il 15 giugno 2017.
Nonostante la evidente atipicità di tale modus operandi, ritiene la Corte che non possa ravvisarsi nella correzione effettuata in seconda battuta dal
Tribunale di Benevento una riforma ex officio del provvedimento emanato, avendo comunque il giudice provveduto – sebbene in due diversi momenti– sulle richieste avanzate con l'unica istanza proposta dal ricorrente.
Allo stesso tempo, non sussiste l'ulteriore profilo di nullità che, secondo l'appellante, deriverebbe dalla mancata notifica dell'istanza di correzione di errore materiale, unitamente al ricorso monitorio e al decreto ingiuntivo corretto.
8 L'art. 643 c.p.c., infatti, dispone che “il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti”. La notifica di entrambi gli atti – sia il ricorso che il decreto monitorio – si giustifica con il fatto che essi costituiscono in realtà un atto unico inscindibile nella sostanza, dato che la motivazione del decreto è contenuta nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio. Solo in questo modo, infatti, si consente al debitore ingiunto che non ha partecipato alla fase monitoria, di conoscere le ragioni poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, in modo da poter eventualmente far valere i propri diritti nella fase di opposizione da svolgersi nel pieno contraddittorio tra le parti.
Un vulnus in termini di conoscenza/conoscibilità delle motivazioni alla base dell'ingiunzione non è ravvisabile, pertanto, nella mancata notificazione dell'istanza di correzione dell'errore materiale del decreto. È necessario considerare, infatti, che le motivazioni del provvedimento corretto sono già tutte rinvenibili nel ricorso introduttivo, atteso che, con l'istanza di cui all'art. 287 c.p.c., il Giudice è stato semplicemente sollecitato ad integrare il provvedimento emesso con quegli elementi già richiesti con la domanda principale ma che risultano poi, per mera dimenticanza, essere stati omessi nel provvedimento a valle.
E' in parte fondato, invece, il secondo motivo di impugnazione.
Sotto un primo angolo prospettico, secondo l'appellante, CP_2
, e non sarebbero CP_3 Controparte_4 Controparte_5
legittimati ad agire in giudizio in ragione del fatto che non avrebbero adeguatamente dimostrato di essere eredi effettivi di PE
, avendo allegato agli atti solo il certificato di morte e lo stato di
[...] famiglia, ma non anche un atto idoneo a dimostrare l'effettiva accettazione dell'eredità.
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove un'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto – originario titolare del diritto
– deve allegare la propria legittimazione fornendo la prova del decesso del de cuius nonché della sua qualità di erede. Per quanto concerne la delazione dell'eredità, l'onere è adeguatamente adempiuto mediante la produzione degli atti dello stato civile e, in particolare, del certificato di
9 morte e dello stato di famiglia da cui è possibile desumere il rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione.
Per quanto attiene, invece, all'accettazione dell'eredità, essa può desumersi anche dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare.
Nel caso di specie, la volontà dei chiamati di accettare l'eredità di emerge in maniera chiara e incontrovertibile dal fatto PE che essi hanno partecipato attivamente – proprio nella qualità di eredi – all'assemblea societaria convocata per autorizzare il liquidatore incaricato di procedere allo scioglimento della società nonché alla sua cancellazione dal registro delle imprese. Pertanto, in generale, va riconosciuta la legittimazione ad agire di , CP_2 CP_3 Controparte_4
e quali eredi del socio deceduto . Controparte_5 PE
Nella presente controversia, però, gli eredi del non hanno agito CP_3
in giudizio personalmente, dato che ha proposto la CP_1
domanda, oltre che in proprio, anche nel loro interesse, in virtù di delega asseritamente all'uopo conferitagli.
Proprio sotto questo ulteriore profilo, la appellante ha eccepito Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione ad agire di nell'interesse degli eredi di CP_1
nonché dell'altro socio , PE Controparte_6
nonostante la mancanza della prova di un atto di conferimento del relativo potere rappresentativo.
Tale ultima censura è fondata.
, infatti, pone a sostegno del potere di agire in giudizio in CP_1
nome e per conto dei soci una delega conferita da questi ultimi in sede assembleare contenuta nel verbale del 15 febbraio 2017. Con la delibera adottata all'esito dei lavori assembleari, i soci all'unanimità approvavano il bilancio finale di liquidazione, autorizzando il liquidatore a CP_1
richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese nonché
“ad incassare i crediti evidenziati nel prospetto di riparto, quando verranno liquidati a seguito di azione giudiziaria e procedere alla successiva restituzione ai soci in proporzione delle loro quote”.
10 A ben vedere, dal testo della delibera testualmente citata, emerge che il liquidatore sia stato autorizzato solo ed esclusivamente ad incassare i crediti inseriti nel prospetto di riparto tra cui, appunto, rientra il credito oggetto della presente controversia. Il potere conferitogli, quindi, non può ritenersi esteso anche al potere di rappresentare in sede processuale gli ex soci della essendo necessario a tal fine un atto volto ad Controparte_9
attribuire in maniera chiara e incontrovertibile anche la rappresentanza processuale.
La procura conferita al Buono costituisce, infatti, una procura ad negotium, contenente l'indicazione di compiere uno specifico affare costituito dall'incasso del credito inserito nel piano di riparto in cui, quindi, non può ritenersi ricompreso anche il potere di rappresentare processualmente i mandanti.
Si pone in termini assolutamente ostativi rispetto all'interpretazione estensiva della procura fornita dal il testo normativo dell'art. 77 CP_1
c.p.c., il quale recita: “Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nello
Stato allestitore”.
Tale norma è stata interpretata da dottrina e giurisprudenza nel senso che il potere di rappresentanza processuale deve essere rilasciato espressamente per iscritto e deve essere contenuto in una procura che conferisca al rappresentante anche poteri di rappresentanza sostanziale
(in questo senso, Cass. S.U. sent. n. 4666/1998).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza della S.C., da cui questo
Collegio non intende discostarsi, “Occorre dunque distinguere, in relazione alla previsione dell'art. 77 c.p.c., le diverse figure di rappresentante e le due connesse, distinte, discipline. Per l'istitore vale la regola, stabilita nell'art. 77 c.p.c., comma 2 e ripetutamente enunciata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la legittimazione processuale, attiva e passiva, dell'institore per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa costituisce un attributo connaturale della qualità
11 del soggetto;
ne consegue che, per la sua sussistenza, non occorre affatto un'espressa enunciazione nella procura, mentre occorre un'espressa esclusione per poterla negare (Cass. 8 giugno 1999 n. 5643, Cass. 14 dicembre 1976 n. 4631, Cass. 6 giugno 1962 n. 1352). Per il procuratore ad negotia, vale l'opposto principio, enunciato nell'art. 77 c.p.c., comma 1 per il quale il conferimento di una procura generale o speciale ad negotia non comporta, di per se solo, l'automatica attribuzione anche della rappresentanza volontaria processuale, per la cui sussistenza, invece, è necessario uno specifico ed espresso mandato, da redigersi in forma scritta (Cass.10 luglio 1975 n. 2720, Cass. 17 aprile 1974 n. 1047; vedi anche Cass. 11 gennaio 2002 n. 314, la Cass. 9 luglio 1994 n. 6524)”
(Cass. sent. n. 3484/2008).
In considerazione dei principi suddetti, quindi, mancando nel caso di specie un esplicito e diretto conferimento dei poteri rappresentativi in sede processuale, deve escludersi la legittimazione di ad agire in CP_1 giudizio nell'interesse degli ex soci della e, in particolare, Controparte_9
degli eredi di e di , risultando egli PE Controparte_6 legittimato ad agire solo personalmente, essendo anch'egli ex socio della società correntista.
Con riferimento al terzo motivo di appello, deve essere delibata, in via prioritaria, la questione relativa alla eccepita prescrizione del diritto di credito della società nei confronti della appellante, in Pt_1
considerazione del fatto che il conto corrente bancario era stato chiuso nell'anno 2002 e, nel frattempo, l'unica domanda proposta è stata quella di accertamento negativo avanzata da parte dei fideiussori.
La questione attiene, in particolare, all'efficacia interruttiva dell'azione di accertamento negativo proposta dai fideiussori rispetto al decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla nel corso del rapporto di conto Pt_1
corrente.
A tal riguardo, questa Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale espresso su tale questione dalla S.C. di Cassazione, secondo cui “La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a
12 svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto,
a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente
l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio” (Cass. civ. sent. n. 21799/2021).
Secondo il principio di diritto citato, solitamente un'azione di accertamento negativo non può avere efficacia interruttiva della prescrizione di un diritto vantato nei confronti del debitore, salvo che le difese spiegate dal creditore non siano volte, oltre che ad ottenere il rigetto della domanda ex adverso proposta, anche ad affermare le proprie ragioni creditorie.
Ebbene, nel caso di specie, in presenza della specifica eccezione di prescrizione del diritto azionata dalla avrebbe dovuto Pt_1 CP_1 fornire la prova specifica dell'avvenuta interruzione del termine decennale, dimostrando appunto che, dalle difese spiegate dalla nel Pt_1
procedimento avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo, fosse desumibile – anche implicitamente – la volontà di affermare la titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. In assenza degli atti processuali relativi al giudizio “presupposto”, tale specifico profilo non è neanche desumibile dalla sentenza n. 653/2014, con cui il Tribunale di
Benevento ha accertato l'inesistenza del debito dei fideiussori, nella quale infatti si afferma testualmente che la Banca, costituendosi in giudizio contestava la domanda “eccependo la prescrizione del diritto alla restituzione vantato dagli attori”.
In mancanza della prova necessaria, quindi, va escluso che la domanda di accertamento proposta dai fideiussori possa aver interrotto il termine di prescrizione del diritto della correntista ad ottenere la liquidazione del proprio credito.
Pertanto, il terzo motivo di appello va accolto con conseguente dichiarazione della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito azionato da solo nel 2017. CP_1
Rimangono assorbite le ulteriori censure proposte dall'appellante.
13 Stante l'accoglimento dell'appello, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico degli appellati le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n
147/2022, con riguardo al valore della causa parametrando il compenso tra i valori minimi e medi delle tariffe, tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa in Parte_1
qualità di mandataria la nei confronti Parte_2 di – in proprio e nella qualità di delegato da CP_1 CP_2
, e , quali eredi CP_3 Controparte_4 Controparte_5
legittimi di , nonché da - avverso PE Controparte_6
la sentenza 1029/2020 del Tribunale di Benevento, del 09.07.2020, pubblicata in data 16.07.2020 e notificata a mezzo PEC il 20 luglio 2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata:
a) dichiara il difetto di legittimazione di ad agire in CP_1
giudizio nella qualità di delegato di , CP_2 CP_3
e ; Controparte_4 Controparte_5
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 921/17 emesso il 15 giugno 2017 dal
Tribunale di Benevento;
2) condanna al pagamento, in favore della CP_1 [...]
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio Parte_1
che si liquidano come di seguito:
- per il primo grado di giudizio, € 10.000,00 per onorari ed € 406,50 per esborsi;
- per il secondo grado, € 8.000,00 per spese ed € 1.138,50 per esborsi;
14 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del 19 dicembre
2024.
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente
Dr. Michele MAGLIULO Consigliere
D.ssa Lucia MINAURO Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3178/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1029/2020 del Tribunale di Benevento, del 09.07.2020, pubblicata in data
16.07.2020 e notificata a mezzo PEC il 20 luglio 2020;
T R A
(C.F. ), con sede in Modena alla via Parte_1 P.IVA_1
San Carlo n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa in qualità di mandataria la Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1 difensore in Napoli alla via Depretis n.51, giusta procura allegata all'atto di appello notificato il 21.09.2020;
APPELLANTE
E
(C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2
l'11.09.1945 ed ivi residente a[...], in proprio e nella qualità di delegato giusta atto di delega contenuto nel verbale di assemblea generale ordinaria del 15 febbraio 2017 da CP_2 [...]
, e , quali eredi legittimi di CP_3 Controparte_4 Controparte_5
nato il [...] e deceduto il 18.10.2011, nonché PE
, rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Striani (C.F. Controparte_6
, ed elettivamente domiciliato unitamente al C.F._3 difensore presso lo studio dell'avv. Francesca Pepe in Napoli alla via
1 Michelangelo da Caravaggio n. 76, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente il 30 dicembre 2020;
APPELLATO
Conclusioni: Come da note scritte depositate entro il termine del 26 settembre 2024 in sostituzione dell'udienza, fissato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., introdotto con il d.lgs. 149/2022;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1. Giudizio di primo grado
I.
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, – in proprio e quale CP_1
delegato di , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e – chiedeva al Tribunale di Benevento di
[...] Controparte_6 ingiungere alla il pagamento della somma di € 123.687,08 Parte_1 oltre interessi, in forza dell'accertamento contenuto nella sentenza n.
653/2014 emessa del Tribunale di Benevento.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 921/17 in data 15 giugno 2017, CP_1 presentava istanza di correzione dell'errore materiale chiedendo:
[...]
“previa concessione della esecutività del decreto ingiuntivo richiesto, integrare lo stesso delle somme già liquidate (ma non indicate) a titolo di
(già ) spese della procedura monitoria per esborsi, Controparte_7 per competenze, oltre iva, cassa e spese generali come per legge”.
Con provvedimento del 28.06.2017, il Tribunale di Benevento ingiungeva alla di pagare, oltre la somma Controparte_8
richiesta con ricorso, anche le spese processuali.
Successivamente, con provvedimento del 18.07.2017, il giudice adito adottava un ulteriore provvedimento “a correzione del precedente decreto ingiuntivo, come da istanza di parte” al fine di concedere l'immediata efficacia esecutiva del ricorso, sussistendo i presupposti ex art. 641 c.p.c.
I.
2. Avverso il decreto monitorio, con atto di citazione notificato il 04 settembre 2017, proponeva opposizione la Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
2 “in via preliminare a) sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 921/2017 per la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.. Nel merito b) revocare e/o dichiarare inesistente, nullo
e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
c) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con istanza del 15 settembre 2017 la
[...]
chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del decreto Pt_1
ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c..
I.
3. Con comparsa di risposta depositata il 16 ottobre 2017, si costituiva nel giudizio per la decisione sull'istanza di sospensione (n. 3829-1/2017
R.G.) chiedendo “in via preliminare a. rigettare l'istanza di CP_1
sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto perché inammissibile per l'avvenuta esecuzione del titolo;
b. in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della sollevata eccezione preliminare, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'istanza ex adverso proposta;
c. confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo per i motivi ampiamente illustrati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”.
Con ordinanza del 18 ottobre 2017 il Giudice dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecutività.
I.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 novembre
2017, chiedeva di “A. previa concessione ex art. 648 c.p.c. CP_1
della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi illustrati;
accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
B. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge”, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le conclusioni, il Tribunale di
Benevento con provvedimento del 04 febbraio 2020 assumeva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I.
5. Con sentenza n. 1029/2020 del 09.07.2020, pubblicata in data
16.07.2020 e notificata a mezzo PEC il 20 luglio 2020, il Tribunale di
Benevento statuiva come di seguito:
3 “1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il d.i. 921/17, confermandolo così come corretto con l'inserimento delle spese di procedura;
2) condanna alla refusione in favore di parte opposta delle competenze di giudizio, quantificate in euro 2430 per la fase di studio, euro 1550 per la fase introduttiva, euro 5400 per la fase istruttoria ed euro 4050 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15% su tali competenze, oltre ancora IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti e con attribuzione al difensore”.
II. Giudizio di secondo grado:
II.
1. Avverso la mentovata sentenza proponeva appello la e Parte_1
per essa, in qualità di mandataria, la Parte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1.- annullare e/o riformare la sentenza n. 1029/2020 emessa dal
Tribunale di Benevento in data 9/16 luglio 2020 a definizione del giudizio di primo grado iscritto RGN 3829/2017;
2.-per l'effetto, accogliere le conclusioni spiegate nell'interesse
[...]
in primo grado e qui integralmente riproposte, così come Parte_1
dinanzi già riportate, e dunque: 1) revocare e/o dichiarare inesistente, nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
2) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio;
3.- condannare alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA e compreso il rimborso forfetario delle spese generali”.
II.
2. Con comparsa risposta depositata il 30 dicembre 2020, si costituiva nel giudizio di appello , in proprio e nella qualità di delegato CP_1
di , , e CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello Controparte_6
per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. nonché, nel merito, di rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
4 II.
3. In seguito a due rinvii d'ufficio, lette le note depositate dalle parti entro il termine del 26 settembre 2024 fissato, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza già prevista in pari data, con provvedimento del
27 settembre 2024 la causa veniva introitata in decisione con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. e 352 comma 1 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
III. Motivi di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione (rubricato “Violazione di legge – omessa motivazione – omesso esame circa un fatto decisivo e/o errore di fatto – inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di potestas iudicandi e per violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.”),
l'appellante deduce la nullità del decreto ingiuntivo:
a) In quanto il provvedimento sarebbe stato inammissibilmente riformato d'ufficio da parte del Tribunale di Benevento che, con provvedimento del 18 luglio 2017, ha riconosciuto l'efficacia esecutiva del decreto nonostante l'assenza di una specifica istanza di parte sul punto;
b) per non essere stata previamente notificata alla Banca l'istanza di correzione di errore materiale unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, costituendo essi un unicum, al fine di permettere al debitore ingiunto di operare le proprie valutazioni.
Con il secondo motivo di gravame (rubricato “omessa motivazione – omesso e/o erroneo esame circa un fatto decisivo – violazione di legge – carenza di legittimazione attiva – erronea valutazione delle prove”),
l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto la carenza di legittimazione attiva di , il quale non avrebbe CP_1
potuto agire in monitorio, sia perché semplice fideiussore;
sia perché aveva già perso la qualità di legale rappresentante della società, in seguito alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese per avvenuta liquidazione;
sia perché non vi sarebbe prova in atti della delega ricevuta dai soci per esercitare il diritto di credito della società.
5 Parimenti, andrebbe esclusa anche la legittimazione attiva degli eredi del socio defunto , stante l'insufficienza della PE
documentazione depositata in giudizio a sostegno della loro qualità di eredi legittimi.
Con il terzo motivo (rubricato “Erronea valutazione della sentenza n.
653/2014 – Erronea individuazione del credito – eccezione di prescrizione
– violazione di legge – erronea applicazione degli artt. 2909 c.c. e 2943
c.c.”), l'appellante eccepisce l'erroneità del decreto ingiuntivo e della sentenza nella parte relativa all'individuazione dell'ammontare del credito preteso dai soci della il quale ammonterebbe ad € Controparte_9
108.384,10, quale saldo finale ricalcolato del conto corrente, e non ad €
123.687,08, somma che rappresenterebbe esclusivamente le maggiori competenze illegittimamente addebitate dalla nel corso del Pt_1
rapporto e non un credito della correntista.
In ogni caso, erroneamente il Giudice di prime cure non avrebbe considerato la prescrizione del suddetto diritto di credito della società, in ragione del fatto che il conto corrente bancario è stato chiuso nell'anno
2002 e che alcuna domanda di ripetizione del saldo contabile sarebbe stata avanzata dalla società correntista nel prescritto termine decennale.
Sul decorso del suddetto termine prescrizionale, inoltre, non avrebbe poi generato alcun effetto interruttivo la domanda di accertamento negativo proposta dai fideiussori della correntista, trattandosi di una domanda volta ad escludere l'esistenza del debito dei garanti e non la sussistenza del credito della correntista.
IV. Motivi della decisione:
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di parte appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che l'appello, nel suo complesso, superi il vaglio di ammissibilità.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
6 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella redazione dell'atto di appello sono state individuate in maniera precisa e testuale le parti di sentenza censurate e, soprattutto, sono state specificate le motivazioni che, se condivise, sarebbero suscettibili di condurre alla riforma della decisione.
Parimenti, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.. Gli appellati, infatti, si sono limitati a dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione in maniera del tutto generica, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono, in ogni caso, un accertamento all'esito del giudizio di appello che preclude “prima facie” la chiesta pronuncia di inammissibilità.
Ciò detto, l'appello deve essere delibato nel merito.
Innanzitutto, infondato è il primo motivo di appello sotto entrambi i profili di censura rilevati dalla appellante. Pt_1
In termini generali, può ritenersi ammissibile la proponibilità di un'istanza di parte volta alla correzione dell'errore materiale del decreto monitorio richiesto ed emesso dal Tribunale adito.
Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, nonostante la mancata inclusione tra i provvedimenti suscettibili di correzione di errore materiale indicati espressamente dall'art. 287 c.p.c., è ammessa la richiesta di correzione con il procedimento de quo anche dei decreti
7 monitori che risultino caratterizzati da errori di calcolo o da mere omissioni, stante la loro equiparabilità alle sentenze di condanna e, soprattutto, vista la loro idoneità ad acquisire il valore di cosa giudicata ove non opposti.
Nel dettaglio, con l'istanza del 15 giugno 2017, aveva CP_1
chiesto al Tribunale di Benevento di correggere il decreto monitorio emesso in quanto mancante, per un verso, dell'indicazione delle spese al cui versamento era stato condannato il debitore ingiunto, nonché, sotto altro aspetto, della concessione della provvisoria esecutività del decreto già richiesta con il ricorso introduttivo.
In data 28.06.2017, il Tribunale di Benevento con un primo provvedimento ha accolto l'istanza sotto il profilo delle spese processuali, emettendo un nuovo decreto ingiuntivo contenente l'indicazione delle somme dovute a questo titolo da parte del debitore.
Successivamente, il 18.07.2017, il Tribunale– evidentemente avvedutosi della omessa pronuncia sulla ulteriore richiesta di correzione del decreto mancante della provvisoria esecutività – ha ulteriormente corretto il decreto emesso, accogliendo anche sotto questo profilo l'istanza del creditore istante.
A ben vedere, dalla ricostruzione dell'intera vicenda processuale, emerge come il Tribunale di Benevento non abbia effettuato una correzione d'ufficio del decreto ingiuntivo, avendo in realtà provveduto in due momenti differenti sulla medesima istanza avanzata dal creditore ricorrente il 15 giugno 2017.
Nonostante la evidente atipicità di tale modus operandi, ritiene la Corte che non possa ravvisarsi nella correzione effettuata in seconda battuta dal
Tribunale di Benevento una riforma ex officio del provvedimento emanato, avendo comunque il giudice provveduto – sebbene in due diversi momenti– sulle richieste avanzate con l'unica istanza proposta dal ricorrente.
Allo stesso tempo, non sussiste l'ulteriore profilo di nullità che, secondo l'appellante, deriverebbe dalla mancata notifica dell'istanza di correzione di errore materiale, unitamente al ricorso monitorio e al decreto ingiuntivo corretto.
8 L'art. 643 c.p.c., infatti, dispone che “il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti”. La notifica di entrambi gli atti – sia il ricorso che il decreto monitorio – si giustifica con il fatto che essi costituiscono in realtà un atto unico inscindibile nella sostanza, dato che la motivazione del decreto è contenuta nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio. Solo in questo modo, infatti, si consente al debitore ingiunto che non ha partecipato alla fase monitoria, di conoscere le ragioni poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, in modo da poter eventualmente far valere i propri diritti nella fase di opposizione da svolgersi nel pieno contraddittorio tra le parti.
Un vulnus in termini di conoscenza/conoscibilità delle motivazioni alla base dell'ingiunzione non è ravvisabile, pertanto, nella mancata notificazione dell'istanza di correzione dell'errore materiale del decreto. È necessario considerare, infatti, che le motivazioni del provvedimento corretto sono già tutte rinvenibili nel ricorso introduttivo, atteso che, con l'istanza di cui all'art. 287 c.p.c., il Giudice è stato semplicemente sollecitato ad integrare il provvedimento emesso con quegli elementi già richiesti con la domanda principale ma che risultano poi, per mera dimenticanza, essere stati omessi nel provvedimento a valle.
E' in parte fondato, invece, il secondo motivo di impugnazione.
Sotto un primo angolo prospettico, secondo l'appellante, CP_2
, e non sarebbero CP_3 Controparte_4 Controparte_5
legittimati ad agire in giudizio in ragione del fatto che non avrebbero adeguatamente dimostrato di essere eredi effettivi di PE
, avendo allegato agli atti solo il certificato di morte e lo stato di
[...] famiglia, ma non anche un atto idoneo a dimostrare l'effettiva accettazione dell'eredità.
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove un'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto – originario titolare del diritto
– deve allegare la propria legittimazione fornendo la prova del decesso del de cuius nonché della sua qualità di erede. Per quanto concerne la delazione dell'eredità, l'onere è adeguatamente adempiuto mediante la produzione degli atti dello stato civile e, in particolare, del certificato di
9 morte e dello stato di famiglia da cui è possibile desumere il rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione.
Per quanto attiene, invece, all'accettazione dell'eredità, essa può desumersi anche dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare.
Nel caso di specie, la volontà dei chiamati di accettare l'eredità di emerge in maniera chiara e incontrovertibile dal fatto PE che essi hanno partecipato attivamente – proprio nella qualità di eredi – all'assemblea societaria convocata per autorizzare il liquidatore incaricato di procedere allo scioglimento della società nonché alla sua cancellazione dal registro delle imprese. Pertanto, in generale, va riconosciuta la legittimazione ad agire di , CP_2 CP_3 Controparte_4
e quali eredi del socio deceduto . Controparte_5 PE
Nella presente controversia, però, gli eredi del non hanno agito CP_3
in giudizio personalmente, dato che ha proposto la CP_1
domanda, oltre che in proprio, anche nel loro interesse, in virtù di delega asseritamente all'uopo conferitagli.
Proprio sotto questo ulteriore profilo, la appellante ha eccepito Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione ad agire di nell'interesse degli eredi di CP_1
nonché dell'altro socio , PE Controparte_6
nonostante la mancanza della prova di un atto di conferimento del relativo potere rappresentativo.
Tale ultima censura è fondata.
, infatti, pone a sostegno del potere di agire in giudizio in CP_1
nome e per conto dei soci una delega conferita da questi ultimi in sede assembleare contenuta nel verbale del 15 febbraio 2017. Con la delibera adottata all'esito dei lavori assembleari, i soci all'unanimità approvavano il bilancio finale di liquidazione, autorizzando il liquidatore a CP_1
richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese nonché
“ad incassare i crediti evidenziati nel prospetto di riparto, quando verranno liquidati a seguito di azione giudiziaria e procedere alla successiva restituzione ai soci in proporzione delle loro quote”.
10 A ben vedere, dal testo della delibera testualmente citata, emerge che il liquidatore sia stato autorizzato solo ed esclusivamente ad incassare i crediti inseriti nel prospetto di riparto tra cui, appunto, rientra il credito oggetto della presente controversia. Il potere conferitogli, quindi, non può ritenersi esteso anche al potere di rappresentare in sede processuale gli ex soci della essendo necessario a tal fine un atto volto ad Controparte_9
attribuire in maniera chiara e incontrovertibile anche la rappresentanza processuale.
La procura conferita al Buono costituisce, infatti, una procura ad negotium, contenente l'indicazione di compiere uno specifico affare costituito dall'incasso del credito inserito nel piano di riparto in cui, quindi, non può ritenersi ricompreso anche il potere di rappresentare processualmente i mandanti.
Si pone in termini assolutamente ostativi rispetto all'interpretazione estensiva della procura fornita dal il testo normativo dell'art. 77 CP_1
c.p.c., il quale recita: “Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nello
Stato allestitore”.
Tale norma è stata interpretata da dottrina e giurisprudenza nel senso che il potere di rappresentanza processuale deve essere rilasciato espressamente per iscritto e deve essere contenuto in una procura che conferisca al rappresentante anche poteri di rappresentanza sostanziale
(in questo senso, Cass. S.U. sent. n. 4666/1998).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza della S.C., da cui questo
Collegio non intende discostarsi, “Occorre dunque distinguere, in relazione alla previsione dell'art. 77 c.p.c., le diverse figure di rappresentante e le due connesse, distinte, discipline. Per l'istitore vale la regola, stabilita nell'art. 77 c.p.c., comma 2 e ripetutamente enunciata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la legittimazione processuale, attiva e passiva, dell'institore per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa costituisce un attributo connaturale della qualità
11 del soggetto;
ne consegue che, per la sua sussistenza, non occorre affatto un'espressa enunciazione nella procura, mentre occorre un'espressa esclusione per poterla negare (Cass. 8 giugno 1999 n. 5643, Cass. 14 dicembre 1976 n. 4631, Cass. 6 giugno 1962 n. 1352). Per il procuratore ad negotia, vale l'opposto principio, enunciato nell'art. 77 c.p.c., comma 1 per il quale il conferimento di una procura generale o speciale ad negotia non comporta, di per se solo, l'automatica attribuzione anche della rappresentanza volontaria processuale, per la cui sussistenza, invece, è necessario uno specifico ed espresso mandato, da redigersi in forma scritta (Cass.10 luglio 1975 n. 2720, Cass. 17 aprile 1974 n. 1047; vedi anche Cass. 11 gennaio 2002 n. 314, la Cass. 9 luglio 1994 n. 6524)”
(Cass. sent. n. 3484/2008).
In considerazione dei principi suddetti, quindi, mancando nel caso di specie un esplicito e diretto conferimento dei poteri rappresentativi in sede processuale, deve escludersi la legittimazione di ad agire in CP_1 giudizio nell'interesse degli ex soci della e, in particolare, Controparte_9
degli eredi di e di , risultando egli PE Controparte_6 legittimato ad agire solo personalmente, essendo anch'egli ex socio della società correntista.
Con riferimento al terzo motivo di appello, deve essere delibata, in via prioritaria, la questione relativa alla eccepita prescrizione del diritto di credito della società nei confronti della appellante, in Pt_1
considerazione del fatto che il conto corrente bancario era stato chiuso nell'anno 2002 e, nel frattempo, l'unica domanda proposta è stata quella di accertamento negativo avanzata da parte dei fideiussori.
La questione attiene, in particolare, all'efficacia interruttiva dell'azione di accertamento negativo proposta dai fideiussori rispetto al decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla nel corso del rapporto di conto Pt_1
corrente.
A tal riguardo, questa Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale espresso su tale questione dalla S.C. di Cassazione, secondo cui “La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a
12 svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto,
a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente
l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio” (Cass. civ. sent. n. 21799/2021).
Secondo il principio di diritto citato, solitamente un'azione di accertamento negativo non può avere efficacia interruttiva della prescrizione di un diritto vantato nei confronti del debitore, salvo che le difese spiegate dal creditore non siano volte, oltre che ad ottenere il rigetto della domanda ex adverso proposta, anche ad affermare le proprie ragioni creditorie.
Ebbene, nel caso di specie, in presenza della specifica eccezione di prescrizione del diritto azionata dalla avrebbe dovuto Pt_1 CP_1 fornire la prova specifica dell'avvenuta interruzione del termine decennale, dimostrando appunto che, dalle difese spiegate dalla nel Pt_1
procedimento avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo, fosse desumibile – anche implicitamente – la volontà di affermare la titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. In assenza degli atti processuali relativi al giudizio “presupposto”, tale specifico profilo non è neanche desumibile dalla sentenza n. 653/2014, con cui il Tribunale di
Benevento ha accertato l'inesistenza del debito dei fideiussori, nella quale infatti si afferma testualmente che la Banca, costituendosi in giudizio contestava la domanda “eccependo la prescrizione del diritto alla restituzione vantato dagli attori”.
In mancanza della prova necessaria, quindi, va escluso che la domanda di accertamento proposta dai fideiussori possa aver interrotto il termine di prescrizione del diritto della correntista ad ottenere la liquidazione del proprio credito.
Pertanto, il terzo motivo di appello va accolto con conseguente dichiarazione della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito azionato da solo nel 2017. CP_1
Rimangono assorbite le ulteriori censure proposte dall'appellante.
13 Stante l'accoglimento dell'appello, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico degli appellati le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n
147/2022, con riguardo al valore della causa parametrando il compenso tra i valori minimi e medi delle tariffe, tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa in Parte_1
qualità di mandataria la nei confronti Parte_2 di – in proprio e nella qualità di delegato da CP_1 CP_2
, e , quali eredi CP_3 Controparte_4 Controparte_5
legittimi di , nonché da - avverso PE Controparte_6
la sentenza 1029/2020 del Tribunale di Benevento, del 09.07.2020, pubblicata in data 16.07.2020 e notificata a mezzo PEC il 20 luglio 2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata:
a) dichiara il difetto di legittimazione di ad agire in CP_1
giudizio nella qualità di delegato di , CP_2 CP_3
e ; Controparte_4 Controparte_5
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 921/17 emesso il 15 giugno 2017 dal
Tribunale di Benevento;
2) condanna al pagamento, in favore della CP_1 [...]
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio Parte_1
che si liquidano come di seguito:
- per il primo grado di giudizio, € 10.000,00 per onorari ed € 406,50 per esborsi;
- per il secondo grado, € 8.000,00 per spese ed € 1.138,50 per esborsi;
14 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del 19 dicembre
2024.
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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