Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1231
Articolo 2
Versione
20 dicembre 1961
Art. 1.
Gli interessi corrisposti dalla Banca europea per gli investimenti in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1961