Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
In tema di determinazione della indennità di espropriazione, la disposizione del terzo comma dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992 prevede che, ai fini della valutazione della edificabilità delle aree, si debba tener conto delle loro "possibilità legali ed effettive di edificazione", ponendo in rapporto di cumulatività, e non di alternatività, i requisiti indicati. Ne consegue che, nel caso in cui la sentenza impugnata abbia affermato la natura agricola del terreno espropriato, con riferimento sia alla destinazione agricola impressa alla zona dal piano di fabbricazione vigente all'epoca della occupazione, sia alla situazione di fatto, la contestazione limitata alla sola vocazione di fatto è inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1999, n. 5806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5806 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. relatore
Dott. Enrico ALTIERI Consigliere
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
Dott. Walter CELENTANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE S. ANGELO di BROLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Serpieri 8, presso l'avv. Gaetano Buscemi, rappresentato e difeso dall'avv. NT Granata giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA RO NT, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Villini 4, presso l'avv. Arturo Antonucci, che lo rappresenta e difende unitamente al prof. Nazareno Saitta, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n.25 del 23.12.96/25.01.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Saitta per il ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Bonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento dell'incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza 23.12.96/25.01.97 la Corte d'appello di Messina determinava in lire 69.288.430 ed in lire 24.739.843 rispettivamente le indennità di esproprio e di occupazione legittima spettanti a La RO NT per l'ablazione di un terreno sito nel Comune di S.Angelo di Brolo.
Precisava la sentenza che il terreno - di mq.2276 - era stato occupato in forza di ordinanza sindacale dell'11.3.87 (dopo che la precedente ordinanza, del 6.12.82, era stata annullata dal T.A.R. di Catania) per l'esecuzione di una strada di collegamento del centro comunale con la contrada S.Maria del Lume;
che l'indennità provvisoria, determinata il 3.12.90, non era stata accettata e che il decreto d'esproprio era stato pronunciato il 5.9.91. Ritenuto, sulla base della c.t.u. e della destinazione della zona ad agricola prevista dal P.d.F., il carattere non edificatorio del terreno, la sentenza - in conformità a quanto previsto dalla c.t.u.- determinava in lire 8.807.920 l'indennità d'esproprio del terreno;
in lire 57.165.000 l'indennità d'esproprio del fabbricato rurale e degli annessi mentre, ritenendo eccessiva la perdita di valore del fondo residuo, indicata dal c.t.u. in lire 27.820,980, la quantificava nel 10% del valore dei suoli residui (mq. 9.259), pari quindi a lire 3.315.510. Disponeva il deposito della maggior somma, con interessi compensativi dalla data del decreto d'esproprio a quella dell'effettuando deposito.
Quanto all'indennità di occupazione legittima, per il periodo dall'11.3.87 al 5.9.91, la quantificava in un dodicesimo annuo dell'indennità di esproprio, con interessi compensativi - sulla maggior somma rispetto al depositato dalla scadenza delle singole annualità all'integrazione del deposito.
Non riconosceva il maggior danno ex art. 1224.2 cc, perché richiesto solo nella comparsa conclusionale e perché non provato. Contro tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso il Comune di S.Angelo di Brolo avanzando - con atto notificato il 19.08.97 - due motivi di censura;
si è costituito - con atto notificato il 13.10.97 e depositato il 18/10/97 - l'espropriato NT La RO, resistendo al ricorso principale e proponendo a sua volta cinque motivi di ricorso incidentale, illustrati anche con memoria. Motivi della decisione
Ai sensi dell'art. 335 cpc, ricorso principale e ricorso incidentale, siccome proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti. Col primo motivo del ricorso. principale si deduce la violazione dell'art.
1.65 della legge 549/95 e 3.65 della legge 662/96 nonché l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina dettata dalla richiamata normativa. Col secondo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell'art. 1224 cc ed il difetto di motivazione per aver riconosciuto interessi compensativi sia sull'indennità d'esproprio che sull'indennità di occupazione pur in assenza di qualsiasi colpa dell'espropriante nel ritardo, tenuto ad osservare le determinazioni degli organi preposti alla stima dell'indennità in via amministrativa.
I due motivi sono manifestamente infondati. Col primo si pretende l'applicazione di una normativa che riguarda esclusivamente le ipotesi di accessione invertita, mentre la pretesa fatta valere dal La RO ed accolta dalla Corte territoriale si concreta, pacificamente, nella opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, senza contestazione alcuna della sua legittimità. Col secondo, si deducono argomenti che potrebbero essere esaminati ove, trattandosi di interessi moratori, venisse in considerazione la colpa, vera o presunta, del debitore per il ritardo nell'adempiere mentre, nel caso, la sentenza impugnata ha precisato che gli interessi veniva attribuiti a titolo compensativo e quindi in relazione alla naturale fruttuosità del capitale di cui il Comune ha beneficiato per il periodo in cui le somme spettanti al La RO sono rimaste nella sua disponibilità anziché passare in quella del creditore.
Il ricorso principale va perciò rigettato.
Col primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge 359/92 e l'omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo. Rileva il De RO che la Corte messinese doveva affermare la natura edificatoria degli immobili espropriati. Poiché - in relazione a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale 442/93 e dalla Avvocatura Generale, con parere 9.8.95 - è sufficiente la sussistenza di una delle due condizioni poste dalla legge (edificabilità legale oppure edificabilità di fatto) nessun rilievo potrebbe attribuirsi alla destinazione agricola prevista dal piano, di fronte ai chiari elementi probanti l'edificabilità di fatto, posti in luce dal c.t. di parte privata e non esaminati dalla sentenza impugnata, per tale ragione viziata nella motivazione.
La sentenza impugnata afferma la natura agricola del terreno espropriato sia con riferimento alla destinazione agricola impressa alla zona dal piano di fabbricazione vigente all'epoca dell'occupazione, sia con riferimento alla situazione di fatto, emergente dalla consulenza e dalla documentazione fotografica ad essa allegata;
poiché occorrono entrambe le vocazioni (Cass. 8702/98;
259/98) la contestazione limitata alla sola vocazione di fatto è inammissibile.
Col secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 della legge 2359/1865 e l'omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo, qui rappresentato dalla quantificazione del deprezzamento subito dalla parte residua del fondo, pari quantomeno al 20% del valore venale del terreno residuo, da considerare terreno edificabile. Il richiamo all'art. 40 legge 2159/1865 non è pertinente, perché la norma trova applicazione quando l'indennità è calcolata secondo il criterio differenziale ivi indicato, non quando, come nel caso in esame, viene stabilito prima il valore del terreno espropriato e poi, in via integrativa, la diminuzione di valore subita dal residuo. Neppure il denunciato difetto di motivazione sussiste: la sentenza impugnata ha precisato che la stima del consulente d'ufficio non era attendibile, perché si basava su un declassamento dei quattro spezzoni di terreno residui come se, "per effetto della realizzata opera pubblica" avessero subito una trasformazione del tipo di coltura in essi praticabile mentre l'inaccessibilità ai mezzi meccanici di due dei quattro spezzoni rendeva soltanto più difficile la loro coltivazione. La consulenza d'ufficio risulta quindi motivatamente disattesa, mentre l'incidenza negativa dell'esproprio - pari, secondo l'espropriato, al 20 anziché al 10% - è questione di merito non apprezzabile in questa sede.
Col terzo motivo del ricorso incidentale si assume che il maggior danno doveva essere riconosciuto sulla base del notorio, nel caso rappresentato dal fatto che il La RO, in quanto professionista, avrebbe impiegato il denaro delle indennità, ove percepito, nel ciclo produttivo.
La Corte territoriale ha indicato due ordini di ragioni per respingere la domanda, costituite dalla tardività della richiesta, avanzata per la prima volta in comparsa conclusionale, e la mancanza di prove del maggior danno - rispetto a quello coperto dall'interesse legale - sopportato dal La RO. Poiché nessun argomento è addotto per contestare la tardività della domanda, pur trattandosi di ragione di per sè sufficiente a giustificare il rigetto, la censura va dichiarata inammissibile.
Col quarto motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della legge 2359/1865, dell'art. 20 della legge 865/71 e dell'art. 5 bis legge 359/92 perché
l'indennità d'occupazione doveva essere determinata in base al valore venale del terreno, valutato come edificabile. Il motivo ignora le pronunce 493/98 e 11354/98 delle Sezioni Unite e non espone alcun argomento atto a porre in discussione la decisione della Corte territoriale.
Col quinto motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc perché la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla richiesta di indennità aggiuntiva a favore del mezzadro, pur avendo l'espropriato avanzato tale richiesta sia nell'atto di opposizione, sia nella conclusioni riportate nell'epigrafe della stessa sentenza.
Contrariamente a quanto previsto dall'art. 27 della legge 2359/1865, l'art. 17 della legge 865/71 non esclude la legittimazione del fittavolo, colono, mezzadro o compartecipante ad agire direttamente nei confronti dell'espropriante per ottenere l'indennità aggiuntiva, nel concorso delle condizioni di legge (Cass. 0 3/92; 8978/93). L'espropriato poteva quindi richiedere l'indennità aggiuntiva solo operando una sostituzione di cui non risulta abbia indicato il titolo. Giustamente, pertanto, la Corte territoriale ha omesso di provvedere su di una domanda che il La RO era manifestamente non legittimato a proporre.
Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999