Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1365/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
AVV. in proprio e nella qualità di procuratore di se stesso, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il proprio studio in Napoli alla Via Cisterne Vecchie n. 21;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , rappresentato e difeso dall'attuale appellante avv. Parte_2
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il contenuto dell'estratto di ruolo Parte_1 rilasciato dall' in data 27.8.2019, afferente la cartella di Controparte_2
pagamento n. 071/2012/0118083741/000, dell'importo di € 731,43, relativa al mancato pagamento del verbale di contravvenzione al C.d.S. elevato dalla Prefettura . CP_1
Eccepiva il difetto di notifica della suddetta cartella di pagamento e dei presupposti verbali di accertamento e chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per violazione dell'intero procedimento esattoriale ed intervenuta prescrizione/decadenza, anche successiva, dei titoli esecutivi.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della opposizione Controparte_2 avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire dell'opponente, ex art. 100 c.p.c.
1
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 23089/2021, pubblicata in data 28.7.2021, il Giudice di Pace di Napoli ammetteva la spiegata opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso il contenuto dell'estratto ruolo, riscontrando l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. dell'opponente, intenzionato a far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, accoglieva l'opposizione annullando la cartella esattoriale n.
071/2012/0118083741/000, per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, e compensava le spese di lite.
L'avv. , in proprio e nella qualità di procuratore di se stesso, ha proposto appello Parte_1
unicamente avverso la parte del
P.Q.M.
in cui il giudice di prime cure ha così provveduto:
“compensa le spese del giudizio”, mediante tale motivazione: “il contrasto giurisprudenziale in materia di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in presenza di avvenuta notifica della cartella, costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese del giudizio”.
L'appellante ha, dunque, eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata esclusivamente in ordine al governo delle spese di lite, per violazione e falsa applicazione del principio di diritto prescritto dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Al riguardo, ha dedotto che il giudice di prime cure, accolta nel merito la domanda attorea, avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore dell'opponente, come espressamente richiesto nell'atto introduttivo.
Nello specifico, l'avv. ha eccepito l'omessa, contraddittoria nonché inesatta ed insufficiente Pt_1
motivazione del giudice di primo grado, ritenendola non supportata da ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca e di questioni che costituissero fattispecie nuove, peculiari o di difficile risoluzione.
L'odierno appellante ha, quindi, chiesto l'accoglimento dell'appello con parziale riforma della sentenza gravata limitatamente al capo afferente la liquidazione dei compensi e delle spese di lite, e per l'effetto, di condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
L e la , seppur regolarmente citati, non si Controparte_2 Controparte_1
sono costituiti in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
2 Lette le note depositate in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è inammissibile e, dunque, non può essere accolto.
Nel caso di specie, l'appellato si duole della compensazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata, in assenza di idonea motivazione ed a fronte della propria richiesta di distrazione delle stesse in suo favore.
Ebbene, l'impugnazione proposta autonomamente dal detto difensore appare inammissibile, alla stregua del consolidato principio di diritto secondo cui il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese processuali può essere impugnato dalla parte, non anche dal suo difensore antistatario, la cui legittimazione all'impugnazione va riconosciuta con limitato riguardo al caso in cui si controverta sulla concessione o meno della distrazione (Cass. n. 4378 del 1985;
Cass. n. 4975 del 1993, secondo cui la qualità di procuratore della parte nei cui confronti è stata pronunziata la sentenza impugnata non abilita il suo titolare alla proposizione dell'impugnazione in proprio, neanche quando si controverta unicamente in punto di spese processuali, salvo che lo stesso procuratore non se ne sia dichiarato antistatario ed i motivi delle proposte censure attengano alla concessione della distrazione;
Cass. n. 1644 del 1990; Cass. n. 12104 del 2003, secondo cui in tema di spese giudiziali, il difensore che abbia chiesto la distrazione in suo favore partecipa al processo ed anche alle fasi di impugnazione, senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione. Ne consegue che resta preclusa al difensore distrattario l'impugnazione in proprio quanto alla pronunzia sulle spese, poiché anche in questo caso unica legittimata è la parte rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese. Solo se sorga contestazione non sull'entità (o sulla compensazione) delle spese, ma sulla disposta distrazione, ovvero sull'omessa pronuncia relativa alla richiesta distrazione, si instaura uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore assume la qualità di parte e l'impugnazione è proponibile anche dal difensore ovvero contro lo stesso;
Cass. n. 4792 del
2006, secondo cui il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo della pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo;
egli, pertanto, è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si contesti il capo della pronuncia concernente la distrazione, e non la questione relativa all'entità delle spese e/o alla compensazione di esse;
nel medesimo senso Cass. n. 9411 del
2006 e n. 20321 del 2005)(Cass. 26089/2014; Cass. 11919/2015).
Nella fattispecie, quindi, l'appellante è privo della legittimazione ad agire, tenuto conto che l'appello non ha ad oggetto la pronuncia di primo grado in ordine alla distrazione delle spese di lite, bensì alla compensazione delle stesse.
3 L'unico legittimato a far valere le proprie doglianze, avverso la parte della sentenza impugnata relativa alla compensazione delle spese di lite sarebbe stato, dunque, l'originario opponente,
. Parte_2
Lo stesso, invece, è rimasto del tutto estraneo al giudizio di appello che, come detto, è stato introdotto dall'avv.to in proprio e nella qualità di procuratore di se stesso. Parte_1
Pertanto, per le suesposte ragioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dell'appellante.
La contumacia delle parti appellate consente di omettere qualunque pronuncia in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
In ogni caso, al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto dall'avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
[...] Controparte_1
23089/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_1
b) dichiara l'appello inammissibile;
c) nulla per le spese;
d) ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli, lì 22.3.2025.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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