Sentenza 5 ottobre 2000
Massime • 1
È abnorme, perché determina una anomala regressione del procedimento, il provvedimento del giudice delle indagini preliminari che rigetti la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, sul rilievo della mancata notifica all'indagato dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. (non prevista in caso di procedimento per decreto), ordinando la restituzione degli atti al P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2000, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 05/10/2000
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 5530
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 12271/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso
TRIBUNALE di CAMPOBASSO
Nei confronti di:
UL EL N. IL 24.05.1980
avverso ordinanza del 25.02.2000
G.I.P. TRIBUNALE di CAMPOBASSO
sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso avverso l'ordinanza emessa il 25.2.2000 dal GIP del predetto tribunale, con cui è stata respinta la richiesta di emissione di decreto penale nei confronti di UL EL, sul rilievo che il P.M. avrebbe dovuto preventivamente notificare all'imputato l'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p.- Lamenta il ricorrente violazione di legge sotto il profilo che, contrariamente a quanto ritenuto dal GIP, nella ipotesi in cui venga formulata richiesta di emissione di decreto penale al sensi degli artt. 459 e segg. c.p.p., la norma di cui al citato art. 415-bis non entra in applicazione, in quanto la stessa riguarda esclusivamente i casi in cui si proceda con le forme ordinarie.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Ed invero, come esattamente osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte, l'adempimento previsto dall'art. 415-bis c.p.p. è previsto come obbligatorio esclusivamente in relazione ai procedimenti ordinari, mentre non va eseguito allorché, come nella specie, si tratti di procedimento per decreto, disciplinato dagli artt. 459 e seguenti c.p.p.- Ciò, in virtù delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto la nullità prevista dal primo comma dell'art. 416 c.p.p. riguarda, per espressa previsione legislativa e stante il principio della tassatività delle nullità di cui all'art. 177 stesso codice, soltanto la richiesta di rinvio a giudizio, atto facente indubitabilmente parte del procedimento ordinario e del tutto estraneo rispetto a quello per decreto.
In secondo luogo, l'adempimento in questione appare in contrasto con i principi di massima celerità e speditezza che caratterizzano il procedimento per decreto, come anche gli altri riti alternativi. Per altro, la tesi di cui sopra appare del tutto coerente rispetto all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in tema di applicabilità della norma di cui all'art. 555 c.p.p. in caso di emissione di decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, secondo cui "La formalità del previo invito a presentarsi è richiesta per la validità del solo decreto di citazione emesso dal pubblico ministero e non di quello emesso dal G.I.P. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna a norma dell'art. 565, comma secondo, c.p.p. e dell'art. 464, comma primo, stesso codice. Tale ultima disposizione, in particolare, richiama, per le formalità del decreto di giudizio immediato, l'art. 456 cod. proc. pen., commi primo, terzo e quinto, e, a sua volta, il comma primo di questo ultimo articolo rinvia all'art. 429 cod. proc. pen., commi primo e secondo, norme che non contemplano l'invalidità del decreto per mancanza di previo invito a presentarsi. Anche la "ratio" di celerità e snellezza che caratterizza il procedimento monitorio soccorre l'interpretazione letterale, posto che dette finalità sarebbero evidentemente frustrate se, prima della richiesta di decreto penale di condanna o, eventualmente, a seguito dell'opposizione, il pubblico ministero dovesse provvedere a invitare l'imputato a presentarsi a norma dell'art. 375 c.p.p." (v. Cass., Sez. VI, sent. n. 2087 del 09.07.1999, Puopolo. Negli stessi sensi, si vedano anche Sez. VI, sent. n. 3745 del 12.1.2000, Morandi;
Sez. I, sent. n. 3764 dell'8.11.1999, Benvegù; Sez. III sent. n. 1817 del 1.7.1999, Roiatti ecc.). È evidente che il principio di cui sopra non può non essere applicato anche nel caso di omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p., essendo identica la ratio che lo ha ispirato.
Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato, da ritenere abnorme in quanto emesso al di fuori dei poteri riservati al giudice, va pertanto annullato senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Campobasso per il seguito di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone restituirsi gli atti al GIP del Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2000