Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Massimo Coltro Presidente estensore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1551/2023 r.g. promossa da
(“c.d.: nato a [...] il 14 dicembre Parte_1 Pt_2
1977 (Cod. Fisc.: ) residente in [...]d'Orlando (ME), C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Bonfiglio per mandato e domiciliato come in atti – appellante –
contro
(Cod. Fisc. e P. IVA: in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante , con sede in Vedelago (TV), rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Giuseppe Duca per mandato e domiciliata come in atti –
appellata e appellante incidentale condizionata –
o O o
appelli contro sentenza del Tribunale di Treviso
o 0 o
1
Affinchè l'Ecc.ma Corte Civile d'Appello di Venezia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia: in rito: - rimettere la causa in decisione;
nel merito: I) Riformare la sentenza impugnata nelle parti censurate e specificate, e per l'effetto, accogliere le seguenti domande e conclusioni già proposte con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed oggi riproposte: 1) Ritenere e dichiarare che l'imbarcazione del
[...]
modello MIRA 44 SC HTOP, targata 4RM 244/D, Controparte_3
dotata di due motori Volvo Penta 370 HP CAD. MATR. 206034521 /
206034524, venduta dalla in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al SI odierno attore, era affetta dai vizi, che hanno Parte_1
determinato l'inidoneità all'uso, la perdita di valore e i danni, specificati nel corpo del presente atto. 2) Ritenere e dichiarare che in relazione ai suddetti vizi e danni di cui al primo punto di domanda, la in persona CP_1
dell'amministratore – legale rappresentante p.t., è responsabile ai sensi degli artt. 1476 e 1490 e seguenti del codice civile nei confronti del SI NO
CO odierno attore. 3) Ritenere e dichiarare che, per effetto, dei suddetti vizi l'imbarcazione per cui è causa ha subito il deprezzamento di valore sopra esposto, pari a Euro 18.490,20, nei limiti riconosciuti dal CTU di primo grado, ovvero nella misura di Euro 4.537,71 (tasse incluse), da decurtare dal corrispettivo, di Euro 170.000,00, pattuito e pagato dal SI a Parte_1
e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del CP_1
legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento della somma di Euro
4.537,71 (tasse incluse), oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore del SI , odierno attore, da dì in cui è stata corrispostala detta Parte_1
2 somma al dì in cui sarà restituita. 4) In via subordinata rispetto alla domanda sub 3), per la denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse ritenere che le somme esborsate dal SI per ripristinare l'imbarcazione per Parte_1
cui è causa in guisa da servire per l'uso per il quale era stata acquistata, non siano, in toto o parzialmente riferibili e/o equiparabili alla diminuzione di valore della stessa imbarcazione, ritenere e dichiarare che l'attore ha diritto alla refusione delle stesse somme a titolo di risarcimento del danno imputabile a colpa e responsabilità della e, per l'effetto, condannare CP_1
quest'ultima in persona del legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento delle medesime somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
in favore del SI , odierno attore. 5) ….6) Ritenere e dichiarare Parte_1
che il SI ha indebitamente pagato alla l'importo Parte_1 CP_1
di Euro 32.049,44 a titolo di IVA (22%), anche previa declaratoria di falsità
della dichiarazione unilaterale di vendita effettuata dalla SIa CP
, amministratore – legale rappresentante della e, per
[...] CP_1
l'effetto, condannare la alla restituzione e, quindi, al pagamento, CP_1
della detta somma in favore del SI , con la maggiorazione Parte_1
degli interessi legali maturati dal dì in cui è stata corrisposta al dì in cui sarà
restituita… II) In riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha condannato il SI a pagare alla le spese, Parte_1 CP_1
competenze ed onorari di lite, di primo grado, nella misura di Euro 8.500,00,
oltre spese generali, IVA e CPA, nonché a pagare le spese di CTU, nella misura di Euro 3.400,04, condannare la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a pagare al SI le spese, Parte_1
competenze ed onorati di lite del giudizio di primo grado, da distrarsi in
3 favore del sottoscritto difensore antistatario (quanto a competenze ed onorari), e le spese di CTU sopra specificate che sono state già pagate dall'odierno appellante, e ciò anche in accoglimento della domanda di pagamento delle spese di lite formulata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sopra trascritta e che deve ritenersi riproposta. III.
Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a rifondere al SI le spese, competenze ed onorati di lite del Parte_1
presente giudizio di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario (quanto a competenze ed onorari).
Conclusioni per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, ogni contrario assunto disatteso, respinta ogni avversa istanza, anche istruttoria,
eccezione e conclusione, In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello proposto dal SI per il mancato rispetto dell'art. 342 Parte_1
c.p.c. per le ragioni evidenziate in narrativa del presente atto, con ogni conseguente provvedimento di legge e condanna dell'appellante alla rifusione di compensi e spese di lite, anche del presente grado, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- dichiarare, in assenza di ragionevole probabilità
di accoglimento dell'appello avversario in base a tutto quanto argomentato ed eccepito nella presente comparsa di costituzione e risposta, la inammissibilità
dell'impugnazione del SI ai sensi degli artt. 348 bis e 348 Parte_1
ter c.p.c. con ogni conseguente provvedimento di legge e condanna dell'appellante alla rifusione di compensi e spese di lite, anche del presente grado, oltre spese generali ed accessori come per legge;
In via principale: -
nella denegata e non creduta ipotesi di mancata pronuncia di inammissibilità
4 dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. o 348 bis e ter c.p.c., accertata e dichiarata, in ogni caso, ex art. 345 c.p.c., le novità introdotte dall'appellante e rilevate nella narrativa del presente atto, nonchè maturate in capo al SI
le decadenze di legge, anche ex art. 346 c.p.c. ed il conseguente Parte_1
giudicato, rigettare, comunque, per tutte le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, tutti i motivi di appello formulati dal SI , in quanto infondati in fatto e in diritto e, Parte_1
comunque, rigettare in toto l'avverso appello e le domande e conclusioni con lo stesso formulate, e, conseguentemente ed in ogni caso, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso n. 1175/2023
pubblicata in data 4.7.2023 e notificata in data 5.7.2023, con condanna dell'appellante alla rifusione di compensi e spese, oltre spese generali ed accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio. - In via incidentale e condizionata all'accoglimento dell'appello principale e, quindi, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di accogliere, anche solo in parte, i motivi di appello e lo stesso appello avversario e dovesse riformare anche solo in parte la sentenza impugnata,
accogliere l'appello incidentale condizionato proposto da per tutti CP_1
i motivi espressi, a sostegno dello stesso, nella narrativa della presente comparsa e riformare, di conseguenza, la sentenza impugnata e, per l'effetto,
rigettare, comunque, le domande e conclusioni tutte del SI . Parte_1
- In ogni caso con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali ed accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio;
In subordine: - nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, di conseguente riforma anche parziale della sentenza
5 impugnata e di mancato accoglimento del proposto appello incidentale condizionato, limitare la condanna della nei limiti di quanto CP_1
accertato dal CTU nel corso del primo grado di giudizio e dunque Per_1
di € 3.717,40 oltre ad IVA, in ogni caso con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio per via del riconoscimento solo parziale della domanda di primo grado del SI che ammontava ad € Parte_1
65.539,64”
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 4 settembre 2023, (detto ) Parte_1 Pt_2
evocava avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la CP_1
sentenza n. 1175/2023 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 4 luglio 2023 e notificata il 5 luglio successivo) che qualificato il rapporto inter partes nella compravendita con datio in solutum (per una imbarcazione consegnata in parziale pagamento per la vendita di un natante di poi risultato CP_1
viziato) aveva accertato l'esistenza del vizio nella rottura della cuffia cardano del motore sinistro del natante venduto da , ma aveva rigettato tanto la CP_1
domanda di riduzione del prezzo ex art. 1492 cod. civ. quanto quella risarcitoria rilevando che aveva ignorato senza colpa il vizio occulto CP_1
del natante;
aveva parimenti rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e di accertamento dell'indebito per l'iva; aveva rigettato le ulteriori domande e l'aveva condannato alle spese.
Con il primo motivo riproponeva le iniziali domande di accertamento del vizio e di riduzione del corrispettivo (quanti minoris) sostenendo l'errore del primo giudice e chiedendo la riduzione del corrispettivo per l'importo dei vizi e dei costi per rendere l'imbarcazione idonea all'uso per il quale era stata
6 pattuita o di altro importo pari alle somme sborsate o accertate in c.t.u.. Si
doleva, con il secondo motivo, dell'errato addebito dell'iva stante la mancata emissione di fattura in dissenso dalla pronuncia e posti gli accordi. Con il terzo motivo lamentava l'addebito delle spese, di conseguenza.
Si costituiva contestando l'appello, anche per genericità ed CP_1
inammissibilità, chiedendone la reiezione. Proponeva appello incidentale condizionato contestando con lo stesso, in caso di accoglimento dell'avverso gravame, il danno per la rottura della cuffia in mancanza di prove del vizio che avrebbe dovuto offrire. Parte_1
La causa veniva rimessa alla decisione all'udienza del 20 gennaio 2025 con modalità telematiche non in presenza, con assegnazione a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello principale è infondato e va rigettato.
E' fondato l'appello incidentale condizionato di per quanto di CP_1
seguito.
La sentenza del Tribunale di Treviso va parzialmente riformata.
Le eccezioni di ex artt. 348 bis e ter Cod. proc. Civ. sono assorbite (la CP_1
prima) ed inammissibile (la seconda) per abrogazione della norma prima del gravame.
Le spese dei due gradi di giudizio la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori del D.M. 55/2014 e successive modifiche a carico dell'appellante unitamente a quelle della c.t.u..
Deve darsi atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
7 dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
4.1.- Il Tribunale di Treviso, per quanto ancora rileva, qualificò il rapporto nella compravendita con datio in solutum, accertò i vizi ma rigettò le domande di riduzione del corrispettivo e risarcitorie articolate da per il Parte_1
natante acquistato, osservando che:
-) ai fini della garanzia di cui all'art. 1490 Cod. Civ. era stato accertato, anche con c.t.u., che il vizio che aveva reso inidoneo l'utilizzo del natante era costituito dalla rottura (recte: fessurazione) della cuffia (soffietto) cardano del motore sinistro e questo aveva determinato l'entrata dell'acqua marina nello scavo;
i restanti vizi non erano stati dimostrati;
-) era da rigettare la domanda di riduzione del prezzo ex art. 1492 cod. civ.
posto che la norma mirava a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione ed a porre il compratore nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato immune da vizi;
e poiché aveva chiesto la riduzione ex art. 1492 c.c. per l'importo Parte_1
di €. 18.490,20 pari al corrispettivo pagato per rendere l'imbarcazione idonea all'uso, conseguiva che il predetto importo non poteva dirsi funzionale al riequilibrio delle prestazioni contrattuali, ma semmai al risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ.;
-) peraltro le operazioni erano state svolte per ripristinare l'imbarcazione e di conseguenza il vizio era stato eliminato senza diminuzione del valore del bene;
8 -) la domanda di risarcimento ex art. 1494 Cod. Civ. era da rigettare in quanto la venditrice aveva offerto la prova positiva dell'assenza di colpa perché
(fattura n. 115 del 11 giugno 2019) emergeva che aveva incaricato a sue spese la Biondi S.r.l. di effettuare il tagliando completo dei motori e dei piedi,
nonché un controllo generale degli impianti dell'imbarcazione ed in quanto aveva sostituito la trasmissione dei motori in data 2 agosto 2017. Ne CP_1
derivava che le cuffie polimeriche delle trasmissioni, al momento in cui l'attore era entrato in possesso del mezzo, avevano 23 mesi e, come evidenziato dal c.t.u., tali elementi erano soggetti ad usura e necessitavano una sostituzione periodica indicativamente ogni 24 mesi;
-) il c.t.u., in replica alle osservazioni di parte attrice, aveva soggiunto che:
non è stata disposta alcuna indagine per determinare il collasso del manufatto polimerico che Attrice fa risalire con certezza alla vetustà dell'oggetto,
mentre invece altri fattori potrebbero aver provocato l'anticipata rottura del soffietto che, come già richiamato precedentemente solamente in veste di notizia tecnica, non aveva ancora concluso il proprio ciclo di vita di 24 mesi secondo le indicazioni della casa madre costruttrice e secondo i documenti agli atti (Relazione CTU pag. 32);
-) l'eventuale rottura della cuffia non avrebbe potuto dirsi imputabile a CP_1
che si era adoperata per svolgere il controllo motori prima della vendita;
-) per quanto concerne la regolare sostituzione periodica della cuffia, la stessa era indubbiamente successiva al momento in cui l'attore era entrato in possesso del natante;
9 -) il venditore aveva offerto la prova liberatoria;
-) il danno non patrimoniale non era stato provato;
-) la domanda di accertamento dell'indebito di € 32.049,44 per l'IVA (22%)
era inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere rivolta all'Erario;
-) le spese seguivano la soccombenza.
4.2.- Le censure dell'appellante, pur comprensibili e specifiche, in dissenso dalle avverse eccezioni, non meritano condivisione a fronte della ratio
decidendi, come di seguito integrata, e della fondatezza dell'appello incidentale condizionato di . CP_1
5.1.- Con il primo complesso motivo l'appellante ha posto critica alla sentenza tanto per il rigetto della domanda di riduzione del prezzo - actio
quanti minoris ex art. 1492 Cod. Civ. - sia per il rigetto della domanda ex art. 1494 Cd. Civ. in relazione ai vizi del natante.
5.2.- Il motivo non può essere accolto.
5.3.- Partendo dal profilo in iure si premette che (Cass. S.U. n. 11784 del 3
maggio 2019) in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1494 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi mentre in tema di azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 Cod. Civ.
(Cass. ordinanza n. 4300 del 16 febbraio 2024), ove sia sorta l'obbligazione di garanzia, trattandosi di vizi non facilmente riconoscibili, grava sul
10 venditore una presunzione di loro conoscenza, per superare la quale non è
sufficiente provare di non averli conosciuti, occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa.
5.4.1- L'appello attinge in primis il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 1494 Cod. Civ. ma in termini ingiustificati perché le argomentazioni non pongono motivata critica alla statuizione che ha accertato che aveva CP_1
offerto valida prova liberatoria a comprovare che aveva ignorato, senza sua colpa, i vizi del natante a fronte della mancata prova dei vizi da parte dell'acquirente Il tutto fermo restando che neppure risulta la Parte_1
prova del vizio imputabile alla venditrice (come di seguito).
Infatti in tema di azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 Cod. Civ. (Cass. ordinanza n. 4300 del 6 febbraio 2024), ove sia sorta l'obbligazione di garanzia, trattandosi di vizi non facilmente riconoscibili, grava sul venditore una presunzione di loro conoscenza, per superare la quale non è sufficiente provare di non averli conosciuti,
occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa. Nel caso la pronuncia ha puntualmente evidenziato che la venditrice aveva sottoposto a controllo il natante, prima della vendita, anche per i profili relativi al preteso sinistro che occupa, accertandone la regolarità con esclusione di ogni colpa;
fermo restando che neppure risulta prova del vizio.
Il tutto rilevando che:
la venditrice aveva incaricato a sue spese la Biondi S.r.l. di effettuare il tagliando completo dei motori e dei piedi, nonché un controllo generale degli
11 impianti dell'imbarcazione; aveva sostituito la trasmissione dei motori in data
2 agosto 2017 (cfr. doc. 6 parte convenuta, fattura 71 di ), Testimone_1
tanto che le cuffie polimeriche delle trasmissioni, al momento in cui l'acquirente era entrato in possesso del mezzo, avevano 23 mesi e come evidenziato dal CTU (pag. 10) tali elementi erano soggetti ad usura e necessitavano di una sostituzione periodica indicativamente ogni 24 mesi;
il c.t.u. in replica alle osservazioni di parte attrice aveva soggiunto che: “non
è stata disposta alcuna indagine per determinare il collasso del manufatto polimerico che Attrice fa risalire con certezza alla vetustà dell'oggetto,
mentre invece altri fattori potrebbero aver provocato l'anticipata rottura del soffietto che, come già richiamato precedentemente solamente in veste di notizia tecnica, non aveva ancora concluso il proprio ciclo di vita di 24 mesi secondo le indicazioni della casa madre costruttrice e secondo i documenti agli atti.” (pag. 32);
la sostituzione avrebbe dovuto essere successiva al momento dell'alienazione del natante e l'eventuale rottura della cuffia non avrebbe potuto dirsi imputabile alla venditrice che si era adoperata per svolgere il controllo dei motori prima della vendita;
per quanto concerne la regolare sostituzione periodica della cuffia la stessa avrebbe dovuto essere successiva al momento in cui era entrato Parte_1
in possesso del natante;
la venditrice aveva offerto la prova liberatoria e, essendo mancando l'elemento soggettivo della colpa, non era tenuta al risarcimento del danno.
12 5.4.2.- La prova liberatoria afferiva alla dimostrazione, offerta, che la venditrice aveva controllato le parti del motore del natante poi oggetto di rottura ed aveva provveduto anche alla sostituzione dei pezzi che avrebbero avuto validità per i successivi 24 mesi tanto che - e nemmeno l'appellante ha dedotto alcunché sul punto - non si vede cos'altro avrebbe dovuto fare
[...]
CP_1
5.4.3.- Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe violato l'art. 115 c.p.c. in quanto non avrebbe considerato che non aveva contestato CP_1
tempestivamente che al momento della consegna la cuffia: 1) fosse usurata e fessurata;
2) e che non fosse stata sostituita in sede di manutenzione annuale dei motori per consentire la navigazione per l'anno successivo in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti e che anzi aveva confermato un tanto. CP_1
In realtà la contestazione deve essere apprezzata non in termini parcellizzati e contrari a buona fede ma valutando la sostanziale posizione della parte tenuta e che nel caso aveva effettivamente posto critica alla pretesa negando i vizi (indimostrati) e la loro ascrivibilità come di seguito “Precisato quanto sopra, si rileva, con riferimento agli ex adverso lamentati vizi, come in atti non vi sia la prova di alcunché, né del fatto che i pretesi, indimostrati e qui fermamente contestati danni siano stati il frutto dell'asserita rottura di una cuffia, né delle ragioni per cui detta cuffia si sarebbe rotta, né del fatto che si sarebbe trattato di un vizio occulto, né dell'avvenuta tempestiva denuncia dei pretesi e qui integralmente contestati vizi”. Il tutto esclude pure l'ammissione.
5.4.4.- Il fatto che il c.t.p. di avesse evidenziato la sostituzione delle CP_1
cuffie 22 mesi prima, è circostanza ben nota, considerata nella sentenza e tale
13 da escludere la presunzione di colpa della venditrice che si era attivata per il controllo del motore del natante.
5.4.5.- Quanto alla contestazione della ricostruzione operata dal c.t.u., che aveva indicato in 22 i mesi dall'intervento di sostituzione della cuffia a quello dell'evento di rottura, entro il termine di 24 mesi, la censura appare apodittica ed errata in quanto la fattura di riferimento del 2 agosto 2017 (Volvo Penta,
) parla di trasmissione completa (con la sostituzione) ed il Testimone_1
consulente d'ufficio, sulla base della stessa, ha tratto il convincimento tecnico dell'avvenuta sostituzione;
l'appellante, non ha diversamente giustificato tale importante e costoso intervento sulla trasmissione come riferito ad ipotesi diverse di rottura della cuffia.
5.4.6.- Essendo stata fornita la prova liberatoria dalla venditrice è del tutto irrilevante, ai fini dell'appello, la censura sul preteso riconoscimento del pregiudizio da parte del c.t.p. di anche in quanto lo stesso consulente di CP_1
parte non avrebbe potuto impegnare . CP_1
5.4.7.- Il fatto che il primo giudice non avrebbe considerato che “In data 8
maggio 2019, il perito nautico dell'attore effettuava Persona_2
una relazione sullo stato dell'imbarcazione MIRA ed evidenziava alcuni interventi da eseguire (cfr. anche perizia doc. 7 parte attrice allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ.)” e che “I convenuti assicuravano che tali interventi sarebbero stati sostenuti dalla citata società
insieme alla manutenzione annuale dei motori, come riportato dallo scambio di e-mail fra il 14-15 maggio 2019 fra le parti (cfr. anche doc. 8-9-10-11 parte attrice allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ.)” è
14 privo di rilievo per la unilateralità delle affermazioni contrastanti con la ratio
decidendi.
5.4.8.- L'appellante adduce la consapevolezza di controparte di aver
“infedelmente omesso la sostituzione delle cuffie che, se conosciuta, avrebbe indotto il a non pagare il prezzo, ha dolosamente omesso indicare al Pt_1
che, entro un mese dalla consegna in acqua dell'imbarcazione, avrebbe Pt_1
dovuto sostituire le cuffie delle trasmissioni poppiere che, in tesi (non dimostrata) aveva sostituito 23 mesi prima, intervento che comporta l'alaggio dell'imbarcazione a terra e lo smontaggio delle trasmissioni;
sicché il Pt_1
non era affatto consapevole di tale circostanza e non aveva motivo di non riporre affidamento nel suddetto impegno assunto dalla . Ma il CP_1
tutto non poggia su alcun dato e appare frutto di illazione.
5.5.1.– Quanto all'azione quanti minoris ex art. 1492 Cod. Civ. per la riduzione del prezzo, la censura é infondata anche se la motivazione appare errata in accoglimento dell'appello incidentale subordinato di CP_4
(ed accoglimento) che si rende necessario in quanto tale azione non
[...]
postula, a differenza della precedente, la prova della colpa (Cass. sentenza n.
26852 del 29 novembre 2013) ma solo del vizio.
Ora, é vero che (Cass. sentenza n. 12852 del 21 maggio 2008 cit.) che nel contratto di compravendita, qualora il bene in oggetto presenti dei vizi che ne determinano la diminuzione del valore in relazione alla minore utilità che dal medesimo si può trarre, il compratore, esercitando l'"actio quanti minoris", ha diritto di chiedere una diminuzione del prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa
15 consegnata subisce a causa dei vizi, in modo tale da essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi;
ed è altrettanto vero che l'appellante (così la citazione) ha domandato proprio questo tanto che la sentenza, che ha negato la riduzione del prezzo sul presupposto che l'importo addotto non fosse
“funzionale al riequilibrio delle prestazioni contrattuali, ma semmai al risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ.” appare errata.
5.5.2.- Nel caso, non risulta affatto la prova del vizio della rottura della cuffia di trasmissione del motore sinistro, siccome ascrivibile alla venditrice fondato essendo, sul punto, l'appello incidentale condizionato di . Il motivo di CP_1
appello principale non merita accoglimento, con evidenti effetti anche per quanto sopra detto.
Premesso che la prova del vizio sarebbe spettata al compratore, per quanto sopra, la stessa non risulta offerta.
5.5.3.- La non contestazione non risulta ammissibile (ut supra) mentre alcuna prova costituenda risulta articolata a dimostrare il vizio;
dalla stessa c.t.u.
l'ascrivibilità alla venditrice del vizio della cuffia appare smentita “non vi è
la disposizione né di conoscere la responsabilità di quanto accaduto, né di indagare sui motivi che hanno portato alla rottura del manufatto polimerico”
(pag. 29) “si richiama l'attenzione sui contenuti del quesito i quali non prevedono alcuna forma di indagine in merito alle cause del danno analizzato nelle sue ammissibilità e necessità di ripristino né tantomeno relativamente alle responsabilità nella genesi dello stesso;
per tali motivi non si è dato corso ad indagini di merito, posto che come già illustrato, le indagini non potevano
16 comunque essere svolte per mancanza di certezze sulla certa attribuibilità
degli elementi da analizzare” (cfr. pag. 42). “La ricerca finalizzata al rintracciare elementi che nel rispetto delle parti potessero garantire la certezza dello sviluppo dell'evento e degli avvenuti interventi di ripristino ha portato ad un nulla di fatto in quanto in relazione all'evento che si dice sia avvenuto in navigazione, manca la “denuncia di evento straordinario” all'Autorità
Marittima che avrebbe quantomeno fornito un minimo di garanzia che l'evento sia realmente accaduto” (pag. 21) “… non è stata disposta alcuna indagine per determinare il collasso del manufatto polimerico che l'Attrice fa risalire con certezza alla vetustà dell'oggetto mentre invece altri fattori potrebbero aver provocato l'anticipata rottura del soffietto che, come già
richiamato precedentemente solamente in veste di notizia tecnica, non aveva ancora concluso il proprio ciclo di vita di 24 mesi secondo le indicazioni della casa madre costruttrice e secondo i documenti agli atti” (cfr. pag. 32).
Il tutto non soddisfa nemmeno il criterio della causalità in ambito civile secondo la regola del "più probabile che non".
5.5.4.- Non risulta allegazione e prova delle ragioni della rottura della cuffia di trasmissione e del fatto che la stessa sia dipesa da un vizio occulto. Non
risultano allegate, come detto, istanze per la prova costituenda ovvero il richiamo a documenti in materia, il tutto a fronte delle avverse contestazioni che fanno leva sui successivi interventi della per l'alaggio della CP_5
e della e sulla documentazione Controparte_6 Parte_3
fotografica dimessa a comprovare “che il problema di infiltrazioni di acqua non fosse insorto lo stesso giorno in cui i pezzi affetti dall'ossidazione
17 sarebbero stati smontati” ed a comprovare l'utilizzo del CO che aveva
“sottoposto l'imbarcazione ad un proprio perito prima dell'acquisto, ha poi con la stessa navigato per quasi due mesi dall'alto Adriatico sino alla Sicilia
passando anche per la Croazia dove ha fatto una vacanza, cfr. doc. n. 22
prodotto con la memoria n. 2)”
In disparte la fondatezza dell'eccezione di tardività della denuncia che il
Tribunale ha rigettato senza alcuna avversa censura dell'appellante incidentale essendo rimasta incontestata la ratio decidendi (“La tempestiva denuncia del vizio al venditore a mezzo p.e.c. del 9 agosto è stata provata dalle risultanze istruttorie depositate da parte attrice (cfr. docc. 15-16 parte attrice con denuncia dei vizi via p.e.c e successiva integrazione) ed è
sufficiente chiara e non equivoca in merito all'entità dei vizi”.
Il tutto toglie dunque ogni rilievo ad eventuale assenso del c.t.p. di parte alle ipotesi liquidatoria indicata dal c.t.u. se non altro anche perché il c.t.p. non può disporre del diritto in contesa né, tanto meno, operare riconoscimenti.
5.5.6.- Previo accoglimento dell'appello incidentale di con il CP_1
conseguente rigettato del motivo principale di per l'azione di Parte_1
riduzione, deve accertarsi che il danno non è dipeso da vizio occulto del quale sia responsabile la venditrice;
il tutto previa riforma della sentenza sul punto.
6.1. Con il secondo motivo si censura il rigetto della domanda di ripetizione di quanto pagato a titolo di IVA..
La censura è infondata anche se la motivazione va corretta.
18 6.2.1.- Dalla citazione del primo grado si apprende che il corrispettivo dell'imbarcazione era stato fissato in € 170.000,00 comprensivo dell'iva al
22% (per € 32.049,44) e che la fattura avrebbe costituito il titolo di legittimazione alla rivalsa anche per consentire al compratore la detrazione.
Poiché non aveva emesso le fatture per il reale l'importo sarebbe CP_1
mancata la legittimazione per l'iva tanto che la somma pagata in €. 32.049,44
a titolo di iva dal compratore sarebbe stata indebita.
Il Tribunale, quindi, rigettò la domanda per inammissibilità osservando che
“L'IVA è un'imposta indiretta gravante sui consumi e soggetta all'obbligo di rivalsa da parte dei soggetti passivi quali società, imprenditori o professionisti che comporta l'obbligo da parte del fornitore di addebitarla al cliente e di versarla allo Stato successivamente. Di conseguenza, tale domanda deve essere posta nei confronti dell'erario, come correttamente peraltro profilava nell'atto di citazione nel tratteggiare l'istituto della rivalsa dell'IVA (Atto di citazione, pag. 20: “Come noto, anche ai sensi degli artt. 18 e 21 del D.P.R.
n. 633/1972 e s.m.i., la fattura costituisce il titolo che legittima il venditore ad esercitare la c.d. rivalsa dell'IVA da versare all'Erario mettendo al contempo l'acquirente nella condizione di detrarre l'IVA addebitatagli in fattura”) e non verso la società convenuta”.
L'appellante, solamente in questa sede, soggiunge di aver pagato l'IVA
(22%), pari ad € 32.049,44, in esecuzione dell'accordo contrattuale con il quale si era che il prezzo pattuito avrebbe contemplato al suo interno l'IVA
da riversare all'Erario; che aveva poi emesso le due fatture, non CP_1
comunicate, dalle quali sarebbe risultato il regime del margine che non
19 avrebbe determinato l'obbligo di pagare l'IVA all'Erario; che era dunque evidente che aveva indebitamente pagato il suddetto importo a titolo di IVA
in attuazione degli artt. 18 e 21 del D.P.R. n. 633/1972.
6.2.2.- Premettendosi che l'obbligazione tributaria e la qualificazione del rapporto, ai fini fiscali, sfugge dalle pattuizioni privatistiche e soggiace alla disciplina inderogabile prevista e premettendosi pure che il giudice civile non ha giurisdizione sul rapporto tributario (art. 2 D.Lgs. 546/1992) si rileva che l'accordo negoziale prevedeva (dichiarazione vendita di del 5 giugno CP_1
2019) l'importo di €. 110.00 soggetto ad iva mentre nella precedente proposta di acquisto (aprile 2019) si indicava l'importo di €. 170.000 iva compresa ove dovuta come per legge con clausola non in contraddizione con la precedente e per la quale l'iva era da ricomprendere nel prezzo, ma ove dovuta (secondo la normativa inderogabile). Poiché dunque aveva emesso due CP_1
fatture per l'importo complessivo di €. 170.000 senza applicare l'iva (fattura n. 1266 del 4.6.2019, di € 110.00,00 e n. 4427 del 23.12.2020, di € 60.000,00)
assumendo di aver attuato in tal modo il regime del margine (si assumerebbe ex art. 36 L. 85 del 1995), la tesi dell'appellante perde rilievo in quanto il corrispettivo era da intendersi assoggettato ad iva se dovuta sicché nel caso,
ove la venditrice non aveva indicato l'iva nel prezzo, lo stesso era da intendersi, giuste le pattuizioni, senza l'applicazione dell'imposta come da fatture. La pretesa restitutoria articolata con il motivo va rigettata,
correggendo ancora una volta la motivazione.
7.- Il terzo motivo sulle spese (anche di c.t.u.), alla luce del rigetto dell'appello principale e delle domande di , va rigettato Parte_1
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p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta l'appello proposto da anche in accoglimento Parte_1
dell'appello incidentale subordinato di CP_1
- condanna l'appellante a rifondere le spese processuali a che si CP_1
liquidano per il primo grado in € 8.500,00, per compensi ed in € 9.991 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del
15% ed oltre alle spese della c.t.u.;
- dà atto che a carico della parte appellante sussiste l'obbligo processuale di versare, a norma dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, un contributo pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, se dovuto.
Venezia lì 21 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Massimo Coltro
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