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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4397 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. EO RU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14606 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ALAMIA VINCENZO parte attrice
CONTRO
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. NOVO ONORIO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 30 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo con decreto del 15 aprile 2022.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunio- ne materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competen- te ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della pre- sente sentenza.
Nessuna pronuncia va adottata con riferimento ai figli e Per_1
, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
❖❖❖
Nulla, poi, deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale non essendovi figli delle parti conviventi con i co-
- 2 -
niugi minorenni o maggiorenni, ma non economicamente autosuffi- cienti, da tutelare.
Invero, sia il previgente art. 155 quater cod. civ. che il successivo art. 337 sexies cod. civ. in tema di separazione, che l'art. 6 della legge sul divorzio, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non au- tosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, non è possibile adottare un provvedimento di as- segnazione della casa coniugale.
❖❖❖
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale di restitu- zione di somme di denaro prelevate da un libretto postale cointesta- to, avanzata dal resistente, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso pro- cesso il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in pre- senza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi.
Va esclusa, quindi, la possibilità, in questa sede, nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, di esaminare tali domande, essendo le stesse soggette al rito ordinario e da fare valere in separata sede.
❖❖❖
In considerazione dell'esito complessivo della lite, si reputano sus- sistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le
- 3 -
spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del ma- trimonio concordatario contratto il giorno 22 novembre 1997 da
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , trascritto nei Parte_2 C.F._2
registri dello stato civile del predetto comune al n. 49, parte II, serie A, dell'anno 1997;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
• dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 31/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa
EO RU, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. EO RU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14606 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ALAMIA VINCENZO parte attrice
CONTRO
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. NOVO ONORIO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 30 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo con decreto del 15 aprile 2022.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunio- ne materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competen- te ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della pre- sente sentenza.
Nessuna pronuncia va adottata con riferimento ai figli e Per_1
, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
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Nulla, poi, deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale non essendovi figli delle parti conviventi con i co-
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niugi minorenni o maggiorenni, ma non economicamente autosuffi- cienti, da tutelare.
Invero, sia il previgente art. 155 quater cod. civ. che il successivo art. 337 sexies cod. civ. in tema di separazione, che l'art. 6 della legge sul divorzio, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non au- tosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, non è possibile adottare un provvedimento di as- segnazione della casa coniugale.
❖❖❖
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale di restitu- zione di somme di denaro prelevate da un libretto postale cointesta- to, avanzata dal resistente, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso pro- cesso il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in pre- senza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi.
Va esclusa, quindi, la possibilità, in questa sede, nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, di esaminare tali domande, essendo le stesse soggette al rito ordinario e da fare valere in separata sede.
❖❖❖
In considerazione dell'esito complessivo della lite, si reputano sus- sistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le
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spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del ma- trimonio concordatario contratto il giorno 22 novembre 1997 da
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , trascritto nei Parte_2 C.F._2
registri dello stato civile del predetto comune al n. 49, parte II, serie A, dell'anno 1997;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
• dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 31/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa
EO RU, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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