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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2024, n. 18982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18982 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 38080 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 14.10.2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato A. Serafino
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato A. Ribotta
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2 APPELLATA
CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione dinanzi al Giudice di Pace di Roma conveniva in giudizio le parti in epigrafe indicate spiegando le seguenti conclusioni: “… ritenere fondata la domanda ai sensi dell'art. 149 del Codice delle
Assicurazioni o ai sensi di altra norma che l'On.le Giudice di Pace adito vorrà ritenere applicabile;
-
accertare, quindi dichiarare la titolare del diritto ad ottenere il risarcimento per il danno da Parte_1
fermo tecnico e per il noleggio dell'autovettura sostitutiva, giusta cessione del relativo credito da parte della
proprietaria del veicolo Alfa Romeo Giulietta targato EJ769PG IG.ra ; - per l'effetto Parte_2
condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire Controparte_1
la dei danni tutti subiti e subendi dalla istante cessionaria nella misura di € 560,00 ovvero Parte_1
nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre interessi e rivalutazione
monetaria…”.
A sostegno della domanda deduceva di essere cessionaria del credito risarcitorio vantato dalla sig.ra
(assicurata ), la quale aveva subito danni al veicolo Alfa Romeo di sua proprietà, Parte_2 CP_1
targato EJ769PG, in conseguenza di un sinistro stradale occorso in Pomezia (RM) il giorno 25.3.2019 in Via
Tre Cannelle, per fatto e colpa dalla sig.ra , conducente del veicolo Nissan targato Controparte_2
DN237ZE, la quale, nel corso della manovra di uscita da un parcheggio, urtava l'Alfa Romeo che transitava regolarmente.
Aggiungeva, poi, che la sig.ra aveva fatto eseguire la riparazione dell'automobile, il cui costo era Pt_2
stato integralmente risarcito da in regime di indennizzo diretto (con pagamento in favore CP_1
dell'autocarrozzeria che ha effettuato la sua riparazione), aggiungendo che essa aveva poi ceduto il credito risarcitorio relativo al solo danno da fermo tecnico e noleggio del veicolo sostitutivo e che la sig.ra Pt_2
noleggiava un'autovettura sostitutiva per il periodo necessario alla riparazione, sottoscrivendo una dichiarazione attestante la necessità di tale mezzo. La compagnia non riconosceva alcun importo a tale titolo.
La si costituiva in giudizio opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il rigetto, in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto, mentre restava contumace. Controparte_2
Nel corso dell'istruttoria si provvedeva ad espletare la prova testimoniale richiesta da parte attrice.
Precisate le conclusioni, la causa passava in decisione;
con sentenza n. 25835 del 2021 il Giudice di Pace
rigettava la domanda con condanna al pagamento delle spese di lite
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contestandone la motivazione e chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda così come formulata in primo grado.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente Controparte_1
conferma della sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, anche con differente motivazione.
Anche in secondo grado è rimasta contumace. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il giudicante che l'appello sia fondato e meriti pertanto accoglimento.
La società appellante contesta la sentenza di primo grado in primo luogo laddove essa dispone che
“l'avere da parte del proprietario del veicolo danneggiato ceduto alla società istante una frazione del
credito risarcitorio relativo al danno materiale, costituisce una parcellizzazione del credito che, in netto
contrasto con i principi di correttezza e buona fede che devono ispirare i rapporti obbligatori tra privati, va
a porre i debitore, cioè l'assicurazione, in una posizione di ulteriore ed eventuale aggravio di spese. Alla
luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che la domanda debba dichiararsi inammissibile”.
Il motivo è fondato posti che nel caso in esame non vi è stato frazionamento del credito da parte di uno stesso soggetto, ma subentro del diritto di credito di un creditore ad un altro per effetto dell'atto di cessione che può essere anche parziale di esso può chiedersi separata tutela giudiziale senza incorrere in alcun divieto normativo alla luce della normativa in materia di cessione di credito di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante contesta, poi, la sentenza di primo grado laddove essa statuisce che “la domanda non appare fondata e, dunque, non risulta accoglibile. Ed invero, la società
istante si è limitata a produrre una fattura per un ammontare di euro 560,00 che dovrebbe costituire la
prova dell'esborso da parte della IG.ra per il noleggio dell'autovettura sostitutiva;
in Parte_2
effetti tale documentazione non assume alcun rilievo probatorio soprattutto nei confronti di terzi estranei al
relativo rapporto contrattuale sotteso;
ancora, va osservato che la fattura non è stata corredata anche dal
verbale di consegna del veicolo locato, nonché dal verbale di restituzione dello stesso”.
Contesta, altresì, la motivazione della sentenza di primo grado laddove viene stabilito che “quanto
prodotto, cioè la fattura, si appalesa del tutto insufficiente a provare quanto invece doveva essere provato e
cioè, innanzitutto l'effettività della locazione, la durata e la necessità del noleggio, né è idonea a provare la
congruità del corrispettivo preteso;
ed ancora, non è idoneo a dimostrare la necessità di ricorrere
all'utilizzo di un'autovettura sostitutiva”.
Anche tale motivo è fondato posto che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022).
Nel caso in esame la prova della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, con un esborso pari ad € 560,00, considerando che il periodo di tempo necessario ad effettuare le riparazioni del veicolo danneggiato di 8 giorni, ovvero dal 08.04.2019 al 15.04.2019, come risulta dalla fattura per noleggio della odierna appellante.
La contesta, poi, la motivazione della sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure Parte_1
sostiene che “la IG.ra , cedente, non risulterebbe proprietaria del veicolo danneggiato Parte_2
Alfa Romeo, veicolo intestato al IG. dunque, l'atto di cessione sarebbe stato firmato da Parte_3
soggetto non legittimato”. Anche tale motivo di appello è fondato.
Ed invero, premesso che effettivamente il proprietario del veicolo all'epoca del sinistro era il sig.
[...]
la sig.ra che ha sottoscritto l'atto di cessione del credito, in qualità di utilizzatrice Pt_3 Parte_2
e detentrice dell'autovettura era legittimata attiva rispetto alla richiesta di risarcimento dei danni patiti a causa del fatto di terzi, dal momento che legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale conseguente ad un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, ha il possesso o la detenzione del veicolo, avendovi interesse.
La Suprema Corte ha al riguardo affermato che In tema di legittimazione attiva alla domanda di danni derivati da circolazione stradale, il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che,
per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. (Cfr. Cass. 15458 del 2021.
Va dunque riformata la sentenza di primo grado con la condanna della al Controparte_1
pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di € 560,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal
25.03.2019 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, esse seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo ex D. M. n. 147 del 2022 e si distraggono come richiesto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
25835 del 2021, così provvede:
a)- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere alla la somma di € 560,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat Parte_1 del costo della vita ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 25.03.2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al saldo;
b)- condanna, altresì, la in persona come sopra a rimborsare alla Controparte_1 Pt_1
le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 346,00 per compensi, oltre spese esenti,
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge, spese che si distraggono a favore dell'avvocato Andrea Serafino;
c)- condanna, infine, la in persona come sopra a rimborsare alla Controparte_1 Pt_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi, oltre spese esenti,
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge, spese che si distraggono a favore dell'avvocato Andrea Serafino.
Roma, 12/12/2024
Il Giudice
Sergio Pannunzio