Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/02/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7405/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Paola Lercari,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maurizio Loria,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da note scritte del 4.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 24.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 17.7.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] Persona_1
dalla relazione sentimentale intrattenuta con e ormai cessata;
CP_1
con comparsa di risposta del 15.11.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, formulando richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
le parti hanno poi dato atto di avere nelle more raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, e ne hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del
Tribunale;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. la figlia minore , nata a [...] il [...] ( viene affidata Per_1 C.F._3
in regime condiviso ad entrambi i genitori con collocazione abitativa ed anagrafica presso la madre in San Cipriano (Serra Riccò) GE, Via Domenico Carli 114/1;
2. Regime di visita:
il padre potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente regime di visita:
2 • nei fine settimana, secondo alternanza, dal venerdì pomeriggio (dall'uscita dall'asilo ovvero dalle 16 indicativamente) fino alla domenica sera (ore 19.30/20) oltre un giorno infrasettimanale, indicativamente il Martedì, dall'orario di uscita dall'Asilo fino alle ore
19.30/20;
• nella settimana con il fine settimana di spettanza materna: il SI. potrà tenere la figlia CP_1
due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita di scuola fino alle 19,30/20 quando verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna (salvo diversi accordi);
• nelle festività natalizie, la minore trascorrerà, ogni anno, il 24/12 con il padre ed il Per_1
25/12 con la madre (seguendo le tradizioni familiari); dal 26/12 al 31/12 con un genitore e dal
01/01 al 06/01 con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza;
• le vacanze Pasquali, ad anni alterni, verranno suddivise tra i genitori al 50% (tenendo conto dei giorni di vacanza scolastica della minore e pertanto, dal venerdì Santo alla domenica di
Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola con l'altro), salvo diversi accordi;
• nelle vacanze estive la minore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
• per tutte le restanti festività civili, religiose e i relativi “ponti” scolastici varrà il criterio dell'alternanza tra i genitori.
3. Regime economico:
• il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1
ordinario per la figlia e sino al raggiungimento della sua autonomia economica, la somma mensile di € 400,00, (quattrocento/00), somma da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
la somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat, come per legge. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per la figlia verrà percepito dalla SI.ra per intero;
Parte_1
• le spese straordinarie relative alla minore dovranno essere previamente concordate e documentate e saranno divise al 50% tra i genitori;
per spese straordinarie, da concordarsi e non, si intendono le spese di cui al documento che esprime l'orientamento della Sezione IV del
Tribunale di Genova come da verbale della riunione 15.09.2016 ex art. 47 quater O.G che le
3 parti dichiarano di conoscere ed accettare;
• le spese straordinarie relative alla minore dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il mese successivo a quello di esborso;
4. le parti concordano che quando sarà in età scolare il regime di visita padre/figlia Per_1
potrà essere oggetto, se del caso, di eventuale modifica sempre tenuto conto delle primarie esigenze della minore;
5. le parti prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità necessario per la figlia ”. Per_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4