TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11137/2024 R.G. TRA
rappresenta e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Antonio Bosna;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresento e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Maria Laneve;
CP_1
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO Con ricorso iscritto a ruolo il 26.10.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva avuto una relazione more uxorio con dalla quale era nato il figlio CP_1 in data 23.01.2021; Per_1
2. le difficoltà della convivenza avevano determinato la cessazione della stessa;
3. il padre non aveva provveduto al mantenimento del piccolo fatta eccezione per un Per_1 unico versamento di € 400,00;
4. lei era gravata da un canone locativo di € 350,00 mensili;
chiedeva al Tribunale di Bari:
• di affidare il minore ad entrambi i genitori con suo collocamento prevalente presso la dimora della madre;
• di regolamentare gli incontri padre-figlio;
• che il padre si impegnasse a versare mensilmente, per il mantenimento del figlio, la somma di
€ 400,00 mensile, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio in data CP_1 15.05.2025, aderendo alle avverse richieste di affido condiviso con collocamento materno ma chiedendo al Tribunale di disciplinare gli incontri padre-figlio in modo da poter incontrare il minore regolarmente e di consolidare il loro ottimo rapporto nonchè di porre a suo carico l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento del minore € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 28.05.2025, previa audizione delle parti (che precisavano di aver raggiunto un'intesa in merito a tutte le questioni, ovvero l'affido condiviso con collocamento materno, il contributo paterno al mantenimento della prole di € 350,00 mensili, oltre Istat, al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'Assegno Unico Universale in favore della genitrice), la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. interveniva in giudizio con propria nota del 22.11.2024. DIRITTO
1.- Il ricorso merita accoglimento. È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
2.- Quanto all'affidamento, evidenzia il Collegio che non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale dell'affido condiviso sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico del minore. Pertanto, il figlio minorenne della coppia va affidato ad entrambi i genitori in condiviso (come richiesto dalle parti), riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita del figlio, che dovrà risiedere in via prevalente con la madre in ragione sia della sua maggiore capacità accuditiva ed essendo incontestato che lo stesso abbia convissuto ininterrottamente con la madre sin dalla nascita ed anche dopo l'allontanamento da casa del resistente.
3.- Quanto al regime degli incontri, deve applicarsi nel caso di specie quello ordinariamente applicato da questo Tribunale anche con riferimento ai pernottamenti del minore con il padre nei week-end alternati e durante le festività; invero, non sussistono motivi ostativi rispetto a tale possibilità poichè solo consentendo al padre di tenere con sé il figlio anche di notte, potrà consolidarsi un significativo rapporto affettivo con lui, a tutela peraltro del corrispondente interesse del minore. I rapporti tra i genitori rispetto al minore vanno pertanto regolati come da dispositivo che segue.
4.- Premesso che la madre vi provvederà in via diretta (la madre ha prodotto due attestazioni dell'A.E., da cui emergono “redditi esenti” per gli anni di imposta 2021, 2022, 2023 e 2024 davvero esigui e comunque mai superiori ai € 1.000,00 annui), a carico del resistente va posto CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre € 350,00 mensili a decorrere dal mese di novembre 2024 (mese successivo al deposito del ricorso, in ossequio al principio della domanda), oltre adeguamento annuale ISTAT;
il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora non già corrisposti) ed entro il 15 di ogni mese per quelle future. L'importo del contributo al mantenimento della prole è stato in tal misura determinato sia perché le parti hanno raggiunto un'intesa in merito (come risulta dai verbali di causa) sia perché il piccolo è di tenera età e la madre percepirà per intero l'A.U.U. sia perchè il di 41 anni, è in età CP_1 lavorativa ed è in buona salute nonché produce un reddito da lavoro di circa € 15.000,00 annui lordi, come risulta dalla documentazione in atti. Il così come concordato dalle parti, dovrà inoltre corrispondere a parte ricorrente, a CP_1 decorrere dal corrente mese di luglio 2025, le spese straordinarie che questa dovesse affrontare nell'interesse del figlio nella misura del 50%, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
5.- Va, altresì, disposto che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la (come peraltro concordato dalle parti Pt_1 all'ultima udienza), la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti.
6.- In ragione dell'intervenuto accordo delle parti su tutte le questioni concernenti la vita del comune figlio, fatta eccezione per il solo diritto di visita per cui le parti si sono rimessi al Tribunale, debbono essere compensate le spese di lite.
7.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.10.2024 da nei confronti così provvede: Parte_1 CP_1 1) affida il figlio minorenne della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre;
2) dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo: a) tutti i mercoledì dalle ore 18:00 sino al giovedì alle ore 21:00 (col pernottamento del mercoledì notte, come già sperimentato dalle parti); b) a settimane alterne dalle 18,00 del venerdì alle 21,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio un anno dalle h. 10,00 del 23/12 alle 21,00 del 30/12 e l'anno successivo secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giovedì Santo alle 21,00 del lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
4) dà atto che il presente regolamento degli incontri é puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre ed il figlio;
5) pone a carico di l'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal mese CP_1 di novembre 2024, l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora non già corrisposti) ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
6) pone altresì, a partire dal corrente mese di luglio 2025, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse del minore, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
7) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento diretto Pt_1 da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
8) compensa le spese di lite;
9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso il 1 luglio 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11137/2024 R.G. TRA
rappresenta e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Antonio Bosna;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresento e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Maria Laneve;
CP_1
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO Con ricorso iscritto a ruolo il 26.10.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva avuto una relazione more uxorio con dalla quale era nato il figlio CP_1 in data 23.01.2021; Per_1
2. le difficoltà della convivenza avevano determinato la cessazione della stessa;
3. il padre non aveva provveduto al mantenimento del piccolo fatta eccezione per un Per_1 unico versamento di € 400,00;
4. lei era gravata da un canone locativo di € 350,00 mensili;
chiedeva al Tribunale di Bari:
• di affidare il minore ad entrambi i genitori con suo collocamento prevalente presso la dimora della madre;
• di regolamentare gli incontri padre-figlio;
• che il padre si impegnasse a versare mensilmente, per il mantenimento del figlio, la somma di
€ 400,00 mensile, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio in data CP_1 15.05.2025, aderendo alle avverse richieste di affido condiviso con collocamento materno ma chiedendo al Tribunale di disciplinare gli incontri padre-figlio in modo da poter incontrare il minore regolarmente e di consolidare il loro ottimo rapporto nonchè di porre a suo carico l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento del minore € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 28.05.2025, previa audizione delle parti (che precisavano di aver raggiunto un'intesa in merito a tutte le questioni, ovvero l'affido condiviso con collocamento materno, il contributo paterno al mantenimento della prole di € 350,00 mensili, oltre Istat, al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'Assegno Unico Universale in favore della genitrice), la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. interveniva in giudizio con propria nota del 22.11.2024. DIRITTO
1.- Il ricorso merita accoglimento. È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
2.- Quanto all'affidamento, evidenzia il Collegio che non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale dell'affido condiviso sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico del minore. Pertanto, il figlio minorenne della coppia va affidato ad entrambi i genitori in condiviso (come richiesto dalle parti), riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita del figlio, che dovrà risiedere in via prevalente con la madre in ragione sia della sua maggiore capacità accuditiva ed essendo incontestato che lo stesso abbia convissuto ininterrottamente con la madre sin dalla nascita ed anche dopo l'allontanamento da casa del resistente.
3.- Quanto al regime degli incontri, deve applicarsi nel caso di specie quello ordinariamente applicato da questo Tribunale anche con riferimento ai pernottamenti del minore con il padre nei week-end alternati e durante le festività; invero, non sussistono motivi ostativi rispetto a tale possibilità poichè solo consentendo al padre di tenere con sé il figlio anche di notte, potrà consolidarsi un significativo rapporto affettivo con lui, a tutela peraltro del corrispondente interesse del minore. I rapporti tra i genitori rispetto al minore vanno pertanto regolati come da dispositivo che segue.
4.- Premesso che la madre vi provvederà in via diretta (la madre ha prodotto due attestazioni dell'A.E., da cui emergono “redditi esenti” per gli anni di imposta 2021, 2022, 2023 e 2024 davvero esigui e comunque mai superiori ai € 1.000,00 annui), a carico del resistente va posto CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre € 350,00 mensili a decorrere dal mese di novembre 2024 (mese successivo al deposito del ricorso, in ossequio al principio della domanda), oltre adeguamento annuale ISTAT;
il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora non già corrisposti) ed entro il 15 di ogni mese per quelle future. L'importo del contributo al mantenimento della prole è stato in tal misura determinato sia perché le parti hanno raggiunto un'intesa in merito (come risulta dai verbali di causa) sia perché il piccolo è di tenera età e la madre percepirà per intero l'A.U.U. sia perchè il di 41 anni, è in età CP_1 lavorativa ed è in buona salute nonché produce un reddito da lavoro di circa € 15.000,00 annui lordi, come risulta dalla documentazione in atti. Il così come concordato dalle parti, dovrà inoltre corrispondere a parte ricorrente, a CP_1 decorrere dal corrente mese di luglio 2025, le spese straordinarie che questa dovesse affrontare nell'interesse del figlio nella misura del 50%, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
5.- Va, altresì, disposto che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la (come peraltro concordato dalle parti Pt_1 all'ultima udienza), la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti.
6.- In ragione dell'intervenuto accordo delle parti su tutte le questioni concernenti la vita del comune figlio, fatta eccezione per il solo diritto di visita per cui le parti si sono rimessi al Tribunale, debbono essere compensate le spese di lite.
7.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.10.2024 da nei confronti così provvede: Parte_1 CP_1 1) affida il figlio minorenne della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre;
2) dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo: a) tutti i mercoledì dalle ore 18:00 sino al giovedì alle ore 21:00 (col pernottamento del mercoledì notte, come già sperimentato dalle parti); b) a settimane alterne dalle 18,00 del venerdì alle 21,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio un anno dalle h. 10,00 del 23/12 alle 21,00 del 30/12 e l'anno successivo secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giovedì Santo alle 21,00 del lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
4) dà atto che il presente regolamento degli incontri é puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre ed il figlio;
5) pone a carico di l'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal mese CP_1 di novembre 2024, l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora non già corrisposti) ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
6) pone altresì, a partire dal corrente mese di luglio 2025, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse del minore, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
7) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento diretto Pt_1 da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
8) compensa le spese di lite;
9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso il 1 luglio 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato