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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Responsabilità ha pronunciato seguente extracontrattuale
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 190/2022 R.G.
promossa
da
, c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TV), il 29/11/1968 ed ivi residente in [...] int.
1, rappresentato e difeso dall'Avv. Regina Pierobon (C.F.:
[...]
) del Foro di Treviso, con domicilio eletto C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Elohim Rudolph Ramirez (C.F.:
[...]
), sito in 39100 Bolzano (BZ), Piazza C.F._3
Walther n. 8, giusta procura allegata all'atto di citazione dd.
30.11.2022
- appellante -
contro
1 , c.f. , con sede legale in 38123 CP_1 P.IVA_1
Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici, 2, in persona del procuratore , giusta procura speciale autenticata CP_2
dal Notaio di Trento, rappresentata Persona_1
ed assistita in questo giudizio, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 14 gennaio 2020 per il primo grado del giudizio, dall'avv. Giovanni Polonioli (c.f.
, presso lo studio del quale in 39100 C.F._4
Bolzano, via della Mostra, 3, ha eletto domicilio processuale
- appellata -
nonché contro
, c.f. contumace Controparte_3 C.F._5
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 626/2022 del
Tribunale di Bolzano di data 29.06.2022 - altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2024 con assegnazione del termine perentorio del 06.05.2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 27.05.2024 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa,
previ gli accertamenti del caso, voglia l'Ecc.ma Corte adita
2 accogliere il presente Appello e, per l'effetto, alla luce dei motivi esposti, riformare l'impugnata Sentenza n. 626/2022 emessa dal Tribunale di Bolzano, Giudice Dott. David Cognolato, in data 29/06/2022, pubblicata in medesima data a conclusione della causa avente R.G. 3800/2019 e, anche in considerazione delle modifiche richieste alla Sentenza come sopra indicate,
accogliere le domande già svolte in primo grado dal Sig.
[...]
e, Pt_1
più precisamente:
Nel merito: In riforma della Sentenza in questa sede appellata e per i motivi tutti esposti negli atti di primo grado, dallo scrivente patrocinio in questa sede integralmente richiamati, e per i motivi tutti esposti nel presente Atto di Citazione
d'Appello:
1. confermarsi l'esclusiva responsabilità di CP_3
assicurato presso nella
[...] Controparte_4
causazione del sinistro di data 04/08/2018 e dei danni che ne sono derivati a;
Parte_1
2. per i motivi di cui all'atto di appello, riquantificarsi le voci di danno e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che il danno subìto da nell'incidente de quo ammonta Parte_1
complessivamente ad € 51.563,79 oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa, ovvero in via subordinata €
49.231,02 oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa, (comprensivo di rivalutazione ed interessi
3 compensativi) e che – tenuto conto di quanto già da lui percepito a titolo di acconti per il sinistro di cui è causa –
l'importo residuo tuttora dovuto ammonta ad € 4.822,48 oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa, ovvero in via subordinata a € 2.489,71 oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, entro i limiti dello scaglione;
3. condannarsi e Controparte_3 Controparte_4
a pagare – in solido tra loro – a il
[...] Parte_1
conseguente importo residuo di € 4.822,48 oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa, ovvero in via subordinata di € 2.489,71 oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa, sempre nei limiti dello scaglione di competenza.
Oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme ancora da corrispondersi, dalla data del sinistro al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre a spese generali e accessori di legge;
del procuratore di parte appellata : CP_1
Il procuratore dell' conclude come in comparsa di CP_1
costituzione e risposta del 9 febbraio 2023 e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4 conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_3
al fine di sentirli condannare al Controparte_4
risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsogli in data 04.08.2018 mentre si trovava alla guida della propria moto in località Dosso nel Comune di Trens (BZ).
si costituiva in giudizio non Controparte_4
contestando l'an debeatur ma unicamente il quantum debeatur
e chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto in considerazione degli acconti già versati, nulla più sarebbe stato dovuto.
restava contumace. Controparte_3
Il Tribunale ha definito la vertenza con sentenza n. 626/2022 del 29.06.2022 accertando l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_3
sinistro e dei danni che ne sono derivati a . Detti Parte_1
danni sono stati quantificati complessivamente in € 44.907,82
(comprensivo di rivalutazione ed interessi compensativi) con condanna dei convenuti al pagamento, al netto degli acconti già
versati, dell'importo residuo di € 16.857,82.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello
[...]
lamentando che il Tribunale avrebbe errato nella Pt_1
liquidazione del danno.
In primo luogo, non sarebbe corretta l'applicazione delle tabelle del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005)
invece delle Tabelle di Milano nella liquidazione del danno
5 biologico, nonché l'abbattimento dell'importo riconosciuto per ciascun punto di invalidità col coefficiente di riferimento relativo all'età del danneggiato.
L'appellante lamenta l'erronea quantificazione anche in base alle tabelle ex art. 139 D.Lgs 209/05 per la mancata applicazione dell'ultimo aggiornamento, essendo il Decreto dd.
08.06.2022 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del
22 Giugno 2022 e quindi prima della sentenza impugnata.
Oltre a ciò, il signor si duole per il mancato Pt_1
riconoscimento in suo favore del danno morale che, a suo dire,
andava dedotto dalla gravità delle lesioni patite, dai giorni di inabilità riconosciuti, oltre che dal nocumento economico subito.
Sempre quanto alla liquidazione del danno, il primo giudice avrebbe errato anche per non aver riconosciuto il risarcimento delle spese legali relative alla fase stragiudiziale e per non aver provveduto alla rivalutazione monetaria del danno materiale e del danno da mancato guadagno.
Si è costituita in giudizio l'Assicurazione CP_1
contestando le deduzioni avversarie e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza del 24.01.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, sulle quali la Corte ha
6 trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo osservato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, le micropermanenti (o lesioni di lieve entità) sono quelle lesioni subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale o di un evento di diversa natura e che comportano postumi pari o inferiori al nove per cento. Tali casi sono disciplinati dal Codice delle assicurazioni di cui al D. Lgs. n. 209/2005.
Per previsione espressa del comma 1 dell'art. 136 del
Codice delle assicurazioni private, le disposizioni riguardanti le micropermanenti si applicano (esclusivamente) al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o dei natanti.
Si tratta quindi di una previsione normativa, che per la liquidazione del danno biologico vincola il giudice all'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 139 C.d.A.
secondo il quale il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità è così liquidato:
- a titolo di danno biologico permanente, con importo crescente
“in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale di invalidità”, calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente
7 e ridotto con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello
0,5% per ogni anno a partire dall'undicesimo anno di età.;
- a titolo di danno biologico temporaneo, con importo definito per ogni giorno di inabilità assoluta. In caso di inabilità
temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Quindi, nella liquidazione del danno biologico riconosciuto al signor è corretta l'applicazione delle Pt_1
tabelle del Codice delle Assicurazioni invece delle Tabelle
elaborate dal Tribunale di Milano. Altrettanto corretto risulta il metodo utilizzato dal Tribunale, che ha tenuto in considerazione l'età del danneggiato e ha valorizzato in via decrescente il valore del punto riconosciuto allo stesso.
2. Non merita accoglimento neppure la lagnanza per il mancato riconoscimento del danno morale in favore dell'appellante.
Se è pur vero che il comma 3 della sopra richiamato art. 139 C.d.A. dispone che l'importo può essere aumentato dal giudice fino al 20 per cento “con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato” “qualora la
menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici
aspetti dinamico-relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una
sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, nel caso in
8 esame, come già rilevato dal Tribunale a fronte della totale assenza di allegazioni sul punto non può essere riconosciuto alcun aumento.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha di recente stabilito il seguente principio: “Con particolare riferimento all'uso delle
presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad
ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in
corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico,
attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a
tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove
quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di
fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la
prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul
piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, la
possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione
psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua
di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a)
legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di
un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164),
dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini
quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata,
attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di
significativa ed elevata gravità a provocare forme di
sconvolgimento o di debordante devastazione della vita
psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il
9 riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a
un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle
conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad
assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la
prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano
psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d.
danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione,
Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole
affermazione del principio declinabile sul piano probatorio
secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità
(come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior
rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose
concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente
assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la
rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente
considerabili sul piano del c.d. danno morale.” (Cass. civ.
ordinanza del 1 marzo 2024, n. 5547).
3. Per quanto riguarda le spese legali relative alla fase stragiudiziale, considerato che poiché in atti è presente solamente un preavviso di parcella datato 02.09.2019 (doc. 42
del fascicolo attoreo in primo grado) e non risulta che il pagamento sia più stato richiesto dopo l'avvio del contenzioso,
non è stata fornita la prova dell'effettivo esborso e pertanto, è
corretta la decisione del Tribunale che non le ha riconosciute.
4. Quanto alla lamentata mancata applicazione
10 dell'ultimo aggiornamento delle tabelle ex art. 139 D.Lgs
209/05 apportato dal Decreto Ministeriale dd. 08.06.2022, la
Corte di Cassazione ha osservato che: “in assenza di diverse
disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato
sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e
non già al momento del fatto illecito.” (Cass. civ. 15/06/2022, n.
19229). Però, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si riferisce ai casi nei quali le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento. Infatti, quanto alla decisione sopra citata viene precisato che “la S.C. ha espresso il
suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con
riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni
“micropermanenti” derivanti da un sinistro stradale del 2005,
correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua
dell'art. 139 c.ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto
illecito.” (Fonti: CED Cassazione, 2022).
Poiché gli importi modificati con l'ultimo decreto sono quelli rivalutati sulla base degli indici ISTAT e in concreto, il primo giudice ha applicato la rivalutazione e gli interessi, con decorrenza dalla data dell'incidente, agli importi determinati sulla base del decreto precedente all'ultimo aggiornamento,
osservato che non cambiano i criteri di liquidazione, nella sostanza il risultato è il medesimo.
5. È invece fondata, in base al consolidato principio per
11 cui il credito scaturente da un fatto illecito e avente a oggetto il risarcimento del danno aquiliano costituisce una obbligazione di valore, la richiesta dell'appellante di applicazione della rivalutazione monetaria anche alle somme liquidate per il risarcimento dei danni materiali dalla data della quantificazione effettuata dai CTU alla data della liquidazione, che può essere riconosciuta nella misura richiesta di complessivi € 494,53 (€
233,03+240,03+21,47).
Pertanto, all'importo di € 44.907.82.- già riconosciuto nell'impugnata sentenza, vanno sommati € 494,53.-.
Non è stato inoltre messo in discussione dalle parti il metodo di calcolo quanto agli acconti versati;
quindi, non appare opportuno ripetere il conteggio.
6. Quanto alle spese di giudizio, da calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore riconosciuto, la Corte
considerato l'esito complessivo dei due gradi di giudizio e che la maggior parte delle doglianze proposte in appello non sono state accolte, ritiene giustificata una loro compensazione nella misura di un terzo per entrambi i gradi, con condanna dell'appellata a rifondere a controparte i residui due terzi.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza
[...] CP_1
12 n. 626/2022 del 29.06.2022, del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, in parziale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1. accerta e dichiara che il danno subìto da Parte_1
nell'incidente oggetto di causa, ammonta a ulteriori € 494,53;
2. condanna e a pagare in solido Controparte_3 CP_1
tra loro a l'ulteriore importo di € 494,53 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso ex art. 1284,
1° comma c.c., decorrenti questi ultimi sulla predetta somma di anno in anno rivalutata, dal 29.06.2022 sino alla data della presente sentenza;
sull'importo così ottenuto sono dovuti i soli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo;
3. condanna e a pagare in solido Controparte_3 CP_1
tra loro a due terzi (2/3) delle spese di lite in Parte_1
entrambi i gradi di giudizio che compensa per il residuo terzo e che liquida nel loro intero ammontare:
- per il primo grado nell'importo complessivo di € 5,838,55 di cui
€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, 1.701,00 per la fase decisionale, € 761,55 per spese generali oltre IVA e CAP,
nonché € 1.825,84 per spese documentate;
- per il presente grado nell'importo complessivo di € 4.560,90 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale, € 594,90 per
13 spese generali oltre IVA e CAP, oltre a € 545,00 per anticipazioni.
4. conferma la disposizione sulle spese delle consulenze tecniche d'ufficio;
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 27 luglio 2024
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Responsabilità ha pronunciato seguente extracontrattuale
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 190/2022 R.G.
promossa
da
, c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TV), il 29/11/1968 ed ivi residente in [...] int.
1, rappresentato e difeso dall'Avv. Regina Pierobon (C.F.:
[...]
) del Foro di Treviso, con domicilio eletto C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Elohim Rudolph Ramirez (C.F.:
[...]
), sito in 39100 Bolzano (BZ), Piazza C.F._3
Walther n. 8, giusta procura allegata all'atto di citazione dd.
30.11.2022
- appellante -
contro
1 , c.f. , con sede legale in 38123 CP_1 P.IVA_1
Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici, 2, in persona del procuratore , giusta procura speciale autenticata CP_2
dal Notaio di Trento, rappresentata Persona_1
ed assistita in questo giudizio, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 14 gennaio 2020 per il primo grado del giudizio, dall'avv. Giovanni Polonioli (c.f.
, presso lo studio del quale in 39100 C.F._4
Bolzano, via della Mostra, 3, ha eletto domicilio processuale
- appellata -
nonché contro
, c.f. contumace Controparte_3 C.F._5
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 626/2022 del
Tribunale di Bolzano di data 29.06.2022 - altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2024 con assegnazione del termine perentorio del 06.05.2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 27.05.2024 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa,
previ gli accertamenti del caso, voglia l'Ecc.ma Corte adita
2 accogliere il presente Appello e, per l'effetto, alla luce dei motivi esposti, riformare l'impugnata Sentenza n. 626/2022 emessa dal Tribunale di Bolzano, Giudice Dott. David Cognolato, in data 29/06/2022, pubblicata in medesima data a conclusione della causa avente R.G. 3800/2019 e, anche in considerazione delle modifiche richieste alla Sentenza come sopra indicate,
accogliere le domande già svolte in primo grado dal Sig.
[...]
e, Pt_1
più precisamente:
Nel merito: In riforma della Sentenza in questa sede appellata e per i motivi tutti esposti negli atti di primo grado, dallo scrivente patrocinio in questa sede integralmente richiamati, e per i motivi tutti esposti nel presente Atto di Citazione
d'Appello:
1. confermarsi l'esclusiva responsabilità di CP_3
assicurato presso nella
[...] Controparte_4
causazione del sinistro di data 04/08/2018 e dei danni che ne sono derivati a;
Parte_1
2. per i motivi di cui all'atto di appello, riquantificarsi le voci di danno e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che il danno subìto da nell'incidente de quo ammonta Parte_1
complessivamente ad € 51.563,79 oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa, ovvero in via subordinata €
49.231,02 oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa, (comprensivo di rivalutazione ed interessi
3 compensativi) e che – tenuto conto di quanto già da lui percepito a titolo di acconti per il sinistro di cui è causa –
l'importo residuo tuttora dovuto ammonta ad € 4.822,48 oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa, ovvero in via subordinata a € 2.489,71 oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, entro i limiti dello scaglione;
3. condannarsi e Controparte_3 Controparte_4
a pagare – in solido tra loro – a il
[...] Parte_1
conseguente importo residuo di € 4.822,48 oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa, ovvero in via subordinata di € 2.489,71 oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa, sempre nei limiti dello scaglione di competenza.
Oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme ancora da corrispondersi, dalla data del sinistro al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre a spese generali e accessori di legge;
del procuratore di parte appellata : CP_1
Il procuratore dell' conclude come in comparsa di CP_1
costituzione e risposta del 9 febbraio 2023 e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4 conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_3
al fine di sentirli condannare al Controparte_4
risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsogli in data 04.08.2018 mentre si trovava alla guida della propria moto in località Dosso nel Comune di Trens (BZ).
si costituiva in giudizio non Controparte_4
contestando l'an debeatur ma unicamente il quantum debeatur
e chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto in considerazione degli acconti già versati, nulla più sarebbe stato dovuto.
restava contumace. Controparte_3
Il Tribunale ha definito la vertenza con sentenza n. 626/2022 del 29.06.2022 accertando l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_3
sinistro e dei danni che ne sono derivati a . Detti Parte_1
danni sono stati quantificati complessivamente in € 44.907,82
(comprensivo di rivalutazione ed interessi compensativi) con condanna dei convenuti al pagamento, al netto degli acconti già
versati, dell'importo residuo di € 16.857,82.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello
[...]
lamentando che il Tribunale avrebbe errato nella Pt_1
liquidazione del danno.
In primo luogo, non sarebbe corretta l'applicazione delle tabelle del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005)
invece delle Tabelle di Milano nella liquidazione del danno
5 biologico, nonché l'abbattimento dell'importo riconosciuto per ciascun punto di invalidità col coefficiente di riferimento relativo all'età del danneggiato.
L'appellante lamenta l'erronea quantificazione anche in base alle tabelle ex art. 139 D.Lgs 209/05 per la mancata applicazione dell'ultimo aggiornamento, essendo il Decreto dd.
08.06.2022 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del
22 Giugno 2022 e quindi prima della sentenza impugnata.
Oltre a ciò, il signor si duole per il mancato Pt_1
riconoscimento in suo favore del danno morale che, a suo dire,
andava dedotto dalla gravità delle lesioni patite, dai giorni di inabilità riconosciuti, oltre che dal nocumento economico subito.
Sempre quanto alla liquidazione del danno, il primo giudice avrebbe errato anche per non aver riconosciuto il risarcimento delle spese legali relative alla fase stragiudiziale e per non aver provveduto alla rivalutazione monetaria del danno materiale e del danno da mancato guadagno.
Si è costituita in giudizio l'Assicurazione CP_1
contestando le deduzioni avversarie e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza del 24.01.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, sulle quali la Corte ha
6 trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo osservato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, le micropermanenti (o lesioni di lieve entità) sono quelle lesioni subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale o di un evento di diversa natura e che comportano postumi pari o inferiori al nove per cento. Tali casi sono disciplinati dal Codice delle assicurazioni di cui al D. Lgs. n. 209/2005.
Per previsione espressa del comma 1 dell'art. 136 del
Codice delle assicurazioni private, le disposizioni riguardanti le micropermanenti si applicano (esclusivamente) al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o dei natanti.
Si tratta quindi di una previsione normativa, che per la liquidazione del danno biologico vincola il giudice all'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 139 C.d.A.
secondo il quale il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità è così liquidato:
- a titolo di danno biologico permanente, con importo crescente
“in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale di invalidità”, calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente
7 e ridotto con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello
0,5% per ogni anno a partire dall'undicesimo anno di età.;
- a titolo di danno biologico temporaneo, con importo definito per ogni giorno di inabilità assoluta. In caso di inabilità
temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Quindi, nella liquidazione del danno biologico riconosciuto al signor è corretta l'applicazione delle Pt_1
tabelle del Codice delle Assicurazioni invece delle Tabelle
elaborate dal Tribunale di Milano. Altrettanto corretto risulta il metodo utilizzato dal Tribunale, che ha tenuto in considerazione l'età del danneggiato e ha valorizzato in via decrescente il valore del punto riconosciuto allo stesso.
2. Non merita accoglimento neppure la lagnanza per il mancato riconoscimento del danno morale in favore dell'appellante.
Se è pur vero che il comma 3 della sopra richiamato art. 139 C.d.A. dispone che l'importo può essere aumentato dal giudice fino al 20 per cento “con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato” “qualora la
menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici
aspetti dinamico-relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una
sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, nel caso in
8 esame, come già rilevato dal Tribunale a fronte della totale assenza di allegazioni sul punto non può essere riconosciuto alcun aumento.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha di recente stabilito il seguente principio: “Con particolare riferimento all'uso delle
presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad
ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in
corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico,
attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a
tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove
quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di
fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la
prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul
piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, la
possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione
psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua
di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a)
legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di
un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164),
dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini
quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata,
attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di
significativa ed elevata gravità a provocare forme di
sconvolgimento o di debordante devastazione della vita
psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il
9 riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a
un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle
conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad
assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la
prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano
psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d.
danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione,
Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole
affermazione del principio declinabile sul piano probatorio
secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità
(come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior
rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose
concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente
assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la
rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente
considerabili sul piano del c.d. danno morale.” (Cass. civ.
ordinanza del 1 marzo 2024, n. 5547).
3. Per quanto riguarda le spese legali relative alla fase stragiudiziale, considerato che poiché in atti è presente solamente un preavviso di parcella datato 02.09.2019 (doc. 42
del fascicolo attoreo in primo grado) e non risulta che il pagamento sia più stato richiesto dopo l'avvio del contenzioso,
non è stata fornita la prova dell'effettivo esborso e pertanto, è
corretta la decisione del Tribunale che non le ha riconosciute.
4. Quanto alla lamentata mancata applicazione
10 dell'ultimo aggiornamento delle tabelle ex art. 139 D.Lgs
209/05 apportato dal Decreto Ministeriale dd. 08.06.2022, la
Corte di Cassazione ha osservato che: “in assenza di diverse
disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato
sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e
non già al momento del fatto illecito.” (Cass. civ. 15/06/2022, n.
19229). Però, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si riferisce ai casi nei quali le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento. Infatti, quanto alla decisione sopra citata viene precisato che “la S.C. ha espresso il
suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con
riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni
“micropermanenti” derivanti da un sinistro stradale del 2005,
correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua
dell'art. 139 c.ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto
illecito.” (Fonti: CED Cassazione, 2022).
Poiché gli importi modificati con l'ultimo decreto sono quelli rivalutati sulla base degli indici ISTAT e in concreto, il primo giudice ha applicato la rivalutazione e gli interessi, con decorrenza dalla data dell'incidente, agli importi determinati sulla base del decreto precedente all'ultimo aggiornamento,
osservato che non cambiano i criteri di liquidazione, nella sostanza il risultato è il medesimo.
5. È invece fondata, in base al consolidato principio per
11 cui il credito scaturente da un fatto illecito e avente a oggetto il risarcimento del danno aquiliano costituisce una obbligazione di valore, la richiesta dell'appellante di applicazione della rivalutazione monetaria anche alle somme liquidate per il risarcimento dei danni materiali dalla data della quantificazione effettuata dai CTU alla data della liquidazione, che può essere riconosciuta nella misura richiesta di complessivi € 494,53 (€
233,03+240,03+21,47).
Pertanto, all'importo di € 44.907.82.- già riconosciuto nell'impugnata sentenza, vanno sommati € 494,53.-.
Non è stato inoltre messo in discussione dalle parti il metodo di calcolo quanto agli acconti versati;
quindi, non appare opportuno ripetere il conteggio.
6. Quanto alle spese di giudizio, da calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore riconosciuto, la Corte
considerato l'esito complessivo dei due gradi di giudizio e che la maggior parte delle doglianze proposte in appello non sono state accolte, ritiene giustificata una loro compensazione nella misura di un terzo per entrambi i gradi, con condanna dell'appellata a rifondere a controparte i residui due terzi.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza
[...] CP_1
12 n. 626/2022 del 29.06.2022, del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, in parziale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1. accerta e dichiara che il danno subìto da Parte_1
nell'incidente oggetto di causa, ammonta a ulteriori € 494,53;
2. condanna e a pagare in solido Controparte_3 CP_1
tra loro a l'ulteriore importo di € 494,53 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso ex art. 1284,
1° comma c.c., decorrenti questi ultimi sulla predetta somma di anno in anno rivalutata, dal 29.06.2022 sino alla data della presente sentenza;
sull'importo così ottenuto sono dovuti i soli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo;
3. condanna e a pagare in solido Controparte_3 CP_1
tra loro a due terzi (2/3) delle spese di lite in Parte_1
entrambi i gradi di giudizio che compensa per il residuo terzo e che liquida nel loro intero ammontare:
- per il primo grado nell'importo complessivo di € 5,838,55 di cui
€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, 1.701,00 per la fase decisionale, € 761,55 per spese generali oltre IVA e CAP,
nonché € 1.825,84 per spese documentate;
- per il presente grado nell'importo complessivo di € 4.560,90 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale, € 594,90 per
13 spese generali oltre IVA e CAP, oltre a € 545,00 per anticipazioni.
4. conferma la disposizione sulle spese delle consulenze tecniche d'ufficio;
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 27 luglio 2024
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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