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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/12/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3818/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3818/2022 con OGGETTO: Arricchimento senza causa promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BANCHELLI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALIU SIMO- CP_1 C.F._1 NA
CONVENUTO/I
1
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 ha evocato in giudizio , esponendo: CP_1 a) che aveva chiesto al fallimento la restituzione di un immobile Controparte_2 sito in Livorno, fraz. Montenero, via di Quercianella, condotto in locazione dalla società fallita;
b) che il 26.7.2018 veniva stipulato un accordo in base al quale la dava in Pt_1 godimento il suddetto immobile a titolo di collaboratrice della società; c) che “l'accordo di mediazione prevedeva altresì che i canoni che sarebbero stati corrisposti dalla fallita per il godimento dell'immobile, Parte_1 sarebbero stati conteggiati a decomputo del prezzo della vendita tra il sig.
[...] e la sig.ra al momento della stipula del rogito di cui al preliminare Pt_2 CP_1 oggetto di mediazione, rogito il cui termine finale veniva fatto coincidere con il termine del contratto di locazione ad uso foresteria”; d) che la aveva corrisposto al sig. tutti i canoni, per l'intero perio- Pt_1 CP_2 do contrattuale pattuito;
e) che l'immobile era rimasto costantemente nel godimento della sig.ra che CP_1 vi ha abitato con la propria famiglia;
f) che la non sottoscriveva il rogito di acquisto né liberava l'immobile alla CP_1 scadenza del contratto di locazione;
g) che l'immobile era stato liberto solo nel marzo 2021; h) che non vi era alcun contratto di collaborazione tra la e la sig.ra Pt_1 CP_1
i) che la aveva effettato altri pagamenti nell'interesse della e cioè: Pt_1 CP_1
1) € 9.261,00 corrisposti alla RO § AS ER per fatture di energia e gas;
2) € 5.000,00 corrisposti a a titolo di acconto prezzo per l'acquisto CP_2 dell'immobile;
3) € 1.337,12 corrisposti a per pagamento 50% IMU;
CP_2
4) € 12.000,00 corrisposti a favore della per “trattenute per affitti CP_1 [...]
”. Per_1 Il Fallimento ha chiesto, “a norma dell'art. 2041 c.c. e/o dell'art. 2033 c.c.”; la condanna di al pagamento di € 99.598,12 oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 23.5.2023, si è costituita CP_1 deducendo: a) che il 12.5.2016 aveva stipulato con un contratto preliminare Controparte_2 per l'acquisto di un immobile;
b) che ella aveva omesso di pagare alcune delle somme concordate, perché l'immobile presentava delle irregolarità; c) che veniva esperito il procedimento di mediazione, che si concludeva il 26.7.2018, con la partecipazione anche della CP_3
2
[...] d) che nell'accordo così concluso “era espressamente previsto che CP_4
sottoscrivesse un contratto di locazione per uso foresteria della durata di
[...] due anni con il Sig. e si obbligasse al pagamento delle somme dovute a CP_2 titolo di locazione, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, della zona esterna, dei relativi impianti, alle spese di fornitura dell'energia elettrica ed imposte varie”; e) che la si era impegnata a sostenere sia i canoni di locazione, sia le utenze Pt_1 e, quindi, tali pagamenti sono “pienamente giustificati”; f) che, con l'accordo del 26.7.2018, il preliminare era stato modificato, sia con una riduzione del prezzo, sia con la previsione che la avrebbe potuto acquistare CP_1 l'immobile “per sé o per persona anche giuridica da nominare”; g) che ciò dimostra che “la intervenne nell'accordo di mediazio- Parte_1 ne perché, al momento della stipula del rogito, sarebbe stata indicata quale persona giuridica che si sarebbe intestata l'immobile”; h) che l'accordo prevedeva inoltre che dal prezzo di € 570.000,00 previsto per la compravendita “sarebbero stati defalcati i canoni versati per n. 24 mesi in virtù del contratto di locazione uso foresteria”; i) che “l'immobile, secondo quanto concordato, venne utilizzato dalla CP_4 sporti quale foresteria e, in tale qualità, sì abitato dalla sig.ra ma anche CP_1 dal marito, Sig. amministratore di fatto e socio della società Persona_2
dal Sig. socio e dipendente della Parte_1 Parte_3 [...]
nonché talvolta da autisti, dipendenti della società”; Parte_1 j) che la “si occupava della manutenzione ordinaria dell'immobile per conto CP_1 della essendo la custode dichiarata nel contratto”. Parte_1 La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con escussione di testi.
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 4.12.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 30.11.25, da parte attrice;
- in data 1.12.25, da parte convenuta. 5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Dichiarazioni testimoniali e risultanze documentali Il teste , amministratore di diritto della ha escluso con Testimone_1 Parte_1 estrema nettezza che “la sig.ra svolgesse attività lavorativa alle dipendenze” della CP_1 predetta società. All'udienza del 19.6.25 ha reso interrogatorio formale la convenuta , la quale ha CP_1 confermato alcuni elementi che, peraltro, già risultavano documentalmente, e cioè: a) aver rilasciato procura al marito (amministratore di fatto della Persona_2
, per l'accordo di mediazione (cap. 12 mem. n. 2 cpc); Pt_1 b) che nell'accordo si dava atto che la concedeva il godimento Pt_1 dell'immobile alla quale collaboratrice della società (cap. 13 mem. n. 2 CP_1 cpc);
3 c) che i canoni di locazione sono stati corrisposti dalla società e sarebbero stati de- tratti dal prezzo della compravendita (cap. 14 mem. n. 2 cpc); d) che non aveva sottoscritto il rogito e che aveva rilasciato l'immobile nel mese di marzo 2021 cap. 15 mem. n. 2 cpc); e) che aveva sottoscritto il contratto con RO AS e ER (cap. 17 mem. n. 2 cpc); f) che la aveva effettuato i versamenti di € 9.261,00, € 5.000,00 e € Pt_1 1.337,12 (cap. 18 mem. n. 2 cpc) per conto della CP_1 g) che, infine, la aveva versato alla convenuta la somma di € 12.000,00 con Pt_1 causale “trattenute per affitti ” (cap. 19 mem. n. 2 cpc). A que- Persona_1 sto proposito la ha precisato che “la trasporti tratteneva dallo sti- CP_1 Pt_1 pendio di le somme che doveva darmi perché Per_1 Per_1 l'appartamento era mio. Mi pare che il canone di locazione fosse di 650,00 euro mensili”.
La convenuta ha, invece, sostenuto che si occupava “di sistemare l'immobile, facendo le pulizie, perché era una foresteria;
gli autisti rimanevano a dormire e io sistemavo l'immobile” (contestando, quindi, la veridicità delle circostanze indicate nel cap. 16 mem. n. 2 cpc e, cioè, che ella non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa per la Pt_1
L'attrice ha prodotto il verbale di avvenuta conciliazione del 26.7.2018 (sottoscritto da
[...]
e rappresentata dal marito e da , legale Parte_4 CP_1 Per_2 Testimone_1 rappresentante della , nonchè il contratto di locazione in pari data, firmato dal Pt_1 [...] e dalla srl Omnia AS. Pt_2 In forza dei predetti documenti, la ha preso in locazione, per due anni, l'immobile Pt_1 sito in frazione di Castellaccio, via di Quercianella n. 93, obbligandosi a pagare il canone mensile di € 3.000,00. Nel verbale di conciliazione le parti hanno previsto che le somme versate a titolo di canone di locazione sarebbero state decurtate dal prezzo della compra- vendita (€ 570.000,00). Nel contratto di locazione si afferma espressamente che la “si obbliga, tramite suo Pt_1 dipendente e/o collaboratrice, signora , a custodirla ed a utilizzarla in modo ci- CP_1 vile….” (art. 11).
7. Decisione Va premesso che, contrariamente a quanto ritiene la convenuta, non si discute della validità del contratto di locazione stipulato tra (proprietario e locatore Controparte_2 dell'immobile) e ON AS (conduttrice). Il negozio è perfettamente valido ed efficace. Oggetto del contendere è, invece, la decisione della dichiarata fallita con sentenza Pt_1 del 3.11.2020, di dare l'immobile in godimento gratuito a . CP_1 Di per sé, sarebbe una decisione imprenditoriale insindacabile nel merito (c.d. business judgement rule”), la scelta dell'amministratore di prendere in locazione un immobile e dar- lo in comodato ad un dipendente o collaboratore. E' pacifico, tuttavia, che il principio che riserva all'amministratore della società le scelte di gestione trova un limite nella “palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell'ini- ziativa economica intrapresa e .. nel caso di palesi violazioni di legge commesse dagli am- ministratori” (ex multis, Cass. 22005/25).
4 Nel caso di specie, manca qualsiasi utilità per la società la decisione di sostenere un rilevan- te esborso mensile (€ 3.000,00) ad esclusivo vantaggio di una persona ( ) che non CP_1 ha mai svolto alcuna prestazione in favore della Pt_1 Ciò infatti è stato dichiarato dal teste Tes_1 La affermazione contraria, fatta dalla convenuta nell'interrogatorio formale, non ha – ov- viamente – alcun valore, perché, con riferimento alla esistenza o meno di un rapporto di collaborazione, non contiene alcuna confessione di fatti sfavorevoli. Pertanto, le somme che la ha versato al locatore (€ 36.000,00 a titolo di Parte_1 canoni e € 5.000,00 a titolo di acconto prezzo per la compravendita a favore di ), CP_1 alla RO AS e ER (€ 9.261,009 e, ancora, € 1.337,12 corrisposti a per pa- CP_2 gamento 50% IMU) devono essere restituite da alla curatela, perché sono state versate CP_1 dalla società in luogo della reale debitrice, appunto la odierna convenuta.
L'art. 64 LF, invero, dispone che “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale”. Nell'ambito applicativo dell'art. 64 LF rientrano anche i pagamenti. Per accertare la gratuità di un atto solutorio effettuato da una società poi fallita, è necessario verificare se il terzo che ha effettuato il pagamento abbia tratto un concreto vantaggio pa- trimoniale dall'operazione (Cass. 23212/2025). Normalmente, il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito inte- gri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens (Cass. 20886/2024).
Non può, invece, essere accolta la domanda di condannare a restituire la somma CP_1 di € 12.000,00. Infatti, la ha versato alla AV la somma anzidetta, con causale “trattenute per affitti Pt_1
” (cfr. estratti conto, doc. nr. 17 fasc. att.). Persona_1 L'espressione “trattenuta per affitti” è certamente di significato non univoco, ma il riferi- mento alla “trattenuta” fa ritenere che fosse dipendente della e, al Persona_1 Pt_1 contempo, conduttore di un immobile di proprietà di . CP_1 CO, infatti, ha dichiarato:
“la trasporti tratteneva dallo stipendio di le somme che doveva Pt_1 Pt_5 Pt_5 darmi perché l'appartamento era mio. Mi pare che il canone di locazione fosse di 650,00 euro mensili”. Pertanto, sebbene questa dichiarazione non ha valore confessorio, perché è anzi favorevole alla sig.ra l'ipotesi che fosse un dipendente della trova ri- CP_1 Persona_3 Pt_1 scontro in alcune annotazioni che appaiono sull'estratto di conto corrente (cfr. doc. 17 fasc. att.). In particolare, in data 5.3.2020 è stata accreditata a favore di la somma di € CP_1
1.200,00, con la seguente causale del bonifico:
“Riferimento SCT PAG MENSILIT TRATT RC BRONCOLO”. Stessa dicitura appare in relazione all'accredito, sempre a favore di dell'importo di € CP_1 1.200,00 in data 29.5.2020. Idem, per l'accredito di € 800,00 in data 7.5.20.
5 Infine, una definitiva conferma del fatto che fosse dipendente della è co- Pt_5 Pt_1 stituita dal fatto che sull'estratto conto appare registrato, in data 7.5.2020, un bonifico di € 500,00 a favore, questa volta, non di ma di . CP_1 Persona_3 Stabilito che il era dipendente della ne scaturisce che il versamento a fa- Pt_5 Pt_1 vore di di somme a questa dovute in qualità di locatrice, non costituisce affatto unatto CP_1 a titolo gratuito, perché la ha trattenuto le somme da quelle da essa dovute a Pt_1 Pt_6
a titolo di retribuzione.
[...] Non è, quindi, configurabile alcun pagamento a titolo gratuito, né tantomeno una distrazio- ne di denaro dal patrimonio della società poi fallita ma, semplicemente, una delegazione di pagamento da parte del , che ha incaricato la (sua debitrice quale datore di Pt_5 Pt_1 lavoro) ad eseguire il pagamento che doveva fare a . Pt_5 CP_1 In conclusione, la somma di € 12.000,00 non è ripetibile da parte della . CP_3
La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta perché “l'obbligazione restitutoria conseguente alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 64 della legge fall., di un pagamento eseguito dal fallito nel "periodo sospetto", ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito” (Cass. S.U. 6538/2010).
8. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere alla curatela le spese CP_1 processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede: a) condanna a pagare al la CP_1 Parte_1 somma di € 87.598,12 oltre interessi dalle date dei singoli pagamenti al saldo;
b) condanna a rifondere al le CP_1 Parte_1 spese processuali, liquidate in:
- € 9.167,60 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 800,00 per spese anticipate;
- spese successive occorrende.
Livorno, 4.12.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3818/2022 con OGGETTO: Arricchimento senza causa promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BANCHELLI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALIU SIMO- CP_1 C.F._1 NA
CONVENUTO/I
1
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 ha evocato in giudizio , esponendo: CP_1 a) che aveva chiesto al fallimento la restituzione di un immobile Controparte_2 sito in Livorno, fraz. Montenero, via di Quercianella, condotto in locazione dalla società fallita;
b) che il 26.7.2018 veniva stipulato un accordo in base al quale la dava in Pt_1 godimento il suddetto immobile a titolo di collaboratrice della società; c) che “l'accordo di mediazione prevedeva altresì che i canoni che sarebbero stati corrisposti dalla fallita per il godimento dell'immobile, Parte_1 sarebbero stati conteggiati a decomputo del prezzo della vendita tra il sig.
[...] e la sig.ra al momento della stipula del rogito di cui al preliminare Pt_2 CP_1 oggetto di mediazione, rogito il cui termine finale veniva fatto coincidere con il termine del contratto di locazione ad uso foresteria”; d) che la aveva corrisposto al sig. tutti i canoni, per l'intero perio- Pt_1 CP_2 do contrattuale pattuito;
e) che l'immobile era rimasto costantemente nel godimento della sig.ra che CP_1 vi ha abitato con la propria famiglia;
f) che la non sottoscriveva il rogito di acquisto né liberava l'immobile alla CP_1 scadenza del contratto di locazione;
g) che l'immobile era stato liberto solo nel marzo 2021; h) che non vi era alcun contratto di collaborazione tra la e la sig.ra Pt_1 CP_1
i) che la aveva effettato altri pagamenti nell'interesse della e cioè: Pt_1 CP_1
1) € 9.261,00 corrisposti alla RO § AS ER per fatture di energia e gas;
2) € 5.000,00 corrisposti a a titolo di acconto prezzo per l'acquisto CP_2 dell'immobile;
3) € 1.337,12 corrisposti a per pagamento 50% IMU;
CP_2
4) € 12.000,00 corrisposti a favore della per “trattenute per affitti CP_1 [...]
”. Per_1 Il Fallimento ha chiesto, “a norma dell'art. 2041 c.c. e/o dell'art. 2033 c.c.”; la condanna di al pagamento di € 99.598,12 oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 23.5.2023, si è costituita CP_1 deducendo: a) che il 12.5.2016 aveva stipulato con un contratto preliminare Controparte_2 per l'acquisto di un immobile;
b) che ella aveva omesso di pagare alcune delle somme concordate, perché l'immobile presentava delle irregolarità; c) che veniva esperito il procedimento di mediazione, che si concludeva il 26.7.2018, con la partecipazione anche della CP_3
2
[...] d) che nell'accordo così concluso “era espressamente previsto che CP_4
sottoscrivesse un contratto di locazione per uso foresteria della durata di
[...] due anni con il Sig. e si obbligasse al pagamento delle somme dovute a CP_2 titolo di locazione, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, della zona esterna, dei relativi impianti, alle spese di fornitura dell'energia elettrica ed imposte varie”; e) che la si era impegnata a sostenere sia i canoni di locazione, sia le utenze Pt_1 e, quindi, tali pagamenti sono “pienamente giustificati”; f) che, con l'accordo del 26.7.2018, il preliminare era stato modificato, sia con una riduzione del prezzo, sia con la previsione che la avrebbe potuto acquistare CP_1 l'immobile “per sé o per persona anche giuridica da nominare”; g) che ciò dimostra che “la intervenne nell'accordo di mediazio- Parte_1 ne perché, al momento della stipula del rogito, sarebbe stata indicata quale persona giuridica che si sarebbe intestata l'immobile”; h) che l'accordo prevedeva inoltre che dal prezzo di € 570.000,00 previsto per la compravendita “sarebbero stati defalcati i canoni versati per n. 24 mesi in virtù del contratto di locazione uso foresteria”; i) che “l'immobile, secondo quanto concordato, venne utilizzato dalla CP_4 sporti quale foresteria e, in tale qualità, sì abitato dalla sig.ra ma anche CP_1 dal marito, Sig. amministratore di fatto e socio della società Persona_2
dal Sig. socio e dipendente della Parte_1 Parte_3 [...]
nonché talvolta da autisti, dipendenti della società”; Parte_1 j) che la “si occupava della manutenzione ordinaria dell'immobile per conto CP_1 della essendo la custode dichiarata nel contratto”. Parte_1 La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con escussione di testi.
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 4.12.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 30.11.25, da parte attrice;
- in data 1.12.25, da parte convenuta. 5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Dichiarazioni testimoniali e risultanze documentali Il teste , amministratore di diritto della ha escluso con Testimone_1 Parte_1 estrema nettezza che “la sig.ra svolgesse attività lavorativa alle dipendenze” della CP_1 predetta società. All'udienza del 19.6.25 ha reso interrogatorio formale la convenuta , la quale ha CP_1 confermato alcuni elementi che, peraltro, già risultavano documentalmente, e cioè: a) aver rilasciato procura al marito (amministratore di fatto della Persona_2
, per l'accordo di mediazione (cap. 12 mem. n. 2 cpc); Pt_1 b) che nell'accordo si dava atto che la concedeva il godimento Pt_1 dell'immobile alla quale collaboratrice della società (cap. 13 mem. n. 2 CP_1 cpc);
3 c) che i canoni di locazione sono stati corrisposti dalla società e sarebbero stati de- tratti dal prezzo della compravendita (cap. 14 mem. n. 2 cpc); d) che non aveva sottoscritto il rogito e che aveva rilasciato l'immobile nel mese di marzo 2021 cap. 15 mem. n. 2 cpc); e) che aveva sottoscritto il contratto con RO AS e ER (cap. 17 mem. n. 2 cpc); f) che la aveva effettuato i versamenti di € 9.261,00, € 5.000,00 e € Pt_1 1.337,12 (cap. 18 mem. n. 2 cpc) per conto della CP_1 g) che, infine, la aveva versato alla convenuta la somma di € 12.000,00 con Pt_1 causale “trattenute per affitti ” (cap. 19 mem. n. 2 cpc). A que- Persona_1 sto proposito la ha precisato che “la trasporti tratteneva dallo sti- CP_1 Pt_1 pendio di le somme che doveva darmi perché Per_1 Per_1 l'appartamento era mio. Mi pare che il canone di locazione fosse di 650,00 euro mensili”.
La convenuta ha, invece, sostenuto che si occupava “di sistemare l'immobile, facendo le pulizie, perché era una foresteria;
gli autisti rimanevano a dormire e io sistemavo l'immobile” (contestando, quindi, la veridicità delle circostanze indicate nel cap. 16 mem. n. 2 cpc e, cioè, che ella non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa per la Pt_1
L'attrice ha prodotto il verbale di avvenuta conciliazione del 26.7.2018 (sottoscritto da
[...]
e rappresentata dal marito e da , legale Parte_4 CP_1 Per_2 Testimone_1 rappresentante della , nonchè il contratto di locazione in pari data, firmato dal Pt_1 [...] e dalla srl Omnia AS. Pt_2 In forza dei predetti documenti, la ha preso in locazione, per due anni, l'immobile Pt_1 sito in frazione di Castellaccio, via di Quercianella n. 93, obbligandosi a pagare il canone mensile di € 3.000,00. Nel verbale di conciliazione le parti hanno previsto che le somme versate a titolo di canone di locazione sarebbero state decurtate dal prezzo della compra- vendita (€ 570.000,00). Nel contratto di locazione si afferma espressamente che la “si obbliga, tramite suo Pt_1 dipendente e/o collaboratrice, signora , a custodirla ed a utilizzarla in modo ci- CP_1 vile….” (art. 11).
7. Decisione Va premesso che, contrariamente a quanto ritiene la convenuta, non si discute della validità del contratto di locazione stipulato tra (proprietario e locatore Controparte_2 dell'immobile) e ON AS (conduttrice). Il negozio è perfettamente valido ed efficace. Oggetto del contendere è, invece, la decisione della dichiarata fallita con sentenza Pt_1 del 3.11.2020, di dare l'immobile in godimento gratuito a . CP_1 Di per sé, sarebbe una decisione imprenditoriale insindacabile nel merito (c.d. business judgement rule”), la scelta dell'amministratore di prendere in locazione un immobile e dar- lo in comodato ad un dipendente o collaboratore. E' pacifico, tuttavia, che il principio che riserva all'amministratore della società le scelte di gestione trova un limite nella “palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell'ini- ziativa economica intrapresa e .. nel caso di palesi violazioni di legge commesse dagli am- ministratori” (ex multis, Cass. 22005/25).
4 Nel caso di specie, manca qualsiasi utilità per la società la decisione di sostenere un rilevan- te esborso mensile (€ 3.000,00) ad esclusivo vantaggio di una persona ( ) che non CP_1 ha mai svolto alcuna prestazione in favore della Pt_1 Ciò infatti è stato dichiarato dal teste Tes_1 La affermazione contraria, fatta dalla convenuta nell'interrogatorio formale, non ha – ov- viamente – alcun valore, perché, con riferimento alla esistenza o meno di un rapporto di collaborazione, non contiene alcuna confessione di fatti sfavorevoli. Pertanto, le somme che la ha versato al locatore (€ 36.000,00 a titolo di Parte_1 canoni e € 5.000,00 a titolo di acconto prezzo per la compravendita a favore di ), CP_1 alla RO AS e ER (€ 9.261,009 e, ancora, € 1.337,12 corrisposti a per pa- CP_2 gamento 50% IMU) devono essere restituite da alla curatela, perché sono state versate CP_1 dalla società in luogo della reale debitrice, appunto la odierna convenuta.
L'art. 64 LF, invero, dispone che “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale”. Nell'ambito applicativo dell'art. 64 LF rientrano anche i pagamenti. Per accertare la gratuità di un atto solutorio effettuato da una società poi fallita, è necessario verificare se il terzo che ha effettuato il pagamento abbia tratto un concreto vantaggio pa- trimoniale dall'operazione (Cass. 23212/2025). Normalmente, il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito inte- gri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens (Cass. 20886/2024).
Non può, invece, essere accolta la domanda di condannare a restituire la somma CP_1 di € 12.000,00. Infatti, la ha versato alla AV la somma anzidetta, con causale “trattenute per affitti Pt_1
” (cfr. estratti conto, doc. nr. 17 fasc. att.). Persona_1 L'espressione “trattenuta per affitti” è certamente di significato non univoco, ma il riferi- mento alla “trattenuta” fa ritenere che fosse dipendente della e, al Persona_1 Pt_1 contempo, conduttore di un immobile di proprietà di . CP_1 CO, infatti, ha dichiarato:
“la trasporti tratteneva dallo stipendio di le somme che doveva Pt_1 Pt_5 Pt_5 darmi perché l'appartamento era mio. Mi pare che il canone di locazione fosse di 650,00 euro mensili”. Pertanto, sebbene questa dichiarazione non ha valore confessorio, perché è anzi favorevole alla sig.ra l'ipotesi che fosse un dipendente della trova ri- CP_1 Persona_3 Pt_1 scontro in alcune annotazioni che appaiono sull'estratto di conto corrente (cfr. doc. 17 fasc. att.). In particolare, in data 5.3.2020 è stata accreditata a favore di la somma di € CP_1
1.200,00, con la seguente causale del bonifico:
“Riferimento SCT PAG MENSILIT TRATT RC BRONCOLO”. Stessa dicitura appare in relazione all'accredito, sempre a favore di dell'importo di € CP_1 1.200,00 in data 29.5.2020. Idem, per l'accredito di € 800,00 in data 7.5.20.
5 Infine, una definitiva conferma del fatto che fosse dipendente della è co- Pt_5 Pt_1 stituita dal fatto che sull'estratto conto appare registrato, in data 7.5.2020, un bonifico di € 500,00 a favore, questa volta, non di ma di . CP_1 Persona_3 Stabilito che il era dipendente della ne scaturisce che il versamento a fa- Pt_5 Pt_1 vore di di somme a questa dovute in qualità di locatrice, non costituisce affatto unatto CP_1 a titolo gratuito, perché la ha trattenuto le somme da quelle da essa dovute a Pt_1 Pt_6
a titolo di retribuzione.
[...] Non è, quindi, configurabile alcun pagamento a titolo gratuito, né tantomeno una distrazio- ne di denaro dal patrimonio della società poi fallita ma, semplicemente, una delegazione di pagamento da parte del , che ha incaricato la (sua debitrice quale datore di Pt_5 Pt_1 lavoro) ad eseguire il pagamento che doveva fare a . Pt_5 CP_1 In conclusione, la somma di € 12.000,00 non è ripetibile da parte della . CP_3
La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta perché “l'obbligazione restitutoria conseguente alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 64 della legge fall., di un pagamento eseguito dal fallito nel "periodo sospetto", ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito” (Cass. S.U. 6538/2010).
8. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere alla curatela le spese CP_1 processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede: a) condanna a pagare al la CP_1 Parte_1 somma di € 87.598,12 oltre interessi dalle date dei singoli pagamenti al saldo;
b) condanna a rifondere al le CP_1 Parte_1 spese processuali, liquidate in:
- € 9.167,60 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 800,00 per spese anticipate;
- spese successive occorrende.
Livorno, 4.12.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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