Ordinanza cautelare 26 maggio 2021
Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/06/2025, n. 10915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10915 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10915/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04785/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4785 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PE CI, TE OL, AR CI, IN RI AR RI, SA Jr CH, PI CO, RI OL, OV DO, NI MI, SA ST, AR LE, ET RE, RI LI, NI GI, NA AN, ON AN, MA VE, RL RE, AN AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
1) Per quanto riguarda il ricorso principale:
- del decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 nella parte in cui prevede l'attribuzione del punteggio ridotto alla metà nella valutazione del servizio svolto presso gli istituti paritari.
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 ottobre 2021:
- dei decreti di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di terza fascia con i quali sono state pubblicate dai dirigenti scolastici interessati le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella parte in cui attribuiscono il punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o il servizio civile in sostituzione;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 3 maggio 2021 e depositato il 5 maggio 2021, gli odierni ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a due motivi (così rubricati “ Violazione di legge – Violazione del principio di uguaglianza – Criterio di valutazione in contrasto con la legge primaria – Legge 62/2000 – Legge 107/2015 – D.M. 94 del 2016 ” e “ Violazione del principio di uguaglianza – Pari opportunità – Divieto di discriminazione – Principio di pariordinazione tra istituti statali e istituti paritari – Legge 333/2001 ”), con i quali deducono l’illegittimità del D.M. n. 50/2021 nella parte in cui attribuisce al servizio prestato presso gli istituti paritari un punteggio pari alla metà di quello viceversa riconosciuto per il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell’infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) scuole primarie statali; c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali.
2. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in resistenza il 20 maggio 2021.
3. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 26 maggio 2021.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 9 ottobre 2021 e depositato il 12 ottobre 2021, gli odierni ricorrenti hanno impugnato i decreti di pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto di terza fascia (prodotti in causa come doc. 1 allegato al ricorso per motivi aggiunti), con i quali sono state pubblicate dai dirigenti scolastici interessati le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA relativamente al triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, muovendo nei confronti degli stessi le medesime censure già articolate con il ricorso principale.
5. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 17 novembre 2021.
6. All’udienza di smaltimento del 4 aprile 2025, nel corso della quale è stato dato avviso di una possibile causa di improcedibilità del gravame, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Si evidenzia, preliminarmente, che, in ragione di quanto si dirà nel prosieguo, non vi è necessità di provvedere all’integrazione del contraddittorio, alla luce del disposto dell’art. 49, comma 2, c.p.a.
8. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, così come rilevato d’ufficio ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a. nel corso della discussione della causa tenutasi durante l’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4 aprile 2025 e fatto constare nel relativo verbale, in quanto, nelle more del giudizio, è stato adottato dal Ministero resistente un ulteriore decreto ministeriale in materia di inserimento e permanenza nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, segnatamente il d.m. n. 89 del 21 maggio 2024, che i ricorrenti non hanno provveduto ad impugnare mediante la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti.
8.1. In particolare, il d.m. n. 89/2024, all’articolo 1, comma 2, stabilisce che “ Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento ”.
8.2. In ragione di tali sopravvenienze, quindi, la permanenza dell’interesse a ricorrere degli odierni ricorrenti risulta necessariamente correlata alla dimostrazione, non fornita nel presente giudizio, che sia stata presentata, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del citato d.m. n. 89/2024, domanda di conferma dell’inserimento in graduatoria per il medesimo profilo professionale e per la medesima provincia indicati nella tornata per cui è causa.
8.3. Atteso che le graduatorie per cui è causa sono state interamente sostituite da quella disciplinata dal d.m. n. 89/2024, dall’accoglimento del presente ricorso i ricorrenti non potrebbero trarre l’utilità giuridica anelata ove non abbia presentato l’anzidetta domanda di conferma in occasione di ogni successiva tornata, poiché le medesime prescrizioni che assumono essere lesive della loro sfera giuridica troverebbero comunque applicazione in forza di quanto disposto dai successivi e inoppugnati decreti ministeriali (cfr. la Tabella B/1 allegata al d.m. n. 89/2024).
8.4. Infatti, laddove risulti che i ricorrenti abbiano partecipato ex novo alle successive procedure di ammissione alle graduatorie di III fascia del personale ATA, sarebbe stato onere degli stessi impugnare anche le prescrizioni contenute nei successivi decreti ministeriali, trattandosi, come visto, di regole del tutto speculari a quelle gravate con il presente ricorso.
8.5. In proposito vale evidenziare che, sebbene la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dai ricorrenti possieda la consistenza di interesse legittimo – e, quindi, l’assolvimento dell’onere della prova dell’illegittimità dell’ agere amministrativo contestato debba essere apprezzato tenendo conto della asimmetria informativa che caratterizza la posizione dei soggetti privati rispetto all’esercizio di poteri autoritativi – la prova della presentazione della domanda di conferma dell’inserimento in graduatoria risulta essere nella piena disponibilità dei ricorrenti, riguardando un’attività che gli stessi avrebbero dovuto compiere personalmente.
8.5.1. In base al principio di vicinanza della prova che concorre a delineare l’assetto giuridico sulla distribuzione degli oneri probatori nel processo amministrativo – scolpito dall’articolo 64 c.p.a. e in base al quale l’individuazione del soggetto gravato dall’onere dimostrativo ricade su quello nella cui sfera giuridica si riferisce o, comunque, è più prossimo il fatto da provare (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9877) – non può dirsi raggiunto da parte dei ricorrenti, con riferimento al profilo di improcedibilità innanzi esaminato, il principio di prova richiesto affinché il giudice amministrativo possa attivare i propri poteri istruttori.
8.5.2. A tale ultimo riguardo, infatti, va ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che “ incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 30 settembre 2022, n. 12420).
9. In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso principale e quello per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione in rito della controversia e dello scarso apporto defensionale delle amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti improcedibili.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA Tomassetti, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | SA Tomassetti |
IL SEGRETARIO