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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/11/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 28/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 330 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Ludovico Valvo anche in sostituzione dell'Avv.
Trombatore il quale insiste in atti e prende atto dell'avvenuto sgravio ex lege e chiede dichiararsi cessata materia del contendere con condanna alle spese di lite dei convenuti in virtù della soccombenza virtuale.
Per l' è comparso l'Avv. Marcedone in sostituzione dell'Avv. Caliò che insiste in atti e CP_1
si riporta alla comparsa di costituzione.
Per l' è presente l'avv. Sicuso che insiste in atti e discute la causa riportandosi alla CP_2
memoria di costituzione.
Per l'Agenzia delle Entrate Ader è presente l'avv. Nica in sostituzione dell'avv. Gugliotta
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 28/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 330/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Trombatore Stefano e Valvo Ludovico Parte_1
giusta procura in atti;
opponente contro
-in persona del legale rappr.te p.tempore Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Caliò giusta procura in atti
Opposto
in persona Controparte_4
del legale rappr.te p.tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Sicuso giusta procura in atti
Opposto
in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Gugliotta Livia Lucia
Opposta
Svolgimento del Processo e Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 1.02.2024 l'istante opponeva l'intimazione di pagamento n. preavviso di fermo amministrativo n. 29820229005835254000, notificata dal concessionario il 9.11.2023 mezzo con la quale si intimava il pagamento della somma di €. 6.026,80 per contributi previdenziali e premi non versati;
eccepiva, relativamente alle cartelle CP_1 CP_2
le cartelle di pagamento n. 29820110004339577000 (I), n. 29820110024639154000 (II), n.
29820130000103187000 (III), n. 29820140000055660000 (IV), n. 29820140009234558000
(V) rispettivamente in data 30.05.2011 la prima, in data 21.05.2012 la seconda, in data
25.03.2013 la terza, in data 14.05.2014 la quarta, in data 18.12.2014 la quinta;
nonchè l'avviso di addebito n. 59820120000458118000 essendo stato asseritamente notificato in data
03.06.2012 sottese alla opposta intimazione, l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995. Insisteva per l'accoglimento della opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio gli opposti.
ed allegavano l'intervenuto sgravio della cartella 29820110004339577000 ed CP_1 CP_2
avviso di addebito 59820120000458118 000 (cartella ed ava per contributi ) e delle CP_1
cartelle 298 2011 0024639154 000, n. 298 2013 0000103187 000, n. 298 2014 0000055660
000 e n. 298 2014 0009234558 000 (relative ai premi ). CP_2 Si costituiva, altresì, che contestava le difese spiegate in Controparte_6 ricorso e deduceva la legittimità dell'operato del ed eccepiva la tardività del CP_7 ricorso atteso che le cartelle ritualmente notificate non erano state impugnate e l'intimazione di pagamento era stata impugnata oltre il termine dei 40 gg. dalla sua notifica, contestava l'eccezione di prescrizione allegando la regolare notifica degli atti impositivi e sempre in via preliminare chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato in quanto annullate ex art. l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022;
All'udienza di discussione odierna i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma il procuratore dell'istante ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento alle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale.
Alla luce dell'avvenuto annullamento e sgravio degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, ex art. l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l'istante ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata eccependo l'intervenuta prescrizione deducendo che “i crediti vantati dagli Enti Previdenziali creditori, sono ampiamente prescritti atteso che tra la data di notifica dalle cartelle di pagamento concernente i contributi in questione e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento (9 novembre 2023) oggetto dell'odierno giudizio sono trascorsi più di 5 anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato posto in essere nella more”.
Il ricorrente non contesta la omessa notifica degli atti impositivi e ciò ne presuppone la conoscenza in quanto regolarmente notificati.
Si osserva che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Quanto al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Pertanto considerato che i sottesi atti impositivi, di cui il ricorrente non ha contestato l'omessa notifica, l'azione va qualificata quale opposizione al ruolo, inammissibile perché tardivamente proposta.
Tuttavia, gli opposti costituendosi hanno documentato l'avvenuto sgravio ex lege, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Sussistono giustificate ragioni, attesa inammissibilità del ricorso e l'intervenuto sgravio operato ex lege, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Spese compensate.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 28/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 330 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Ludovico Valvo anche in sostituzione dell'Avv.
Trombatore il quale insiste in atti e prende atto dell'avvenuto sgravio ex lege e chiede dichiararsi cessata materia del contendere con condanna alle spese di lite dei convenuti in virtù della soccombenza virtuale.
Per l' è comparso l'Avv. Marcedone in sostituzione dell'Avv. Caliò che insiste in atti e CP_1
si riporta alla comparsa di costituzione.
Per l' è presente l'avv. Sicuso che insiste in atti e discute la causa riportandosi alla CP_2
memoria di costituzione.
Per l'Agenzia delle Entrate Ader è presente l'avv. Nica in sostituzione dell'avv. Gugliotta
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 28/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 330/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Trombatore Stefano e Valvo Ludovico Parte_1
giusta procura in atti;
opponente contro
-in persona del legale rappr.te p.tempore Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Caliò giusta procura in atti
Opposto
in persona Controparte_4
del legale rappr.te p.tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Sicuso giusta procura in atti
Opposto
in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Gugliotta Livia Lucia
Opposta
Svolgimento del Processo e Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 1.02.2024 l'istante opponeva l'intimazione di pagamento n. preavviso di fermo amministrativo n. 29820229005835254000, notificata dal concessionario il 9.11.2023 mezzo con la quale si intimava il pagamento della somma di €. 6.026,80 per contributi previdenziali e premi non versati;
eccepiva, relativamente alle cartelle CP_1 CP_2
le cartelle di pagamento n. 29820110004339577000 (I), n. 29820110024639154000 (II), n.
29820130000103187000 (III), n. 29820140000055660000 (IV), n. 29820140009234558000
(V) rispettivamente in data 30.05.2011 la prima, in data 21.05.2012 la seconda, in data
25.03.2013 la terza, in data 14.05.2014 la quarta, in data 18.12.2014 la quinta;
nonchè l'avviso di addebito n. 59820120000458118000 essendo stato asseritamente notificato in data
03.06.2012 sottese alla opposta intimazione, l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995. Insisteva per l'accoglimento della opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio gli opposti.
ed allegavano l'intervenuto sgravio della cartella 29820110004339577000 ed CP_1 CP_2
avviso di addebito 59820120000458118 000 (cartella ed ava per contributi ) e delle CP_1
cartelle 298 2011 0024639154 000, n. 298 2013 0000103187 000, n. 298 2014 0000055660
000 e n. 298 2014 0009234558 000 (relative ai premi ). CP_2 Si costituiva, altresì, che contestava le difese spiegate in Controparte_6 ricorso e deduceva la legittimità dell'operato del ed eccepiva la tardività del CP_7 ricorso atteso che le cartelle ritualmente notificate non erano state impugnate e l'intimazione di pagamento era stata impugnata oltre il termine dei 40 gg. dalla sua notifica, contestava l'eccezione di prescrizione allegando la regolare notifica degli atti impositivi e sempre in via preliminare chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato in quanto annullate ex art. l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022;
All'udienza di discussione odierna i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma il procuratore dell'istante ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento alle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale.
Alla luce dell'avvenuto annullamento e sgravio degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, ex art. l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l'istante ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata eccependo l'intervenuta prescrizione deducendo che “i crediti vantati dagli Enti Previdenziali creditori, sono ampiamente prescritti atteso che tra la data di notifica dalle cartelle di pagamento concernente i contributi in questione e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento (9 novembre 2023) oggetto dell'odierno giudizio sono trascorsi più di 5 anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato posto in essere nella more”.
Il ricorrente non contesta la omessa notifica degli atti impositivi e ciò ne presuppone la conoscenza in quanto regolarmente notificati.
Si osserva che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Quanto al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Pertanto considerato che i sottesi atti impositivi, di cui il ricorrente non ha contestato l'omessa notifica, l'azione va qualificata quale opposizione al ruolo, inammissibile perché tardivamente proposta.
Tuttavia, gli opposti costituendosi hanno documentato l'avvenuto sgravio ex lege, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Sussistono giustificate ragioni, attesa inammissibilità del ricorso e l'intervenuto sgravio operato ex lege, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Spese compensate.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna