Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1642 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paola Coniglio, con la quale è elettivamente domiciliata in Stilo
(RC) via G. Marconi n. 11
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: mancato pagamento indennità di disoccupazione
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/05/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che è una lavoratrice agricola a tempo determinato, iscritta nei relativi elenchi anagrafici;
- che, nell'anno 2021, ha lavorato in qualità di bracciante agricola per
50 giornate;
- che, sempre nell'anno 2021, ha lavorato alle dipendenze della ditta
“Solero Beach di Dimasi Antonio” per 10 settimane;
- che pertanto, in virtù della prevalenza di contribuzione agricola, in data 26/03/2022 ha presentato all' domanda al fine di ottenere l'indennità CP_1
di disoccupazione agricola;
- che, tuttavia, l' non ha provveduto ad erogare la prestazione CP_2
richiesta;
- che, pertanto, in data 01/12/2022, ha proposto domanda di riesame e, in data 06/07/2023, ricorso al Comitato Provinciale di Reggio Calabria, CP_1
rimasto privo di esito;
- che, nonostante il tempo trascorso, l' resistente non ha CP_2
provveduto al pagamento della prestazione richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Chiede, previa fissazione dell'udienza di comparizione:
1. la condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2021 domanda n. 2022921603276 nella misura di euro 2.407,20 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
2. la condanna dell' alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, CP_1
con distrazione ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato leprime e non riscosso i secondi”. 3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo che la domanda è stata respinta per carenza del requisito contributivo richiesto e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'indennità di disoccupazione agricola spetta al lavoratore che sia in possesso dei seguenti requisiti: l'iscrizione negli elenchi di categoria per almeno due anni, incluso quello per il quale è richiesta l'indennità, il conseguimento nel medesimo anno e nell'anno precedente di un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
Nondimeno, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1049/1970, il requisito dei 102 contributi giornalieri può essere perfezionato anche con il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento.
Nel caso che ci occupa, l ha rigettato la domanda proposta dalla CP_1
ricorrente, volta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, sulla base della seguente motivazione: “non può far valere il requisito contributivo richiesto”.
Nel costituirsi in giudizio, l' si è limitato ad eccepire che, dalle CP_2
verifiche effettuate nella Banca Dati, è emerso che risultano accreditate n. 22 gg agricole nel 2020 e n. 50 gg nel 2021, insufficienti per il riconoscimento della prestazione.
Invece l' non richiama - né contesta - il rapporto di lavoro svolto CP_2
dalla ricorrente dal 24/07/2021 al 30/09/2021, per un totale di dieci settimane, alle dipendenze della Ditta Dimasi Antonio, quale emerge dalle buste paga allegate al ricorso introduttivo e dalla certificazione unica rilasciata dal datore 4
di lavoro.
Dal momento che il rapporto di lavoro in questione, pur non figurando sull'estratto contributivo, non è stato oggetto di contestazione da parte dell' ed è stato documentalmente allegato da parte ricorrente, non è stata CP_1
ammessa la prova per testi, come articolata nel ricorso introduttivo, in quanto vertente su circostanze incontestate.
Orbene, poiché parte ricorrente ha allegato di aver lavorato, nell'anno in cui ha presentato la domanda di disoccupazione agricola e nell'anno antecedente rispettivamente per 22 giornate agricole (nel 2020) e per 50 giornate agricole (nel 2021), per un totale di 72 giornate, cui vanno sommate le 10 settimane di attività di lavoro dipendente non agricola svolte nell'anno
2021, la stessa raggiunge un totale di giornate superiore al numero minimo di
102 giornate richiesto.
Ed invero, parte ricorrente può utilizzare, ai fini del raggiungimento del minimo contributivo, le giornate di lavoro non agricolo svolte nell'anno 2021, non contestate dall , in quanto l'attività agricola risulta prevalente CP_1
nell'anno o nel biennio di riferimento (come si evince da un semplice calcolo matematico).
Nondimeno, parte ricorrente ha allegato, ai fini della prova del possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione oggetto di domanda, un certificato di iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2021.
Di contro, il requisito dell'iscrizione negli elenchi di categoria per almeno due anni, incluso quello per il quale è richiesta l'indennità, non è stato contestato dall' , che ha respinto la domanda per difetto del requisito CP_1
contributivo e che, neanche nel corso del giudizio, ha operato alcun rilievo in ordine al requisito dell'iscrizione.
Pertanto, parte ricorrente ha provato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con l'accertamento del diritto 5
della ricorrente a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2021, in virtù della domanda 2022921603276 del 26/03/2022.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_1
difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1642/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della sig.ra al conseguimento dell'indennità di Parte_1
disoccupazione agricola in virtù della domanda 2022921603276 del
26/03/2022, con riferimento all'anno 2021;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1312,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 15/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci