Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/04/2026, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01087/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP, domiciliataria ex lege in AP, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento in data 14 novembre 2022, depositato il 05/12/2022 e comunicato a mezzo pec il 07/12/2022, con cui il Comitato di Seconda istanza per la Formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici, costituito presso la Corte d'Appello di AP ha rigettato il reclamo proc. n-OMISSIS-, proposto, ex art. 20 disp. att. c.p.c. dal ricorrente Dott. -OMISSIS-, con il patrocino dell'Avv. -OMISSIS-, avverso il deliberato, in data 11/04/2022, con cui il Comitato per la tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici, costituito presso il Tribunale di S. RI C.V., aveva disposto la cancellazione del medesimo ricorrente dall'Albo dei CTU, in quanto “risulta giudicato nel p.p. n.-OMISSIS-, concluso con sentenza n-OMISSIS- di improcedibilità per prescrizione per numerosi gravi fatti relativi a false perizie (…) il professionista non ha dimostrato nel processo la sua estraneità ai fatti e di conseguenza, attesa anche la tipologia di reato per i quali vi è stato giudizio, appare difettare il requisito della specchiata moralità per cui il professionista non offre adeguate garanzie di affidabilità all'AG quale CTU”, nonché di tutti gli altri atti presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. GU EL Di AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con ricorso iscritto al n. 1087 dell’anno 2023, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza di smaltimento straordinario del 16 aprile 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
RI
Il giudizio va dichiarato estinto per rinunzia.
Infatti, la parte ricorrente, in data 16 marzo 2026, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale e notificato in pari data alla controparte, chiedendo l’estinzione del giudizio.
Tanto premesso, il Collegio, in considerazione della natura disponibile dell’azione, non può che prendere atto della superiore dichiarazione di estinzione della parte ricorrente e pronunciarsi in conformità.
Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura processuale della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione di AP, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
RI ZZ, Presidente
GU EL Di AP, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| GU EL Di AP | RI ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.