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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2832/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2832/2024 promossa da:
c.f. , ammessa al Parte_1 C.F._1
Patrocinio a Spese dello Stato con delibera n. 2024/342 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, con l'Avv. Giulia Caroti;
RICORRENTE
e
, c.f. con gli Avv.ti Giorgio Controparte_1 C.F._2
Retali e Chiara Piombini;
RESISTENTE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui alle note depositate dalla ricorrente il 20.05.2025 e dal resistente il 21.05.2025.
FATTO
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 28.11.2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale affinché pronunci la separazione personale con addebito a alle condizioni di cui al ricorso. Controparte_1
A fondamento della domanda la ricorrente ha allegato di aver contratto matrimonio in Livorno il 14.02.2022 con il resistente, ma che quest'ultimo ha intrapreso una relazione extraconiugale e ha assunto condotte violente nei confronti della moglie e dei di lei due figli minorenni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.02.2025 si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alla domanda di pronuncia Controparte_1 della separazione personale alle condizioni di cui alla comparsa, ma ha chiesto il rigetto delle altre domande ex adverso fomulate, contestando le allegazioni di controparte. Con decreto del 07/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27.03.2025, rinviata al 22.05.2025 in trattazione scritta a seguito di istanza di spostamento di udienza e concessione termini per conclusioni congiunte depositata dalle parti il 25.03.2025. All'udienza del 22.05.2025 in trattazione scritta il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti che hanno rassegnato conclusioni congiunte, ha trattenuto la causa in decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno manifestato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui alle note scritte depositate dalla ricorrente il 20.05.2025 e dal resistente il pagina 2 di 4 21.05.2025, sottoscritte anche personalmente dalle parti medesime. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con le note scritte di conclusioni congiunte, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile
[...] Controparte_1 di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio,
pagina 3 di 4 celebrato in Livorno il 14.02.2022 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 16 P. 1 anno 2022. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, posta in Livorno viale Giovanni Fattori n. 26, detenuta in locazione, resta nella disponibilità della Pt_1
3) il verserà un assegno di mantenimento per la di € 200,00 CP_1 Pt_1 mensili in ratei anticipati entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di maggio 2025, per 24 mesi, attraverso bonifico sul conto corrente intestato alla avente il seguente iban: [...]. A tale Pt_1 proposito le parti danno atto che il primo pagamento è stato eseguito nel mese di maggio 2025.
4) Rinuncia da parte della signora alla domanda di addebito e di Pt_1 risarcimento del danno e alle relative pretese.
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Azzurra Fodra;
Livorno, 23.05.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2832/2024 promossa da:
c.f. , ammessa al Parte_1 C.F._1
Patrocinio a Spese dello Stato con delibera n. 2024/342 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, con l'Avv. Giulia Caroti;
RICORRENTE
e
, c.f. con gli Avv.ti Giorgio Controparte_1 C.F._2
Retali e Chiara Piombini;
RESISTENTE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui alle note depositate dalla ricorrente il 20.05.2025 e dal resistente il 21.05.2025.
FATTO
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 28.11.2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale affinché pronunci la separazione personale con addebito a alle condizioni di cui al ricorso. Controparte_1
A fondamento della domanda la ricorrente ha allegato di aver contratto matrimonio in Livorno il 14.02.2022 con il resistente, ma che quest'ultimo ha intrapreso una relazione extraconiugale e ha assunto condotte violente nei confronti della moglie e dei di lei due figli minorenni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.02.2025 si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alla domanda di pronuncia Controparte_1 della separazione personale alle condizioni di cui alla comparsa, ma ha chiesto il rigetto delle altre domande ex adverso fomulate, contestando le allegazioni di controparte. Con decreto del 07/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27.03.2025, rinviata al 22.05.2025 in trattazione scritta a seguito di istanza di spostamento di udienza e concessione termini per conclusioni congiunte depositata dalle parti il 25.03.2025. All'udienza del 22.05.2025 in trattazione scritta il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti che hanno rassegnato conclusioni congiunte, ha trattenuto la causa in decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno manifestato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui alle note scritte depositate dalla ricorrente il 20.05.2025 e dal resistente il pagina 2 di 4 21.05.2025, sottoscritte anche personalmente dalle parti medesime. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con le note scritte di conclusioni congiunte, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile
[...] Controparte_1 di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio,
pagina 3 di 4 celebrato in Livorno il 14.02.2022 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 16 P. 1 anno 2022. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, posta in Livorno viale Giovanni Fattori n. 26, detenuta in locazione, resta nella disponibilità della Pt_1
3) il verserà un assegno di mantenimento per la di € 200,00 CP_1 Pt_1 mensili in ratei anticipati entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di maggio 2025, per 24 mesi, attraverso bonifico sul conto corrente intestato alla avente il seguente iban: [...]. A tale Pt_1 proposito le parti danno atto che il primo pagamento è stato eseguito nel mese di maggio 2025.
4) Rinuncia da parte della signora alla domanda di addebito e di Pt_1 risarcimento del danno e alle relative pretese.
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Azzurra Fodra;
Livorno, 23.05.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
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