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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1544 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi 1 presso l'avv. Parte_1 Marcello Padovani (C.F. , fax 0681157583) che lo C.F._1 rappresenta e difende, come da delega in calce al ricorso in appello.
Appellante E
, già Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Curatola con
[...] studio in Reggio Calabria, via Pio XI n. 94/E, ed ivi elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla memoria di costituizione in appello. E
CP_3
Appellato Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5889/2023 depositata il 7/6/2023 Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ritualmente di primo grado l'attuale parte appellente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229003063988000, notificatagli il 2 marzo 2022, contenente, tra l'altro, la richiesta di pagamento di contributi in ordine ai quali l'Istituto previdenziale aveva notificato l'avviso CP_3 di addebito n. 39720160033417780000, nonché le cartelle di pagamento nn.
09720080240715648000, 09720080275036385000, 09720090075789229000.
Sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica degli atti presupposti sopraindicati e, in ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo CP_ dell' tenuto conto dell'epoca di notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta negli anni 2009, 2010 e 2017.
Chiedeva al giudice di primo grado di: “accertare e dichiarare la nullità/inesistenza/invalidità per la mancata notificazione delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito descritti in narrativa (nn. 09720080240715648000,
09720080275036385000, 09720090075789229000, 39720160033417780000) e/o dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 90030639 88/000; - in accoglimento della pretesa del ricorrente all'accertamento negativo del credito vantato da controparte, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito vantato dalla controparte e/o per l'intervenuta decadenza dell'Agente della riscossione nella formazione del ruolo. - in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615-617 c.p.c. e/o art. 24 d.lgs.
46/1999 spiegata dal ricorrente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito vantato dalla controparte e/o per l'intervenuta decadenza dell'Agente della riscossione nella formazione del ruolo. -
Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' deducendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda, concludendo quindi per il suo rigetto, evidenziando che in epoca antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio vi era stata la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione costituiti da intimazioni di pagamento, preavviso di iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo nonché di pignoramento presso terzi. CP_ L' come del resto in questo grado di giudizio, benché ritualmente citata restava contumace.
Con la sentenza gravata il primo giudice ha così statuito:- respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese Controparte_4 generali al 15%, Iva e cpa come per legge.
Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la riforma con Pt_1 accoglimento delle originarie conclusioni in questa sede riproposte.
Si è costituita l' resistendo all'appello Controparte_5 chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata decisa.
Sostiene l'appellante che con riguardo alle cartelle e avvisi di addebito indicati in primo grado si era contestata l'intervenuta notificazione e si era comunque dedotta l'intervenuta prescrizione successiva alla formazione del esecutivo.
Il riferimento riguarda l'avviso di addebito n. 09720080240715648000 (contestato per la parte di contributi ) di cui alla cartella INPS SEDE EUR CP_3 Pt_2
10/3/2010 per € 3252,26; quella recante il n. 9720080275036385000 (Cartella
SEDE DI ROMA EUR) 5/5/2009 per € 6500,26; quella recante il n. CP_3
09720090075789229000 (Cartella SEDE DI ROMA EUR) 8/4/2009 per € CP_3
2674,29; quella recante il n. 39720160033417780000 Avviso di addebito CP_3
SEDE DI ROMA EUR 8/1/2017 per € 2734,24.
Nonostante le notifiche intervenute, nell'appello si ritiene che sia comunque maturata la prescrizione quinquennale per essere intervenuto l'atto interruttivo solo in data 28/10/2016; mentre per la n. 39720160033417780000 del 8/1/2017 non vi sarebbe prova della notifica nel fascicolo di primo grado non vi sarebbe prova della notifica.
Ad avviso del Collegio l'appello deve essere respinto.
L'appellante si limita a sostenere che il giudice abbia errato nel non aver considerato l'intervenuta maturazione della prescrizione quinquennale successiva alla formazione del titolo, affermando, in un passaggio dell'appello, che in sede di costituzione l' avrebbe depositato Controparte_1 documentazione che “dimostra l'avvenuta prescrizione dei crediti ex adverso azionati”.
L'errore della sentenza di primo grado risiderebbe “nell'aver ritenuto "sanata" la prescrizione da un atto interruttivo notificato nel 2016 quando la prescrizione era sicuramente già maturata”.
L'appellante tuttavia omette di prendere posizione sugli ulteriori e diversi atti interruttivi della prescrizione comunque acquisti al processo e riemersi a fronte della costituzione dell' . Controparte_6
Orbene sarebbe spettato all'appellante confutare singolarmente l'inidoneità dei documenti già prodotti nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado di a far decorrere, dalla data delle rispettive notifiche, non contestate, a far CP_7 nuovamente decorrere la prescrizione (n.
8 - n. 14 preavviso di fermo amministrativo n. 09780201400007509000, notificato in data 02.07.2014 - relativo a tutte le cartelle in contestazione;
comunicazione preventiva di ipoteca n.
09776201500011806000 notificata in data 29.09.2015 - relativo a tutte le cartelle in contestazione;
intimazione di pagamento n. 09720149033099403000, notificata il 10.04.2014 - relativa alla cartella n. 09720080275036385000; intimazione di pagamento n. 09720169053611121000, notificata a mezzo pec il 28.10.2016 - relativo a tutte le cartelle in contestazione;
intimazione di pagamento n.
09720189024207921000, notificata a mezzo pec il 18.05.2018, relativo alle cartelle CP_ esattoriali ed all'avviso di addebito atto di pignoramento crediti presso terzi n. 09784201800021593001, notificato a mezzo pec in data 12.10.2018, relativo alle CP_ cartelle esattoriali ed all'avviso di addebito relativo alle cartelle esattoriali ed CP_ all'avviso di addebito .
Appare fuori sesto poi il rilievo secondo cui in forza del principio dell'irrinunciabilità della prescrizione, “nessun effetto sanante poteva tuttavia essere ricondotto all'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento del
2016”, volendosi significare che i contributi prescritti non possono essere richiesti ovvero ricevuti, perché si tratta di recupero di contributi omessi rivendicati per tempo, tanto che lo stesso appellante sostiene di eccepire la prescrizione successiva alla formazione del titolo.
Del resto se si eccepisce l'omessa notifica della cartella o dell'avviso di addebito presupposti all'intimazione di pagamento, tale azione è configurabile come opposizione agli atti esecutivi e va proposta entro 20 gg ex art. 617 c.p.c.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. sarebbe percorribile solo quando sia stata provata l'omessa notifica della cartella presupposta, perché in tal caso non sarebbe intervenuta l'interruzione della prescrizione.
Conclusivamente l'appello va respinto. Le spese del grado si compensano in ragione della qualità dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1544 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi 1 presso l'avv. Parte_1 Marcello Padovani (C.F. , fax 0681157583) che lo C.F._1 rappresenta e difende, come da delega in calce al ricorso in appello.
Appellante E
, già Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Curatola con
[...] studio in Reggio Calabria, via Pio XI n. 94/E, ed ivi elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla memoria di costituizione in appello. E
CP_3
Appellato Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5889/2023 depositata il 7/6/2023 Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ritualmente di primo grado l'attuale parte appellente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229003063988000, notificatagli il 2 marzo 2022, contenente, tra l'altro, la richiesta di pagamento di contributi in ordine ai quali l'Istituto previdenziale aveva notificato l'avviso CP_3 di addebito n. 39720160033417780000, nonché le cartelle di pagamento nn.
09720080240715648000, 09720080275036385000, 09720090075789229000.
Sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica degli atti presupposti sopraindicati e, in ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo CP_ dell' tenuto conto dell'epoca di notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta negli anni 2009, 2010 e 2017.
Chiedeva al giudice di primo grado di: “accertare e dichiarare la nullità/inesistenza/invalidità per la mancata notificazione delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito descritti in narrativa (nn. 09720080240715648000,
09720080275036385000, 09720090075789229000, 39720160033417780000) e/o dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 90030639 88/000; - in accoglimento della pretesa del ricorrente all'accertamento negativo del credito vantato da controparte, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito vantato dalla controparte e/o per l'intervenuta decadenza dell'Agente della riscossione nella formazione del ruolo. - in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615-617 c.p.c. e/o art. 24 d.lgs.
46/1999 spiegata dal ricorrente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito vantato dalla controparte e/o per l'intervenuta decadenza dell'Agente della riscossione nella formazione del ruolo. -
Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' deducendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda, concludendo quindi per il suo rigetto, evidenziando che in epoca antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio vi era stata la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione costituiti da intimazioni di pagamento, preavviso di iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo nonché di pignoramento presso terzi. CP_ L' come del resto in questo grado di giudizio, benché ritualmente citata restava contumace.
Con la sentenza gravata il primo giudice ha così statuito:- respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese Controparte_4 generali al 15%, Iva e cpa come per legge.
Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la riforma con Pt_1 accoglimento delle originarie conclusioni in questa sede riproposte.
Si è costituita l' resistendo all'appello Controparte_5 chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata decisa.
Sostiene l'appellante che con riguardo alle cartelle e avvisi di addebito indicati in primo grado si era contestata l'intervenuta notificazione e si era comunque dedotta l'intervenuta prescrizione successiva alla formazione del esecutivo.
Il riferimento riguarda l'avviso di addebito n. 09720080240715648000 (contestato per la parte di contributi ) di cui alla cartella INPS SEDE EUR CP_3 Pt_2
10/3/2010 per € 3252,26; quella recante il n. 9720080275036385000 (Cartella
SEDE DI ROMA EUR) 5/5/2009 per € 6500,26; quella recante il n. CP_3
09720090075789229000 (Cartella SEDE DI ROMA EUR) 8/4/2009 per € CP_3
2674,29; quella recante il n. 39720160033417780000 Avviso di addebito CP_3
SEDE DI ROMA EUR 8/1/2017 per € 2734,24.
Nonostante le notifiche intervenute, nell'appello si ritiene che sia comunque maturata la prescrizione quinquennale per essere intervenuto l'atto interruttivo solo in data 28/10/2016; mentre per la n. 39720160033417780000 del 8/1/2017 non vi sarebbe prova della notifica nel fascicolo di primo grado non vi sarebbe prova della notifica.
Ad avviso del Collegio l'appello deve essere respinto.
L'appellante si limita a sostenere che il giudice abbia errato nel non aver considerato l'intervenuta maturazione della prescrizione quinquennale successiva alla formazione del titolo, affermando, in un passaggio dell'appello, che in sede di costituzione l' avrebbe depositato Controparte_1 documentazione che “dimostra l'avvenuta prescrizione dei crediti ex adverso azionati”.
L'errore della sentenza di primo grado risiderebbe “nell'aver ritenuto "sanata" la prescrizione da un atto interruttivo notificato nel 2016 quando la prescrizione era sicuramente già maturata”.
L'appellante tuttavia omette di prendere posizione sugli ulteriori e diversi atti interruttivi della prescrizione comunque acquisti al processo e riemersi a fronte della costituzione dell' . Controparte_6
Orbene sarebbe spettato all'appellante confutare singolarmente l'inidoneità dei documenti già prodotti nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado di a far decorrere, dalla data delle rispettive notifiche, non contestate, a far CP_7 nuovamente decorrere la prescrizione (n.
8 - n. 14 preavviso di fermo amministrativo n. 09780201400007509000, notificato in data 02.07.2014 - relativo a tutte le cartelle in contestazione;
comunicazione preventiva di ipoteca n.
09776201500011806000 notificata in data 29.09.2015 - relativo a tutte le cartelle in contestazione;
intimazione di pagamento n. 09720149033099403000, notificata il 10.04.2014 - relativa alla cartella n. 09720080275036385000; intimazione di pagamento n. 09720169053611121000, notificata a mezzo pec il 28.10.2016 - relativo a tutte le cartelle in contestazione;
intimazione di pagamento n.
09720189024207921000, notificata a mezzo pec il 18.05.2018, relativo alle cartelle CP_ esattoriali ed all'avviso di addebito atto di pignoramento crediti presso terzi n. 09784201800021593001, notificato a mezzo pec in data 12.10.2018, relativo alle CP_ cartelle esattoriali ed all'avviso di addebito relativo alle cartelle esattoriali ed CP_ all'avviso di addebito .
Appare fuori sesto poi il rilievo secondo cui in forza del principio dell'irrinunciabilità della prescrizione, “nessun effetto sanante poteva tuttavia essere ricondotto all'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento del
2016”, volendosi significare che i contributi prescritti non possono essere richiesti ovvero ricevuti, perché si tratta di recupero di contributi omessi rivendicati per tempo, tanto che lo stesso appellante sostiene di eccepire la prescrizione successiva alla formazione del titolo.
Del resto se si eccepisce l'omessa notifica della cartella o dell'avviso di addebito presupposti all'intimazione di pagamento, tale azione è configurabile come opposizione agli atti esecutivi e va proposta entro 20 gg ex art. 617 c.p.c.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. sarebbe percorribile solo quando sia stata provata l'omessa notifica della cartella presupposta, perché in tal caso non sarebbe intervenuta l'interruzione della prescrizione.
Conclusivamente l'appello va respinto. Le spese del grado si compensano in ragione della qualità dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa