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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/06/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 14276/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
sono presenti l'avv. AMATO STEFANIA per parte ricorrente nonché l'avv. Sparacino per la parte resistente.
L'avv. Amato insiste nell'accoglimento del ricorso alla luce della documentazione medica allegata, contesta la CTU.
L'avv. Sparacino si riporta alla memoria di costituzione e alle risultanze della CTU.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14276 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA nata a [...] il [...] C.F. rappresentata e difesa c Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefania Amato, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_2
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_2 - Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate con separati decreti di pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento e per lo status di portatore di handicap grave, ex comma 3 art. 3 L.104/92, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_2
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa, esaminate le conclusioni delle parti, all'odierna udienza la causa viene decisa.
Nel merito l'opposizione è infondata.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, dott.ssa , nominata in Persona_1
questa fase di opposizione, ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento delle prestazioni richieste, ha infatti così concluso “Nel corso dell'attuale procedimento
emerge che: La ricorrente, di anni 72, è affetta da: “Epilessia in trattamento. Ipertensione Arteriosa.
OSAS. Obesità grave con elefantiasi arti inferiori”. Non presenta i requisiti sanitari previsti dalla
legge per il riconoscimento dell'handicap grave (art. 3 comma 3 L104/92). Non presenta i requisiti
sanitari necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_2
con separati decreti di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 18.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile