Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1999, n. 5806
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Sentenza 12 giugno 1999

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In tema di determinazione della indennità di espropriazione, la disposizione del terzo comma dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992 prevede che, ai fini della valutazione della edificabilità delle aree, si debba tener conto delle loro "possibilità legali ed effettive di edificazione", ponendo in rapporto di cumulatività, e non di alternatività, i requisiti indicati. Ne consegue che, nel caso in cui la sentenza impugnata abbia affermato la natura agricola del terreno espropriato, con riferimento sia alla destinazione agricola impressa alla zona dal piano di fabbricazione vigente all'epoca della occupazione, sia alla situazione di fatto, la contestazione limitata alla sola vocazione di fatto è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1999, n. 5806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5806
    Data del deposito : 12 giugno 1999

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