Art. 2.
Per l'esercizio dell'attivita' di ostetrica, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' una domanda in carta da bollo, redatta in lingua italiana, corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei diplomi o certificati previsti dall'allegato B, in originale o in copia autenticata;
b) un certificato rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro della CEE che attesti che il richiedente possiede uno dei seguenti requisiti:
1) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale ottenuta dopo il conseguimento di un titolo di studio che dia accesso agli studi universitari;
2) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale seguita da una specifica pratica professionale di almeno due anni, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;
3) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno biennale, o di 3.600 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato B della legge 18 dicembre 1980, n. 905 , del diploma di infermiere professionale;
4) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata non inferiore a 18 mesi, od a 3.000 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato B della legge 18 dicembre 1980, n. 905 , del diploma di infermiere professionale e seguita da una specifica pratica professionale di almeno un anno, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;
c) un certificato di buona condotta od altro certificato che dichiari le condizioni di moralita' o di onorabilita', rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza o, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario, ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.
La documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
NOTE
Nota all' art. 2:
La legge 18 dicembre 1980, n. 905 , disciplina il "Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea".
L'allegato B a questa legge indica i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati per l'esercizio della attivita' di infermiere professionale.
Per l'esercizio dell'attivita' di ostetrica, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' una domanda in carta da bollo, redatta in lingua italiana, corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei diplomi o certificati previsti dall'allegato B, in originale o in copia autenticata;
b) un certificato rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro della CEE che attesti che il richiedente possiede uno dei seguenti requisiti:
1) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale ottenuta dopo il conseguimento di un titolo di studio che dia accesso agli studi universitari;
2) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale seguita da una specifica pratica professionale di almeno due anni, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;
3) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno biennale, o di 3.600 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato B della legge 18 dicembre 1980, n. 905 , del diploma di infermiere professionale;
4) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata non inferiore a 18 mesi, od a 3.000 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato B della legge 18 dicembre 1980, n. 905 , del diploma di infermiere professionale e seguita da una specifica pratica professionale di almeno un anno, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;
c) un certificato di buona condotta od altro certificato che dichiari le condizioni di moralita' o di onorabilita', rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza o, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario, ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.
La documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
NOTE
Nota all' art. 2:
La legge 18 dicembre 1980, n. 905 , disciplina il "Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea".
L'allegato B a questa legge indica i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati per l'esercizio della attivita' di infermiere professionale.