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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2874 / 2022
Il giudice VA Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 03/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2874 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
avv. ALESSANDRA GAROFALO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: opposizione avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36120220000545250000 del 23 luglio 2022, notificato il 16
settembre 2022, per euro 35.922,18 dovute ad asserite omissioni contributive relative alla iscrizione nella “Gestione commercianti” per il periodo 10/2014 – 12/2020 e avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019017015. Eccepiva la violazione dell'art. 25, comma 1 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nonché la parziale prescrizione dei crediti e,
nel merito, contestava la fondatezza delle pretese. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Mutato il giudicante, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Devono prima vagliarsi le eccezioni preliminari sollevate.
Parte ricorrente ha eccepito la decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/99 il quale prevede che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi
“….b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31
dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento…”; nel caso di specie, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002141/DDL è del 29/11/2019 ed è stato notificato in data 13 febbraio 2020. Tuttavia, i termini di decadenza e prescrizione sono stati sospesi ex art. 68 D.L. n. 18\2020 per 24 mesi: pertanto, deve ritenersi tempestivo l'avviso di addebito formato in data 23 luglio 2022.
Parimenti, non può accogliersi l'eccezione di prescrizione, stante che il verbale di accertamento e notificazione ha interrotto i termini a partire dal 29/11/2014.
Nel merito, con sentenza del 14/5/2025, emessa nell'ambito del procedimento avente r.g. n.
2488/20, il verbale ispettivo è stato parzialmente annullato;
sullo stesso sussiste, dunque, un giudicato che travolge – nei limiti dello stesso – l'avviso di addebito emanato. Per tali ragioni, l'avviso di addebito va parzialmente accolto e, per l'effetto, parzialmente annullato, nei limiti del giudicato.
Le spese si compensano, stante l'accoglimento parziale del ricorso.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
annulla parzialmente l'avviso di addebito, nei limiti del giudicato;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite tra le parti.
Agrigento, 03/12/2025.
IL GIUDICE
VA Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 2874 / 2022
Il giudice VA Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 03/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2874 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
avv. ALESSANDRA GAROFALO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: opposizione avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36120220000545250000 del 23 luglio 2022, notificato il 16
settembre 2022, per euro 35.922,18 dovute ad asserite omissioni contributive relative alla iscrizione nella “Gestione commercianti” per il periodo 10/2014 – 12/2020 e avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019017015. Eccepiva la violazione dell'art. 25, comma 1 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nonché la parziale prescrizione dei crediti e,
nel merito, contestava la fondatezza delle pretese. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Mutato il giudicante, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Devono prima vagliarsi le eccezioni preliminari sollevate.
Parte ricorrente ha eccepito la decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/99 il quale prevede che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi
“….b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31
dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento…”; nel caso di specie, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002141/DDL è del 29/11/2019 ed è stato notificato in data 13 febbraio 2020. Tuttavia, i termini di decadenza e prescrizione sono stati sospesi ex art. 68 D.L. n. 18\2020 per 24 mesi: pertanto, deve ritenersi tempestivo l'avviso di addebito formato in data 23 luglio 2022.
Parimenti, non può accogliersi l'eccezione di prescrizione, stante che il verbale di accertamento e notificazione ha interrotto i termini a partire dal 29/11/2014.
Nel merito, con sentenza del 14/5/2025, emessa nell'ambito del procedimento avente r.g. n.
2488/20, il verbale ispettivo è stato parzialmente annullato;
sullo stesso sussiste, dunque, un giudicato che travolge – nei limiti dello stesso – l'avviso di addebito emanato. Per tali ragioni, l'avviso di addebito va parzialmente accolto e, per l'effetto, parzialmente annullato, nei limiti del giudicato.
Le spese si compensano, stante l'accoglimento parziale del ricorso.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
annulla parzialmente l'avviso di addebito, nei limiti del giudicato;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite tra le parti.
Agrigento, 03/12/2025.
IL GIUDICE
VA Di AL