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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 457/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI ROBERTO GIOVANNI, Presidente
EL ND, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sciacca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 129 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: entrambi comunicano che hanno fatto una conciliazione giudiziale e dichiarano di compensare le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , proprietaria di un complesso turistico-alberghiero comprendente strutture ricettive, campi da golf e impianti accessori, ha impugnato l'avviso di accertamento
TASI n. 129 del 17 dicembre 2024, relativo all'anno d'imposta 2019, con cui il Comune di Sciacca ha contestato un omesso o insufficiente versamento del tributo, quantificando una maggiore imposta di
€ 14.850,00 oltre sanzioni e interessi. L'atto è fondato sulle rendite catastali attribuite a diversi cespiti della contribuente.
La società ha dedotto che numerosi fabbricati indicati nell'avviso impugnato risulterebbero soppressi dal
2009, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo per l'annualtà 2019 in contestazione;
quanto alle aree edificabili, ha affermato di avere integralmente assolto il tributo, rilevando che la particella f. 165, p. 215 risulta soppressa e accorpata nel 2019. Ha inoltre contestato la base imponibile delle unità
D/2 e D/6, per le quali il Comune ha assunto un valore di € 15/mq, mentre le relative rendite catastali sono oggetto di contenziosi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, nonché in un caso dinanzi alla Cassazione.
Ha rappresentato, altresì, che alcune Sentenze di primo grado hanno già rideterminato il valore dei fabbricati in € 11/mq, con giudicato interno sulla differenza.
Nelle more del giudizio venivano concessi due rinvii per favorire un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 23 gennaio 2026, le parti hanno comunicato di avere raggiunto una conciliazione giudiziale con integrale compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che affermare che nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti per una declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Si è verificato, infatti, un evento – accordo conciliativo e richiesta di estinzione del giudizio - che rende inutile la pronuncia sulla domanda di illegittimità dell'atto impugnato per i motivi inizialmente formulati nel presente giudizio.
Alla luce dell'accordo intervenuto e considerata la richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.01.2026 IL PRESIDENTE Roberto Giovanni
Conti
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI ROBERTO GIOVANNI, Presidente
EL ND, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sciacca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 129 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: entrambi comunicano che hanno fatto una conciliazione giudiziale e dichiarano di compensare le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , proprietaria di un complesso turistico-alberghiero comprendente strutture ricettive, campi da golf e impianti accessori, ha impugnato l'avviso di accertamento
TASI n. 129 del 17 dicembre 2024, relativo all'anno d'imposta 2019, con cui il Comune di Sciacca ha contestato un omesso o insufficiente versamento del tributo, quantificando una maggiore imposta di
€ 14.850,00 oltre sanzioni e interessi. L'atto è fondato sulle rendite catastali attribuite a diversi cespiti della contribuente.
La società ha dedotto che numerosi fabbricati indicati nell'avviso impugnato risulterebbero soppressi dal
2009, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo per l'annualtà 2019 in contestazione;
quanto alle aree edificabili, ha affermato di avere integralmente assolto il tributo, rilevando che la particella f. 165, p. 215 risulta soppressa e accorpata nel 2019. Ha inoltre contestato la base imponibile delle unità
D/2 e D/6, per le quali il Comune ha assunto un valore di € 15/mq, mentre le relative rendite catastali sono oggetto di contenziosi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, nonché in un caso dinanzi alla Cassazione.
Ha rappresentato, altresì, che alcune Sentenze di primo grado hanno già rideterminato il valore dei fabbricati in € 11/mq, con giudicato interno sulla differenza.
Nelle more del giudizio venivano concessi due rinvii per favorire un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 23 gennaio 2026, le parti hanno comunicato di avere raggiunto una conciliazione giudiziale con integrale compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che affermare che nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti per una declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Si è verificato, infatti, un evento – accordo conciliativo e richiesta di estinzione del giudizio - che rende inutile la pronuncia sulla domanda di illegittimità dell'atto impugnato per i motivi inizialmente formulati nel presente giudizio.
Alla luce dell'accordo intervenuto e considerata la richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.01.2026 IL PRESIDENTE Roberto Giovanni
Conti