Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4800/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/04/2025 da
1 Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Damiano Pezzotti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...], Corso XXII Marzo n. 24 con gli Avv.ti Viviana Alessandra Cugnasca e Paola Zanoni presso i quali ha eletto domicilio telematico
nato il [...] _1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica del decreto n. 1896/2021 del Tribunale di Milano emesso il 14/07/2021 e pubblicato in pari data.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1)il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con _1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita a Milano in Corso XXII Marzo n. 24, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti, in particolare, la sua crescita, istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2)il IG. potrà vedere e tenere con sé il figlio , salvi diversi accordi tra le parti, che Pt_1 _1 tengano conto in via prioritaria delle eIGenze del minore, secondo le seguenti modalità e termini:
- a weekend alternati dal venerdì pomeriggio, indicativamente dalle ore 16, prendendolo direttamente da scuola o da casa della madre, sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento da parte del padre direttamente a scuola o a casa della madre;
- infrasettimanalmente: nella settimana con weekend di spettanza paterna, un giorno infrasettimanale con pernottamento, indicativamente dal martedì alle ore 16, prendendolo direttamente da scuola o da casa della madre, sino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola;
nella settimana con weekend di spettanza materna, due giorni infrasettimanali con pernottamento, indicativamente dal mercoledì alle ore 16, prendendolo direttamente da scuola o da casa della madre, sino al venerdì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola. Il tutto fatti salvi eventuali impegni lavorativi straordinari e/o trasferte lavorative da parte di entrambi i genitori (di cui si darà congruo preavviso e che necessiteranno di accordi estemporanei), in base ai quali le visite mancate verranno recuperate, ove possibile;
- nei periodi di malattia del minore (che verranno accertati, solo laddove strettamente necessario, dal medico curante) qualora fosse impossibilitato a lasciare la residenza del genitore _1 presso il quale si trova, l'altro genitore avrà la possibilità di recuperare i giorni in cui è stato privato della possibilità di tenere con se il minore, accordandosi direttamente con l'altro genitore;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, per metà del complessivo periodo di vacanza e dunque per la prima metà comprensiva del Natale (indicativamente dal 22 al 29 dicembre, salvi diversi accordi in base al calendario scolastico da verificare di anno in anno) o per la seconda, comprensiva del capodanno (indicativamente dal 29 dicembre al 6 gennaio, salvi diversi accordi genitoriali, in base al calendario scolastico da verificare di anno in anno, e da assumere entro il 30 ottobre di ogni anno), secondo il principio dell'alternanza e nel rispetto delle alternanze in essere
(dandosi atto che, in occasione delle prossime vacanze natalizie, il primo periodo sarà di competenza della madre e il secondo del padre);
- in occasione delle vacanze scolastiche di Carnevale o di Pasqua, ad anni alterni, ovvero nella settimana in cui il padre avrà il figlio minore nel periodo di Carnevale la madre lo terrà nel periodo pasquale, successivamente si procederà con l'alternanza di anno in anno. Con riferimento all'anno 2025, tenuto conto dell'ampio periodo di vacanza previsto in occasione della Pasqua e dei due successivi e attigui ponti del 25 aprile e 1° maggio, i genitori concordano sin da ora che il minore starà con il padre dal 17 al 24 aprile 2025 e con la mamma dal 25 aprile al 5 maggio 2025;
- durante le vacanze scolastiche estive il minore trascorrerà, ad anni alterni, metà dei complessivi periodi nei mesi di luglio e agosto con ciascun genitore. A tal fine i genitori si danno atto che - indicativamente e salvi diversi e più opportuni accordi genitoriali che i genitori si impegnano a definire tra loro entro il 30 aprile di ogni anno, anche al fine di valutare e agevolare eventuali rispettive prenotazioni e partenze - la ripartizione avverrà con cadenza bisettimanale (di due settimane in due settimane) a partire dal primo venerdì di luglio di ogni anno e che il primo periodo di due settimane di luglio verrà trascorso con un genitore e il secondo periodo di due settimane di luglio con l'altro e così di seguito il primo periodo di due settimane di agosto con un genitore e il secondo periodo di due settimane di agosto con l'altro. I genitori si danno atto che, in occasione delle prossime vacanze estive 2025 staràcon la mamma, dal 4 al 18 luglio, con il papàdal _1
18 luglio al 1 agosto, con la mamma dal 1 agosto al 15 agosto, con il papàdal 15 agosto al 31 agosto e poi nuovamente con la mamma dal 31 agosto al 9 settembre;
- le vacanze scolastiche legate ai cosiddetti “ponti” per festività civili e religiose riconosciute dallo
Stato o dal Comune di residenza (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 7 e 8 dicembre), saranno di competenza del genitore cui spetta il relativo fine settimana oggetto di “ponte”, fatti salvi eventuali diversi accordi, per esempio come sopra individuati per i ponti del 25 aprile e 1° maggio 2025.
In ogni caso, i genitori si danno atto della condivisa importanza di garantire al minore la propria personale presenza nei tempi di spettanza, tuttavia in ipotesi di personale impedimento occasionale
(es. una giornata), ciascun genitore potrà ricorrere all'aiuto della tata nonché della propria famiglia;
laddove invece, l'impedimento fosse prolungato per più giornate consecutive, ciascun genitore si impegna a ricorrere in via prioritaria alla sostituzione da parte dell'altro genitore, con la possibilità di recuperare i momenti persi, previo accordo tra genitori.
3)i genitori si impegnano a non ostacolare le comunicazioni con il figlio ma, anzi, a stimolarle e favorirle;
4)i genitori si impegnano alla reciproca comunicazione di destinazioni e recapiti di viaggi con il minore, superiori ai 3 giorni, nonché viaggi all'estero anche ove inferiori a 3 giorni, ferma la reciproca autonomia genitoriale nella gestione di spostamenti ordinari e fermo restando l'impegno di entrambi i genitori di garantire in tali momenti un sano e costante accesso, alle informazioni che riguardano il minore, anche all'altro genitore (con messaggi, audiochiamate, videochiamate, etc) consentendo un quotidiano contatto telefonico/video del minore con l'altro genitore, nella fascia oraria dalle 19.00 alle 20.00. Laddove un genitore fosse impossibilitato a contattare l'altro genitore nella predetta fascia oraria, potrà concordare previamente un orario differente, nel rispetto degli impegni del minore e propri;
5)entrambi i genitori avranno piena facoltà di partecipare e presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante il minore (ie. recite scolastiche, esami, open day, green day, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, etc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
6)entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere al minore concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni, e favorirne gli incontri;
7)tenuto conto della residenza dei genitori della IG.ra in Spagna, i genitori si CP_1 accordano affinché la madre possa recarsi in Spagna con a fare visita ai nonni materni, _1 sino all'inizio della scuola primaria del minore una volta ogni due mesi, in concomitanza/ridosso di weekend, ponti o festività di spettanza materna, prevedendo un'assenza del minore dall'asilo non superiore a due giorni, medesimo diritto che verrà riconosciuto anche al padre per eventuali viaggi nei tempi di propria spettanza per recarsi a trovare la propria famiglia d'origine. A partire dall'inizio della scuola primaria, ovvero scuola dell'obbligo, i genitori si impegneranno a rispettare pedissequamente la frequenza scolastica del minore, evitando assenze salvi diversi accordi o naturalmente situazioni di urgenza/malattia;
8)entrambi i genitori s'impegnano affinché le future figure affettive che verranno a far parte della vita di entrambi i genitori, assicurino ai minori un rapporto sereno nei futuri nuclei famigliari che andranno a costituirsi;
9)il IG. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, in via Pt_1 _1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile pari ad euro 1.200,00
(milleduecento/00) a decorrere dal mese di aprile 2025 (importo quest'ultimo da intendersi comprensivo del contributo del padre alle eIGenze abitative del figlio, quantificate nella misura di euro 700,00 (settecento/00). Tale importo, dal mese di giugno 2025, diverrà pari ad euro 1.300,00
(milletrecento /00) mensili, da versarsi sempre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2026, con base giugno 2025;
10)le spese straordinarie per il minore saranno ripartite tra le parti nella misura dell'83% a carico del padre e 17% a carico della madre secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano del
17.11.2017 qui integralmente riprodotte e trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11)il IG. in aggiunta all'importo dovuto per l'assegno di mantenimento di , verserà Pt_1 _1 alla IG.ra , contestualmente alla firma del presente ricorso, un'ulteriore somma CP_1 mensile di euro 800,00 (ottocento/00) da intendersi quale contributo straordinario per i costi di una nuova baby sitter assunta alle dipendenze della IG.ra . Tale somma mensile decorrerà CP_1 dalla data dell'assunzione della baby sitter e coprirà quelle che sono le effettive eIGenze di sulla base degli attuali orari lavorativi della madre, con espresso impegno da parte della _1 IG.ra a trasmettere al IG. copia controfirmata del contratto di lavoro stipulato CP_1 Pt_1 con la suddetta baby sitter, e ricevuta INPS della denuncia del suddetto contratto, contestualmente alla firma del presente ricorso, oltre che copia di buste paghe e avvisi pagamento INPS su base semestrale.
12)l'assegno unico per il minore sarà interamente percepito dalla madre;
13)l'accordo deve ritenersi immediatamente esecutivo”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1896/2021 del Tribunale di
Milano emesso il 14/07/2021 e pubblicato in pari data, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il giorno 11/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosami