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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6435 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , Persona_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PORRICELLI
CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PORRICELLI
CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/03/2025 e Persona_1 Controparte_1 premesso di aver intrattenuto una relazione dalla quale sono nati i figli Persona_2
(20.1.2011) e (19.01.2018) rappresentavano la volontà di addivenire Controparte_2 congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare del 21.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, chiedevano l'accoglimento della domanda alle condizioni cosi come modificate con le suddette note. Acquisito il parere del Pm, il Tribunale si riservava la decisione.
Si riportano di seguito gli accordi raggiunti dai coniugi cosi come modificati ed integrati con note di trattazione scritta:
“1. i ricorrenti vivranno separati nei rispettivi domicili con l'obbligo del mutuo rispetto restando dunque dispensati dal dovere di convivenza e da quello di mutua assistenza;
2. I sigg.ri e stabiliscono di mantenere un Persona_1 Controparte_1 affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione privilegiata degli stessi presso il domicilio della madre in Napoli alla Via Al Chiaro Di Luna nei Pressi del
Civico n. 366. I minori, nato a [...] i120.01.2011 e Persona_2 [...]
nato a [...] i1 19.01.2018 saranno affidati ad entrambi CP_2
i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando, congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse dei minori: infatti, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scuola, sport, tempo libero, ecc.) verranno prese in accordo tra i due genitori.
3) Il sig. rinuncia alla sua quota dell'assegno unico il cui importo totale Persona_1
€ di € 400,00 (quattrocento/00) circa e viene corrisposto interamente alla madre a titolo di mantenimento dei minori;
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra per Persona_1 Controparte_1 il mantenimento dei figli l'importo mensile di € 500,00 (CINQUECENTO/00), da corrispondersi mediante assegno o bonifico bancario o altra modalità idonea, entro il 5 di ogni mese, detto importo dovrà essere annualmente rivalutato sulla base delle variazioni Istat (pubblicate sulla G.U) automaticamente, convenendosi espressamente tra le parti essere superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto;
le spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive e straordinarie, che si dovessero rendere necessarie per la figlia minori, e sempre se concordate da entrambi i genitori, saranno suddivise al 50% tra gli stessi;
5) I genitori non frapporranno alcun ostacolo affinché i bambini frequentino regolarmente i nonni materni e paterni, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) I1 sig. potrà vedere i figli due pomeriggi a settimana, compatibilmente Persona_1 con i suoi impegni lavorativi, in giorni da concordarsi, dalle 16.00 alle 21.00, previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni scolastici Controparte_1 dei minori, nonché con pernottamento due weekend al mese e cioè dalle 16.30 del sabato alle 18.00 della domenica a settimane alterne, e sempre compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per garantire ai minori maggiore continuità nel rapporto con il padre;
Le modalità di incontro padre — figli verranno sospese in concomitanza delle vacanze estive che i minori trascorreranno con la madre, per un periodo non superiore a 15 giorni, provvedendo la stessa a comunicare al sig. località e Persona_1 recapito telefonico, entro il 30 giugno di ogni anno;
altrettanto il padre terra i figli con sé, per un periodo non superiore a 15 giorni, provvedendo a comunicare alla madre, entro il 30 giugno di ogni anno, località e recapito telefonico. I periodi precisi delle vacanze estive saranno comunque liberamente concordati dai genitori in virtù delle eventuali reciproche esigenze lavorative;
Il Sig. , in caso di disaccordo, vedrà i figli minori il martedi ed il giovedi Persona_1 dalle 16.00 alle 21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori.
7) Durante le festività tradizionali natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, le giornate del 24.12, 25.12 e 26.12 con un genitore e del 31.12 al 01.01 e 06.01 con l'altro genitore, dietro espresso obbligo di ciascuno dei genitori di riferire all'altro l'eventuale luogo di vacanza prescelto e recapito telefonico. Del pari, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore le vacanze pasquali, ovvero domenica di Pasqua e
Lunedi dell'Angelo, dietro espresso obbligo di ciascuno dei genitori di riferire all'altro l'eventuale luogo di vacanza prescelto. Con particolare riferimento al compleanno ed onomastico dei minori, i genitori concordano che nelle date ricadenti gli stessi staranno con ciascuno di essi ad anni alterni;
8) I minori potranno restare con il padre per la festa del Papa e per il compleanno del padre e onomastico di costui, cosi come resteranno con la madre per la festa della mamma e per il compleanno e onomastico di costei:
9) I sigg.ri e danno atto di non avere nulla a Persona_1 Controparte_1 pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, avendo già definito ogni questione patrimoniale;
10) I genitori prestano, sin da ora, il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025.
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino