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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili di secondo grado, riunite, iscritte ai nn. 2796 e 2926 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promosse:
la causa n. 2796/2023 r.g.
con atto di citazione in riassunzione notificato il 12 ottobre 2023 a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte
d'Appello di Milano
da
(C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
[...]
Milano, via C. Hajech, n. 3, presso lo studio dell'avv. Ettore Ribolzi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
pagina1 di 21 Contro
(C.F.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Milano il 12 aprile 1984 e (C.F.: Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...]; entrambi residenti in C.F._3
Milano, via Melzi d'Eril, n. 3 ed elettivamente domiciliati in Milano, via Visconti
di Modrone, n. 7, presso lo studio degli avvocati Lucio Mazzotti e Angelo Carlo
Orlando, che li rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
La causa n. 2926/2023 r.g.
con atto di citazione in riassunzione notificato il 17 ottobre 2023 a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte
d'Appello di Milano
da
(C.F.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Milano il 12 aprile 1984 e (C.F.: Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...]; entrambi residenti in C.F._3
Milano, via Melzi d'Eril, n. 3 ed elettivamente domiciliati in Milano, via Visconti
di Modrone, n. 7, presso lo studio degli avvocati Lucio Mazzotti e Angelo Carlo
Orlando, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
[...]
Milano, via C. Hajech, n. 3, presso lo studio dell'avv. Ettore Ribolzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagina2 di 21 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
PER LA RIASSUNZIONE
Del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, n. 18288/2023, pubblicata il 27 giugno 2023
OGGETTO: Proprietà
Conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decidere: nel merito
- riformare in parte qua la sentenza Tribunale di Milano, Sez. IV, 16 marzo 2017, n. 3066 e per l'effetto disporre l'arretramento, mediante demolizione, delle sole porzioni del sottotetto di via Bertani n. 2 a Milano non a distanza di legge;
- rigettare la domanda risarcitoria dei SI.ri , nonché ogni altra CP_1 loro pretesa, in quanto inammissibile e/o infondata;
in via istruttoria
- rigettare l'istanza di ispezione dei luoghi ex art. 258 c.p.c. avanzata ex adverso, in quanto inammissibile e/o infondata.
Con piena vittoria di spese e onorari di lite, tanto della presente fase del giudizio quanto della fase di giudizio di legittimità avanti alla S.C. di
Cassazione”.
Per e : Controparte_1 Parte_2
“NEL MERITO: respingere la domanda svolta in questa sede dal sig.
in quanto infondata in fatto ed in dritto e, accertato Parte_1
e dichiarato che le opere di costruzioni eseguite dallo stesso non rispettano la normativa prevista dalle norme civili ed amministrative, per l'effetto ordinare di provvedere alla rimessione in pristino dell'immobile così come era prima dell'inizio dei lavori;
SEMPRE NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per i fatti di causa, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli attori dal compimento dei lavori eseguiti, nella misura risultante in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione ed interessi;
IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA: a) disporre, ai sensi dell'art. 258 c.p.c., l'ispezione dei luoghi (immobili di proprietà delle parti), con l'eventuale assistenza del CTU, anche per verificare la situazione delle vedute;
b) disporre rinnovazione parziale della consulenza tecnica, o, in subordine riconvocazione del CTU a chiarimenti a completamento delle risposte al quesito sottopostogli, in
pagina3 di 21 particolare sulla base delle considerazioni del CT di parte (punto 5 della relazione, osservazioni e risposta); IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del grado ed anche della fase di cassazione”.
pagina4 di 21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 marzo 2013 Controparte_1
e convenivano in giudizio, dinanzi al
[...] Parte_2
Tribunale di Milano, rappresentando di essere Parte_1
rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario di un appartamento posto al penultimo piano del fabbricato sito in Milano, via Melzi d'Eril, n. 3, confinante con un altro immobile, sito in via Bertani, n. 2, di proprietà del convenuto.
Gli attori si dolevano dell'attività di recupero in funzione residenziale di un sottotetto dell'immobile di proprietà del convenuto, lamentando che si trattasse di una nuova costruzione in violazione della distanza minima tra fabbricati e della distanza dalle vedute. Chiedevano, pertanto, la condanna alla rimessione in pristino attraverso la demolizione della nuova opera o, in alternativa, il rifacimento nel rispetto della normativa e la condanna al risarcimento dei danni.
Costituitosi in giudizio il 29 ottobre 2013, il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e la carenza di legittimazione attiva degli attori, contestava le domande da loro proposte, chiedendone il rigetto e chiedeva la condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 3066/2017, pubblicata il 16 marzo 2017, respinte entrambe le eccezioni preliminari formulate dal convenuto, qualificate le opere di ristrutturazione del sottotetto dell'immobile di sua proprietà, sito in Milano, via
Bertani, n. 2, quali nuova costruzione e ritenuta la loro esecuzione in violazione della distanza minima tra fabbricati, il Tribunale di Milano disponeva nei seguenti termini:
“1. accerta che le opere edilizie attualmente sospese ed eseguite a partire dal 2005 da sull'ex sottotetto dell'immobile di via Parte_1
Bertani 2 Milano distinto al NCEU al fg. 308, part. 76, di sua proprietà costituiscono “nuova opera” e la conseguente violazione dell'art. 9 comma 1 n. 2 del D.M 2 aprile 1968 n. 1444; per l'effetto,
2. condanna il convenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, alle condizioni esistenti al momento antecedente all'inizio dei lavori, con inizio della riduzione entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza e sua ultimazione entro i 4 mesi successivi;
pagina5 di 21 3. rigetta la domanda attorea risarcitoria nel resto;
4. rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. di parte convenuta;
5. condanna parte convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre € 900,00 per rimborso spese forfettarie
15%, oltre a € 450,00 per rimborso spese borsuali, oltre Iva se dovuta e Cpa.
6. pone definitivamente le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, a carico del convenuto”.
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1 lamentando: 1) il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio;
2) la qualificazione quale nuova opera dell'intervento di recupero del sottotetto;
3) l'erronea affermazione circa l'indiscusso superamento del limite della distanza;
4) l'erronea affermazione circa la pacifica inosservanza del limite di metri dieci tra la parete finestrata dell'immobile di via Melzi d'Eril e l'immobile di via Bertani, n. 2; 5) l'erronea affermazione secondo cui il consulente tecnico d'ufficio avrebbe riscontrato nella parte in cui i due immobili si trovano distaccati, l'inosservanza a carico dell'immobile di via Bertani, n. 2 della distanza di tre metri dall'immobile di via Melzi d'Eril, n. 2, a causa dello sporto di gronda;
6) la disposta rimessione in pristino stato, potendosi disporre semmai l'arretramento o l'abbattimento di quanto effettuato in violazione della distanza di dieci metri.
Gli appellati si costituivano in giudizio e, nel contestare CP_1 puntualmente le doglianze dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, proponevano a loro volta appello incidentale, lamentando l'omesso riconoscimento del risarcimento del danno, costituito dal deprezzamento dell'immobile e dal disagio subito per l'affaccio su un cantiere bloccato da anni e per il lungo contenzioso, danno la cui quantificazione sarebbe stata desumibile dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio e, comunque, rimessa alla valutazione equitativa.
Con sentenza n. 3497/2018, pubblicata il 18 luglio 2018, la Corte d'Appello di Milano rigettava entrambi gli appelli (principale e incidentale), confermando la sentenza impugnata e compensava integralmente tra le parti le spese del grado.
Per quanto di interesse nel presente processo, la Corte territoriale riteneva che la domanda di arretramento con abbattimento parziale, proposta per la prima volta in appello da costituisse domanda nuova, Parte_1
pagina6 di 21 come tale inammissibile e, quanto all'appello incidentale, riteneva che “la pronunciata condanna di rimessione in pristino abbia eliminato alla radice il danno materiale, costituito dalla realizzata ed illegittima sopraelevazione e che quanto al danno non patrimoniale derivato dal subito disagio della presenza dell'antistante perenne cantiere, non sia stata provata e neppure allegata un'apprezzabile ripercussione nella sfera soggettiva degli attori, meritevole di risarcimento e dunque di liquidazione equitativa”.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso Parte_1
per cassazione affidato a quattro motivi;
e Controparte_1 [...]
hanno proposto ricorso incidentale sulla base di un unico Parte_2
motivo.
In particolare, quanto al ricorso principale, ha Parte_1
formulato le seguenti censure.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui, in violazione degli artt. 163, terzo comma e 354 c.p.c., ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizio relativo all'editio actionis.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della legge regionale n.
12/2005, in relazione agli artt. 872, 873 c.c. e all'art. 9 D.M. n. 1444/1968, lamentando che il rifacimento del tetto fosse stato qualificato come nuova costruzione, anziché come ristrutturazione senza aumento di volumi.
Con il terzo motivo ha censurato che la Corte d'Appello avesse omesso di rilevare che il manufatto era stato costruito in aderenza al preesistente muro sul confine, con ciò deducendo l'omesso esame circa un fatto decisivo.
Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente principale ha dedotto la violazione degli artt. 872, 873 c.c. e 345 c.p.c., lamentando che la Corte d'Appello avesse qualificato come domanda nuova inammissibile in appello la richiesta subordinata che fosse disposto l'arretramento della sola parte del nuovo ingombro del sottotetto sovrastante le due porzioni laterali della sommità del muro di confine.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale e Controparte_1
hanno lamentato che la Corte d'Appello avesse Parte_2
considerato il danno patrimoniale eliminato in virtù della condanna alla rimessione in pristino e il danno non patrimoniale non provato.
pagina7 di 21 Con ordinanza n. 18288/2023, pubblicata il 27 giugno 2023, la Corte di
Cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale “nei termini di cui in motivazione” e ha rigettato gli altri motivi del ricorso principale.
Ha, quindi, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di
Milano, in diversa composizione.
Nell'accogliere il quarto motivo del ricorso principale, la Corte di
Cassazione ha spiegato che la richiesta di arretramento parziale formulata da non integrava una domanda nuova e nemmeno una Parte_1
modifica della domanda, ma “una mera conclusione difensiva per il rigetto parziale (arretramento in parte qua) dell'altrui domanda diretta alla riduzione in pristino, subordinata all'evento del mancato rigetto pieno”. Ha aggiunto che,
“Poiché l'oggetto del processo è rimasto intatto, così come perimetrato dalle domande attoree, la Corte di appello doveva pronunciarsi nel merito”.
Nell'accogliere il ricorso incidentale dei , la Corte di Cassazione ha CP_1
precisato i limiti entro cui tale ricorso deve ritenersi fondato.
Ha, quindi, chiarito che, “Mentre l'accertamento fattuale del difetto di prova del danno non patrimoniale non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità, è erronea l'affermazione che “la pronunciata condanna di rimessione in pristino abbia eliminato alla radice il danno materiale, costituito dalla realizzata ed illegittima sopraelevazione” “.
Ha, invero, precisato che “il ricorrente incidentale si duole fondatamente che tale statuizione ha illegittimamente precluso lo svolgimento di attività intese alla quantificazione e liquidazione del danno cagionato medio tempore, dal compimento della sopraelevazione all'esecuzione della condanna di rimessione in pristino. Invero, l'accertata violazione della disciplina delle distanze reca con sé di regola un danno da risarcire, salva la possibilità dell'autore della violazione di dare la prova di fatti impeditivi del danno, come le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione (cfr. Cass. 25082/2020). In questo senso è da ridefinire concettualmente il danno in re ipsa, cioè come danno che normalmente (secondo il corso ordinario degli eventi) coincide con l'evento della lesione (del contenuto) di certi diritti (come la proprietà e gli altri diritti reali) e che si produce come modalità della lesione, salva la prova contraria, cioè che il danno non si è
pagina8 di 21 verificato per un andamento delle cose accidentalmente divergente dall'ido quod plerumque accidit. Tale è l'impostazione recentemente avallata da Cass. SU
33645/2022, con il suggerimento di correzione terminologica (danno normale o presunto, piuttosto che in re ipsa)”.
A seguito dell'anzidetta ordinanza, con due distinti atti di citazione in riassunzione ritualmente notificati, il giudizio è stato riassunto da
[...]
(così introducendo la causa n. 2796/2023 r.g.) e da Parte_1 [...]
e (così introducendo la causa n. Controparte_1 Parte_2
2926/2023 r.g.). ha riassunto il giudizio per conseguire Parte_1
l'arretramento parziale e, precisamente, “l'arretramento, mediante demolizione, delle sole porzioni del sottotetto di via Bertani n. 2 a Milano non a distanza di legge”.
Nel proprio atto di citazione in riassunzione ha, quindi, riproposto la censura che non era stata esaminata dalla sentenza cassata, lamentando, quindi, come la condanna alla rimessione in pristino disposta originariamente dal Tribunale di
Milano costituisca violazione dell'art. 872 c.c., poiché tale norma è volta a ripristinare il mantenimento delle distanze di legge e non a disporre la demolizione anche di quelle porzioni di manufatti che dette distanze rispettano.
Ha precisato che l'arretramento a distanza può essere semmai disposto solo per quelle limitatissime porzioni dell'estensione di circa 60 cm, individuate a pagina 23 della relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata nel giudizio di primo grado.
Nel proprio atto di citazione in riassunzione e Controparte_1
hanno chiesto che venga confermata la condanna Parte_2 alla rimessione in pristino dei luoghi (con demolizione dell'intero manufatto illecitamente realizzato) e che il convenuto venga condannato al risarcimento del danno da loro subito, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione.
Hanno spiegato che la richiesta di arretramento parziale non è percorribile in quanto, in tale ipotesi, la porzione residua dell'immobile non potrebbe essere mantenuta in loco a causa della sua insanabilità, poiché, in base allo strumento urbanistico attualmente in vigore, l'edificio è inserito in zona NAF, già sottoposta a vincoli di tutela ambientale e dichiarata di notevole interesse pubblico. Hanno
pagina9 di 21 precisato che si tratta di zona nella quale sono ammessi unicamente interventi di
“manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, in tal caso, con mantenimento della sagoma, del sedime
e della facciata prospettante lo spazio pubblico per gli immobili di cui all'art. 18, comma 2, lett. b”, cioè gli immobili con valore estetico – culturale – ambientale.
Hanno, quindi, affermato che in base alla normativa vigente è escluso che l'avvenuta modifica della linea di colmo, della linea di gronda e la modifica dell'altezza dell'intero edificio possano essere assentite, con la conseguenza che andrà confermata la domanda di rimessione in pristino dell'immobile.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno materiale, gli attori in riassunzione hanno chiesto la liquidazione del danno medio CP_1
tempore patito a causa della illegittima sopraelevazione, a decorrere dall'inizio dei lavori (2005, poi sospesi con provvedimento del Comune di Milano del 4 settembre 2006).
Hanno richiamato gli accertamenti contenuti alla pagina 26 della relazione del consulente tecnico d'ufficio, per la prova del danno.
Hanno dedotto, inoltre, che il mutamento dei luoghi risale al 2005 (non più variato da allora) ed è perdurato sino ad oggi per diciotto anni e che perdurerà sino al termine della vicenda giudiziaria;
che sussiste, pertanto, una situazione di minore godimento del bene;
che il prezzo realizzabile dalla ipotetica vendita sarebbe inferiore a quello di mercato, come confermato dall'ausiliare del giudice, considerata la presenza a vista di un cantiere bloccato, di transenne ormai rugginose sul tetto, di un ultimo nuovo piano abbandonato.
Con decreto del Presidente di Sezione emesso il 28 febbraio 2024 le cause sono state riunite.
Non essendo possibile conciliare la lite, le cause riunite sono state rimesse al collegio per la decisione all'udienza del 29 ottobre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352
c.p.c.
Con ordinanza collegiale del 16 novembre 2024 la Corte d'Appello ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, al fine di acquisire la relazione del pagina10 di 21 consulente tecnico d'ufficio depositata nel giudizio di primo grado (iscritto al n.
23919/2023 r.g. del Tribunale di Milano).
Verificato il detto adempimento, le cause riunite sono state nuovamente rimesse al collegio per la decisione - senza l'assegnazione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c., avendovi le parti espressamente rinunciato - all'udienza del 14 gennaio 2025, celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Limiti del giudizio di rinvio e delimitazione del thema decidendum.
Il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto, nei limiti e nei modi in cui sono state riproposte dalle parti (atteso il principio dispositivo che governa il processo civile), le questioni che hanno formato oggetto della pronuncia rescindente della
Corte di Cassazione.
Costituisce, quindi, oggetto del presente giudizio l'accertamento in ordine all'arretramento parziale richiesto da e alla domanda Parte_1
di risarcimento del danno patrimoniale proposta dagli attori in riassunzione
. CP_1
Non può formare oggetto di accertamento la valutazione dell'applicazione al caso in esame del decreto legge n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024, quale sollecitata da con le note depositate il 18 ottobre Parte_1
2024.
Con tali note il detto convenuto ha evidenziato l'entrata in vigore, nelle more del processo, dell'art. 2 bis, comma 1 quater, del D.P.R. n. 380/2001 (norma introdotta dal decreto legge n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024) e ha specificato che tale disposizione consente gli interventi di recupero dei sottotetti anche quando non sia possibile il rispetto delle distanze tra edifici e dai confini.
Ha, quindi, richiamato l'attenzione della Corte sull'applicabilità della detta disposizione al caso in esame, “con ogni conseguenza del caso”.
La valutazione sollecitata da è preclusa dal giudicato Parte_1 formatosi sull'accertamento della violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati da parte della nuova costruzione realizzata da tale parte.
pagina11 di 21 Il presente giudizio di rinvio ha, pertanto, ad oggetto esclusivamente l'accertamento delle conseguenze di quella violazione e, quindi, l'accertamento della rimessione in pristino (se in toto o in parte qua) e del danno patrimoniale.
L'arretramento parziale dell'immobile di proprietà di Parte_1
[...]
L'ammissibilità di tale domanda, sancita in via definitiva e vincolante dall'ordinanza rescindente della Corte di Cassazione, comporta l'esame nel merito della domanda stessa.
Non vi è dubbio che la ratio dell'art. 872, secondo comma, c.c. sia quella di consentire il rispetto delle distanze legali, con la conseguenza che la rimessione in pristino deve essere finalizzata al ripristino delle distanze violate.
Essa va, dunque, disposta con esclusivo riferimento a quelle porzioni del nuovo fabbricato, di proprietà di rispetto alle quali è Parte_1
stata accertata con efficacia di giudicato la violazione delle distanze di legge.
Al riguardo è opportuno rilevare che con la sentenza n. 3066/2017 del
Tribunale di Milano è stata irrevocabilmente accertata la sola violazione delle distanze tra fabbricati prevista dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e non anche la violazione delle distanze dalle vedute, ex artt. 905 e 907 c.c., pure dedotta dagli attori , ma non oggetto di alcuna pronuncia da parte del giudice di primo CP_1
grado (omessa pronuncia mai fatta valere come motivo di impugnazione).
La rimessione in pristino parziale va, dunque, disposta al fine di ripristinare la distanza di dieci metri tra pareti finestrate, così come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, geometra nella relazione depositata nel giudizio Persona_1
di primo grado.
Il detto ausiliare del giudice ha accertato che il nuovo ingombro del sottotetto con la nuova parete in aderenza supera solo per una limitata porzione le due porzioni laterali della sommità del muro di confine (il muro di confine preesistente che fronteggia la parete finestrata e il balcone dell'unità immobiliare degli attori ) per un'altezza di circa 60 cm e, pertanto, solo in dette limitate CP_1
porzioni potrebbe costituire una porzione di parete non finestrata di nuova costruzione soggetta alle prescrizioni del D.M. n. 1444/1968 (cfr. p. 23, della relazione depositata nella causa n. 23919/2013 r.g. Trib. Milano).
pagina12 di 21 L'assunto degli attori in riassunzione - secondo cui l'arretramento CP_1
parziale sarebbe precluso dalla circostanza che la nuova opera realizzata da sarebbe priva del titolo abilitativo, nonché dal fatto Parte_1
che un ipotetico intervento di demolizione parziale del nuovo manufatto non potrebbe di fatto trovare attuazione ai sensi della normativa nazionale e locale in vigore, in quanto l'opera che ne risulterebbe non sarebbe comunque assentibile –
è privo di fondamento.
Invero, la questione della violazione delle norme edilizie e paesaggistiche esula dal thema decidendum, che ha ad oggetto esclusivo la violazione delle distanze tra fabbricati, come già in precedenza evidenziato.
Sin dal giudizio di primo grado gli attori hanno chiesto la CP_1 rimessione in pristino dell'immobile di proprietà del convenuto in relazione alla violazione delle distanze tra fabbricati, ma non in relazione a problemi concernenti difformità edilizie del detto immobile rispetto allo stato assentito.
Va, dunque, disposta la demolizione di quelle parti del fabbricato di proprietà di sito in Milano, via Bertani, n. 2, che Parte_1 sono state realizzate a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 9 del D.M. n.
1444/1968, così come individuate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, geometra Persona_1
La domanda di risarcimento del danno materiale.
In virtù della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione occorre accertare, così come richiesto dagli attori in riassunzione , il danno CP_1
materiale subito medio tempore da dette parti, in ragione dell'ingombro creato dalla nuova costruzione, nel periodo compreso tra l'inizio delle opere di costruzione (2005) e la rimessione in pristino parziale delle stesse.
L'esistenza del danno non può essere messa in discussione, considerato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio.
L'esistenza del danno lamentato dagli attori emerge chiaramente CP_1 anche dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata nel giudizio di primo grado.
In particolare, il detto ausiliare del giudice ha accertato quanto segue:
pagina13 di 21 il nuovo intervento di recupero del sottotetto dell'immobile di via Bertani, n.
2, ha determinato una diversa sagoma di detto piano, in quanto il nuovo corpo di fabbrica ha forma parallelepipeda con copertura piana differente rispetto al preesistente sottotetto con copertura a due falde e trave di colmo centrale (volume avente forma triangolare); ne è conseguita una evidente differenza di ingombro del nuovo corpo sottotetto rispetto al preesistente, che non interessa, comunque, tutta la superficie utile coperta del preesistente sottotetto, avendo il convenuto previsto e realizzato un arretramento del fronte del nuovo corpo di fabbrica del sottotetto rispetto al filo facciata sia verso strada che verso il cortile interno, con creazione, rispettivamente, di una balconata verso strada e di un ballatoio verso il cortile interno (pp. 23 e 24 della rel.);
si è verificato, inoltre, un innalzamento del colmo della copertura di cm 60 rispetto a quello preesistente con realizzazione di copertura piana, anche a seguito dei consolidamenti strutturali resisi necessari a seguito di verifica dopo le demolizioni (p. 24, rel.);
in copertura risultano essere stati realizzati, inoltre dei parapetti in muratura verso strada, che fuoriescono di mt 1,15 dall'estradosso del solaio della copertura ancora a rustico e ove poggiano le strutture della falsa falda di tetto con coppi, realizzate per rendere maggiormente similare allo stato preesistente e con minor impatto visivo il prospetto su strada (p. 24, rel.);
“il nuovo ingombro del corpo sottotetto per il suo recupero ai fini abitativi ed il suo innalzamento così come realizzati riducono oggettivamente di fatto per il volume eccedente del “nuovo corpo sottotetto recuperato” rispetto al preesistente sottotetto con copertura a falde, nonché perla presenza del volume tecnico e dei parapetti in copertura, la veduta panoramica dell'u.i. degli attori sul Parco
Sempione essendo visibili oggi le sole fronde superiori degli alberi di alto fusto ivi collocati, determinando altresì la modifica della vista dall'u.i. degli attori nelle immediate vicinanze con la differente copertura piana innalzata, allo stato attuale a rustico, rispetto alla preesistente copertura a falde in coppi del fabbricato del convenuto” (p. 24, rel.);
“il nuovo stato del sottotetto non ha modificato la vista panoramica dal balcone degli attori verso l'orizzonte, e quindi verso il centro storico di Milano e gli edifici di rilevante interesse artistico quali il Castello Sforzesco e la Torre
pagina14 di 21 Velasca, risultano ad oggi ancora perfettamente visibili dall'u.i. degli attori” (p.
24, rel.).
Nel paragrafo 5 della propria relazione il consulente tecnico d'ufficio ha stimato il valore dell'immobile in euro 7.000,00/mq e, così, in euro 7.000,00 x mq
160, pari a complessivi euro 1.120.000,00, valutando il suo valore di mercato, considerati i valori immobiliari in zona rilevati su listini tecnici, la sua ubicazione, la sua vetustà, le sue caratteristiche e finiture, il suo affaccio e il suo posizionamento nel fabbricato condominiale, nonché le odierne difficoltà nel mercato immobiliare anche per la recessione economica in atto.
L'ausiliare del giudice ha, inoltre, ribadito che “ad oggi dal balcone del soggiorno degli attori è ancora perfettamente visibile, nelle medesime condizioni precedenti, la vista verso il Castello Sforzesco ed il centro storico cittadino. La vista ed il panorama dall'u.i. degli attori sono limitati dal nuovo corpo sottotetto di via Bertani solo nell'affaccio verso il Parco Sempione, dove peraltro sono presenti numerosi alberi di alto fusto, ed alla vista della copertura dell'immobile del convenuto” (p. 27, rel.). Ha, dunque, rilevato che “L'incidenza di dette limitazioni di panorama, considerato che non è possibile esprimere oggi alcuna valutazione circa l'impatto visivo della nuova copertura piana dello stabile di Via
Bertani 2 in quanto non completata (che può essere considerata come valutazione di natura per lo più soggettiva), può essere determinata in una svalutazione del valore dell'unità immobiliare degli attori, conseguentemente a quanto sopra evidenziato ed alla nuova vista panoramica percepibile dall'affaccio dalla propria u.i., che viene determinata dal sottoscritto CTU nella misura del 10% del valore di mercato dell'u.i.” (p. 27, rel.).
Alla stregua degli evidenziati rilievi tecnici, deve ritenersi accertata, per effetto della nuova sagoma del sottotetto, anche a seguito dell'innalzamento, una parziale limitazione della vista panoramica dal balcone dell'unità immobiliare degli attori verso il Parco Sempione, come emerge anche dalla CP_1
documentazione fotografica prodotta da tali parti nel giudizio di primo grado.
La parziale limitazione della vista panoramica verso il Parco Sempione ha indubbiamente ridotto il godimento dell'immobile da parte degli attori in riassunzione , causando, pertanto, un danno patrimoniale. CP_1
pagina15 di 21 Considerato che nel determinare l'incidenza di tale limitazione sul valore dell'immobile degli attori il consulente tecnico d'ufficio ha tenuto conto CP_1
del fatto che la vista panoramica influisce normalmente sulla stima (cfr. anche p.
60, rel.), nel procedere alla liquidazione del danno subito medio tempore da dette parti si ritiene equo applicare la percentuale del 10% (individuata dal consulente d'ufficio quale incidenza in decremento sul valore dell'immobile), non al prezzo di mercato dell'unità immobiliare (come fatto dall'ausiliare del giudice), ma al suo valore locativo.
Il valore locativo dell'immobile consente, invero, di stimare il valore di godimento dell'immobile degli attori per tutto il periodo compreso tra il CP_1
2005 (anno di inizio delle nuove opere) e la rimessione parziale in pristino dell'immobile di Parte_1
La percentuale del 10% di incidenza della limitazione della vista panoramica sul valore dell'immobile, quale condivisibilmente stimata dal consulente tecnico d'ufficio sulla base di puntuali accertamenti che trovano riscontro nello stato dei luoghi e nella documentazione prodotta, consente di stimare il danno subito per la riduzione del godimento dell'immobile in ragione della ridotta vista panoramica.
Nella determinazione del valore locativo dell'unità immobiliare di proprietà
occorre considerare lo stato e le caratteristiche di tale immobile, quali CP_1 accertate dal consulente tecnico d'ufficio.
Quest'ultimo ha evidenziato che l'unità immobiliare in questione è posta al settimo e penultimo piano dello stabile sito in Milano, via Melzi d'Eril, n. 3, in zona centrale sottoposta a vincolo di tutela ambientale e paesaggistica, con affaccio dal soggiorno verso il Parco Sempione e ad alcuni degli stabili e monumenti più importanti del Comune di Milano;
che in zona risultano presenti diversi edifici di pregio e la stessa risulta ben servita da mezzi pubblici ed infrastrutture;
che il fabbricato nella sua attuale conformazione è stato edificato nel 1968 e si presenta, nonostante la sua vetustà, in buono stato di manutenzione e conservazione. Ha precisato che l'unità immobiliare ad uso abitazione si compone di un disimpegno zona giorno, una cucina abitabile, un ampio soggiorno, un disimpegno che da accesso ad un locale studio – camera e ad un bagno;
un disimpegno zona notte che da accesso a due camere e due bagni;
il soggiorno è
pagina16 di 21 dotato di balcone con vista verso il Parco Sempione e un altro balcone che affaccia direttamente sulla via Melzi d'Eril; le finiture dell'appartamento sono in alcune parti superiori alla media;
la superficie commerciale è di mq 160.
Per la stima del valore locativo è possibile utilizzare le quotazioni O.M.I.
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, da ritenersi fatto notorio.
Considerati la zona C17, la tipologia “Abitazioni civili” e lo stato conservativo “Normale”, un valore locativo mensile compreso tra un minimo di euro 14,5/mq e un massimo di euro 18,4/mq, si stima equo liquidare un valore locativo mensile medio di euro 16,45/mq.
Il valore locativo dell'immobile degli attori in riassunzione viene CP_1
stimato in euro 631.680,00 attuali (euro 16,45 x mq 160 x 20 anni), per il periodo compreso tra l'inizio dei lavori (2005) e l'epoca (22 gennaio 2025) della presente decisione.
Il danno relativo al detto periodo è pari al 10% di euro 631.680,00 e, quindi, pari a euro 63.168,00 attuali.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati secondo i criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, sul credito devalutato al 2005 e via via rivalutato anno per anno, moltiplicato per l'interesse legale. Sulla somma così complessivamente determinata sono, altresì, dovuti gli interessi di mora in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Alla detta somma di denaro dovrà aggiungersi il 10% del predetto valore locativo mensile (euro 16,45/mq) per ogni mese, a decorrere dalla data della presente decisione (22 gennaio 2025) e sino alla rimessione in pristino parziale dell'immobile di proprietà di Parte_1
Il convenuto in riassunzione deve essere, dunque, condannato a corrispondere agli attori in riassunzione le seguenti somme di denaro, a CP_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale:
euro 63.168,00 attuali, oltre interessi come in precedenza evidenziato;
pagina17 di 21 euro 263,20 (pari al 10% di euro 16,45/mq) al mese per ogni mese a decorrere dal 22 gennaio 2025 e sino alla rimessione in pristino parziale dell'immobile di proprietà di così come disposta Parte_1
con la presente sentenza.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, ricordato che la Corte di
Cassazione ha rimesso al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della
Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio (cfr. Cass. 10 marzo 2004, n. 4909, secondo cui “Il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione”).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n. 15506/2018) “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' decida sulle spese del giudizio di legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass.
n. 7243/2006). Ne' rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso
l'accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita' (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'articolo 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita', della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita' della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n.
11326/2003 che ribadisce che l'annullamento in sede di legittimita' della
pagina18 di 21 pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche' il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite)” (Cass., ord. 7 febbraio 2022, n. 3798).
L'esito globale della lite vede la soccombenza di Parte_1
condannato al risarcimento del danno e alla riduzione in pristino, sia pure
[...]
parziale, del proprio immobile.
Va precisato che l'accoglimento della richiesta di arretramento parziale formulata da non configura una sua vittoria, posto che si tratta, Parte_1
come chiarito dalla Corte di Cassazione, di mera conclusione difensiva volta al rigetto parziale della domanda delle controparti. deve essere, pertanto, condannato a rimborsare Parte_1
agli attori in riassunzione le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il CP_1
giudizio di legittimità e il compenso liquidato dal giudice di primo grado al consulente tecnico d'ufficio, geometra Persona_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
pagina19 di 21 Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (esclusi, quindi, i compensi per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello e al presente giudizio di rinvio), ai parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum (compreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro
260.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
CONDANNA
a demolire quelle parti del fabbricato di sua Parte_1
proprietà, sito in Milano, via Bertani, n. 2, che sono state realizzate a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, così come individuate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, geometra da Persona_1
intendersi qui integralmente richiamata;
CONDANNA
a corrispondere a e Parte_1 Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, le Parte_2
seguenti somme di denaro:
a) euro 63.168,00 attuali, oltre interessi come in motivazione;
b) euro 263,20 al mese per ogni mese a decorrere dal 22 gennaio 2025 e sino alla rimessione in pristino parziale dell'immobile di proprietà del debitore, così come disposta con la presente sentenza;
CONDANNA
a rimborsare a e Parte_1 Controparte_1
le spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di Parte_2
primo grado, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato ed euro 458,00 per spese;
quanto al giudizio di appello, in euro 9.991,00 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 7.655,00 per compensi;
quanto al presente giudizio, in euro 9.991,00 per compensi di avvocato ed euro 518,00 per spese;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
oltre al compenso liquidato dal giudice di primo grado al consulente tecnico d'ufficio, geometra Persona_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
pagina20 di 21 Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili di secondo grado, riunite, iscritte ai nn. 2796 e 2926 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promosse:
la causa n. 2796/2023 r.g.
con atto di citazione in riassunzione notificato il 12 ottobre 2023 a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte
d'Appello di Milano
da
(C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
[...]
Milano, via C. Hajech, n. 3, presso lo studio dell'avv. Ettore Ribolzi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
pagina1 di 21 Contro
(C.F.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Milano il 12 aprile 1984 e (C.F.: Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...]; entrambi residenti in C.F._3
Milano, via Melzi d'Eril, n. 3 ed elettivamente domiciliati in Milano, via Visconti
di Modrone, n. 7, presso lo studio degli avvocati Lucio Mazzotti e Angelo Carlo
Orlando, che li rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
La causa n. 2926/2023 r.g.
con atto di citazione in riassunzione notificato il 17 ottobre 2023 a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte
d'Appello di Milano
da
(C.F.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Milano il 12 aprile 1984 e (C.F.: Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...]; entrambi residenti in C.F._3
Milano, via Melzi d'Eril, n. 3 ed elettivamente domiciliati in Milano, via Visconti
di Modrone, n. 7, presso lo studio degli avvocati Lucio Mazzotti e Angelo Carlo
Orlando, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
[...]
Milano, via C. Hajech, n. 3, presso lo studio dell'avv. Ettore Ribolzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagina2 di 21 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
PER LA RIASSUNZIONE
Del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, n. 18288/2023, pubblicata il 27 giugno 2023
OGGETTO: Proprietà
Conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decidere: nel merito
- riformare in parte qua la sentenza Tribunale di Milano, Sez. IV, 16 marzo 2017, n. 3066 e per l'effetto disporre l'arretramento, mediante demolizione, delle sole porzioni del sottotetto di via Bertani n. 2 a Milano non a distanza di legge;
- rigettare la domanda risarcitoria dei SI.ri , nonché ogni altra CP_1 loro pretesa, in quanto inammissibile e/o infondata;
in via istruttoria
- rigettare l'istanza di ispezione dei luoghi ex art. 258 c.p.c. avanzata ex adverso, in quanto inammissibile e/o infondata.
Con piena vittoria di spese e onorari di lite, tanto della presente fase del giudizio quanto della fase di giudizio di legittimità avanti alla S.C. di
Cassazione”.
Per e : Controparte_1 Parte_2
“NEL MERITO: respingere la domanda svolta in questa sede dal sig.
in quanto infondata in fatto ed in dritto e, accertato Parte_1
e dichiarato che le opere di costruzioni eseguite dallo stesso non rispettano la normativa prevista dalle norme civili ed amministrative, per l'effetto ordinare di provvedere alla rimessione in pristino dell'immobile così come era prima dell'inizio dei lavori;
SEMPRE NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per i fatti di causa, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli attori dal compimento dei lavori eseguiti, nella misura risultante in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione ed interessi;
IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA: a) disporre, ai sensi dell'art. 258 c.p.c., l'ispezione dei luoghi (immobili di proprietà delle parti), con l'eventuale assistenza del CTU, anche per verificare la situazione delle vedute;
b) disporre rinnovazione parziale della consulenza tecnica, o, in subordine riconvocazione del CTU a chiarimenti a completamento delle risposte al quesito sottopostogli, in
pagina3 di 21 particolare sulla base delle considerazioni del CT di parte (punto 5 della relazione, osservazioni e risposta); IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del grado ed anche della fase di cassazione”.
pagina4 di 21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 marzo 2013 Controparte_1
e convenivano in giudizio, dinanzi al
[...] Parte_2
Tribunale di Milano, rappresentando di essere Parte_1
rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario di un appartamento posto al penultimo piano del fabbricato sito in Milano, via Melzi d'Eril, n. 3, confinante con un altro immobile, sito in via Bertani, n. 2, di proprietà del convenuto.
Gli attori si dolevano dell'attività di recupero in funzione residenziale di un sottotetto dell'immobile di proprietà del convenuto, lamentando che si trattasse di una nuova costruzione in violazione della distanza minima tra fabbricati e della distanza dalle vedute. Chiedevano, pertanto, la condanna alla rimessione in pristino attraverso la demolizione della nuova opera o, in alternativa, il rifacimento nel rispetto della normativa e la condanna al risarcimento dei danni.
Costituitosi in giudizio il 29 ottobre 2013, il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e la carenza di legittimazione attiva degli attori, contestava le domande da loro proposte, chiedendone il rigetto e chiedeva la condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 3066/2017, pubblicata il 16 marzo 2017, respinte entrambe le eccezioni preliminari formulate dal convenuto, qualificate le opere di ristrutturazione del sottotetto dell'immobile di sua proprietà, sito in Milano, via
Bertani, n. 2, quali nuova costruzione e ritenuta la loro esecuzione in violazione della distanza minima tra fabbricati, il Tribunale di Milano disponeva nei seguenti termini:
“1. accerta che le opere edilizie attualmente sospese ed eseguite a partire dal 2005 da sull'ex sottotetto dell'immobile di via Parte_1
Bertani 2 Milano distinto al NCEU al fg. 308, part. 76, di sua proprietà costituiscono “nuova opera” e la conseguente violazione dell'art. 9 comma 1 n. 2 del D.M 2 aprile 1968 n. 1444; per l'effetto,
2. condanna il convenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, alle condizioni esistenti al momento antecedente all'inizio dei lavori, con inizio della riduzione entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza e sua ultimazione entro i 4 mesi successivi;
pagina5 di 21 3. rigetta la domanda attorea risarcitoria nel resto;
4. rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. di parte convenuta;
5. condanna parte convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre € 900,00 per rimborso spese forfettarie
15%, oltre a € 450,00 per rimborso spese borsuali, oltre Iva se dovuta e Cpa.
6. pone definitivamente le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, a carico del convenuto”.
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1 lamentando: 1) il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio;
2) la qualificazione quale nuova opera dell'intervento di recupero del sottotetto;
3) l'erronea affermazione circa l'indiscusso superamento del limite della distanza;
4) l'erronea affermazione circa la pacifica inosservanza del limite di metri dieci tra la parete finestrata dell'immobile di via Melzi d'Eril e l'immobile di via Bertani, n. 2; 5) l'erronea affermazione secondo cui il consulente tecnico d'ufficio avrebbe riscontrato nella parte in cui i due immobili si trovano distaccati, l'inosservanza a carico dell'immobile di via Bertani, n. 2 della distanza di tre metri dall'immobile di via Melzi d'Eril, n. 2, a causa dello sporto di gronda;
6) la disposta rimessione in pristino stato, potendosi disporre semmai l'arretramento o l'abbattimento di quanto effettuato in violazione della distanza di dieci metri.
Gli appellati si costituivano in giudizio e, nel contestare CP_1 puntualmente le doglianze dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, proponevano a loro volta appello incidentale, lamentando l'omesso riconoscimento del risarcimento del danno, costituito dal deprezzamento dell'immobile e dal disagio subito per l'affaccio su un cantiere bloccato da anni e per il lungo contenzioso, danno la cui quantificazione sarebbe stata desumibile dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio e, comunque, rimessa alla valutazione equitativa.
Con sentenza n. 3497/2018, pubblicata il 18 luglio 2018, la Corte d'Appello di Milano rigettava entrambi gli appelli (principale e incidentale), confermando la sentenza impugnata e compensava integralmente tra le parti le spese del grado.
Per quanto di interesse nel presente processo, la Corte territoriale riteneva che la domanda di arretramento con abbattimento parziale, proposta per la prima volta in appello da costituisse domanda nuova, Parte_1
pagina6 di 21 come tale inammissibile e, quanto all'appello incidentale, riteneva che “la pronunciata condanna di rimessione in pristino abbia eliminato alla radice il danno materiale, costituito dalla realizzata ed illegittima sopraelevazione e che quanto al danno non patrimoniale derivato dal subito disagio della presenza dell'antistante perenne cantiere, non sia stata provata e neppure allegata un'apprezzabile ripercussione nella sfera soggettiva degli attori, meritevole di risarcimento e dunque di liquidazione equitativa”.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso Parte_1
per cassazione affidato a quattro motivi;
e Controparte_1 [...]
hanno proposto ricorso incidentale sulla base di un unico Parte_2
motivo.
In particolare, quanto al ricorso principale, ha Parte_1
formulato le seguenti censure.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui, in violazione degli artt. 163, terzo comma e 354 c.p.c., ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizio relativo all'editio actionis.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della legge regionale n.
12/2005, in relazione agli artt. 872, 873 c.c. e all'art. 9 D.M. n. 1444/1968, lamentando che il rifacimento del tetto fosse stato qualificato come nuova costruzione, anziché come ristrutturazione senza aumento di volumi.
Con il terzo motivo ha censurato che la Corte d'Appello avesse omesso di rilevare che il manufatto era stato costruito in aderenza al preesistente muro sul confine, con ciò deducendo l'omesso esame circa un fatto decisivo.
Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente principale ha dedotto la violazione degli artt. 872, 873 c.c. e 345 c.p.c., lamentando che la Corte d'Appello avesse qualificato come domanda nuova inammissibile in appello la richiesta subordinata che fosse disposto l'arretramento della sola parte del nuovo ingombro del sottotetto sovrastante le due porzioni laterali della sommità del muro di confine.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale e Controparte_1
hanno lamentato che la Corte d'Appello avesse Parte_2
considerato il danno patrimoniale eliminato in virtù della condanna alla rimessione in pristino e il danno non patrimoniale non provato.
pagina7 di 21 Con ordinanza n. 18288/2023, pubblicata il 27 giugno 2023, la Corte di
Cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale “nei termini di cui in motivazione” e ha rigettato gli altri motivi del ricorso principale.
Ha, quindi, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di
Milano, in diversa composizione.
Nell'accogliere il quarto motivo del ricorso principale, la Corte di
Cassazione ha spiegato che la richiesta di arretramento parziale formulata da non integrava una domanda nuova e nemmeno una Parte_1
modifica della domanda, ma “una mera conclusione difensiva per il rigetto parziale (arretramento in parte qua) dell'altrui domanda diretta alla riduzione in pristino, subordinata all'evento del mancato rigetto pieno”. Ha aggiunto che,
“Poiché l'oggetto del processo è rimasto intatto, così come perimetrato dalle domande attoree, la Corte di appello doveva pronunciarsi nel merito”.
Nell'accogliere il ricorso incidentale dei , la Corte di Cassazione ha CP_1
precisato i limiti entro cui tale ricorso deve ritenersi fondato.
Ha, quindi, chiarito che, “Mentre l'accertamento fattuale del difetto di prova del danno non patrimoniale non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità, è erronea l'affermazione che “la pronunciata condanna di rimessione in pristino abbia eliminato alla radice il danno materiale, costituito dalla realizzata ed illegittima sopraelevazione” “.
Ha, invero, precisato che “il ricorrente incidentale si duole fondatamente che tale statuizione ha illegittimamente precluso lo svolgimento di attività intese alla quantificazione e liquidazione del danno cagionato medio tempore, dal compimento della sopraelevazione all'esecuzione della condanna di rimessione in pristino. Invero, l'accertata violazione della disciplina delle distanze reca con sé di regola un danno da risarcire, salva la possibilità dell'autore della violazione di dare la prova di fatti impeditivi del danno, come le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione (cfr. Cass. 25082/2020). In questo senso è da ridefinire concettualmente il danno in re ipsa, cioè come danno che normalmente (secondo il corso ordinario degli eventi) coincide con l'evento della lesione (del contenuto) di certi diritti (come la proprietà e gli altri diritti reali) e che si produce come modalità della lesione, salva la prova contraria, cioè che il danno non si è
pagina8 di 21 verificato per un andamento delle cose accidentalmente divergente dall'ido quod plerumque accidit. Tale è l'impostazione recentemente avallata da Cass. SU
33645/2022, con il suggerimento di correzione terminologica (danno normale o presunto, piuttosto che in re ipsa)”.
A seguito dell'anzidetta ordinanza, con due distinti atti di citazione in riassunzione ritualmente notificati, il giudizio è stato riassunto da
[...]
(così introducendo la causa n. 2796/2023 r.g.) e da Parte_1 [...]
e (così introducendo la causa n. Controparte_1 Parte_2
2926/2023 r.g.). ha riassunto il giudizio per conseguire Parte_1
l'arretramento parziale e, precisamente, “l'arretramento, mediante demolizione, delle sole porzioni del sottotetto di via Bertani n. 2 a Milano non a distanza di legge”.
Nel proprio atto di citazione in riassunzione ha, quindi, riproposto la censura che non era stata esaminata dalla sentenza cassata, lamentando, quindi, come la condanna alla rimessione in pristino disposta originariamente dal Tribunale di
Milano costituisca violazione dell'art. 872 c.c., poiché tale norma è volta a ripristinare il mantenimento delle distanze di legge e non a disporre la demolizione anche di quelle porzioni di manufatti che dette distanze rispettano.
Ha precisato che l'arretramento a distanza può essere semmai disposto solo per quelle limitatissime porzioni dell'estensione di circa 60 cm, individuate a pagina 23 della relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata nel giudizio di primo grado.
Nel proprio atto di citazione in riassunzione e Controparte_1
hanno chiesto che venga confermata la condanna Parte_2 alla rimessione in pristino dei luoghi (con demolizione dell'intero manufatto illecitamente realizzato) e che il convenuto venga condannato al risarcimento del danno da loro subito, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione.
Hanno spiegato che la richiesta di arretramento parziale non è percorribile in quanto, in tale ipotesi, la porzione residua dell'immobile non potrebbe essere mantenuta in loco a causa della sua insanabilità, poiché, in base allo strumento urbanistico attualmente in vigore, l'edificio è inserito in zona NAF, già sottoposta a vincoli di tutela ambientale e dichiarata di notevole interesse pubblico. Hanno
pagina9 di 21 precisato che si tratta di zona nella quale sono ammessi unicamente interventi di
“manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, in tal caso, con mantenimento della sagoma, del sedime
e della facciata prospettante lo spazio pubblico per gli immobili di cui all'art. 18, comma 2, lett. b”, cioè gli immobili con valore estetico – culturale – ambientale.
Hanno, quindi, affermato che in base alla normativa vigente è escluso che l'avvenuta modifica della linea di colmo, della linea di gronda e la modifica dell'altezza dell'intero edificio possano essere assentite, con la conseguenza che andrà confermata la domanda di rimessione in pristino dell'immobile.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno materiale, gli attori in riassunzione hanno chiesto la liquidazione del danno medio CP_1
tempore patito a causa della illegittima sopraelevazione, a decorrere dall'inizio dei lavori (2005, poi sospesi con provvedimento del Comune di Milano del 4 settembre 2006).
Hanno richiamato gli accertamenti contenuti alla pagina 26 della relazione del consulente tecnico d'ufficio, per la prova del danno.
Hanno dedotto, inoltre, che il mutamento dei luoghi risale al 2005 (non più variato da allora) ed è perdurato sino ad oggi per diciotto anni e che perdurerà sino al termine della vicenda giudiziaria;
che sussiste, pertanto, una situazione di minore godimento del bene;
che il prezzo realizzabile dalla ipotetica vendita sarebbe inferiore a quello di mercato, come confermato dall'ausiliare del giudice, considerata la presenza a vista di un cantiere bloccato, di transenne ormai rugginose sul tetto, di un ultimo nuovo piano abbandonato.
Con decreto del Presidente di Sezione emesso il 28 febbraio 2024 le cause sono state riunite.
Non essendo possibile conciliare la lite, le cause riunite sono state rimesse al collegio per la decisione all'udienza del 29 ottobre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352
c.p.c.
Con ordinanza collegiale del 16 novembre 2024 la Corte d'Appello ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, al fine di acquisire la relazione del pagina10 di 21 consulente tecnico d'ufficio depositata nel giudizio di primo grado (iscritto al n.
23919/2023 r.g. del Tribunale di Milano).
Verificato il detto adempimento, le cause riunite sono state nuovamente rimesse al collegio per la decisione - senza l'assegnazione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c., avendovi le parti espressamente rinunciato - all'udienza del 14 gennaio 2025, celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Limiti del giudizio di rinvio e delimitazione del thema decidendum.
Il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto, nei limiti e nei modi in cui sono state riproposte dalle parti (atteso il principio dispositivo che governa il processo civile), le questioni che hanno formato oggetto della pronuncia rescindente della
Corte di Cassazione.
Costituisce, quindi, oggetto del presente giudizio l'accertamento in ordine all'arretramento parziale richiesto da e alla domanda Parte_1
di risarcimento del danno patrimoniale proposta dagli attori in riassunzione
. CP_1
Non può formare oggetto di accertamento la valutazione dell'applicazione al caso in esame del decreto legge n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024, quale sollecitata da con le note depositate il 18 ottobre Parte_1
2024.
Con tali note il detto convenuto ha evidenziato l'entrata in vigore, nelle more del processo, dell'art. 2 bis, comma 1 quater, del D.P.R. n. 380/2001 (norma introdotta dal decreto legge n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024) e ha specificato che tale disposizione consente gli interventi di recupero dei sottotetti anche quando non sia possibile il rispetto delle distanze tra edifici e dai confini.
Ha, quindi, richiamato l'attenzione della Corte sull'applicabilità della detta disposizione al caso in esame, “con ogni conseguenza del caso”.
La valutazione sollecitata da è preclusa dal giudicato Parte_1 formatosi sull'accertamento della violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati da parte della nuova costruzione realizzata da tale parte.
pagina11 di 21 Il presente giudizio di rinvio ha, pertanto, ad oggetto esclusivamente l'accertamento delle conseguenze di quella violazione e, quindi, l'accertamento della rimessione in pristino (se in toto o in parte qua) e del danno patrimoniale.
L'arretramento parziale dell'immobile di proprietà di Parte_1
[...]
L'ammissibilità di tale domanda, sancita in via definitiva e vincolante dall'ordinanza rescindente della Corte di Cassazione, comporta l'esame nel merito della domanda stessa.
Non vi è dubbio che la ratio dell'art. 872, secondo comma, c.c. sia quella di consentire il rispetto delle distanze legali, con la conseguenza che la rimessione in pristino deve essere finalizzata al ripristino delle distanze violate.
Essa va, dunque, disposta con esclusivo riferimento a quelle porzioni del nuovo fabbricato, di proprietà di rispetto alle quali è Parte_1
stata accertata con efficacia di giudicato la violazione delle distanze di legge.
Al riguardo è opportuno rilevare che con la sentenza n. 3066/2017 del
Tribunale di Milano è stata irrevocabilmente accertata la sola violazione delle distanze tra fabbricati prevista dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e non anche la violazione delle distanze dalle vedute, ex artt. 905 e 907 c.c., pure dedotta dagli attori , ma non oggetto di alcuna pronuncia da parte del giudice di primo CP_1
grado (omessa pronuncia mai fatta valere come motivo di impugnazione).
La rimessione in pristino parziale va, dunque, disposta al fine di ripristinare la distanza di dieci metri tra pareti finestrate, così come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, geometra nella relazione depositata nel giudizio Persona_1
di primo grado.
Il detto ausiliare del giudice ha accertato che il nuovo ingombro del sottotetto con la nuova parete in aderenza supera solo per una limitata porzione le due porzioni laterali della sommità del muro di confine (il muro di confine preesistente che fronteggia la parete finestrata e il balcone dell'unità immobiliare degli attori ) per un'altezza di circa 60 cm e, pertanto, solo in dette limitate CP_1
porzioni potrebbe costituire una porzione di parete non finestrata di nuova costruzione soggetta alle prescrizioni del D.M. n. 1444/1968 (cfr. p. 23, della relazione depositata nella causa n. 23919/2013 r.g. Trib. Milano).
pagina12 di 21 L'assunto degli attori in riassunzione - secondo cui l'arretramento CP_1
parziale sarebbe precluso dalla circostanza che la nuova opera realizzata da sarebbe priva del titolo abilitativo, nonché dal fatto Parte_1
che un ipotetico intervento di demolizione parziale del nuovo manufatto non potrebbe di fatto trovare attuazione ai sensi della normativa nazionale e locale in vigore, in quanto l'opera che ne risulterebbe non sarebbe comunque assentibile –
è privo di fondamento.
Invero, la questione della violazione delle norme edilizie e paesaggistiche esula dal thema decidendum, che ha ad oggetto esclusivo la violazione delle distanze tra fabbricati, come già in precedenza evidenziato.
Sin dal giudizio di primo grado gli attori hanno chiesto la CP_1 rimessione in pristino dell'immobile di proprietà del convenuto in relazione alla violazione delle distanze tra fabbricati, ma non in relazione a problemi concernenti difformità edilizie del detto immobile rispetto allo stato assentito.
Va, dunque, disposta la demolizione di quelle parti del fabbricato di proprietà di sito in Milano, via Bertani, n. 2, che Parte_1 sono state realizzate a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 9 del D.M. n.
1444/1968, così come individuate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, geometra Persona_1
La domanda di risarcimento del danno materiale.
In virtù della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione occorre accertare, così come richiesto dagli attori in riassunzione , il danno CP_1
materiale subito medio tempore da dette parti, in ragione dell'ingombro creato dalla nuova costruzione, nel periodo compreso tra l'inizio delle opere di costruzione (2005) e la rimessione in pristino parziale delle stesse.
L'esistenza del danno non può essere messa in discussione, considerato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio.
L'esistenza del danno lamentato dagli attori emerge chiaramente CP_1 anche dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata nel giudizio di primo grado.
In particolare, il detto ausiliare del giudice ha accertato quanto segue:
pagina13 di 21 il nuovo intervento di recupero del sottotetto dell'immobile di via Bertani, n.
2, ha determinato una diversa sagoma di detto piano, in quanto il nuovo corpo di fabbrica ha forma parallelepipeda con copertura piana differente rispetto al preesistente sottotetto con copertura a due falde e trave di colmo centrale (volume avente forma triangolare); ne è conseguita una evidente differenza di ingombro del nuovo corpo sottotetto rispetto al preesistente, che non interessa, comunque, tutta la superficie utile coperta del preesistente sottotetto, avendo il convenuto previsto e realizzato un arretramento del fronte del nuovo corpo di fabbrica del sottotetto rispetto al filo facciata sia verso strada che verso il cortile interno, con creazione, rispettivamente, di una balconata verso strada e di un ballatoio verso il cortile interno (pp. 23 e 24 della rel.);
si è verificato, inoltre, un innalzamento del colmo della copertura di cm 60 rispetto a quello preesistente con realizzazione di copertura piana, anche a seguito dei consolidamenti strutturali resisi necessari a seguito di verifica dopo le demolizioni (p. 24, rel.);
in copertura risultano essere stati realizzati, inoltre dei parapetti in muratura verso strada, che fuoriescono di mt 1,15 dall'estradosso del solaio della copertura ancora a rustico e ove poggiano le strutture della falsa falda di tetto con coppi, realizzate per rendere maggiormente similare allo stato preesistente e con minor impatto visivo il prospetto su strada (p. 24, rel.);
“il nuovo ingombro del corpo sottotetto per il suo recupero ai fini abitativi ed il suo innalzamento così come realizzati riducono oggettivamente di fatto per il volume eccedente del “nuovo corpo sottotetto recuperato” rispetto al preesistente sottotetto con copertura a falde, nonché perla presenza del volume tecnico e dei parapetti in copertura, la veduta panoramica dell'u.i. degli attori sul Parco
Sempione essendo visibili oggi le sole fronde superiori degli alberi di alto fusto ivi collocati, determinando altresì la modifica della vista dall'u.i. degli attori nelle immediate vicinanze con la differente copertura piana innalzata, allo stato attuale a rustico, rispetto alla preesistente copertura a falde in coppi del fabbricato del convenuto” (p. 24, rel.);
“il nuovo stato del sottotetto non ha modificato la vista panoramica dal balcone degli attori verso l'orizzonte, e quindi verso il centro storico di Milano e gli edifici di rilevante interesse artistico quali il Castello Sforzesco e la Torre
pagina14 di 21 Velasca, risultano ad oggi ancora perfettamente visibili dall'u.i. degli attori” (p.
24, rel.).
Nel paragrafo 5 della propria relazione il consulente tecnico d'ufficio ha stimato il valore dell'immobile in euro 7.000,00/mq e, così, in euro 7.000,00 x mq
160, pari a complessivi euro 1.120.000,00, valutando il suo valore di mercato, considerati i valori immobiliari in zona rilevati su listini tecnici, la sua ubicazione, la sua vetustà, le sue caratteristiche e finiture, il suo affaccio e il suo posizionamento nel fabbricato condominiale, nonché le odierne difficoltà nel mercato immobiliare anche per la recessione economica in atto.
L'ausiliare del giudice ha, inoltre, ribadito che “ad oggi dal balcone del soggiorno degli attori è ancora perfettamente visibile, nelle medesime condizioni precedenti, la vista verso il Castello Sforzesco ed il centro storico cittadino. La vista ed il panorama dall'u.i. degli attori sono limitati dal nuovo corpo sottotetto di via Bertani solo nell'affaccio verso il Parco Sempione, dove peraltro sono presenti numerosi alberi di alto fusto, ed alla vista della copertura dell'immobile del convenuto” (p. 27, rel.). Ha, dunque, rilevato che “L'incidenza di dette limitazioni di panorama, considerato che non è possibile esprimere oggi alcuna valutazione circa l'impatto visivo della nuova copertura piana dello stabile di Via
Bertani 2 in quanto non completata (che può essere considerata come valutazione di natura per lo più soggettiva), può essere determinata in una svalutazione del valore dell'unità immobiliare degli attori, conseguentemente a quanto sopra evidenziato ed alla nuova vista panoramica percepibile dall'affaccio dalla propria u.i., che viene determinata dal sottoscritto CTU nella misura del 10% del valore di mercato dell'u.i.” (p. 27, rel.).
Alla stregua degli evidenziati rilievi tecnici, deve ritenersi accertata, per effetto della nuova sagoma del sottotetto, anche a seguito dell'innalzamento, una parziale limitazione della vista panoramica dal balcone dell'unità immobiliare degli attori verso il Parco Sempione, come emerge anche dalla CP_1
documentazione fotografica prodotta da tali parti nel giudizio di primo grado.
La parziale limitazione della vista panoramica verso il Parco Sempione ha indubbiamente ridotto il godimento dell'immobile da parte degli attori in riassunzione , causando, pertanto, un danno patrimoniale. CP_1
pagina15 di 21 Considerato che nel determinare l'incidenza di tale limitazione sul valore dell'immobile degli attori il consulente tecnico d'ufficio ha tenuto conto CP_1
del fatto che la vista panoramica influisce normalmente sulla stima (cfr. anche p.
60, rel.), nel procedere alla liquidazione del danno subito medio tempore da dette parti si ritiene equo applicare la percentuale del 10% (individuata dal consulente d'ufficio quale incidenza in decremento sul valore dell'immobile), non al prezzo di mercato dell'unità immobiliare (come fatto dall'ausiliare del giudice), ma al suo valore locativo.
Il valore locativo dell'immobile consente, invero, di stimare il valore di godimento dell'immobile degli attori per tutto il periodo compreso tra il CP_1
2005 (anno di inizio delle nuove opere) e la rimessione parziale in pristino dell'immobile di Parte_1
La percentuale del 10% di incidenza della limitazione della vista panoramica sul valore dell'immobile, quale condivisibilmente stimata dal consulente tecnico d'ufficio sulla base di puntuali accertamenti che trovano riscontro nello stato dei luoghi e nella documentazione prodotta, consente di stimare il danno subito per la riduzione del godimento dell'immobile in ragione della ridotta vista panoramica.
Nella determinazione del valore locativo dell'unità immobiliare di proprietà
occorre considerare lo stato e le caratteristiche di tale immobile, quali CP_1 accertate dal consulente tecnico d'ufficio.
Quest'ultimo ha evidenziato che l'unità immobiliare in questione è posta al settimo e penultimo piano dello stabile sito in Milano, via Melzi d'Eril, n. 3, in zona centrale sottoposta a vincolo di tutela ambientale e paesaggistica, con affaccio dal soggiorno verso il Parco Sempione e ad alcuni degli stabili e monumenti più importanti del Comune di Milano;
che in zona risultano presenti diversi edifici di pregio e la stessa risulta ben servita da mezzi pubblici ed infrastrutture;
che il fabbricato nella sua attuale conformazione è stato edificato nel 1968 e si presenta, nonostante la sua vetustà, in buono stato di manutenzione e conservazione. Ha precisato che l'unità immobiliare ad uso abitazione si compone di un disimpegno zona giorno, una cucina abitabile, un ampio soggiorno, un disimpegno che da accesso ad un locale studio – camera e ad un bagno;
un disimpegno zona notte che da accesso a due camere e due bagni;
il soggiorno è
pagina16 di 21 dotato di balcone con vista verso il Parco Sempione e un altro balcone che affaccia direttamente sulla via Melzi d'Eril; le finiture dell'appartamento sono in alcune parti superiori alla media;
la superficie commerciale è di mq 160.
Per la stima del valore locativo è possibile utilizzare le quotazioni O.M.I.
(Osservatorio Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, da ritenersi fatto notorio.
Considerati la zona C17, la tipologia “Abitazioni civili” e lo stato conservativo “Normale”, un valore locativo mensile compreso tra un minimo di euro 14,5/mq e un massimo di euro 18,4/mq, si stima equo liquidare un valore locativo mensile medio di euro 16,45/mq.
Il valore locativo dell'immobile degli attori in riassunzione viene CP_1
stimato in euro 631.680,00 attuali (euro 16,45 x mq 160 x 20 anni), per il periodo compreso tra l'inizio dei lavori (2005) e l'epoca (22 gennaio 2025) della presente decisione.
Il danno relativo al detto periodo è pari al 10% di euro 631.680,00 e, quindi, pari a euro 63.168,00 attuali.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati secondo i criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, sul credito devalutato al 2005 e via via rivalutato anno per anno, moltiplicato per l'interesse legale. Sulla somma così complessivamente determinata sono, altresì, dovuti gli interessi di mora in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Alla detta somma di denaro dovrà aggiungersi il 10% del predetto valore locativo mensile (euro 16,45/mq) per ogni mese, a decorrere dalla data della presente decisione (22 gennaio 2025) e sino alla rimessione in pristino parziale dell'immobile di proprietà di Parte_1
Il convenuto in riassunzione deve essere, dunque, condannato a corrispondere agli attori in riassunzione le seguenti somme di denaro, a CP_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale:
euro 63.168,00 attuali, oltre interessi come in precedenza evidenziato;
pagina17 di 21 euro 263,20 (pari al 10% di euro 16,45/mq) al mese per ogni mese a decorrere dal 22 gennaio 2025 e sino alla rimessione in pristino parziale dell'immobile di proprietà di così come disposta Parte_1
con la presente sentenza.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, ricordato che la Corte di
Cassazione ha rimesso al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della
Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio (cfr. Cass. 10 marzo 2004, n. 4909, secondo cui “Il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione”).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n. 15506/2018) “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' decida sulle spese del giudizio di legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass.
n. 7243/2006). Ne' rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso
l'accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita' (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'articolo 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita', della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita' della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n.
11326/2003 che ribadisce che l'annullamento in sede di legittimita' della
pagina18 di 21 pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche' il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite)” (Cass., ord. 7 febbraio 2022, n. 3798).
L'esito globale della lite vede la soccombenza di Parte_1
condannato al risarcimento del danno e alla riduzione in pristino, sia pure
[...]
parziale, del proprio immobile.
Va precisato che l'accoglimento della richiesta di arretramento parziale formulata da non configura una sua vittoria, posto che si tratta, Parte_1
come chiarito dalla Corte di Cassazione, di mera conclusione difensiva volta al rigetto parziale della domanda delle controparti. deve essere, pertanto, condannato a rimborsare Parte_1
agli attori in riassunzione le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il CP_1
giudizio di legittimità e il compenso liquidato dal giudice di primo grado al consulente tecnico d'ufficio, geometra Persona_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
pagina19 di 21 Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (esclusi, quindi, i compensi per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello e al presente giudizio di rinvio), ai parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum (compreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro
260.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
CONDANNA
a demolire quelle parti del fabbricato di sua Parte_1
proprietà, sito in Milano, via Bertani, n. 2, che sono state realizzate a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, così come individuate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, geometra da Persona_1
intendersi qui integralmente richiamata;
CONDANNA
a corrispondere a e Parte_1 Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, le Parte_2
seguenti somme di denaro:
a) euro 63.168,00 attuali, oltre interessi come in motivazione;
b) euro 263,20 al mese per ogni mese a decorrere dal 22 gennaio 2025 e sino alla rimessione in pristino parziale dell'immobile di proprietà del debitore, così come disposta con la presente sentenza;
CONDANNA
a rimborsare a e Parte_1 Controparte_1
le spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di Parte_2
primo grado, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato ed euro 458,00 per spese;
quanto al giudizio di appello, in euro 9.991,00 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 7.655,00 per compensi;
quanto al presente giudizio, in euro 9.991,00 per compensi di avvocato ed euro 518,00 per spese;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
oltre al compenso liquidato dal giudice di primo grado al consulente tecnico d'ufficio, geometra Persona_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
pagina20 di 21 Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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