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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 02/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 929/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da ott. (C.F. ) residente a [...] Parte_2 C.F._1
Julia n. 7/1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Panizzo e Antonella Ferraro attore contro
(P. , con sede in San Canzian d'Isonzo, fraz. Pieris (GO) via Controparte_1 PartitaIVA_1
Nazario Sauro 3, in persona del legale rappresentante pro tempore
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Controparte_2 C.F._2
Cervignano del Friuli, (UD), via Primo Carnera 8 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eliana Trevisan
convenuti
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
“Nel merito: Previamente accertando l'illegittimità del recesso (disdetta contrattuale) eseguita nei confronti del ricorrente da parte di in persona del legale rapp.te p.t., condannare quest'ultima al pagamento, in favore del dott. Parte_3
della somma di € 35.000,00, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, corrispondente Persona_1
a 7 mensilità, nonché condannarsi la soc. in persona del legale rapp.te p.t. e/o il sig. al Parte_3 CP_2 risarcimento del danno derivante dalla lesione all'onore, al decoro e alla reputazione del dott. così come Persona_1 indicato in narrativa, che qui si indica nell'importo di € 50.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del fatto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e funzioni.”
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 25.9.2024. pagina 1 di 7 Per i convenuti:
“In via principale di merito:
-accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda dell'attore nei confronti di di condanna al pagamento di CP_1 compensi in quanto non dovuti e per l'effetto rigettare la relativa domanda;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni da lesione alla reputazione, onorabilità e decoro nei confronti del dott. e per l'effetto rigettare la relativa domanda, con condanna ex art. 96 c.p.c. per lite CP_2 temeraria.
In via riconvenzionale:
-accertare e dichiarare la nullità ab origine del contratto stipulato tra la parte attrice e la parte convenuta, per avvenuta regolare dichiarazione di annullamento, e, per l'effetto, condannare l'attore alla restituzione di € Persona_1
52.000,00 di compensi versati e non dovuti a favore della convenuta ovvero alla maggiore o minore somma CP_1 ritenuta di giustizia.
In ogni caso condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite.”
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso rivolto al giudice del lavoro, poi assegnato al giudice ordinario con decreto del Presidente del
Tribunale di data 9-22.11.2023, il dott. conveniva in giudizio la società al Persona_1 Controparte_1 fine di sentire accertare l'illegittimità del recesso di giugno 2023 dal contratto di prestazione professionale sottoscritto tra le parti e di ottenere la condanna della società al pagamento del corrispettivo dovuto per la mensilità di giugno 2023 nonché delle sei mensilità corrispondenti al periodo di preavviso nonché il dott. affinché questi e/o la società venissero condannati al risarcimento del danno derivante dalla CP_2 lesione all'onore, al decoro e alla reputazione.
In particolare, il dott. deduceva di aver svolto per la intenzionata ad aprire una clinica Per_1 CP_1 privata, prima un'attività preparatoria per l'apertura della clinica e poi l'attività di direttore sanitario presso la medesima. Il contratto aveva durata annuale. A maggio 2023 il dott. riceveva formale disdetta nel Per_1 rispetto del termine di preavviso di sei mesi. A giugno 2023 tuttavia riceveva una dichiarazione di annullamento del contratto in ragione del fatto che egli, al momento della richiesta di autorizzazione ad di apertura della clinica privata, non era iscritto all'albo dei medici chirurghi, iscrizione ottenuta Pt_4 solo a settembre 2022. Con tale ultima dichiarazione il rapporto professionale veniva interrotto immediatamente e veniva impedito al dott. di accedere alla struttura. Per_1
Si costituivano e il dott. formulando, la prima, domanda riconvenzionale di nullità del CP_1 CP_2 contratto di prestazione professionale sottoscritto con il dott. in quanto avrebbe assunto il ruolo di Per_1 direttore sanitario senza i requisiti necessari consistenti nell'essere iscritto all'albo dei medici chirurghi e nella pregressa esperienza professionale. Chiedeva pertanto che, rigettate le domande attoree, il dott. Per_1 pagina 2 di 7 fosse condannato alla restituzione di tutti i compensi percepiti. Entrambi i convenuti chiedevano infine il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal dott. in quanto infondata e che il medesimo fosse Per_1 condannato ex art. 96 c.p.c..
La causa veniva istruita documentalmente e veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. dopo aver assegnato i termini ex art. 189 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di nullità del contratto svolta dalla convenuta è fondata. CP_1
Il dott. sostiene che oggetto di contratto sarebbero state prestazioni diverse, prima di mera Per_1 consulenza e aiuto nelle operazioni necessarie per l'apertura della struttura sanitaria da parte di e, CP_1 solo dopo, a clinica aperta, di direttore sanitario.
La invece sostiene che già da febbraio 2022 l'unica prestazione richiesta al dott. era quella CP_1 Per_1 di assunzione del ruolo di direttore sanitario della struttura.
Preliminarmente, la questione circa la data di sottoscrizione del contratto è, di fatto, irrilevante. Da un lato, infatti, per la conclusione di un contratto di lavoro autonomo non è richiesta la forma scritta né ai fini della sua validità né ai fini di prova. Dall'altro lato, anche se è evidente che il documento contrattuale sia stato confezionato in una data diversa rispetto a quella indicata in calce (dal momento che nelle premesse viene fatto riferimento a circostanze ed eventi pacificamente occorsi in data successiva rispetto a quella indicata in calce come data in cui sarebbe stato sottoscritto il contratto), è altresì vero che dagli atti e documenti di causa emergono dati utili ad affermare pacificamente che il rapporto di collaborazione fosse effettivamente iniziato quantomeno a febbraio 2022.
In tal senso, si veda il doc. n. 2 di parte convenuta, ossia la domanda di autorizzazione all'apertura della struttura sanitaria privata presentata da ad e datata 5.2.2022, nella quale viene indicato CP_1 Pt_4 come direttore sanitario il dott. e alla quale viene allegata una “dichiarazione sostitutiva di certificazione e Per_1 di atto di notorietà e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore sanitario” sottoscritta dal dott.
e datata 15.2.2022. Per_1
È evidente che il ruolo di direttore sanitario veniva conferito e accettato sin da febbraio 2022.
In sostanza, la circostanza che la dichiarazione di accettazione dell'incarico fosse datata 15.2.2022
(circostanza questa mai messa in discussione) avvalora la tesi della convenuta secondo la quale l'accordo era già stato raggiunto verbalmente e che la predisposizione di un documento contrattuale (al di là della data in esso indicata) fosse avvenuta solo successivamente, a recepimento degli accordi già presi a voce.
Fermo quanto detto, si ritiene che le prestazioni richieste al dott. fossero sin da subito quelle proprie Per_1 dell'attività di un direttore sanitario. Ciò è comprovato dagli elementi valorizzati poco sopra nonché dalle seguenti circostanze. Parte convenuta ha depositato sub doc. n. 4 le fatture emesse dal dott. per le Per_1 attività prestate da aprile ad agosto 2022, regolarmente pagate da Nella descrizione delle CP_1 pagina 3 di 7 suddette fatture si legge “Prestazioni per direzione sanitaria svolta nei mesi di aprile maggio giugno luglio agosto” per un totale di 15.000 € (3.000 € mensili): vi è, anche qui, un'indicazione esplicita all'attività di direttore sanitario.
Parte attrice ha argomentato sul punto sostenendo che tale descrizione era stata richiesta dalla convenuta: tale prospettazione appare invero poco plausibile sia perché priva di razionalità sia perché non vi sono agli atti elementi di fatto idonei a sostenerla.
Parte convenuta ha peraltro dato atto di alcune attività che era necessario porre in essere prima dell'apertura al pubblico della struttura sanitaria e per le quali è richiesta la presenza di un direttore sanitario quali l'acquisto di macchinari che, evidentemente, devono essere appresi prima dell'apertura della struttura sanitaria. Tale circostanza non è stata smentita dall'attore.
In conclusione, l'accordo raggiunto dalle parti già a febbraio 2022 aveva ad oggetto, sin dall'inizio,
l'assunzione da parte del dott. del ruolo di direttore sanitario della struttura sanitaria privata di futura Per_1 apertura di CP_1
Le strutture sanitarie private a media complessità polispecialistiche devono in effetti dotarsi di un direttore sanitario e i requisiti per assumere il ruolo di direttore sanitario sono previsti dalla normativa nazionale e regionale (art. 4 co. 2 L. 30 dicembre 1991, n. 412; art. 43 L. 23 dicembre 1978, n. 833; D.G.R. 3586 del
30.12.2004 attuativa dell'art. 4 Legge regionale n. 8/2001 a modifica di D.G.R. 1292/2002, questi ultimi atti normativi).
La normativa regionale prevede infatti che nella domanda di autorizzazione siano indicate le generalità del
Direttore Sanitario, l'attestazione della sua iscrizione all'Albo Professionale e gli eventuali titoli professionali pertinenti.
Tra questi requisiti vi è, appunto, l'iscrizione all'albo professionale. Come noto, l'albo professionale non è unico bensì è suddiviso nell'albo dei medici chirurghi e nell'albo degli odontoiatri. Solo nel caso in cui la struttura privata si occupi di fornire esclusivamente prestazioni di tipo odontoiatrico il direttore sanitario può essere iscritto al solo albo degli odontoiatri.
Invero, senza l'iscrizione al relativo albo, l'esercizio della professione medica è vietato (art. 5 d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla l. n. 3/2018).
Nel caso di struttura sanitaria polispecialistica, le prestazioni mediche fornite sono varie e altre rispetto a quelle odontoiatriche, pertanto il direttore sanitario deve essere iscritto all'albo professionale corrispondente all'attività medica da svolgere e così all'albo dei medici chirurghi (ciò si evince anche da quanto stabilito nella normativa regionale che così si esprime “Qualora il titolare della struttura sia una società o altra persona fisica non laureata in medicina e chirurgia o odontoiatria (limitatamente alle strutture odontoiatriche) si rende necessaria l'individuazione di un direttore sanitario responsabile, e pertanto si configura una struttura a media complessità.”
Art. 3 ultimo comma allegato «A» della deliberazione di Giunta regionale n. 1292/2002 come modificato dalla DGR 3586 del 30.12.2004, enfasi della scrivente). pagina 4 di 7 In altre parole, se per esercitare la professione medica è necessario essere iscritti al rispettivo albo e se tra i requisiti richiesti al direttore sanitario c'è l'iscrizione all'albo professionale, è evidente che nel caso di struttura sanitaria che fornisce prestazioni altre e diverse rispetto a quella di odontoiatra il direttore sanitario debba essere iscritto all'albo dei medici chirurghi.
È pacifico che a febbraio 2022 il dott. non fosse iscritto all'albo dei medici chirurghi bensì solo a Per_1 quello degli odontoiatri. L'iscrizione all'albo dei medici chirurghi è avvenuta solo in data 21.9.2022 (doc. n.
6 parte attrice).
Da tutto quanto esposto discende che a febbraio 2022, quando tra le parti è stato concluso l'accordo avente ad oggetto l'assunzione da parte del dott. del ruolo di direttore sanitario della struttura sanitaria Per_1 privata di il dott. non aveva i requisiti per svolgere tale attività in quanto non iscritto CP_1 Per_1 all'albo dei medici chirurghi.
Facendo applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza (tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12996 del 23/06/2016; Cass., 12 ottobre 2007, n. 21495; Cass., 11 giugno 2010, n. 14085), secondo cui l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, deve essere accertata e dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2229 e 2231 c.c. e in relazione all'art. 1418 c.c., la nullità assoluta del rapporto contrattuale intercorso al riguardo tra il titolare della struttura sanitaria privata e il dott. CP_1 Per_1
Peraltro, l'eventuale irrilevanza penale della condotta del professionista non influisce sulle conseguenze civilistiche in punto di invalidità contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21495 del 12/10/2007).
È inoltre irrilevante che il legale rappresentante della fosse o meno a conoscenza di tale causa di CP_1 nullità del contratto.
Accertata la nullità del rapporto contrattuale e così l'inefficacia dello stesso, deve essere altresì affermata l'insussistenza del diritto del professionista (nel caso di specie, il dott. al compenso per le Per_1 prestazioni comunque svolte e, correlativamente, il diritto del cliente a ripetere, invece, quanto a tale titolo corrisposto, così come richiesto da con domanda riconvenzionale di restituzione della somma di CP_1
€ 52.000,00 complessivamente pagata in base al contratto nullo (circostanza, quest'ultima, pacifica tra le parti oltre che documentalmente provata – docc. nn. 4 e 5 parte convenuta).
La circostanza che, come sopra riportato, il dott. abbia successivamente ottenuto l'iscrizione all'albo Per_1 dei chirurghi (iscrizione avvenuta a far data dal 21.9.2022) non permette comunque di riconoscere un compenso al dott. Per_1
Infatti, l'eventuale compenso da riconoscere al dott. per le prestazioni svolte dal 21.9.2022 (data in Per_1 cui il dott. presentava anche il requisito dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi) sino alla Per_1 pagina 5 di 7 cessazione dell'incarico non può essere riconosciuto in questa sede in quanto la relativa pretesa di pagamento, non più sorretta dal contratto di prestazione professionale dichiarato nullo, non è stata veicolata tramite apposita domanda dell'attore (c.d. reconventio reconventionis proponibile alla luce della domanda riconvenzionale di nullità del contratto formulata dalla convenuta). In assenza di un'apposita domanda della parte, venuto meno (in quanto dichiarato nullo) l'unico titolo (e così l'unica causa petendi) azionato dall'attore, il giudice non può pronunciarsi oltre (art. 112 c.p.c.) a pena di nullità della sentenza per vizio di extra/ultrapetizione.
Ancorché la questione risulti superata dall'accoglimento della domanda di nullità del contratto per mancata iscrizione all'albo professionale richiesto, si deve dar atto che l'ulteriore contestazione svolta dalla convenuta in merito al mancato possesso da parte del dott. anche del requisito della esperienza Per_1 professionale pregressa appare invece scarsamente delineato. Già in punto allegazioni, infatti, non vengono offerti elementi precisi e circostanziati circa la mancanza di tale requisito. Trattandosi di elemento costitutivo della domanda di nullità del contratto, in assenza di allegazioni e di prove a supporto, tale contestazione deve essere ritenuta infondata.
Accertata la nullità del contratto di prestazione professionale avente ad oggetto l'assunzione del ruolo di direttore sanitario, è assorbita la domanda svolta dall'attore di accertamento dell'illegittimità del recesso
(che necessariamente presuppone, quale questione pregiudiziale, la validità ed efficacia del contratto) e di condanna al pagamento dei compensi per la mensilità di giugno e per le sei mensilità del mancato preavviso.
È invece infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dal dott. nei Per_1 confronti di e del suo ex legale rappresentante dott. CP_1 CP_2
La condotta dannosa che il dott. imputa ai convenuti è di aver interrotto il rapporto e di aver Per_1 comunicato al personale operante nella struttura sanitaria privata che il dott. non era più il direttore Per_1 sanitario della struttura e che non aveva pertanto più diritto di accedervi.
Anche qualificando la fattispecie come di responsabilità extracontrattuale (posto che di responsabilità contrattuale da inadempimento non può certamente parlarsi alla luce della nullità del contratto), si ritiene che tale comportamento non integri un fatto illecito in quanto la per il tramite dell'allora legale CP_1 rappresentante, si è limitata a dar atto del venir meno del rapporto di collaborazione con il dott. Per_2
(senza esplicitarne le motivazioni) all'evidente fine organizzativo e gestionale dell'attività della struttura sanitaria, senza travalicare, né con le modalità né con le espressioni utilizzate, alcun limite di continenza e/o ragionevolezza.
Del pari, difetta in radice altresì il danno-conseguenza asseritamente patito, posto che questo non può consistere nella mera venuta a conoscenza, da parte del personale della struttura, del fatto che il dott.
pagina 6 di 7 non avrebbe più lavorato come direttore sanitario, trattandosi di una circostanza neutra, priva di un Per_1 disvalore in sé e per sé.
Le ulteriori deduzioni fanno riferimento a circostanze meramente ipotetiche e pertanto solo astratte quali il venir meno del rapporto di stima con i colleghi che potrebbe condurre gli esperti del settore a non collaborare più con il dott. Per_1
Non vi è infine alcun danno alla reputazione, decoro e onore anche tenuto conto del fatto che non risulta che il dott. né personalmente né in qualità di legale rappresentante della abbia CP_2 CP_1 comunicato a terzi le motivazioni (da ultimo, la scoperta della mancata iscrizione all'albo dei medici chirurghi) alla base dell'interruzione del rapporto di lavoro.
In definitiva, difetta sia la condotta illecita sia il danno ingiusto.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta deve essere rigettata in quanto non sussistono i presupposti per riconoscere che l'attore abbia agito in giudizio con dolo, malafede o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, scaglione di valore della causa da 52.000 € a 260.000 €, ai valori medi, applicati valori minimi solo per la fase di istruttoria/trattazione in quanto è stata svolta attività limitata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande dell'attore ; Persona_1
2. accerta e dichiara la nullità del contratto concluso tra e avente Controparte_1 Persona_1 ad oggetto l'assunzione da parte di quest'ultimo del ruolo di direttore sanitario e, per l'effetto, condanna
a restituire alla la somma di 52.000 € ricevuta a titolo di compenso;
Persona_1 Controparte_1
3. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
4. condanna alla rifusione in favore di e delle spese Persona_1 Controparte_1 CP_2 del giudizio liquidate in complessivi 11.200 € per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del
15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge.
Gorizia, li 2 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da ott. (C.F. ) residente a [...] Parte_2 C.F._1
Julia n. 7/1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Panizzo e Antonella Ferraro attore contro
(P. , con sede in San Canzian d'Isonzo, fraz. Pieris (GO) via Controparte_1 PartitaIVA_1
Nazario Sauro 3, in persona del legale rappresentante pro tempore
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Controparte_2 C.F._2
Cervignano del Friuli, (UD), via Primo Carnera 8 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eliana Trevisan
convenuti
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
“Nel merito: Previamente accertando l'illegittimità del recesso (disdetta contrattuale) eseguita nei confronti del ricorrente da parte di in persona del legale rapp.te p.t., condannare quest'ultima al pagamento, in favore del dott. Parte_3
della somma di € 35.000,00, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, corrispondente Persona_1
a 7 mensilità, nonché condannarsi la soc. in persona del legale rapp.te p.t. e/o il sig. al Parte_3 CP_2 risarcimento del danno derivante dalla lesione all'onore, al decoro e alla reputazione del dott. così come Persona_1 indicato in narrativa, che qui si indica nell'importo di € 50.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì del fatto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e funzioni.”
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 25.9.2024. pagina 1 di 7 Per i convenuti:
“In via principale di merito:
-accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda dell'attore nei confronti di di condanna al pagamento di CP_1 compensi in quanto non dovuti e per l'effetto rigettare la relativa domanda;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni da lesione alla reputazione, onorabilità e decoro nei confronti del dott. e per l'effetto rigettare la relativa domanda, con condanna ex art. 96 c.p.c. per lite CP_2 temeraria.
In via riconvenzionale:
-accertare e dichiarare la nullità ab origine del contratto stipulato tra la parte attrice e la parte convenuta, per avvenuta regolare dichiarazione di annullamento, e, per l'effetto, condannare l'attore alla restituzione di € Persona_1
52.000,00 di compensi versati e non dovuti a favore della convenuta ovvero alla maggiore o minore somma CP_1 ritenuta di giustizia.
In ogni caso condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite.”
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso rivolto al giudice del lavoro, poi assegnato al giudice ordinario con decreto del Presidente del
Tribunale di data 9-22.11.2023, il dott. conveniva in giudizio la società al Persona_1 Controparte_1 fine di sentire accertare l'illegittimità del recesso di giugno 2023 dal contratto di prestazione professionale sottoscritto tra le parti e di ottenere la condanna della società al pagamento del corrispettivo dovuto per la mensilità di giugno 2023 nonché delle sei mensilità corrispondenti al periodo di preavviso nonché il dott. affinché questi e/o la società venissero condannati al risarcimento del danno derivante dalla CP_2 lesione all'onore, al decoro e alla reputazione.
In particolare, il dott. deduceva di aver svolto per la intenzionata ad aprire una clinica Per_1 CP_1 privata, prima un'attività preparatoria per l'apertura della clinica e poi l'attività di direttore sanitario presso la medesima. Il contratto aveva durata annuale. A maggio 2023 il dott. riceveva formale disdetta nel Per_1 rispetto del termine di preavviso di sei mesi. A giugno 2023 tuttavia riceveva una dichiarazione di annullamento del contratto in ragione del fatto che egli, al momento della richiesta di autorizzazione ad di apertura della clinica privata, non era iscritto all'albo dei medici chirurghi, iscrizione ottenuta Pt_4 solo a settembre 2022. Con tale ultima dichiarazione il rapporto professionale veniva interrotto immediatamente e veniva impedito al dott. di accedere alla struttura. Per_1
Si costituivano e il dott. formulando, la prima, domanda riconvenzionale di nullità del CP_1 CP_2 contratto di prestazione professionale sottoscritto con il dott. in quanto avrebbe assunto il ruolo di Per_1 direttore sanitario senza i requisiti necessari consistenti nell'essere iscritto all'albo dei medici chirurghi e nella pregressa esperienza professionale. Chiedeva pertanto che, rigettate le domande attoree, il dott. Per_1 pagina 2 di 7 fosse condannato alla restituzione di tutti i compensi percepiti. Entrambi i convenuti chiedevano infine il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal dott. in quanto infondata e che il medesimo fosse Per_1 condannato ex art. 96 c.p.c..
La causa veniva istruita documentalmente e veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. dopo aver assegnato i termini ex art. 189 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di nullità del contratto svolta dalla convenuta è fondata. CP_1
Il dott. sostiene che oggetto di contratto sarebbero state prestazioni diverse, prima di mera Per_1 consulenza e aiuto nelle operazioni necessarie per l'apertura della struttura sanitaria da parte di e, CP_1 solo dopo, a clinica aperta, di direttore sanitario.
La invece sostiene che già da febbraio 2022 l'unica prestazione richiesta al dott. era quella CP_1 Per_1 di assunzione del ruolo di direttore sanitario della struttura.
Preliminarmente, la questione circa la data di sottoscrizione del contratto è, di fatto, irrilevante. Da un lato, infatti, per la conclusione di un contratto di lavoro autonomo non è richiesta la forma scritta né ai fini della sua validità né ai fini di prova. Dall'altro lato, anche se è evidente che il documento contrattuale sia stato confezionato in una data diversa rispetto a quella indicata in calce (dal momento che nelle premesse viene fatto riferimento a circostanze ed eventi pacificamente occorsi in data successiva rispetto a quella indicata in calce come data in cui sarebbe stato sottoscritto il contratto), è altresì vero che dagli atti e documenti di causa emergono dati utili ad affermare pacificamente che il rapporto di collaborazione fosse effettivamente iniziato quantomeno a febbraio 2022.
In tal senso, si veda il doc. n. 2 di parte convenuta, ossia la domanda di autorizzazione all'apertura della struttura sanitaria privata presentata da ad e datata 5.2.2022, nella quale viene indicato CP_1 Pt_4 come direttore sanitario il dott. e alla quale viene allegata una “dichiarazione sostitutiva di certificazione e Per_1 di atto di notorietà e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore sanitario” sottoscritta dal dott.
e datata 15.2.2022. Per_1
È evidente che il ruolo di direttore sanitario veniva conferito e accettato sin da febbraio 2022.
In sostanza, la circostanza che la dichiarazione di accettazione dell'incarico fosse datata 15.2.2022
(circostanza questa mai messa in discussione) avvalora la tesi della convenuta secondo la quale l'accordo era già stato raggiunto verbalmente e che la predisposizione di un documento contrattuale (al di là della data in esso indicata) fosse avvenuta solo successivamente, a recepimento degli accordi già presi a voce.
Fermo quanto detto, si ritiene che le prestazioni richieste al dott. fossero sin da subito quelle proprie Per_1 dell'attività di un direttore sanitario. Ciò è comprovato dagli elementi valorizzati poco sopra nonché dalle seguenti circostanze. Parte convenuta ha depositato sub doc. n. 4 le fatture emesse dal dott. per le Per_1 attività prestate da aprile ad agosto 2022, regolarmente pagate da Nella descrizione delle CP_1 pagina 3 di 7 suddette fatture si legge “Prestazioni per direzione sanitaria svolta nei mesi di aprile maggio giugno luglio agosto” per un totale di 15.000 € (3.000 € mensili): vi è, anche qui, un'indicazione esplicita all'attività di direttore sanitario.
Parte attrice ha argomentato sul punto sostenendo che tale descrizione era stata richiesta dalla convenuta: tale prospettazione appare invero poco plausibile sia perché priva di razionalità sia perché non vi sono agli atti elementi di fatto idonei a sostenerla.
Parte convenuta ha peraltro dato atto di alcune attività che era necessario porre in essere prima dell'apertura al pubblico della struttura sanitaria e per le quali è richiesta la presenza di un direttore sanitario quali l'acquisto di macchinari che, evidentemente, devono essere appresi prima dell'apertura della struttura sanitaria. Tale circostanza non è stata smentita dall'attore.
In conclusione, l'accordo raggiunto dalle parti già a febbraio 2022 aveva ad oggetto, sin dall'inizio,
l'assunzione da parte del dott. del ruolo di direttore sanitario della struttura sanitaria privata di futura Per_1 apertura di CP_1
Le strutture sanitarie private a media complessità polispecialistiche devono in effetti dotarsi di un direttore sanitario e i requisiti per assumere il ruolo di direttore sanitario sono previsti dalla normativa nazionale e regionale (art. 4 co. 2 L. 30 dicembre 1991, n. 412; art. 43 L. 23 dicembre 1978, n. 833; D.G.R. 3586 del
30.12.2004 attuativa dell'art. 4 Legge regionale n. 8/2001 a modifica di D.G.R. 1292/2002, questi ultimi atti normativi).
La normativa regionale prevede infatti che nella domanda di autorizzazione siano indicate le generalità del
Direttore Sanitario, l'attestazione della sua iscrizione all'Albo Professionale e gli eventuali titoli professionali pertinenti.
Tra questi requisiti vi è, appunto, l'iscrizione all'albo professionale. Come noto, l'albo professionale non è unico bensì è suddiviso nell'albo dei medici chirurghi e nell'albo degli odontoiatri. Solo nel caso in cui la struttura privata si occupi di fornire esclusivamente prestazioni di tipo odontoiatrico il direttore sanitario può essere iscritto al solo albo degli odontoiatri.
Invero, senza l'iscrizione al relativo albo, l'esercizio della professione medica è vietato (art. 5 d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla l. n. 3/2018).
Nel caso di struttura sanitaria polispecialistica, le prestazioni mediche fornite sono varie e altre rispetto a quelle odontoiatriche, pertanto il direttore sanitario deve essere iscritto all'albo professionale corrispondente all'attività medica da svolgere e così all'albo dei medici chirurghi (ciò si evince anche da quanto stabilito nella normativa regionale che così si esprime “Qualora il titolare della struttura sia una società o altra persona fisica non laureata in medicina e chirurgia o odontoiatria (limitatamente alle strutture odontoiatriche) si rende necessaria l'individuazione di un direttore sanitario responsabile, e pertanto si configura una struttura a media complessità.”
Art. 3 ultimo comma allegato «A» della deliberazione di Giunta regionale n. 1292/2002 come modificato dalla DGR 3586 del 30.12.2004, enfasi della scrivente). pagina 4 di 7 In altre parole, se per esercitare la professione medica è necessario essere iscritti al rispettivo albo e se tra i requisiti richiesti al direttore sanitario c'è l'iscrizione all'albo professionale, è evidente che nel caso di struttura sanitaria che fornisce prestazioni altre e diverse rispetto a quella di odontoiatra il direttore sanitario debba essere iscritto all'albo dei medici chirurghi.
È pacifico che a febbraio 2022 il dott. non fosse iscritto all'albo dei medici chirurghi bensì solo a Per_1 quello degli odontoiatri. L'iscrizione all'albo dei medici chirurghi è avvenuta solo in data 21.9.2022 (doc. n.
6 parte attrice).
Da tutto quanto esposto discende che a febbraio 2022, quando tra le parti è stato concluso l'accordo avente ad oggetto l'assunzione da parte del dott. del ruolo di direttore sanitario della struttura sanitaria Per_1 privata di il dott. non aveva i requisiti per svolgere tale attività in quanto non iscritto CP_1 Per_1 all'albo dei medici chirurghi.
Facendo applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza (tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12996 del 23/06/2016; Cass., 12 ottobre 2007, n. 21495; Cass., 11 giugno 2010, n. 14085), secondo cui l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, deve essere accertata e dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2229 e 2231 c.c. e in relazione all'art. 1418 c.c., la nullità assoluta del rapporto contrattuale intercorso al riguardo tra il titolare della struttura sanitaria privata e il dott. CP_1 Per_1
Peraltro, l'eventuale irrilevanza penale della condotta del professionista non influisce sulle conseguenze civilistiche in punto di invalidità contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21495 del 12/10/2007).
È inoltre irrilevante che il legale rappresentante della fosse o meno a conoscenza di tale causa di CP_1 nullità del contratto.
Accertata la nullità del rapporto contrattuale e così l'inefficacia dello stesso, deve essere altresì affermata l'insussistenza del diritto del professionista (nel caso di specie, il dott. al compenso per le Per_1 prestazioni comunque svolte e, correlativamente, il diritto del cliente a ripetere, invece, quanto a tale titolo corrisposto, così come richiesto da con domanda riconvenzionale di restituzione della somma di CP_1
€ 52.000,00 complessivamente pagata in base al contratto nullo (circostanza, quest'ultima, pacifica tra le parti oltre che documentalmente provata – docc. nn. 4 e 5 parte convenuta).
La circostanza che, come sopra riportato, il dott. abbia successivamente ottenuto l'iscrizione all'albo Per_1 dei chirurghi (iscrizione avvenuta a far data dal 21.9.2022) non permette comunque di riconoscere un compenso al dott. Per_1
Infatti, l'eventuale compenso da riconoscere al dott. per le prestazioni svolte dal 21.9.2022 (data in Per_1 cui il dott. presentava anche il requisito dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi) sino alla Per_1 pagina 5 di 7 cessazione dell'incarico non può essere riconosciuto in questa sede in quanto la relativa pretesa di pagamento, non più sorretta dal contratto di prestazione professionale dichiarato nullo, non è stata veicolata tramite apposita domanda dell'attore (c.d. reconventio reconventionis proponibile alla luce della domanda riconvenzionale di nullità del contratto formulata dalla convenuta). In assenza di un'apposita domanda della parte, venuto meno (in quanto dichiarato nullo) l'unico titolo (e così l'unica causa petendi) azionato dall'attore, il giudice non può pronunciarsi oltre (art. 112 c.p.c.) a pena di nullità della sentenza per vizio di extra/ultrapetizione.
Ancorché la questione risulti superata dall'accoglimento della domanda di nullità del contratto per mancata iscrizione all'albo professionale richiesto, si deve dar atto che l'ulteriore contestazione svolta dalla convenuta in merito al mancato possesso da parte del dott. anche del requisito della esperienza Per_1 professionale pregressa appare invece scarsamente delineato. Già in punto allegazioni, infatti, non vengono offerti elementi precisi e circostanziati circa la mancanza di tale requisito. Trattandosi di elemento costitutivo della domanda di nullità del contratto, in assenza di allegazioni e di prove a supporto, tale contestazione deve essere ritenuta infondata.
Accertata la nullità del contratto di prestazione professionale avente ad oggetto l'assunzione del ruolo di direttore sanitario, è assorbita la domanda svolta dall'attore di accertamento dell'illegittimità del recesso
(che necessariamente presuppone, quale questione pregiudiziale, la validità ed efficacia del contratto) e di condanna al pagamento dei compensi per la mensilità di giugno e per le sei mensilità del mancato preavviso.
È invece infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dal dott. nei Per_1 confronti di e del suo ex legale rappresentante dott. CP_1 CP_2
La condotta dannosa che il dott. imputa ai convenuti è di aver interrotto il rapporto e di aver Per_1 comunicato al personale operante nella struttura sanitaria privata che il dott. non era più il direttore Per_1 sanitario della struttura e che non aveva pertanto più diritto di accedervi.
Anche qualificando la fattispecie come di responsabilità extracontrattuale (posto che di responsabilità contrattuale da inadempimento non può certamente parlarsi alla luce della nullità del contratto), si ritiene che tale comportamento non integri un fatto illecito in quanto la per il tramite dell'allora legale CP_1 rappresentante, si è limitata a dar atto del venir meno del rapporto di collaborazione con il dott. Per_2
(senza esplicitarne le motivazioni) all'evidente fine organizzativo e gestionale dell'attività della struttura sanitaria, senza travalicare, né con le modalità né con le espressioni utilizzate, alcun limite di continenza e/o ragionevolezza.
Del pari, difetta in radice altresì il danno-conseguenza asseritamente patito, posto che questo non può consistere nella mera venuta a conoscenza, da parte del personale della struttura, del fatto che il dott.
pagina 6 di 7 non avrebbe più lavorato come direttore sanitario, trattandosi di una circostanza neutra, priva di un Per_1 disvalore in sé e per sé.
Le ulteriori deduzioni fanno riferimento a circostanze meramente ipotetiche e pertanto solo astratte quali il venir meno del rapporto di stima con i colleghi che potrebbe condurre gli esperti del settore a non collaborare più con il dott. Per_1
Non vi è infine alcun danno alla reputazione, decoro e onore anche tenuto conto del fatto che non risulta che il dott. né personalmente né in qualità di legale rappresentante della abbia CP_2 CP_1 comunicato a terzi le motivazioni (da ultimo, la scoperta della mancata iscrizione all'albo dei medici chirurghi) alla base dell'interruzione del rapporto di lavoro.
In definitiva, difetta sia la condotta illecita sia il danno ingiusto.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta deve essere rigettata in quanto non sussistono i presupposti per riconoscere che l'attore abbia agito in giudizio con dolo, malafede o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, scaglione di valore della causa da 52.000 € a 260.000 €, ai valori medi, applicati valori minimi solo per la fase di istruttoria/trattazione in quanto è stata svolta attività limitata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande dell'attore ; Persona_1
2. accerta e dichiara la nullità del contratto concluso tra e avente Controparte_1 Persona_1 ad oggetto l'assunzione da parte di quest'ultimo del ruolo di direttore sanitario e, per l'effetto, condanna
a restituire alla la somma di 52.000 € ricevuta a titolo di compenso;
Persona_1 Controparte_1
3. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
4. condanna alla rifusione in favore di e delle spese Persona_1 Controparte_1 CP_2 del giudizio liquidate in complessivi 11.200 € per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del
15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge.
Gorizia, li 2 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
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