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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/10/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Rep. Cron.n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di MP - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Presidente Dr. Gianfranco Placentino
Consigliere rel. Dr. Federico Scioli
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 284/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 398/11 del Tribunale civile di
MP in composizione monocratica pubblicata il 20/6/11 a conclusione del giudizio vertente tra
Curatore dell'eredità giacente di Persona 1 in persona dell'avv. Silvia Addante,
-APPELLANTE- CONTUMACE
e
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MP, (codice fiscale:
P.IVA 1 - partita IVA: P.IVA 2 ), con sede in MP (CB) alla Piazza della Vittoria n.
Parte 1 rappresentata e difesa 1, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., dott. dall'avv. Nicola Mancini (codice fiscale:
- indirizzo di posta elettronica Codice Fiscale 1
- fax: 0874/482368) ed elettivamente domiciliata presso certificata: Email 1
il suo studio in MP (CB) alla via Garibaldi n. 47,
-APPELLATA- Parte 2 nato in [...] nei Frentani (CB) il 12.12.1960 e residente in [...], in Casacalenda, C.F. C.F. 2 e difeso, congiuntamente e ' rappresentato disgiuntamente, dall'avv. Michele Petrella (C.F.
) e dall'avv. Vincenzo Piparo C.F. 3
1) presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in Bojano Via Dei (C.F. C.F. 4
Sanniti n. 35, (pec: Email 2 e Email 3 ),
-APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza dell'11/6/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 12/6/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Persona 1 qualeCon sentenza n. 398/11 il Tribunale di MP ha ritenuto segretario generale della Camera di Commercio di MP, personalmente responsabile ex art. 28 della Costituzione della inottemperanza alla sentenza n. 3/90 del CP_1
Con la richiamata sentenza n. 3/90 il giudice amministrativo annullò il provvedimento adottato dalla
CP 2 di MP, che, recependo la graduatoria di merito del concorso pubblico per l'ammissione al corso di reclutamento di un impiegato di VIII qualifica funzionale, attribuì ad
Parte 3 il primo posto in graduatoria, spettante invece (a giudizio del TAR) a Parte_2
[...] .
Si legge nella impugnata sentenza, pronunciata dal Tribunale di MP, che la Camera di
Commercio non diede esecuzione “per circa sette anni ad una sentenza provvisoriamente esecutiva e la cui esecutività non era stata mai sospesa", cagionando a Parte 2 "un danno ingiusto consistente nella mancata percezione delle retribuzioni" e delle relative voci accessorie maturate "a decorrere dal mese di gennaio del 1991 e fino all'effettiva assunzione, avvenuta tra fine ottobre ed inizio novembre del 1997”. Il giudice di primo grado ha ritenuto responsabile Persona 1 in qualità di segretario generale, deputato a "sovrintendere al personale dell'ente (cfr. art. 1 L. n.
580/93)" e titolare, di fatto, di “poteri decisionali ed esecutivi all'interno dell'ente".
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha condannato Persona 1 al pagamento in favore di
Parte 2 della somma di euro 69.277,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, corrispondente alle retribuzioni e voci accessorie che Pt 2 avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente assunto e comprensiva del danno pensionistico subito. Ha proposto appello Persona 1 eccependo preliminarmente la tardività dell'atto di riassunzione ex art. 367 comma 2 c.p.c. In primo grado era stato infatti proposto il regolamento di giurisdizione, risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza n. 4591 del 2/3/06.
L'eccezione di tardività dell'atto di riassunzione è stata accolta dalla Corte di Appello di MP, la cui sentenza è stata successivamente cassata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16166/21,
che ha ritenuto tempestivo l'atto di riassunzione.
Nel giudizio di rinvio occorre pertanto valutare gli ulteriori motivi di appello proposti da Persona 1 (nel frattempo deceduto, con successiva riassunzione del processo ai sensi dell'art. 303 cpc nei confronti dell'eredità giacente di Persona 1
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 Cost. e degli artt. 22 e 23 D.p.r. n. 3/57.
L'appellante censura la sentenza laddove valorizza “i poteri esercitati di fatto” da Persona 1 e non
i poteri “formalmente e giuridicamente attribuiti all'impiegato o al dirigente, in virtù di legge o di regolamento".
La censura è fondata.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.p.r. n. 3/57, “l'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo”. E' dunque necessario che la condotta illecita sia posta in essere
"nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle leggi o dai regolamenti”. La norma introduce una previsione generale di responsabilità per danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, che scaturiscono da fonti normative. Non contempla l'esercizio in via di fatto di attribuzioni. D'altra parte sarebbe contraddittorio imputare a Persona 1 la mancata assunzione di Pt 2 alle dipendenze della CP 2 ed, al contempo, riconoscere che il funzionario non era formalmente titolare del relativo potere.
In ogni caso, le emergenze istruttorie dimostrano ampiamente che, all'epoca dei fatti, il segretario generale non disponeva, neanche in via di fatto, del potere di assumere personale. Lo si desume inequivocabilmente dalle delibere della giunta camerale n. 19 del 3/5/90 e n. 141 del 28/8/97. Con la prima l'organo collegiale deliberò di “non procedere all'assunzione [...] in attesa della definitiva pronuncia del Consiglio di Stato". Con la seconda la giunta deliberò di procedere all'assunzione di
Pt 2 E' evidente perciò che Persona 1 non si arrogava alcuna prerogativa, in via di fatto, nelle
•
procedure di selezione e nomina dei dipendenti dell'ente. In tal senso depongono anche le prove testimoniali, che evidenziano solo un ruolo consultivo del segretario generale, che esprimeva pareri non vincolanti a beneficio dei componenti di giunta, peraltro nell'esplicazione dei compiti di segreteria di cui al primo comma dell'art. 20 L. n. 580/93. Il primo giudice richiama poi l'art. 1 L. n. 580 del 29/12/93, quale fonte normativa del potere in capo al segretario generale di assumere personale.
Anche tale assunto viene censurato dall'appellante, sul presupposto che la richiamata legge entrò in vigore in epoca successiva alla sentenza n. 3/90 del CP 1 . E' questo un dato obiettivamente incontestabile, per cui, nel lasso di tempo intercorso tra la pronuncia del giudice amministrativo e l'entrata in vigore del testo normativo, è errato il richiamo a detta disposizione.
In ogni caso l'art. 1 L. 580/93 non conferisce affatto al segretario generale potere di assumere personale. Definisce esclusivamente la natura delle Camere di commercio ed indica le loro sedi.
I compiti del segretario generale sono enunciati dall'art. 20 L. n. 580/93, che tuttavia si limita a tratteggiarli in linea generale ("Al segretario generale [...] competono le funzioni di vertice dell'amministrazione [...]"). La funzione amministrativa apicale non comprende espressamente il potere di bandire concorsi pubblici, selezionare i candidati e nominare i vincitori. Tale potere è stato riconosciuto in capo al segretario generale soltanto a partire dal 2021, con la definitiva approvazione del regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi da parte della giunta camerale e del consiglio camerale della Camera di Commercio del Molise (cfr. art. 15 lett. j).
All'epoca dei fatti vigeva l'art. 45 R.D.L. n. 750/24 (Ordinamento delle camere di commercio e industria del regno), poi abrogato dal D.L. n. 200/08, che così recitava: “La nomina del segretario e degli altri impiegati, esclusi quelli d'ordine, è fatta dal Consiglio camerale in base alla pianta organica ed al regolamento per il personale [...]. Il segretario è il direttore di tutti i servizi camerali”. E' indubbio quindi che il potere di nomina del personale dipendente era in capo al Consiglio camerale e non già al segretario generale.
In conformità al chiaro dettato normativo, il bando di concorso del 7/3/98 stabiliva che “la graduatoria
è approvata dalla Giunta Camerale [...] (cfr. art. 7). Il successivo art. 16 stabiliva inoltre che "con deliberazione della Giunta camerale in veste di Consiglio di Amministrazione si provvederà [...] alle nomine in prova dei candidati che avranno superato il corso in relazione alla graduatoria di merito”.
Non è superfluo aggiungere che il bando costituisce la lex specialis del concorso, per cui le sue prescrizioni, ove non siano in contrasto con norme di legge o regolamento, vincolano l'amministrazione che lo ha emesso.
Alla stregua delle considerazioni svolte deve ritenersi che non rientrasse nelle prerogative del segretario generale il potere di assumere Pt 2 all'esito del giudizio amministrativo svoltosi.
,
Pertanto nessun addebito può essergli mosso per il ritardo con cui si instaurò il rapporto di lavoro tra il candidato-vincitore e la camera di Commercio di MP.
L'appello va perciò integralmente accolto.
2. Appello incidentale proposto da Parte 2
[...] ha proposto appello incidentale, con il quale ha chiesto, a parziale riforma della sentenza appellata, di condannare la C.C.I.A.A. del CP 1 е con il vincolo della Persona 1
solidarietà passiva, a versargli le somme liquidate dal Tribunale nella sentenza appellata, nonché delle ulteriori somme dovute a titolo di t.f.r., mancata partecipazione a commissioni e organi interni, premi incentivanti, mancata partecipazione all'Unione Regionale delle Camere di commercio ed al Centro
estero.
Ignora l'appellante incidentale che in primo grado la Camera di Commercio di MP ha proposto regolamento di giurisdizione. Con ordinanza n. 4591 del 2/3/06 le Sezioni Unite della
Cassazione hanno dichiarato "la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutte le domande spiegate da Parte 2 nei riguardi della Camera di commercio [...] relative alla fase del rapporto anteriore al 20 giugno 1998 (differenze economiche richieste dalla data della retrodatazione giuridica della nomina sino alla data di ammissione in servizio;
risarcimento dei danni rivendicato per il ritardo nell'assunzione, per mancata assegnazione della mansioni corrispondenti alla qualifica), dovendosi di contro dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le questioni attinenti invece al periodo lavorativo successivo al 30 giugno 1998”.
La decisione definitiva e vincolante delle Sezioni Unite determina la inammissibilità dell'appello incidentale, limitatamente alle pretese risarcitorie relative alla fase del rapporto lavorativo anteriore al 20 giugno 1998.
Quanto alle ulteriori somme di danaro, riconducibili sostanzialmente a pretese risarcitorie per fatti verificatisi nel periodo successivo al 20 giugno 1998 (rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario), le circostanze genericamente dedotte dall'appellante incidentale non hanno trovato alcun riscontro nelle prove documentali e testimoniali. Non è stata infatti provata l'impossibilità per Pt 2 di svolgere lavoro straordinario, di partecipare ad organismi interni ed esterni alla struttura camerale.
Non è stata dimostrata la mancata erogazione di premi incentivanti. Le prove testimoniali sono risultate lacunose e generiche, almeno con riferimento agli specifici fatti costitutivi dei presunti crediti maturati. L'appello va quindi rigettato.
3. Regolamento delle spese processuali
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021). va perciò condannato al pagamento delle spese processuali dei tre gradi di giudizio in favore Pt 2 di Persona 1 (ora curatela dell'eredità giacente). Nulla è invece della Controparte 3
dovuto in favore della curatela per le spese relative al giudizio di rinvio, non essendosi costituita dopo la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di MP - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio n. 284/21 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata da nei Persona 1 confronti di Parte 2 avverso la sentenza n. 398/11 del Tribunale di MP in
,
composizione monocratica, giudizio riassunto nei confronti dell'eredità giacente di Persona 1
[...] ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte 2 nei confronti di (ora curatore dell'eredità giacente di Persona 1 Persona 1
[…]
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Parte 2 limitatamente alle pretese risarcitorie relative alla fase del rapporto lavorativo anteriore al 20 giugno 1998;
3) rigetta l'appello incidentale, con riferimento alle ulteriori pretese risarcitorie;
4) condanna Parte 2 al rimborso delle spese processuali dei tre gradi di giudizio in favore
Controparte_3 che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro della "
7.000,00, quanto al presente grado, in complessivi euro 7.200,00, quanto al giudizio dinanzi alla Cassazione in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna Parte 2 al rimborso delle spese processuali dei tre gradi di giudizio in favore
(ora Curatore dell'eredità giacente didi Persona 1 che "Persona 1
liquida, quanto al primo grado, in euro 7.000,00, quanto al presente grado in euro 6.000,00, quanto al giudizio dinanzi alla Cassazione in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna Pt 2 al pagamento delle spese di consulenza, già liquidate in primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di MP del 9/10/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Gianfranco Placentino)
Rep. Cron.n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di MP - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Presidente Dr. Gianfranco Placentino
Consigliere rel. Dr. Federico Scioli
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 284/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 398/11 del Tribunale civile di
MP in composizione monocratica pubblicata il 20/6/11 a conclusione del giudizio vertente tra
Curatore dell'eredità giacente di Persona 1 in persona dell'avv. Silvia Addante,
-APPELLANTE- CONTUMACE
e
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MP, (codice fiscale:
P.IVA 1 - partita IVA: P.IVA 2 ), con sede in MP (CB) alla Piazza della Vittoria n.
Parte 1 rappresentata e difesa 1, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., dott. dall'avv. Nicola Mancini (codice fiscale:
- indirizzo di posta elettronica Codice Fiscale 1
- fax: 0874/482368) ed elettivamente domiciliata presso certificata: Email 1
il suo studio in MP (CB) alla via Garibaldi n. 47,
-APPELLATA- Parte 2 nato in [...] nei Frentani (CB) il 12.12.1960 e residente in [...], in Casacalenda, C.F. C.F. 2 e difeso, congiuntamente e ' rappresentato disgiuntamente, dall'avv. Michele Petrella (C.F.
) e dall'avv. Vincenzo Piparo C.F. 3
1) presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in Bojano Via Dei (C.F. C.F. 4
Sanniti n. 35, (pec: Email 2 e Email 3 ),
-APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza dell'11/6/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 12/6/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Persona 1 qualeCon sentenza n. 398/11 il Tribunale di MP ha ritenuto segretario generale della Camera di Commercio di MP, personalmente responsabile ex art. 28 della Costituzione della inottemperanza alla sentenza n. 3/90 del CP_1
Con la richiamata sentenza n. 3/90 il giudice amministrativo annullò il provvedimento adottato dalla
CP 2 di MP, che, recependo la graduatoria di merito del concorso pubblico per l'ammissione al corso di reclutamento di un impiegato di VIII qualifica funzionale, attribuì ad
Parte 3 il primo posto in graduatoria, spettante invece (a giudizio del TAR) a Parte_2
[...] .
Si legge nella impugnata sentenza, pronunciata dal Tribunale di MP, che la Camera di
Commercio non diede esecuzione “per circa sette anni ad una sentenza provvisoriamente esecutiva e la cui esecutività non era stata mai sospesa", cagionando a Parte 2 "un danno ingiusto consistente nella mancata percezione delle retribuzioni" e delle relative voci accessorie maturate "a decorrere dal mese di gennaio del 1991 e fino all'effettiva assunzione, avvenuta tra fine ottobre ed inizio novembre del 1997”. Il giudice di primo grado ha ritenuto responsabile Persona 1 in qualità di segretario generale, deputato a "sovrintendere al personale dell'ente (cfr. art. 1 L. n.
580/93)" e titolare, di fatto, di “poteri decisionali ed esecutivi all'interno dell'ente".
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha condannato Persona 1 al pagamento in favore di
Parte 2 della somma di euro 69.277,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, corrispondente alle retribuzioni e voci accessorie che Pt 2 avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente assunto e comprensiva del danno pensionistico subito. Ha proposto appello Persona 1 eccependo preliminarmente la tardività dell'atto di riassunzione ex art. 367 comma 2 c.p.c. In primo grado era stato infatti proposto il regolamento di giurisdizione, risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza n. 4591 del 2/3/06.
L'eccezione di tardività dell'atto di riassunzione è stata accolta dalla Corte di Appello di MP, la cui sentenza è stata successivamente cassata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16166/21,
che ha ritenuto tempestivo l'atto di riassunzione.
Nel giudizio di rinvio occorre pertanto valutare gli ulteriori motivi di appello proposti da Persona 1 (nel frattempo deceduto, con successiva riassunzione del processo ai sensi dell'art. 303 cpc nei confronti dell'eredità giacente di Persona 1
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 Cost. e degli artt. 22 e 23 D.p.r. n. 3/57.
L'appellante censura la sentenza laddove valorizza “i poteri esercitati di fatto” da Persona 1 e non
i poteri “formalmente e giuridicamente attribuiti all'impiegato o al dirigente, in virtù di legge o di regolamento".
La censura è fondata.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.p.r. n. 3/57, “l'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo”. E' dunque necessario che la condotta illecita sia posta in essere
"nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle leggi o dai regolamenti”. La norma introduce una previsione generale di responsabilità per danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, che scaturiscono da fonti normative. Non contempla l'esercizio in via di fatto di attribuzioni. D'altra parte sarebbe contraddittorio imputare a Persona 1 la mancata assunzione di Pt 2 alle dipendenze della CP 2 ed, al contempo, riconoscere che il funzionario non era formalmente titolare del relativo potere.
In ogni caso, le emergenze istruttorie dimostrano ampiamente che, all'epoca dei fatti, il segretario generale non disponeva, neanche in via di fatto, del potere di assumere personale. Lo si desume inequivocabilmente dalle delibere della giunta camerale n. 19 del 3/5/90 e n. 141 del 28/8/97. Con la prima l'organo collegiale deliberò di “non procedere all'assunzione [...] in attesa della definitiva pronuncia del Consiglio di Stato". Con la seconda la giunta deliberò di procedere all'assunzione di
Pt 2 E' evidente perciò che Persona 1 non si arrogava alcuna prerogativa, in via di fatto, nelle
•
procedure di selezione e nomina dei dipendenti dell'ente. In tal senso depongono anche le prove testimoniali, che evidenziano solo un ruolo consultivo del segretario generale, che esprimeva pareri non vincolanti a beneficio dei componenti di giunta, peraltro nell'esplicazione dei compiti di segreteria di cui al primo comma dell'art. 20 L. n. 580/93. Il primo giudice richiama poi l'art. 1 L. n. 580 del 29/12/93, quale fonte normativa del potere in capo al segretario generale di assumere personale.
Anche tale assunto viene censurato dall'appellante, sul presupposto che la richiamata legge entrò in vigore in epoca successiva alla sentenza n. 3/90 del CP 1 . E' questo un dato obiettivamente incontestabile, per cui, nel lasso di tempo intercorso tra la pronuncia del giudice amministrativo e l'entrata in vigore del testo normativo, è errato il richiamo a detta disposizione.
In ogni caso l'art. 1 L. 580/93 non conferisce affatto al segretario generale potere di assumere personale. Definisce esclusivamente la natura delle Camere di commercio ed indica le loro sedi.
I compiti del segretario generale sono enunciati dall'art. 20 L. n. 580/93, che tuttavia si limita a tratteggiarli in linea generale ("Al segretario generale [...] competono le funzioni di vertice dell'amministrazione [...]"). La funzione amministrativa apicale non comprende espressamente il potere di bandire concorsi pubblici, selezionare i candidati e nominare i vincitori. Tale potere è stato riconosciuto in capo al segretario generale soltanto a partire dal 2021, con la definitiva approvazione del regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi da parte della giunta camerale e del consiglio camerale della Camera di Commercio del Molise (cfr. art. 15 lett. j).
All'epoca dei fatti vigeva l'art. 45 R.D.L. n. 750/24 (Ordinamento delle camere di commercio e industria del regno), poi abrogato dal D.L. n. 200/08, che così recitava: “La nomina del segretario e degli altri impiegati, esclusi quelli d'ordine, è fatta dal Consiglio camerale in base alla pianta organica ed al regolamento per il personale [...]. Il segretario è il direttore di tutti i servizi camerali”. E' indubbio quindi che il potere di nomina del personale dipendente era in capo al Consiglio camerale e non già al segretario generale.
In conformità al chiaro dettato normativo, il bando di concorso del 7/3/98 stabiliva che “la graduatoria
è approvata dalla Giunta Camerale [...] (cfr. art. 7). Il successivo art. 16 stabiliva inoltre che "con deliberazione della Giunta camerale in veste di Consiglio di Amministrazione si provvederà [...] alle nomine in prova dei candidati che avranno superato il corso in relazione alla graduatoria di merito”.
Non è superfluo aggiungere che il bando costituisce la lex specialis del concorso, per cui le sue prescrizioni, ove non siano in contrasto con norme di legge o regolamento, vincolano l'amministrazione che lo ha emesso.
Alla stregua delle considerazioni svolte deve ritenersi che non rientrasse nelle prerogative del segretario generale il potere di assumere Pt 2 all'esito del giudizio amministrativo svoltosi.
,
Pertanto nessun addebito può essergli mosso per il ritardo con cui si instaurò il rapporto di lavoro tra il candidato-vincitore e la camera di Commercio di MP.
L'appello va perciò integralmente accolto.
2. Appello incidentale proposto da Parte 2
[...] ha proposto appello incidentale, con il quale ha chiesto, a parziale riforma della sentenza appellata, di condannare la C.C.I.A.A. del CP 1 е con il vincolo della Persona 1
solidarietà passiva, a versargli le somme liquidate dal Tribunale nella sentenza appellata, nonché delle ulteriori somme dovute a titolo di t.f.r., mancata partecipazione a commissioni e organi interni, premi incentivanti, mancata partecipazione all'Unione Regionale delle Camere di commercio ed al Centro
estero.
Ignora l'appellante incidentale che in primo grado la Camera di Commercio di MP ha proposto regolamento di giurisdizione. Con ordinanza n. 4591 del 2/3/06 le Sezioni Unite della
Cassazione hanno dichiarato "la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutte le domande spiegate da Parte 2 nei riguardi della Camera di commercio [...] relative alla fase del rapporto anteriore al 20 giugno 1998 (differenze economiche richieste dalla data della retrodatazione giuridica della nomina sino alla data di ammissione in servizio;
risarcimento dei danni rivendicato per il ritardo nell'assunzione, per mancata assegnazione della mansioni corrispondenti alla qualifica), dovendosi di contro dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le questioni attinenti invece al periodo lavorativo successivo al 30 giugno 1998”.
La decisione definitiva e vincolante delle Sezioni Unite determina la inammissibilità dell'appello incidentale, limitatamente alle pretese risarcitorie relative alla fase del rapporto lavorativo anteriore al 20 giugno 1998.
Quanto alle ulteriori somme di danaro, riconducibili sostanzialmente a pretese risarcitorie per fatti verificatisi nel periodo successivo al 20 giugno 1998 (rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario), le circostanze genericamente dedotte dall'appellante incidentale non hanno trovato alcun riscontro nelle prove documentali e testimoniali. Non è stata infatti provata l'impossibilità per Pt 2 di svolgere lavoro straordinario, di partecipare ad organismi interni ed esterni alla struttura camerale.
Non è stata dimostrata la mancata erogazione di premi incentivanti. Le prove testimoniali sono risultate lacunose e generiche, almeno con riferimento agli specifici fatti costitutivi dei presunti crediti maturati. L'appello va quindi rigettato.
3. Regolamento delle spese processuali
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021). va perciò condannato al pagamento delle spese processuali dei tre gradi di giudizio in favore Pt 2 di Persona 1 (ora curatela dell'eredità giacente). Nulla è invece della Controparte 3
dovuto in favore della curatela per le spese relative al giudizio di rinvio, non essendosi costituita dopo la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di MP - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio n. 284/21 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata da nei Persona 1 confronti di Parte 2 avverso la sentenza n. 398/11 del Tribunale di MP in
,
composizione monocratica, giudizio riassunto nei confronti dell'eredità giacente di Persona 1
[...] ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte 2 nei confronti di (ora curatore dell'eredità giacente di Persona 1 Persona 1
[…]
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Parte 2 limitatamente alle pretese risarcitorie relative alla fase del rapporto lavorativo anteriore al 20 giugno 1998;
3) rigetta l'appello incidentale, con riferimento alle ulteriori pretese risarcitorie;
4) condanna Parte 2 al rimborso delle spese processuali dei tre gradi di giudizio in favore
Controparte_3 che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro della "
7.000,00, quanto al presente grado, in complessivi euro 7.200,00, quanto al giudizio dinanzi alla Cassazione in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna Parte 2 al rimborso delle spese processuali dei tre gradi di giudizio in favore
(ora Curatore dell'eredità giacente didi Persona 1 che "Persona 1
liquida, quanto al primo grado, in euro 7.000,00, quanto al presente grado in euro 6.000,00, quanto al giudizio dinanzi alla Cassazione in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna Pt 2 al pagamento delle spese di consulenza, già liquidate in primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di MP del 9/10/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Gianfranco Placentino)