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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1068/2025 promossa da:
nata il [...] a [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DE CESARE STEFANO del foro di Milano con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano alla Via Timavo, n. 24, pec: Email_1
RICORRENTE
contro nato il [...] a [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2025, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso di seguito riportate:
“Pronunciare sentenza di separazione giudiziale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) I coniugi vivranno separati e nel mutuo rispetto;
2) La moglie resterà nella casa coniugale di sua proprietà sita in Cuneo, Corso Galileo Ferraris n. 14;
3) Entrambe i coniugi non hanno diritto al mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
4) Il sig. dovrà farsi carico delle spese processuali non essendo stato possibile raggiungere CP_1 un accordo per la separazione consensuale a causa della sua irreperibilità;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari.”
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/05/2025, ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con in CHIUSA DI PESIO (CN) CP_1 il 15/09/1991, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 16,
Parte 2, Serie A, dell'anno 1991 scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che dal matrimonio è nato il figlio , a Cuneo il 10/12/1995, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
- che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile.
Parte ricorrente ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 17/09/2025.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., in quanto le ragioni esposte dal ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione della parte convenuta al processo, sebbene regolarmente citata.
Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande, nonché di figli minorenni ovvero non economicamente autosufficienti sicché la presente sentenza è limitata alla pronuncia sullo status.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
01/01/1968 a SAVIGLIANO (CN), e , nato il [...] a [...], CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in Chiusa di Pesio (Cn) il 15/09/1991, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 16, Parte 2, Serie A, dell'anno 1991;
2) spese di lite interamente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1068/2025 promossa da:
nata il [...] a [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DE CESARE STEFANO del foro di Milano con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano alla Via Timavo, n. 24, pec: Email_1
RICORRENTE
contro nato il [...] a [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2025, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso di seguito riportate:
“Pronunciare sentenza di separazione giudiziale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) I coniugi vivranno separati e nel mutuo rispetto;
2) La moglie resterà nella casa coniugale di sua proprietà sita in Cuneo, Corso Galileo Ferraris n. 14;
3) Entrambe i coniugi non hanno diritto al mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
4) Il sig. dovrà farsi carico delle spese processuali non essendo stato possibile raggiungere CP_1 un accordo per la separazione consensuale a causa della sua irreperibilità;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari.”
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/05/2025, ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con in CHIUSA DI PESIO (CN) CP_1 il 15/09/1991, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 16,
Parte 2, Serie A, dell'anno 1991 scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che dal matrimonio è nato il figlio , a Cuneo il 10/12/1995, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
- che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile.
Parte ricorrente ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 17/09/2025.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., in quanto le ragioni esposte dal ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione della parte convenuta al processo, sebbene regolarmente citata.
Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande, nonché di figli minorenni ovvero non economicamente autosufficienti sicché la presente sentenza è limitata alla pronuncia sullo status.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
01/01/1968 a SAVIGLIANO (CN), e , nato il [...] a [...], CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in Chiusa di Pesio (Cn) il 15/09/1991, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 16, Parte 2, Serie A, dell'anno 1991;
2) spese di lite interamente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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