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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA HE GI
ANDREA MARCHESI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12841/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CECINELLI ANDREA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. BOZZETTI MARIO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 6 pagina 2 di 6 pagina 3 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione e divorzio depositato il 22.10.2024, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio con a IN EA (Romania) in data Controparte_1
19.7.1998, dalla cui unione erano nati i figli il 16.4.2003 e il 1.10.2012, esponeva Persona_1 CP_2 che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva parte resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 8.4.2024, avanti al Giudice delegato, le parti comparivano personalmente, assistite dai rispettivi difensori e chiedevano rinvio pendenti trattative.
Con note scritte congiunte del 8.5.2025, sottoscritte da entrambe le parti, i difensori davano atto del raggiungimento un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione, precisando congiuntamente le trascritte conclusioni.
Pronunciata la sentenza non definitiva di separazione n. 1937/2025 del 9.5.2025, la causa era fissata per la prosecuzione sul divorzio.
All'udienza del 27.11.2025, a trattazione scritta, i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. ed alle impugnazioni.
***
pagina 4 di 6 Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (8.4.2024), la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, è decorso il termine semestrale di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 celebrato in IN EA (Romania) il 19/07/1998;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rezzato di procedere all'annotazione della presente sentenza, laddove sia stato trascritto l'atto di matrimonio;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Parte_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
5) spese compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente est.
MI SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA HE GI
ANDREA MARCHESI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12841/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CECINELLI ANDREA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. BOZZETTI MARIO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 6 pagina 2 di 6 pagina 3 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione e divorzio depositato il 22.10.2024, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio con a IN EA (Romania) in data Controparte_1
19.7.1998, dalla cui unione erano nati i figli il 16.4.2003 e il 1.10.2012, esponeva Persona_1 CP_2 che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva parte resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 8.4.2024, avanti al Giudice delegato, le parti comparivano personalmente, assistite dai rispettivi difensori e chiedevano rinvio pendenti trattative.
Con note scritte congiunte del 8.5.2025, sottoscritte da entrambe le parti, i difensori davano atto del raggiungimento un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione, precisando congiuntamente le trascritte conclusioni.
Pronunciata la sentenza non definitiva di separazione n. 1937/2025 del 9.5.2025, la causa era fissata per la prosecuzione sul divorzio.
All'udienza del 27.11.2025, a trattazione scritta, i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. ed alle impugnazioni.
***
pagina 4 di 6 Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (8.4.2024), la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, è decorso il termine semestrale di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 celebrato in IN EA (Romania) il 19/07/1998;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rezzato di procedere all'annotazione della presente sentenza, laddove sia stato trascritto l'atto di matrimonio;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Parte_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
5) spese compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente est.
MI SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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