Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6143/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 6143 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad opposizione ex artt. 22 e
23 della Legge n. 689 del 1981, vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Parte_1 C.F._1
Piscitelli, (C.F. ), e Angelo Piscitelli, (C.F ), presso il C.F._2 C.F._3
cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Maria a Cappella Vecchia n. 11
- Ricorrente
e
(già , Controparte_1 Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Fulvio Fucito, (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli CodiceFiscale_4
alla Via C. De Marco n. 20
- Resistente
e
(C.F. Controparte_3 P.IVA_2
e P. IVA n. ), in persona del l.r.p.t. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro P.IVA_3
Cafiero, C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via C.F._5
della Conciliazione n. 10;
- Resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1
pagamento n. 07120230064411117001 emessa da , notificata a Controparte_4
mezzo pec il 21 giugno 2023, in riferimento alle somme iscritte a ruolo n. 2023/003674 e n.
2023/003344 di un importo pari a Euro 370.994,84.
A sostegno della spiegata opposizione, il ricorrente eccepiva la nullità e/o l'inesistenza della cartella di pagamento in epigrafe, giacché formata in violazione degli art. 3 della L. 241/90, art. 7 comma 2 della L. 212/00, art. 3 del D. Lgs 39/93; deduceva, ancora, l'insussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento del recupero mediante ruolo esattoriale, il difetto di legittimazione passiva,
l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa notificazione degli atti presupposti.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “I. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva cartella di pagamento n. 07120230064411117001 e delle relative somme iscritte a ruolo n. 2023/003674 e
n. 2023/003344; II. accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia dei titoli esecutivi costituiti da quanto si deduce in forza cartella di pagamento n. 07120230064411117001 e delle relative somme iscritte a ruolo n. 2023/003674 e n. 2023/003344, con estinzione dei diritti e delle relative pretese azionate;
III. in linea gradata, accertare e dichiarare la nullità cartella di pagamento n. 07120230064411117001 e delle relative somme iscritte a ruolo n. 2023/003674 e n.
2023/003344; IV. in linea gradata, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento n. 07120230064411117001; V. in via incidentale, a titolo cautelare ex articolo 47, 3° comma, sospendere, inaudita altera parte, attesa l'attualità del danno,
l'esecuzione dell'atto impugnato in epigrafe ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora di cui all'articolo 47 del Decreto Legislativo numero 546 del 31 dicembre 1992 ampiamente discorsi nell'istanza; VI. in ogni caso, condannare le parti convenute, in via solidale o di chi di ragione, alla refusione delle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, per accessori tributari e per accessori previdenziali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone”.
Si costituiva in giudizio l' evidenziando la tempestiva e corretta Controparte_1
formazione, e successiva notifica, della cartella di pagamento n. 07120230064411117001 del
21.6.2023, e delle relative somme iscritte a ruolo n. 2023/003674 e 2023/003344, la legittimità della cartella esattoriale notificata, avente ad oggetto il recupero di somme che , nella sua Pt_3 qualità di gestore del Fondo di Garanzia, aveva erogato all'istituto di credito, convenzionato con il fondo di garanzia, e non essendo necessario alcun provvedimento di revoca o comunque l'emissione di un titolo esecutivo ad hoc, affinché il mediocredito potesse agire in forza e nelle forme di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio n. 46.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, - rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti, con ogni conseguenza di legge;
- In ogni
2 caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , con Controparte_1 ogni conseguenza di legge;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Da ultimo, si costituiva in giudizio Controparte_3
contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie. Contr Segnatamente, evidenziava che la vicenda traeva spunto da due finanziamenti per i quali aveva concesso la garanzia ex L. 662/96 in virtù della quale la Banca Finanziatrice veniva garantita nei limiti di legge (80%) da eventuali inadempimenti da parte della beneficiaria, e che tale credito aveva ad oggetto il recupero dell'intervento agevolativo concesso all'operazione finanziaria dal
Fondo di Garanzia ex L. n.662/96, e cioè delle somme che , nella sua veste di gestore CP_3 del Fondo, aveva versato all'istituto finanziatore a titolo di liquidazione della perdita, così come espressamente chiarito dall'art. 2 co. 4 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del
20/06/05 (“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”); pertanto, nelle ipotesi di finanziamento mediante l'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, devono essere tenuti ben distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e gli eventuali fideiussori, perché fondato sul contratto di finanziamento, e, dall'altro, quello riguardante , in CP_3 qualità di gestore del Fondo, l'impresa beneficiaria ed i suoi coobbligati, fondato, invece, sulla garanzia prevista dalla L. n. 662/96 e sulla surroga legale di cui al citato art. 2 co. 4 del D.M. del
20/06/05, che ha natura incontrovertibilmente pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia.
Insisteva, dunque, per la legittimità della procedura adottata per il recupero del credito, e per il rigetto della spiegata opposizione.
L'opposizione è infondata e va disattesa.
Appare assorbente la disamina del secondo motivo di opposizione che risulta fondato sulle considerazioni che seguono.
La questione in diritto denunciata con tale motivo, assorbente rispetto ogni altra questione, attiene, non alla possibilità di un recupero coattivo mediante la procedura esattoriale delle somme dovute al
; ma - a monte - al diverso interrogativo, se per l'attivazione di tale procedura Controparte_3 fosse o meno necessario per l'ente creditore munirsi preventivamente di un autonomo titolo esecutivo.
Difatti, muovendo dalla considerazione che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo, ossia
è il medesimo diritto della Banca erogatrice Parte_4
e rappresenta, dunque, un credito di natura privatistica, perché derivante dal mutuo, parte ricorrente sostiene che, nella ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, come quella in esame, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, essendo l'Ente onerato della precostituzione
3 giurisdizionale del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla iscrizione a ruolo ed alla emissione della cartella di pagamento, evidenziando, pertanto, che sono suscettibili di riscossione mediante gli istituti dell'ingiunzione fiscale e della iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche e che, invece, le entrate che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante detti strumenti esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo.
Tale impostazione non può trovare accoglimento, difatti, secondo la Suprema Corte «In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente» e «Il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello
Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento» (Cfr.: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32148 del 12/12/2024; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024; Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1,
09/03/2020, n. 6508).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive.
L'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplina il
‹‹Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese›› (così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal
4 Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi, e che “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”, in merito occorre osservare che come già evidenziato, la norma citata è solo ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente
(Cass., sez. 1, 31/05/2019, n. 14915); già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (cfr.: Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive»
(cfr. Cass., sez. 1, 20/09/2017, n. 21841); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; cfr., Cass., sez. 1, 24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926).
Tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna resistente, . Controparte_3
5 Pertanto, il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come l'odierno ricorrente;
e ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (così, Cass., sez. 1, 18/01/2022, n. 1453).
Parimenti infondate si appalesano le argomentazioni atte a contestare l'applicabilità alla fattispecie del sistema recuperatorio stabilito dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. n.123/98 e del privilegio generale ivi previsto.
La S.C. ha infatti chiarito come la disposizione di cui all'art. 9 co. 5, ai fini della legittimità della procedura di recupero esattoriale dei benefici al sistema produttivo anche sotto forma di concessione di garanzia – come nel caso di specie - faccia indiscutibilmente riferimento a tutti i
“crediti nascenti dai finanziamenti” erogati e poi revocati di cui al co. 4 e, quindi, non soltanto a quelli aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio, ma anche a quelli derivanti da “ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria” o da qualsiasi altra ragione (“in tutti gli altri casi”), ivi compresa quella attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo, quale l'inadempimento del soggetto beneficiario all'obbligazione di pagamento delle rate previste per la restituzione del mutuo garantito (cfr. Cass.
20/09/17 n.21841 e Cass. 20/04/18 n.9926).
Pertanto, “anche la patologia inerente alla successiva fase – sebbene di carattere negoziale – concernente la gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, può incidere su quest'ultima e comportare la revoca del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto dell'amministrazione alla restituzione…tale opzione interpretativa è perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti e con le necessarie garanzie che Io Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti” (cfr. Cass. 20/04/18 n.9926).
6 È stato, altresì, chiarito come, al riconoscimento della prelazione che assiste il credito restitutorio del Fondo ex L. n.662/96, “non è di ostacolo la constatazione che di tale privilegio non viene a disporre il creditore che ha erogato il mutuo e che è avvantaggiato dalla garanzia”, in quanto
“fonte del privilegio è la norma dell'art. 9, comma 5, che lo riconosce appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive, in qualunque forma si estrinsechi
(erogazione diretta di somme, finanziamento agevolato, concessione di garanzie o altra modalità, come da previsione dell'art. 7), e assiste ex lege il rapporto sin dal momento in cui il particolare intervento si è realizzato (cfr. Cass. 26/11/19 e Cass. 14/05/19 n.14915).
Da ciò consegue la piena legittimità del procedimento di riscossione esattoriale azionato nei confronti del ricorrente incontestatamente garante dell'adempimento del finanziamento erogato dalla Banca Finanziatrice ed assistito dalla “garanzia diretta” del Fondo ex L. n. 662/96.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120230064411117001 e delle relative somme iscritte a ruolo n. 2023/003674 e n. 2023/003344;
b) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_6 spese processuali che liquida in € 11.229,00 per competenze professionali, oltre spese generali, iva e c.a. come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 delle spese processuali che liquida in € 11.229,00 per competenze
[...]
professionali, oltre spese generali, iva e c.a. come per legge.
Così deciso in Aversa, 15/01/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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