Articolo 3 della Legge 8 agosto 1980, n. 437
Articolo 2Articolo 4
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3 settembre 1980
Art. 3.
Nell' articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , come modificato dall' articolo 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668 , sono soppressi tutti i riferimenti relativi alla partecipazione dei rappresentanti del personale nel consiglio di disciplina.
Al citato articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , tenuto conto della nuova classificazione del personale ferroviario di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Presso ogni direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato e' costituita una commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo articolo 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici: di ispettore capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto, ispettore principale ed ispettore.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sara' definita la composizione della commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma".
Entrata in vigore il 3 settembre 1980