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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1283/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Leone;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Danila Gionfriddo;
APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a
1 seguito di discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 23 aprile 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1803/2024 del 5 agosto 2024 il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 1544/2020 Controparte_1
a mezzo del quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto il pagamento di €. 23.252,87, oltre ad interessi e spese, in favore della cooperativa sociale Parte_2
, a titolo di corrispettivo per il ricovero – disposto dal Tribunale per i minorenni
[...]
presso idonea comunità, poi individuata dal Comune nella cooperativa creditrice - di minori in situazione di disagio.
Nel dettaglio, il Tribunale escludeva la sussistenza del credito vantato mancando nella delibera in atti la previsione, da parte del dell'impegno contabile – giusta il CP_1 disposto dell'art. 191 TUEL – e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio, nonché dell'attestazione della relativa copertura finanziaria.
La cooperativa ha interposto appello sulla base di quattro motivi di censura.
Costituitosi in giudizio, il appellato ha resistito al gravame, chiedendone il CP_1
rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025 a seguito di discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che ha errato il Tribunale nel rilevare d'ufficio la questione della mancata adozione dell'impegno contabile, senza prima concedere alle parti, per come previsto dall'art. 101, secondo comma, c.p.c., un termine per depositare memorie contenenti osservazioni su tale questione.
Il motivo è infondato.
È noto che l'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della cd. terza via, si estende solo al rilievo delle questioni di fatto, o miste di fatto e diritto, che priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, e comporta la nullità della sentenza per la violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il
2 contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (v., per tutte,
Cass. n. 23883/2021, 6146/2022).
Nel caso di specie, il Tribunale ha tratto la mancata adozione delle procedure di contabilità pubblica degli enti locali dal contenuto della delibera della giunta comunale
(intitolato “atto di indirizzo per la erogazione dei servizi alla persona – Attivazione di nuovi costi per i servizi chiusi”) del 18/9/2015, ove era indicato il “costo/ora servizio da applicare alle cooperative e/o associazioni sociali – anno 2015 per l'erogazione dei servizi chiusi”.
Di tale delibera l'opponente invocava l'applicazione con riferimento al costo ivi indicato, quale limite dell'impegno di spesa, mentre la cooperativa ne chiedeva la disapplicazione per contrasto con il decreto del Direttore generale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, n. 1129 del 6/6/2012, che aveva stabilito un prezzo diverso e più alto per quella tipologia di servizio.
Tuttavia, dal contenuto dello stesso documento emergeva chiaramente che la delibera non contenesse l'indicazione del capitolo di bilancio ove andava registrata la relativa spesa, e l'attestazione della relativa copertura finanziaria. Circostanze, queste, pacifiche, tanto che l'appellante nulla deduce in proposito, limitandosi a criticare la decisione esclusivamente sotto il profilo (prettamente di diritto) della ritenuta applicazione delle disposizioni in tema di contabilità degli enti locali al caso di specie, e così ritenendo che – per come meglio si dirà infra, esaminando il secondo motivo – laddove il servizio espletato attenga al ricovero di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,
l'obbligo del Comune sorga ex lege, senza necessità di una convenzione, o dell'osservanza dei principi di contabilità pubblica.
Ne discende che, attenendo il rilievo d'ufficio ad una questione di mero diritto, il
Tribunale era sottratto all'obbligo di cui all'art. 101, secondo comma, c.p.c.
Con il secondo ed il terzo motivo l'appellante assume che: ai sensi dell'art. 22 della
L. n. 328/2000 e dell'art. 11 della L.R. n. 22/86, gli interventi e i servizi per il recupero di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria rientrano tra i servizi essenziali e obbligatori di competenza dei Comuni;
i decreti con i quali il Tribunale per i Minorenni dispone il collocamento dei minori in idonea struttura residenziale non possono essere né disattesi né procrastinati, essendo volti a far cessare un concreto stato di grave pericolo per il minore;
da ciò scaturisce il corrispondente obbligo ex lege in capo al di CP_1
provvedere al pagamento dei corrispettivi a titolo di retta per le prestazioni erogate, senza che possano ritenersi applicabili le regole dell'evidenza pubblica e non essendo necessario un rapporto diretto, o magari una convenzione tra la e né Parte_1 CP_1
3 problematiche di contabilità; l'interesse del minore deve ritenersi preminente rispetto ai principi di contabilità pubblica.
I motivi sono infondati.
Il Tribunale ha invero richiamato i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32310/2018, così motivando: “Sul punto Cassazione civile sez. I, 13/12/2018,
(ud. 07/11/2018, dep. 13/12/2018), n.32310 si è espressa nel senso che “In coerenza con
l'orientamento già manifestato da questa Corte nella del tutto simile situazione relativa alla generale assistenza alle persone anziane, va allora menzionato il condivisibile principio per cui, in tema di servizi socio-assistenziali nella regione siciliana, il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato, ai sensi della L.R. 9 maggio 1986, n. 22, art. 20 alla stipulazione di un'apposita convenzione da parte del comune, nonchè, ai sensi della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, lett. i), che richiama la L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55 all'attestazione della relativa copertura finanziaria, la cui sussistenza condiziona anche il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate, trattandosi di prestazioni positive previste a tutela di un diritto costituzionalmente protetto la cui attuazione non è però incondizionata. Essa presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone.
Invero non può escludersi l'applicabilità delle predette disposizioni per effetto della L.
8 novembre 2000, n. 328, art. 6 il quale pone a carico del comune di residenza gli obblighi connessi all'integrazione economica necessaria per il ricovero, ma fa salve a sua volta le modalità stabilite dalla (allora vigente) L. n. 142 del 1990 (v. Cass. n. 14006-10, richiamata anche dal tribunale, nonché conf. Cass. n. 25376-13).
Non v'è ragione di ritenere l'assistenza ai disabili psichici sottratta all'applicazione del ripetuto principio.
Per tale tipologia di soggetti vengono difatti in questione analoghi diritti costituzionalmente presidiati (artt. 2 e 32 Cost.), sicché rileva pur sempre il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente locale può disporre (cfr. Cass. n. 26875-18).
Va ricordato che con la dianzi citata L.R. n. 22 del 1986 la regione Sicilia nel procedere al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio di sua competenza, ha attribuito (art. 16) ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni attinenti alla predetta materia, prevedendo poi (art. 23) che gli istituiti servizi socio- assistenziali devono essere attuati con tre modalità: (1) mediante gestione diretta, (2)
4 mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza e associazioni non aventi fini di lucro, (3) mediante delega ai consigli di quartiere prioritariamente per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 3, lett. a), b), c), d), e) cit. legge.
Ed egualmente ha fatto, come si diceva, il legislatore nazionale con la richiamata L. n. 328 del 2000, art. 6, che ha demandato ai comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale.
Proprio la legge nazionale ha peraltro specificato che le relative funzioni "sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla L. 8 giugno
1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla L. 3 agosto 1999, n. 265".
Se ne desume che il mero fatto che le prestazioni di assistenza rese dalla società in favori di soggetti affetti da patologia psichiatrica rientrino tra quelle attribuite ai comuni non costituisce fonte di un'indiscriminata obbligazione di pagamento ex lege, in quanto la delega a soggetti estranei all'apparato organizzativo dell'ente deve avvenire attraverso specifiche convenzioni, la cui stipulazione non costituisce - neppure essa - un obbligo giuridico del comune: nel senso che essa deve essere adottata a conclusione dell'afferente procedimento e sempre entro i limiti dei fondi disponibili.
Tale è la ragione per cui l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di soggetti presso strutture private è sempre oggi subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, D.Lgs. n. 267 del 2000, ex artt. 183 e 191 recante l'attuale testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (cfr. Cass. n. 24655-16); in particolare gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 D.Lgs. citato, dovendo essere salvaguardati gli equilibri di bilancio come previsto dal successivo art. 193 ("rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6 ").
Da questo punto di vista niente differenzia, quanto alle spese sostenibili, la situazione assistenziale dei disabili psichici da quella di altri soggetti in condizioni di vulnerabilità per motivi sociali o sanitari”.
A fronte di tale motivazione, l'appellante sostiene che: i principi descritti dal primo giudice riguardano i disabili psichici e non possono trovare applicazione nel caso di
5 specie;
nell'operazione di bilanciamento degli interessi costituzionalmente garantiti, è preminente l'interesse del minore rispetto ai principi di contabilità pubblica;
la stessa Corte di cassazione, con le sentenze nn. 19036/2010 e 2183/2016 ha espresso il principio per cui “di fronte all'ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del non rileva la CP_1
necessità di un rapporto diretto, o magati di una convenzione tra e Parte_1 CP_1
né si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione. Né sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege”.
Epperò, la Suprema Corte, proprio in materia di ricovero dei minori in situazioni di disagio, disposto dal Tribunale per i Minorenni, ha affermato che la più recente elaborazione della stessa Corte opina nel senso che, in tema di servizi socio - assistenziali, l'art. 6 della legge n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt.
183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed ha richiamato il principio in base al quale
“l'obbligo del Comune di residenza di disporre il ricovero di persona anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto
è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione;
tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A. (cfr. Cass. 2.12.2016, n.
24655; Cass. 13.12.2018, n. 32310; Cass. (ord.) 22.2.2022, n. 5869)” (v. Cass. n.
86/2025).
Del resto, se per un verso la sussistenza di un obbligo ex lege non esclude affatto l'applicazione delle disposizioni in tema di contabilità degli enti locali, per altro verso la necessità dell'impegno contabile discende dall'esame delle disposizioni normative che regolano la materia, prima fra tutte il richiamato art. 6 della legge n. 328/2000.
Né vi è motivo di differenziare – proprio sotto il profilo del bilanciamento dei diritti costituzionalmente protetti - il ricovero e dunque l'assistenza ai disabili psichici o agli anziani rispetto al ricovero e dunque all'assistenza dei minori, ancorché disposta dall'autorità giudiziaria che, per vero, si limita a disporre il ricovero presso idonea comunità, che il Comune (tenuto al relativo obbligo) provvede poi a scegliere.
Occorre ribadire, in proposito, che: a) l'art. 22 L. 328/2000, nel precisare che “Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad
6 ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte”, sancisce che tanto gli interventi per le persone anziane e disabili, quanto gli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite l'inserimento presso strutture comunitarie di accoglienza, costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, “nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale”; b) la legge della Regione Sicilia n. 22/1986, dopo avere previsto, all'art. 8 che “In attuazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, i comuni, singoli od associati, dispongono l'affidamento, presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, dei minori che sono temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare. L'affidamento è disposto dal comune, su proposta del servizio sociale, istituito ai sensi dell' art. 5, con il consenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore, sentito il minore che ha compiuto il 12° anno di età ovvero, in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184”, all'art. 23 sancisce che i comuni provvedono alla realizzazione dei servizi socio-assistenziali (dunque, tanto all'assistenza ai disabili e agli anziani, quanto al ricovero dei minori) con le seguenti modalità: mediante gestione diretta;
mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro;
mediante delega ai consigli di quartiere.
È dunque evidente che tutti i detti servizi – indifferentemente trattati - possono essere espletati direttamente dal ovvero tramite terzi soggetti (siccome avvenuto nel CP_1
caso di specie), previa apposita convenzione e nel rispetto delle norme di contabilità degli enti locali.
Con il terzo motivo viene dedotto che ha errato il Tribunale nel ritenere “sia pure in termini meramente eventuali e ipotetici”, di poter intendere che la Deliberazione di Giunta
Municipale n. 121 del 18.09.2015 possa contenere un impegno di spesa nei limiti del costo ivi previsto.
Il motivo è assorbito dal rigetto degli altri.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
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P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1803/2024 in data 5 agosto Parte_3
2024 del Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellato, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 5.800,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
30 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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