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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/03/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'av. Giuseppe Mastrocinque
- Ricorrenti - contro
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. Controparte_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO di Lecce
- Convenuto -
OGGETTO: “RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21 luglio 2022 il ricorrente in epigrafe indicato, ha esposto che:
• era stato dipendente civile del Ministero della Difesa (Marina Militare) dal
05.08.1982 fino al 2017 (anno in cui lo stesso veniva dichiarato dal Dipartimento Militare di
Medicina Legale “non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ai sensi del DPR 171/2011 art.3”) lavorando in qualità di operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche e di motorista meccanico specializzato sia nelle officine che a bordo delle navi;
• l'attività lavorativa veniva svolta in ambienti spesso angusti, privi di impianti di aerazione e saturi di amianto e delle sue relative polveri;
• aveva sviluppato “bolla di enfisema parasettale sub mantellare pleurica a carico del segmento latero-basale del lobo polmonare inferiore di sinistra …ispessimento mantellare della pleura in corrispondenza del segmento apicale del lobo polmonare inferiore di
1
sinistra, esteso fino al segmento apico-dorsale del lobo polmonare superiore di sinistra…scissurite della piccola scissura di sinistra”, patologie diagnosticategli per la prima volta con certificazione rilasciata dal “Centro Ospedaliero Militare” di Taranto in data 19.03.2013.
Assumendo dunque l'esistenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata e la patologia da cui era stato colpito, nonché la violazione da parte del datore di lavoro delle specifiche norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al DPR n° 303/56 e DPR n° 81/2008 ed alle altre disposizioni in materia, ne chiedeva la condanna – ai sensi dell'art 2087 cc - al risarcimento in proprio favore, del danno non patrimoniale (biologico e morale) patito (quantificato nella percentuale del 20%), oltre accessori e rifusione di spese.
Costituitosi (tempestivamente) in giudizio, il convenuto sosteneva l'infondatezza nel CP_1
merito del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Escussi i testi ritualmente presentati, è stato disposto l'espletamento di CTU. All'odierna udienza la causa è stata infine discussa e dunque decisa.
*
Il ricorso è risultato fondato e, conseguentemente, deve essere accolto, per quanto di ragione.
Occorre innanzitutto dare atto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dr.
, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, in relazione ai seguenti Persona_1
quesiti:
✓ «se sussista la configurabilità scientifica di un nesso eziologico tra la patologia dedotta
da parte ricorrente ed i fatti sì come indicati nel ricorso introduttivo»;
✓ «se alla parte ricorrente, in conseguenza dei fatti esposti nell'atto introduttivo del
giudizio, sia derivata (quantificandone, in caso positivo, la entità e determinandone la
decorrenza) una lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della
persona, suscettibile di accertamento medico-legale, tale da esplicare un'incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito,
comprensiva altresì dell'eventuale "danno estetico" e del "danno alla vita di relazione"»;
Orbene, il CONSULENTE ha concluso nei seguenti termini:
2
“1. Il Sig. è affetto da placche pleuriche bilaterali con secondario deficit Parte_2
ventilatorio restrittivo di grado lieve.
2. La suddetta infermità con il correlato deficit ventilatorio restrittivo di grado lieve, tenuto conto
delle specifiche mansioni lavorative espletate dal Sig. di operatore per le Parte_2
lavorazioni motoristiche e meccaniche sia a bordo di varie unità navali della Marina Militare che all'interno dell'officina dell'Arsenale Militare di Taranto, può ritenersi in diretta connessione causale con l'attività lavorativa espletata dal 05/8/1982 a tutto il 27/9/2017.
3. Considerato il documentato lieve deficit ventilatorio di tipo restrittivo di cui lo stesso è portatore, confermato anche all'esame spirometrico eseguito in data 16/10/2024 e che lo stesso è un soggetto ex fumatore e prendendo a riferimento le tabelle di cui al D.lvo n. 38/2000 in ambito
INAIL – codice 332 – viste anche le tabelle SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni) – Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico –
, ritengo allora di poter riconoscere un Danno Biologico permanente valutabile in Controparte_2
R.C. in misura pari al 6% (sei per cento) con decorrenza Marzo 2013, epoca della esecuzione del primo esame TAC torace s.m.d.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono ampiamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27
LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Inoltre, anche a fronte delle osservazioni critiche formulate dal C.T.P. della convenuta, il CTU ha ribadito le proprie conclusioni nel supplemento peritale, precisando altresì che:
“nella formulata quantificazione del danno biologico permanente ho ben tenuto conto della condizione di pregresso fumatore del Sig. ”. Parte_2
Occorre evidenziare, inoltre, come il CTU – in base anche all'esame della documentazione allegata agli atti e delle prove testimoniali rese in corso di causa - abbia rimarcato che il Pt_2 nell'espletamento delle proprie mansioni (di operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche sia a bordo di varie unità navali della Marina Militare che all'interno dell'officina dell'Arsenale Militare di Taranto) svolte dal 05/8/1982 a tutto il 27/9/2017, era stato esposto ad
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amianto almeno nel periodo dal 12/10/1982 a tutto il 31/12/1992, come attestato dal certificato rilasciato dalla sede INAIL di Taranto in data 13/11/2014. Il c.t.u. ha dunque ritenuto l'infermità lamentata in diretta connessione causale con l'attività lavorativa espletata dal 1982 a tutto il
27/9/2017.
Del resto, sotto il profilo del nesso eziologico e analitiche osservazioni esposte dal C.T.U. appaiono pienamente suffragate alla stregua delle espletate prove testimoniali, potendosi infatti evidenziare che tutti i testi (colleghi di lavoro del ricorrente) hanno confermato l'esposizione all'amianto, in luoghi privi di sufficiente areazione, e la mancanza di idonee protezioni eventualmente fornite dal datore di lavoro.
Orbene, alla stregua di tutti i sopra specificati elementi, appare chiaro che la patologia di cui il ricorrente soffre si trova in rapporto eziologico diretto con l'attività di lavoro.
Né vi è prova che fossero state poste in essere dal datore di lavoro eventuali specifiche misure protettive, idonee a preservare l'integrità fisica dei lavoratori.
Del resto, secondo quanto rimarcato dalla SUPREMA CORTE: “L'obbligo ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro di apprestare una particolare protezione al fine di assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore integra, al contempo, fonte di responsabilità contrattuale e risarcitoria
(nella specie, del danno morale), in quanto la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 cod. civ.” (sic CASS. LAV. 3 FEBBRAIO 2015 N° 1918). Ed ancora, 19 GIUGNO 2020 N° Parte_3
12041 ha precisato che: “… l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso”.
Inoltre, deve anche considerarsi che la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. permane anche se il nesso eziologico è configurabile a livello di “concausa” (ovvero di “aggravamento”), sicché
l'agente deve rispondere per l'intero danno, salvo che sia dimostrato (e nella specie ciò non si è verificato) che il danno si sarebbe comunque ugualmente verificato nella medesima misura (cfr.
CASS. SEZ. III, 12 GIUGNO 2012 N° 9528 e CASS. LAV. 8 GIUGNO 2007 N° 13400).
Va dunque rimarcato come, nel caso di specie, sia priva di concreta rilevanza la questione (relativa all'accertamento del nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto e la patologia), se la causa
lavorativa sia stata l'unica eziologicamente rilevante o una delle concause.
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Sia nell'uno che nell'altro caso, infatti, ciò che rileva è solo che un nesso eziologico vi sia stato, mentre sotto il profilo del quantum risarcitorio non incide in alcun modo l'esclusività o meno della causa lavorativa nell'insorgenza della patologia. Ciò che conta, infatti, è solo ed esclusivamente il fatto che il giudice abbia accertato una incidenza causale della esposizione del lavoratore a sostanze tossiche in ragione delle mansioni lavorative svolte, a nulla rilevando, invece, se questa sia stata l'unica causa di insorgenza della malattia o una delle concause.
A tale proposito la SUPREMA CORTE ha affermato in numerose occasioni che “il nesso causale tra malattia e causa lavorativa non è escluso da una precedente predisposizione morbosa del lavoratore e quindi dal concorso di altre cause aventi origine extralavorativa. Ne consegue che la prestazione assicurativa spettante al lavoratore non può essere ridotta nella misura percentuale corrispondente all'entità patologica esplicata dalla sola malattia professionale, ma debba essere riconosciuta per l'intero, non essendo possibile distinguere tra cause professionali e cause non professionali, in forza del principio di equivalenza causale (CASSAZIONE CIVILE , SEZ. LAV., 29
MAGGIO 2004, N. 10448).
Ed ancora: “in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenza delle cause, desunto dall'art. 41 cp., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra” (CASS. 8 , N. 21021; in termini CASS. N° Pt_3 CP_3
6127/1998, N° 14565/99; N° 10448/04; N° 11149/04; N° 13928/04).
In riferimento specifico alla responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, si veda CASS. LAV. 9
APRILE 2003 N° 5539 nonché, tra le successive conformi, CASS. LAV. 30 LUGLIO 2013 N° 18267, secondo cui, nella ipotesi di “accertata esposizione al rischio ambientale, sul piano eziologico del danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni, in base al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 41 cod. pen. — secondo cui il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre
l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni — di regola non hanno, di per sé, rilievo al fine di interrompere il nesso causale la predisposizione fisica oppure infermità pregresse del lavoratore (CASS. 9 APRILE 2003, N. 5539) così come l'evidenziata abitudine al fumo di sigarette (CASS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 17959; CASS. 12 MAGGIO 2004, N. 9057; CASS. 19 GENNAIO
2011, N. 1135)”.
Con l'ulteriore precisazione che: “Il concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., sussiste solo quando la sua condotta sia stata colposa e, cioè, irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di
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comune prudenza” (sic CASS. SEZ. III, 27 MARZO 2018 N° 7515): presupposti che – nel caso di specie – non sono stati affatto dimostrati.
E' stato inoltre diffusamente e condivisibilmente precisato (cfr. CASS. LAV. 4 MAGGIO 2012 N°
6748), operando un ampio raffronto tra i criteri di accertamento del nesso di causalità adoperati in sede civile e quelli prevalenti nel processo penale, che: «..., alla luce della giurisprudenza oggi prevalente e nel quadro di riferimento costituito dal principio di equivalenza causale, nella causalità commissiva una data azione può considerarsi come causa di un evento se ne costituisce un antecedente necessario, ovvero mentalmente non eliminabile senza alterare an e quomodo dell'evento stesso per come in concreto realizzatosi;
tale antecedente va accertato secondo un metodo generalizzante, in cui il nesso tra azione ed evento sia sussumibile sotto leggi scientifiche generali di copertura universali o, in mancanza, statistiche;
in tale ultima evenienza, tali leggi generali di copertura devono essere dotate di un alto grado di probabilità logica o credibilità razionale valutato ex ante, anche se non equiparabile a quello richiesto dalla giurisprudenza penalistica a partire da 10.7.02 N. 30328, DEP. 11.9.02, in poi. Tale è, in Controparte_4 CP_5
sostanza, l'approdo delle sentenze delle S.U. dell'11 gennaio 2008 nn. 576. 581, 582 e 584, nelle quali si è cercato, se non di raggiungere in sede civile una vera e propria uniformità rispetto al settore penale, almeno di delineare linee di tendenza non contraddittorie, fermo restando che, come sopra anticipato, il parziale scostamento dei parametri di accertamento causale nel processo civile e in quello penale è un dato ineliminabile. L'allontanamento rispetto agli ancoraggi penalistici è dato dall'accoglimento della regola del 51%, detta anche del "più probabile che non"
(seguita, poi, anche da tutta la giurisprudenza civilistica successiva), in virtù della quale per
l'accertamento del nesso causale basta che l'ipotesi dedotta sia la più suggestiva, che goda cioè di una legge generale di copertura statistica superiore al 50%. ... ...».
Approfondendo tali concetti, la SUPREMA CORTE ha ulteriormente precisato – sempre in tema di responsabilità civile – che « … lo standard di cd. "certezza probabilistica" della materia civile
"non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)"» (sic CASS. LAV. 3 GENNAIO 2017
N° 47, richiamando CASS. SS. UU. 11 GENNAIO 2008 N° 576).
E concetti del tutto analoghi sono stati rassegnati anche in relazione all'accertamento delle malattie professionali non tabellate – nel caso di patologie ad origine multifattoriale - da 27 Parte_3
APRILE 2017 N° 10430, per le quali il nesso di causalità certamente non può essere oggetto di
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semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili (necessitando di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, con onere probatorio a carico del lavoratore ovvero del/i soggetto/i avente/i causa), ma nondimeno può essere fondata su un giudizio di affidabilità della comunità scientifica e sulla corretta valutazione delle circostanze del caso concreto.
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Nel caso di specie, invero, a tali principi sembra essersi attenuta la espletata CTU nella quale sono state evidenziate concrete circostanze fattuali sulla base delle quali può ragionevolmente ritenersi raggiunta, rispetto alla eziologia lavorativa, una alta probabilità logica rispetto al singolo caso concreto, potendosi in particolare richiamare l'esistenza di letteratura medica che riconosce il nesso causale tra l'esposizione alle sostanze che hanno attinto il lavoratore nel corso dell'espletamento delle sue mansioni e la patologia da cui è affetto, nonché la configurabilità nel caso di specie dei criteri medico-legali della causalità.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, deve ritenersi che le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, come descritte in ricorso (e confermate dai testi escussi), evidenzino l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di protezione peraltro espressamente previsti per la tutela dei lavoratori anche dalla normativa antinfortunistica già all'epoca vigente
(cfr. D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e D.P.R. n. 81/2008).
Sul punto, va certamente osservato – in linea generale - che l'obbligo contrattuale ex art. 2087 cod. civ., posto a carico del datore di lavoro, riguarda non solo la messa in opera dei necessari dispositivi di sicurezza ma anche l'esigere ed il verificare che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, e ciò attraverso una doverosa attività di controllo costante, volta anche ad impedire eventuali comportamenti dei lavoratori tali da rendere inutili o insufficienti le apprestate cautele tecniche, senza che la suddetta responsabilità resti esclusa da eventuale concorrente colpa del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso, salva l'ipotesi in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa (CASS. LAV.
26/6/2002 n° 9304 e 8.2.93 n. 1523). Parte_3
Del resto, avendo parte ricorrente, nel caso di specie, agito in giudizio (anche) in base alla norma dell'art. 2087 cod. civ. (avendo in sostanza allegato l'inadempimento datoriale all'obbligo di tutelare la salute del proprio dipendente), sarebbe spettato al debitore-datore di lavoro l'onere di dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di eseguire diligentemente la prestazione dovuta, giusta il
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disposto normativo di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., ovvero almeno di dimostrare la sussistenza di eventuali circostanze che avrebbero consentito, in concreto, un'attenuazione del dovere medesimo.
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Stabilita, dunque, la sussistenza della responsabilità della parte convenuta, occorre a questo punto procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno.
A tal fine occorre fare riferimento ad una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005, recante il CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, che individuano appunto il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Trattasi, dunque, nell'ambito della categoria generale del "danno non patrimoniale" ex art. 2059
c.c., non di una distinta “sottocategoria”, ma solo di una sintesi descrittiva che individua il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), cioè uno specifico caso determinato dalla legge, al massimo livello costituito dalla COSTITUZIONE, di riparazione del danno non patrimoniale, da intendersi quale menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto, a cui va riconosciuta
portata tendenzialmente omnicomprensiva, certamente inclusiva, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. "danno estetico" che del c.d. "danno alla vita di relazione" (sic CASS. SS.
UU. 11 NOVEMBRE 2008 N° 26972).
Quanto alla liquidazione del danno biologico, si stima doveroso fare applicazione delle TABELLE
DI LIQUIDAZIONE di più recente elaborazione del TRIBUNALE DI MILANO, prestando adesione questo giudice all'opzione interpretativa secondo la quale: “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti UFFICI GIUDIZIARI. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal TRIBUNALE DI MILANO, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle
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disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (sic CASS. SEZ. III, 7 GIUGNO 2011 N° 12408).
E' stato altresì ribadito da CASS. SEZ. III, 30 GIUGNO 2011 N° 14402 che: “Le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal TRIBUNALE DI MILANO costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dall'anzidette
"tabelle" milanesi. Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate "tabelle" di Milano) pure del c.d. "danno esistenziale", ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato”.
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In riferimento alla problematica relativa alla “personalizzazione”, peraltro, deve rilevarsi che – secondo gli ormai costanti arresti ermeneutici della – la personalizzazione del CP_6
risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo (cfr. CASS. SEZ. III, 14 NOVEMBRE 2019 N° 29495).
Anche CASS. LAV. 9 GIUGNO 2020 N° 10989 ha ribadito la necessità che siano allegate e dimostrate circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari, individuando eventuali conseguenze peculiari del caso specifico, diverse e più gravi rispetto a quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, considerando ovviamente tutte le conseguenze patite dalla vittima, tanto nella sua sfera morale (ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso), quanto in quella dinamico-relazionale (che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna).
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Non è ammessa, quindi, alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit, poiché essa non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie, mentre i valori tabellari sono destinati alla riparazione dei pregiudizi normalmente patiti da qualunque vittima di lesioni analoghe. In particolare, il pregiudizio specifico si distingue da quello ordinario per «l'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore,
o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare
obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente
(più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» mentre - ai fini della personalizzazione del danno morale
- non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio, al dolore di comune riferibilità e, quindi, non apprezzabile in una prospettiva di solidarietà relazionale, bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona. E' necessario cioè che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile atteso che, diversamente opinando, si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie, poiché le conseguenze ordinarie che discendono da una lesione (di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica) sono integralmente risarcite nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo tabellare.
Ed allora, nel caso di specie, occorre rimarcare che nessuna particolare circostanza è stata allegata da parte ricorrente per eventualmente suffragare una valutazione nei termini richiesti secondo i criteri testé richiamati, sicché nessuna personalizzazione potrà essere operata, rispetto ai valori tabellari standard.
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In definitiva, trasponendo i citati principi giurisprudenziali nel presente giudizio, in applicazione delle richiamate tabelle per la liquidazione congiunta del danno biologico (inteso quale lesione permanente della integrità psicofisica) e del danno morale (inteso quale pregiudizio non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva), del grado di invalidità riconosciuto (6%) del coefficiente demoltiplicatore (0,745) ivi previsto in relazione all'età (52 anni al tempo della diagnosi del marzo 2013), il complessivo danno permanente non
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patrimoniale deve in concreto determinarsi in ragione di euro 10.704,00 da cui non va detratto alcunché, attesa la mancata corresponsione di alcun indennizzo del danno biologico liquidabile dall'Inail (cfr. informative acquisite).
Il convenuto va conseguentemente condannato a corrispondere al ricorrente il suddetto CP_1 importo, da intendersi già rivalutato all'attualità, con aggravio degli interessi legali sulle somme annualmente (e a ritroso) devalutate.
Le spese processuali seguono la soccombenza (nei limiti della stessa). Ovviamente anche l'onere delle spese di C.T.U. va posto in via definitiva a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 difesa a pagare all'istante la somma di euro 10.704,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
2. condanna, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico della parte convenuta l'onere delle già liquidate spese di C.T.U.
Taranto, 13 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'av. Giuseppe Mastrocinque
- Ricorrenti - contro
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. Controparte_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO di Lecce
- Convenuto -
OGGETTO: “RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21 luglio 2022 il ricorrente in epigrafe indicato, ha esposto che:
• era stato dipendente civile del Ministero della Difesa (Marina Militare) dal
05.08.1982 fino al 2017 (anno in cui lo stesso veniva dichiarato dal Dipartimento Militare di
Medicina Legale “non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ai sensi del DPR 171/2011 art.3”) lavorando in qualità di operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche e di motorista meccanico specializzato sia nelle officine che a bordo delle navi;
• l'attività lavorativa veniva svolta in ambienti spesso angusti, privi di impianti di aerazione e saturi di amianto e delle sue relative polveri;
• aveva sviluppato “bolla di enfisema parasettale sub mantellare pleurica a carico del segmento latero-basale del lobo polmonare inferiore di sinistra …ispessimento mantellare della pleura in corrispondenza del segmento apicale del lobo polmonare inferiore di
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sinistra, esteso fino al segmento apico-dorsale del lobo polmonare superiore di sinistra…scissurite della piccola scissura di sinistra”, patologie diagnosticategli per la prima volta con certificazione rilasciata dal “Centro Ospedaliero Militare” di Taranto in data 19.03.2013.
Assumendo dunque l'esistenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata e la patologia da cui era stato colpito, nonché la violazione da parte del datore di lavoro delle specifiche norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al DPR n° 303/56 e DPR n° 81/2008 ed alle altre disposizioni in materia, ne chiedeva la condanna – ai sensi dell'art 2087 cc - al risarcimento in proprio favore, del danno non patrimoniale (biologico e morale) patito (quantificato nella percentuale del 20%), oltre accessori e rifusione di spese.
Costituitosi (tempestivamente) in giudizio, il convenuto sosteneva l'infondatezza nel CP_1
merito del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Escussi i testi ritualmente presentati, è stato disposto l'espletamento di CTU. All'odierna udienza la causa è stata infine discussa e dunque decisa.
*
Il ricorso è risultato fondato e, conseguentemente, deve essere accolto, per quanto di ragione.
Occorre innanzitutto dare atto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dr.
, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, in relazione ai seguenti Persona_1
quesiti:
✓ «se sussista la configurabilità scientifica di un nesso eziologico tra la patologia dedotta
da parte ricorrente ed i fatti sì come indicati nel ricorso introduttivo»;
✓ «se alla parte ricorrente, in conseguenza dei fatti esposti nell'atto introduttivo del
giudizio, sia derivata (quantificandone, in caso positivo, la entità e determinandone la
decorrenza) una lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della
persona, suscettibile di accertamento medico-legale, tale da esplicare un'incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito,
comprensiva altresì dell'eventuale "danno estetico" e del "danno alla vita di relazione"»;
Orbene, il CONSULENTE ha concluso nei seguenti termini:
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“1. Il Sig. è affetto da placche pleuriche bilaterali con secondario deficit Parte_2
ventilatorio restrittivo di grado lieve.
2. La suddetta infermità con il correlato deficit ventilatorio restrittivo di grado lieve, tenuto conto
delle specifiche mansioni lavorative espletate dal Sig. di operatore per le Parte_2
lavorazioni motoristiche e meccaniche sia a bordo di varie unità navali della Marina Militare che all'interno dell'officina dell'Arsenale Militare di Taranto, può ritenersi in diretta connessione causale con l'attività lavorativa espletata dal 05/8/1982 a tutto il 27/9/2017.
3. Considerato il documentato lieve deficit ventilatorio di tipo restrittivo di cui lo stesso è portatore, confermato anche all'esame spirometrico eseguito in data 16/10/2024 e che lo stesso è un soggetto ex fumatore e prendendo a riferimento le tabelle di cui al D.lvo n. 38/2000 in ambito
INAIL – codice 332 – viste anche le tabelle SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni) – Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico –
, ritengo allora di poter riconoscere un Danno Biologico permanente valutabile in Controparte_2
R.C. in misura pari al 6% (sei per cento) con decorrenza Marzo 2013, epoca della esecuzione del primo esame TAC torace s.m.d.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono ampiamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27
LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Inoltre, anche a fronte delle osservazioni critiche formulate dal C.T.P. della convenuta, il CTU ha ribadito le proprie conclusioni nel supplemento peritale, precisando altresì che:
“nella formulata quantificazione del danno biologico permanente ho ben tenuto conto della condizione di pregresso fumatore del Sig. ”. Parte_2
Occorre evidenziare, inoltre, come il CTU – in base anche all'esame della documentazione allegata agli atti e delle prove testimoniali rese in corso di causa - abbia rimarcato che il Pt_2 nell'espletamento delle proprie mansioni (di operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche sia a bordo di varie unità navali della Marina Militare che all'interno dell'officina dell'Arsenale Militare di Taranto) svolte dal 05/8/1982 a tutto il 27/9/2017, era stato esposto ad
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amianto almeno nel periodo dal 12/10/1982 a tutto il 31/12/1992, come attestato dal certificato rilasciato dalla sede INAIL di Taranto in data 13/11/2014. Il c.t.u. ha dunque ritenuto l'infermità lamentata in diretta connessione causale con l'attività lavorativa espletata dal 1982 a tutto il
27/9/2017.
Del resto, sotto il profilo del nesso eziologico e analitiche osservazioni esposte dal C.T.U. appaiono pienamente suffragate alla stregua delle espletate prove testimoniali, potendosi infatti evidenziare che tutti i testi (colleghi di lavoro del ricorrente) hanno confermato l'esposizione all'amianto, in luoghi privi di sufficiente areazione, e la mancanza di idonee protezioni eventualmente fornite dal datore di lavoro.
Orbene, alla stregua di tutti i sopra specificati elementi, appare chiaro che la patologia di cui il ricorrente soffre si trova in rapporto eziologico diretto con l'attività di lavoro.
Né vi è prova che fossero state poste in essere dal datore di lavoro eventuali specifiche misure protettive, idonee a preservare l'integrità fisica dei lavoratori.
Del resto, secondo quanto rimarcato dalla SUPREMA CORTE: “L'obbligo ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro di apprestare una particolare protezione al fine di assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore integra, al contempo, fonte di responsabilità contrattuale e risarcitoria
(nella specie, del danno morale), in quanto la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 cod. civ.” (sic CASS. LAV. 3 FEBBRAIO 2015 N° 1918). Ed ancora, 19 GIUGNO 2020 N° Parte_3
12041 ha precisato che: “… l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso”.
Inoltre, deve anche considerarsi che la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. permane anche se il nesso eziologico è configurabile a livello di “concausa” (ovvero di “aggravamento”), sicché
l'agente deve rispondere per l'intero danno, salvo che sia dimostrato (e nella specie ciò non si è verificato) che il danno si sarebbe comunque ugualmente verificato nella medesima misura (cfr.
CASS. SEZ. III, 12 GIUGNO 2012 N° 9528 e CASS. LAV. 8 GIUGNO 2007 N° 13400).
Va dunque rimarcato come, nel caso di specie, sia priva di concreta rilevanza la questione (relativa all'accertamento del nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto e la patologia), se la causa
lavorativa sia stata l'unica eziologicamente rilevante o una delle concause.
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Sia nell'uno che nell'altro caso, infatti, ciò che rileva è solo che un nesso eziologico vi sia stato, mentre sotto il profilo del quantum risarcitorio non incide in alcun modo l'esclusività o meno della causa lavorativa nell'insorgenza della patologia. Ciò che conta, infatti, è solo ed esclusivamente il fatto che il giudice abbia accertato una incidenza causale della esposizione del lavoratore a sostanze tossiche in ragione delle mansioni lavorative svolte, a nulla rilevando, invece, se questa sia stata l'unica causa di insorgenza della malattia o una delle concause.
A tale proposito la SUPREMA CORTE ha affermato in numerose occasioni che “il nesso causale tra malattia e causa lavorativa non è escluso da una precedente predisposizione morbosa del lavoratore e quindi dal concorso di altre cause aventi origine extralavorativa. Ne consegue che la prestazione assicurativa spettante al lavoratore non può essere ridotta nella misura percentuale corrispondente all'entità patologica esplicata dalla sola malattia professionale, ma debba essere riconosciuta per l'intero, non essendo possibile distinguere tra cause professionali e cause non professionali, in forza del principio di equivalenza causale (CASSAZIONE CIVILE , SEZ. LAV., 29
MAGGIO 2004, N. 10448).
Ed ancora: “in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenza delle cause, desunto dall'art. 41 cp., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra” (CASS. 8 , N. 21021; in termini CASS. N° Pt_3 CP_3
6127/1998, N° 14565/99; N° 10448/04; N° 11149/04; N° 13928/04).
In riferimento specifico alla responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, si veda CASS. LAV. 9
APRILE 2003 N° 5539 nonché, tra le successive conformi, CASS. LAV. 30 LUGLIO 2013 N° 18267, secondo cui, nella ipotesi di “accertata esposizione al rischio ambientale, sul piano eziologico del danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni, in base al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 41 cod. pen. — secondo cui il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre
l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni — di regola non hanno, di per sé, rilievo al fine di interrompere il nesso causale la predisposizione fisica oppure infermità pregresse del lavoratore (CASS. 9 APRILE 2003, N. 5539) così come l'evidenziata abitudine al fumo di sigarette (CASS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 17959; CASS. 12 MAGGIO 2004, N. 9057; CASS. 19 GENNAIO
2011, N. 1135)”.
Con l'ulteriore precisazione che: “Il concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., sussiste solo quando la sua condotta sia stata colposa e, cioè, irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di
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comune prudenza” (sic CASS. SEZ. III, 27 MARZO 2018 N° 7515): presupposti che – nel caso di specie – non sono stati affatto dimostrati.
E' stato inoltre diffusamente e condivisibilmente precisato (cfr. CASS. LAV. 4 MAGGIO 2012 N°
6748), operando un ampio raffronto tra i criteri di accertamento del nesso di causalità adoperati in sede civile e quelli prevalenti nel processo penale, che: «..., alla luce della giurisprudenza oggi prevalente e nel quadro di riferimento costituito dal principio di equivalenza causale, nella causalità commissiva una data azione può considerarsi come causa di un evento se ne costituisce un antecedente necessario, ovvero mentalmente non eliminabile senza alterare an e quomodo dell'evento stesso per come in concreto realizzatosi;
tale antecedente va accertato secondo un metodo generalizzante, in cui il nesso tra azione ed evento sia sussumibile sotto leggi scientifiche generali di copertura universali o, in mancanza, statistiche;
in tale ultima evenienza, tali leggi generali di copertura devono essere dotate di un alto grado di probabilità logica o credibilità razionale valutato ex ante, anche se non equiparabile a quello richiesto dalla giurisprudenza penalistica a partire da 10.7.02 N. 30328, DEP. 11.9.02, in poi. Tale è, in Controparte_4 CP_5
sostanza, l'approdo delle sentenze delle S.U. dell'11 gennaio 2008 nn. 576. 581, 582 e 584, nelle quali si è cercato, se non di raggiungere in sede civile una vera e propria uniformità rispetto al settore penale, almeno di delineare linee di tendenza non contraddittorie, fermo restando che, come sopra anticipato, il parziale scostamento dei parametri di accertamento causale nel processo civile e in quello penale è un dato ineliminabile. L'allontanamento rispetto agli ancoraggi penalistici è dato dall'accoglimento della regola del 51%, detta anche del "più probabile che non"
(seguita, poi, anche da tutta la giurisprudenza civilistica successiva), in virtù della quale per
l'accertamento del nesso causale basta che l'ipotesi dedotta sia la più suggestiva, che goda cioè di una legge generale di copertura statistica superiore al 50%. ... ...».
Approfondendo tali concetti, la SUPREMA CORTE ha ulteriormente precisato – sempre in tema di responsabilità civile – che « … lo standard di cd. "certezza probabilistica" della materia civile
"non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)"» (sic CASS. LAV. 3 GENNAIO 2017
N° 47, richiamando CASS. SS. UU. 11 GENNAIO 2008 N° 576).
E concetti del tutto analoghi sono stati rassegnati anche in relazione all'accertamento delle malattie professionali non tabellate – nel caso di patologie ad origine multifattoriale - da 27 Parte_3
APRILE 2017 N° 10430, per le quali il nesso di causalità certamente non può essere oggetto di
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semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili (necessitando di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, con onere probatorio a carico del lavoratore ovvero del/i soggetto/i avente/i causa), ma nondimeno può essere fondata su un giudizio di affidabilità della comunità scientifica e sulla corretta valutazione delle circostanze del caso concreto.
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Nel caso di specie, invero, a tali principi sembra essersi attenuta la espletata CTU nella quale sono state evidenziate concrete circostanze fattuali sulla base delle quali può ragionevolmente ritenersi raggiunta, rispetto alla eziologia lavorativa, una alta probabilità logica rispetto al singolo caso concreto, potendosi in particolare richiamare l'esistenza di letteratura medica che riconosce il nesso causale tra l'esposizione alle sostanze che hanno attinto il lavoratore nel corso dell'espletamento delle sue mansioni e la patologia da cui è affetto, nonché la configurabilità nel caso di specie dei criteri medico-legali della causalità.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, deve ritenersi che le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, come descritte in ricorso (e confermate dai testi escussi), evidenzino l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di protezione peraltro espressamente previsti per la tutela dei lavoratori anche dalla normativa antinfortunistica già all'epoca vigente
(cfr. D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e D.P.R. n. 81/2008).
Sul punto, va certamente osservato – in linea generale - che l'obbligo contrattuale ex art. 2087 cod. civ., posto a carico del datore di lavoro, riguarda non solo la messa in opera dei necessari dispositivi di sicurezza ma anche l'esigere ed il verificare che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, e ciò attraverso una doverosa attività di controllo costante, volta anche ad impedire eventuali comportamenti dei lavoratori tali da rendere inutili o insufficienti le apprestate cautele tecniche, senza che la suddetta responsabilità resti esclusa da eventuale concorrente colpa del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso, salva l'ipotesi in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa (CASS. LAV.
26/6/2002 n° 9304 e 8.2.93 n. 1523). Parte_3
Del resto, avendo parte ricorrente, nel caso di specie, agito in giudizio (anche) in base alla norma dell'art. 2087 cod. civ. (avendo in sostanza allegato l'inadempimento datoriale all'obbligo di tutelare la salute del proprio dipendente), sarebbe spettato al debitore-datore di lavoro l'onere di dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di eseguire diligentemente la prestazione dovuta, giusta il
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disposto normativo di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., ovvero almeno di dimostrare la sussistenza di eventuali circostanze che avrebbero consentito, in concreto, un'attenuazione del dovere medesimo.
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Stabilita, dunque, la sussistenza della responsabilità della parte convenuta, occorre a questo punto procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno.
A tal fine occorre fare riferimento ad una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005, recante il CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, che individuano appunto il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Trattasi, dunque, nell'ambito della categoria generale del "danno non patrimoniale" ex art. 2059
c.c., non di una distinta “sottocategoria”, ma solo di una sintesi descrittiva che individua il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), cioè uno specifico caso determinato dalla legge, al massimo livello costituito dalla COSTITUZIONE, di riparazione del danno non patrimoniale, da intendersi quale menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto, a cui va riconosciuta
portata tendenzialmente omnicomprensiva, certamente inclusiva, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. "danno estetico" che del c.d. "danno alla vita di relazione" (sic CASS. SS.
UU. 11 NOVEMBRE 2008 N° 26972).
Quanto alla liquidazione del danno biologico, si stima doveroso fare applicazione delle TABELLE
DI LIQUIDAZIONE di più recente elaborazione del TRIBUNALE DI MILANO, prestando adesione questo giudice all'opzione interpretativa secondo la quale: “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti UFFICI GIUDIZIARI. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal TRIBUNALE DI MILANO, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle
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disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (sic CASS. SEZ. III, 7 GIUGNO 2011 N° 12408).
E' stato altresì ribadito da CASS. SEZ. III, 30 GIUGNO 2011 N° 14402 che: “Le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal TRIBUNALE DI MILANO costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dall'anzidette
"tabelle" milanesi. Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate "tabelle" di Milano) pure del c.d. "danno esistenziale", ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato”.
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In riferimento alla problematica relativa alla “personalizzazione”, peraltro, deve rilevarsi che – secondo gli ormai costanti arresti ermeneutici della – la personalizzazione del CP_6
risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo (cfr. CASS. SEZ. III, 14 NOVEMBRE 2019 N° 29495).
Anche CASS. LAV. 9 GIUGNO 2020 N° 10989 ha ribadito la necessità che siano allegate e dimostrate circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari, individuando eventuali conseguenze peculiari del caso specifico, diverse e più gravi rispetto a quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, considerando ovviamente tutte le conseguenze patite dalla vittima, tanto nella sua sfera morale (ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso), quanto in quella dinamico-relazionale (che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna).
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Non è ammessa, quindi, alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit, poiché essa non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie, mentre i valori tabellari sono destinati alla riparazione dei pregiudizi normalmente patiti da qualunque vittima di lesioni analoghe. In particolare, il pregiudizio specifico si distingue da quello ordinario per «l'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore,
o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare
obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente
(più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» mentre - ai fini della personalizzazione del danno morale
- non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio, al dolore di comune riferibilità e, quindi, non apprezzabile in una prospettiva di solidarietà relazionale, bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona. E' necessario cioè che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile atteso che, diversamente opinando, si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie, poiché le conseguenze ordinarie che discendono da una lesione (di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica) sono integralmente risarcite nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo tabellare.
Ed allora, nel caso di specie, occorre rimarcare che nessuna particolare circostanza è stata allegata da parte ricorrente per eventualmente suffragare una valutazione nei termini richiesti secondo i criteri testé richiamati, sicché nessuna personalizzazione potrà essere operata, rispetto ai valori tabellari standard.
-------------------------
In definitiva, trasponendo i citati principi giurisprudenziali nel presente giudizio, in applicazione delle richiamate tabelle per la liquidazione congiunta del danno biologico (inteso quale lesione permanente della integrità psicofisica) e del danno morale (inteso quale pregiudizio non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva), del grado di invalidità riconosciuto (6%) del coefficiente demoltiplicatore (0,745) ivi previsto in relazione all'età (52 anni al tempo della diagnosi del marzo 2013), il complessivo danno permanente non
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patrimoniale deve in concreto determinarsi in ragione di euro 10.704,00 da cui non va detratto alcunché, attesa la mancata corresponsione di alcun indennizzo del danno biologico liquidabile dall'Inail (cfr. informative acquisite).
Il convenuto va conseguentemente condannato a corrispondere al ricorrente il suddetto CP_1 importo, da intendersi già rivalutato all'attualità, con aggravio degli interessi legali sulle somme annualmente (e a ritroso) devalutate.
Le spese processuali seguono la soccombenza (nei limiti della stessa). Ovviamente anche l'onere delle spese di C.T.U. va posto in via definitiva a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 difesa a pagare all'istante la somma di euro 10.704,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
2. condanna, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico della parte convenuta l'onere delle già liquidate spese di C.T.U.
Taranto, 13 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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