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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 9/1/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 26457/2024 r.g.l., vertente
TRA
, , , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi legittimi , con l'avv. PEZZELLA GIUSI Parte_4
RICORRENTI
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 10.7.2024, i ricorrenti nella qualità in epigrafe indicata hanno adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, sul presupposto del decreto di omologa del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento di cui
1 all'art. 1 L. 18/1980, decreto emesso dal Tribunale di Roma e depositato in data 29.5.2023, accertarsi e dichiararsi il relativo diritto a decorrere dalla domanda amministrativa del 6.9.2022 e fino al decesso del dante causa, il 24.8.2023, e condannarsi, di conseguenza, l' al pagamento, CP_2 in loro favore, dei ratei maturati dell'indennità, oltre accessori come per legge. I ricorrenti hanno esposto in fatto quanto segue:
- con decreto depositato in data 29.5.2023, il Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento ex art. 445bis c.p.c., ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze dell'espletata CTU medico-legale riconoscendo in favore del loro dante causa, sig. il requisito sanitario di cui Parte_4 all'art. 1 L. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 6.9.2022;
- quindi, il decreto è stato notificato all' in data 31.5.2023 e, in CP_2 data 1.8.2023, è stato trasmesso all'ente il modello AP70 con la indicazione dei dati necessari ai fini della liquidazione;
- in data 24.8.2023, il sig. è deceduto;
Parte_4
- nella loro qualità di eredi, hanno provveduto ad inviare all' CP_2 idonea documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennità ma ad oggi, nonostante il decorso del termine di 120 giorni stabilito dalla legge, l'ente non ha provveduto al pagamento. Ciò esposto, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio facendo rilevare che “i ratei in favore di parte ricorrente sono stati liquidati in data 1/10/2024 e disposto il pagamento per i ratei AGLI CON PROVVEDIMENTO DEL 28/11/2024”; ha chiesto, Pt_5 pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Con successivo deposito del 7.1.2025, l' ha prodotto i cedolini di CP_1 pagamento dei ratei dell'indennità in favore degli eredi del sig.
[...]
Pt_4
All'udienza del 9.1.2025, eseguite le opportune verifiche, il procuratore delle parti ricorrenti ha fatto presente che “i ratei della prestazione oggetto di causa sono stati corrisposti in data 20.12.2024” ed ha chiesto, perciò, dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese di lite.
Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
2 Da quanto dichiarato dalle parti nonché dalla documentazione prodotta (vd. la “Comunicazione di Liquidazione di Pensione - ELIMINATA a SOGGETTO DECEDUTO - Prestazione n. 044-701307716415 Cat. INVCIV, decorrenza 1 ottobre 2022”, datata 1.10.2024, in all. al fasc. , e i CP_2
“cedolini pagamenti ratei agli eredi” con l'indicazione, quale “Data valuta” della data del 20.12.2024, depositati dall'ente previdenziale in data 7.1.2025), emerge con evidenza la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio, liquidate, in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. ord. 114/1996 e, ex plurimis, Cass. 489/2000 e Cass. 11494/2004), in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, sono poste a carico dell' . In effetti, la CP_2 comunicazione di liquidazione reca la data del 1.10.2024, successiva al deposito del ricorso, il 10.7.2024, ed alla sua notifica, il 30.8.2024; inoltre, l'accredito della prestazione è certamente tardivo essendo decorso infruttuosamente dalla data di notificazione del decreto di omologa, il 31.5.2023, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis, comma 5, c.p.c., prima che l'interessato adisse l'autorità giudiziaria. Tutto ciò mostra, in modo inequivocabile, che l' abbia dato causa, con il CP_2 proprio comportamento, alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento, in favore dei ricorrenti, solidalmente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 9/1/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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