TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/04/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
5712/2023 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5712/2023
All'udienza del 17/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito telematico di note scritte: per parte opponente l'Avv. MICHELA POTO;
per parte opposta l'Avv. nessuno è comparso.
Il difensore di parte opponente conclude come da atto di citazione in opposizione e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c., non essendosi opposta alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5712/2023, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti Rep. n. 55418, Racc. n. 16104 del 04/5/2022 in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Michela Poto dell'avvocatura interna, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso la Filiale di
[...]
sita in Avellino alla via G. Ronca, n. 18; Parte_1
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa, giusta procura allegata in calce al ricorso per ingiunzione, dall'Avv. Melchiorre Scudiero, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Fiume, n. 15, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1337/2023 con cui, a definizione del procedimento monitorio introdotto dalla SI.ra
[...]
ed iscritto al N.R.G. 4948/2023, il Tribunale di CP_1
Salerno le ha intimato il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 28.914,05, oltre interessi e spese della procedura, deducendo:
- preliminarmente, cessata la materia del contendere, atteso che, all'esito delle complesse ispezioni da essa svolte all'intero dell'Ufficio competente (cfr Report allegato all'atto di citazione in opposizione), i titoli azionati dall'opposta col ricorso per D.I. venivano ripristinati;
- nel merito che, ferma l'assorbenza della cessazione della materia del contendere, il Decreto Ingiuntivo opposto sarebbe, comunque, infondato in quanto, accanto alla genericità della domanda avanzata dall'opposta in ordine al calcolo delle somme e dei rendimenti richiesti, gli interessi pretesi dalla ricorrente sarebbero stati erroneamente calcolati.
In virtù di quanto innanzi esposto ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 1337/2023 del Tribunale di Salerno, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per mancanza delle condizioni di ammissibilità; nel merito, accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla SI.ra
[...]
CONCETTA nella procedimento monitorio R.G.N. 4948/2023 e, CP_1
dunque, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto;
con compensazione delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva tardivamente in giudizio la SI.ra , Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza deducendo:
- preliminarmente che, in disparte le motivazioni addotte dall'opponente a giustificazione del ritardo, i posti a fondamento Controparte_2
della pretesa creditoria azionata le venivano rimborsati in data
9/8/2023 (cfr. ricevuta postale allegata alla comparsa di costituzione e risposta), di talché sarebbe cessata la materia del contendere;
- che, tuttavia, l'ingiustificato ritardo serbato da Parte_1
nel soddisfacimento della sua pretesa creditoria andrebbe valutato ai fini della condanna dell'opponente al risarcimento dei danni, anche in via equitativa, la cui “ratio” sarebbe “in re ipsa”, derivanti dalla sua mancata disponibilità finanziaria per la durata di otto mesi;
- nel merito, che l'asserita inesattezza del calcolo degli interessi richiesti col ricorso per D.I. sarebbe totalmente infondata, attesa la possibilità del loro calcolo in via automatica sul sito istituzionale di Parte_1
oltre che documentalmente smentita dalla summenzionata
[...]
ricevuta di pagamento rilasciatale dall'opponenente.
In virtù di quanto innanzi esposto la SI.ra ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato soddisfatto il pagamento dei successivamente alla notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta;
nel merito, essendo stata soddisfatta la pretesa creditoria solo a seguito della notifica del D.I. n. 1337/2023, condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite e degli accessori di legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. MELCHIORRE SCUDIERO, dichiaratosi anticipatario;
condannare al Parte_1
risarcimento dei danni per il ritardato pagamento, da liquidarsi in via equitativa.
All'udienza de 08/2/2024 questo Giudice, ritenuta la causa matura per
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza la decisione in assenza di richieste istruttorie, rinviava, pertanto, all'udienza del 17/4/2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. (cfr.).
SULL'ESITO DEL GIUDIZIO
SULLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
1. La vicenda giuridica sostanziale azionata in giudizio impone una pronuncia, in via preliminare, di declaratoria di cessata materia del contendere tra e la SI. . Parte_1 Controparte_1
Sul punto, occorre, difatti, innanzitutto considerare che, affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, è necessario che sopraggiunga una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno, del resto, l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse.
In presenza di siffatte condizioni, al Giudice non resta, invero, che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la quale costituisce dal riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal Codice di rito.
Ciò posto, nella fattispecie concreta di cui al presente giudizio, le deduzioni di parte opponente circa il ripristino dei titoli azionati con la procedura monitoria sono state confermate dall'opposta, mediante allegazione dell'avvenuto rimborso della pretesa creditoria (cfr. comparsa di costituzione e risposta ed asserita ricevuta postale
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza allegata), di talché esse chiedono – concordemente – che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Questo Giudice ritiene, pertanto, che debba dichiararsi cessata la materia del contendere atteso il pacifico venir meno della ragion d'essere della lite.
1.2 Orbene, fermo quanto innanzi esposto circa il venir meno della materia del contendere, la cui dichiarazione si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, il permanere di un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, stante la domanda di parte opposta di procedersi alla condanna in tal senso di
[...]
(cfr. comparsa di costituzione e risposta e note di CP_4
trattazione scritta depositate difesa di parte opposta il 22 e 23 febbraio 2024) comporta che la relativa statuizione andrà fondata, comunque, sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”.
Sul punto, considerata preliminarmente la genericità delle deduzioni dell'opponente circa l'erroneità del calcolo degli interessi operato dalla SI.ra deve ritenersi sufficiente ai fini della Controparte_1
decisione la facoltà che l'opposta prevede – mediante accesso al sito istituzionale, ai clienti in possesso degli identificativi dei titoli – di procedere autonomamente al riscontro analitico di tutto quanto ad essi afferente di talché, in mancanza della sopravvenienza di un fatto determinante la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
l'opposizione proposta da sarebbe stata Parte_1
rigettata.
Infatti, una volta notificatole il D.I. opposto, ha Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza provveduto a corrispondere la somma complessiva esattamente richiesta.
1.3. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
1337/2023 va revocato.
SULLA RICHIESTA DI RISCARICIMENTO DEI DANNI AVANZATA
DALL'OPPOSTA
2. Fermo quanto innanzi esposto, resta da esaminare la fondatezza della domanda di parte opposta di condanna di al Parte_1
risarcimento dei danni, anche in via equitativa, per il ritardo nel pagamento eseguito.
La domanda è infondata e va rigettata.
Invero, pur essendo ammissibile, ancorché tardiva, essa non risulta supportata dai presupposti di legge che ne giustifichino l'accoglimento, non essendo stata fornita allegazione e prova di quando richiesto, fermo che, in ogni caso, la SI.ra avrebbe dovuto Controparte_1
chiedere la corresponsione degli interessi di mora conseguenti al danno da ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa creditoria.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante la declaratoria di cessata materia del contendere e l'applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, considerato che, in caso di decisione nel merito l'opposizione sarebbe stata rigettata, esse sono, quindi, poste a carico di
[...]
e, tenuto conto della natura della controversia Parte_1
(opposizione a D.I.), del valore (€ 28.940,00, pari a quello del monitorio)
e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.453,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. MELCHIORRE
SCUDIERO, dichiaratosi anticipatario.
Tuttavia, stante il comportamento tenuto da Parte_1
che ha provveduto, successivamente alla notifica del Decreto Ingiuntivo opposto, al rimborso della pretesa creditoria azionata dalla SI.ra
[...]
col procedimento monitorio, si ritiene che sussistano CP_1
“le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, co. 2,
c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, per compensare le spese di lite nella misura di ½ tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il
D.I. n. 1337/2023 del Tribunale di Salerno;
2) Rigetta la domanda di parte opposta di condanna di
[...]
al risarcimento dei danni subiti;
Parte_1
3) Condanna al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.904,5, quali risultante al netto della compensazione di ½, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv.
MELCHIORRE SCUDIERO, dichiaratosi anticipatario.
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza Così deciso in Salerno il 23/4/2025, con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presentare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza ex art. 127-ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5712/2023
All'udienza del 17/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito telematico di note scritte: per parte opponente l'Avv. MICHELA POTO;
per parte opposta l'Avv. nessuno è comparso.
Il difensore di parte opponente conclude come da atto di citazione in opposizione e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c., non essendosi opposta alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5712/2023, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti Rep. n. 55418, Racc. n. 16104 del 04/5/2022 in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Michela Poto dell'avvocatura interna, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso la Filiale di
[...]
sita in Avellino alla via G. Ronca, n. 18; Parte_1
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa, giusta procura allegata in calce al ricorso per ingiunzione, dall'Avv. Melchiorre Scudiero, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Fiume, n. 15, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1337/2023 con cui, a definizione del procedimento monitorio introdotto dalla SI.ra
[...]
ed iscritto al N.R.G. 4948/2023, il Tribunale di CP_1
Salerno le ha intimato il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 28.914,05, oltre interessi e spese della procedura, deducendo:
- preliminarmente, cessata la materia del contendere, atteso che, all'esito delle complesse ispezioni da essa svolte all'intero dell'Ufficio competente (cfr Report allegato all'atto di citazione in opposizione), i titoli azionati dall'opposta col ricorso per D.I. venivano ripristinati;
- nel merito che, ferma l'assorbenza della cessazione della materia del contendere, il Decreto Ingiuntivo opposto sarebbe, comunque, infondato in quanto, accanto alla genericità della domanda avanzata dall'opposta in ordine al calcolo delle somme e dei rendimenti richiesti, gli interessi pretesi dalla ricorrente sarebbero stati erroneamente calcolati.
In virtù di quanto innanzi esposto ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 1337/2023 del Tribunale di Salerno, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per mancanza delle condizioni di ammissibilità; nel merito, accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla SI.ra
[...]
CONCETTA nella procedimento monitorio R.G.N. 4948/2023 e, CP_1
dunque, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto;
con compensazione delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva tardivamente in giudizio la SI.ra , Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza deducendo:
- preliminarmente che, in disparte le motivazioni addotte dall'opponente a giustificazione del ritardo, i posti a fondamento Controparte_2
della pretesa creditoria azionata le venivano rimborsati in data
9/8/2023 (cfr. ricevuta postale allegata alla comparsa di costituzione e risposta), di talché sarebbe cessata la materia del contendere;
- che, tuttavia, l'ingiustificato ritardo serbato da Parte_1
nel soddisfacimento della sua pretesa creditoria andrebbe valutato ai fini della condanna dell'opponente al risarcimento dei danni, anche in via equitativa, la cui “ratio” sarebbe “in re ipsa”, derivanti dalla sua mancata disponibilità finanziaria per la durata di otto mesi;
- nel merito, che l'asserita inesattezza del calcolo degli interessi richiesti col ricorso per D.I. sarebbe totalmente infondata, attesa la possibilità del loro calcolo in via automatica sul sito istituzionale di Parte_1
oltre che documentalmente smentita dalla summenzionata
[...]
ricevuta di pagamento rilasciatale dall'opponenente.
In virtù di quanto innanzi esposto la SI.ra ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato soddisfatto il pagamento dei successivamente alla notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta;
nel merito, essendo stata soddisfatta la pretesa creditoria solo a seguito della notifica del D.I. n. 1337/2023, condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite e degli accessori di legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. MELCHIORRE SCUDIERO, dichiaratosi anticipatario;
condannare al Parte_1
risarcimento dei danni per il ritardato pagamento, da liquidarsi in via equitativa.
All'udienza de 08/2/2024 questo Giudice, ritenuta la causa matura per
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza la decisione in assenza di richieste istruttorie, rinviava, pertanto, all'udienza del 17/4/2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. (cfr.).
SULL'ESITO DEL GIUDIZIO
SULLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
1. La vicenda giuridica sostanziale azionata in giudizio impone una pronuncia, in via preliminare, di declaratoria di cessata materia del contendere tra e la SI. . Parte_1 Controparte_1
Sul punto, occorre, difatti, innanzitutto considerare che, affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, è necessario che sopraggiunga una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno, del resto, l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse.
In presenza di siffatte condizioni, al Giudice non resta, invero, che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la quale costituisce dal riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal Codice di rito.
Ciò posto, nella fattispecie concreta di cui al presente giudizio, le deduzioni di parte opponente circa il ripristino dei titoli azionati con la procedura monitoria sono state confermate dall'opposta, mediante allegazione dell'avvenuto rimborso della pretesa creditoria (cfr. comparsa di costituzione e risposta ed asserita ricevuta postale
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza allegata), di talché esse chiedono – concordemente – che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Questo Giudice ritiene, pertanto, che debba dichiararsi cessata la materia del contendere atteso il pacifico venir meno della ragion d'essere della lite.
1.2 Orbene, fermo quanto innanzi esposto circa il venir meno della materia del contendere, la cui dichiarazione si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, il permanere di un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, stante la domanda di parte opposta di procedersi alla condanna in tal senso di
[...]
(cfr. comparsa di costituzione e risposta e note di CP_4
trattazione scritta depositate difesa di parte opposta il 22 e 23 febbraio 2024) comporta che la relativa statuizione andrà fondata, comunque, sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”.
Sul punto, considerata preliminarmente la genericità delle deduzioni dell'opponente circa l'erroneità del calcolo degli interessi operato dalla SI.ra deve ritenersi sufficiente ai fini della Controparte_1
decisione la facoltà che l'opposta prevede – mediante accesso al sito istituzionale, ai clienti in possesso degli identificativi dei titoli – di procedere autonomamente al riscontro analitico di tutto quanto ad essi afferente di talché, in mancanza della sopravvenienza di un fatto determinante la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
l'opposizione proposta da sarebbe stata Parte_1
rigettata.
Infatti, una volta notificatole il D.I. opposto, ha Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza provveduto a corrispondere la somma complessiva esattamente richiesta.
1.3. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
1337/2023 va revocato.
SULLA RICHIESTA DI RISCARICIMENTO DEI DANNI AVANZATA
DALL'OPPOSTA
2. Fermo quanto innanzi esposto, resta da esaminare la fondatezza della domanda di parte opposta di condanna di al Parte_1
risarcimento dei danni, anche in via equitativa, per il ritardo nel pagamento eseguito.
La domanda è infondata e va rigettata.
Invero, pur essendo ammissibile, ancorché tardiva, essa non risulta supportata dai presupposti di legge che ne giustifichino l'accoglimento, non essendo stata fornita allegazione e prova di quando richiesto, fermo che, in ogni caso, la SI.ra avrebbe dovuto Controparte_1
chiedere la corresponsione degli interessi di mora conseguenti al danno da ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa creditoria.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante la declaratoria di cessata materia del contendere e l'applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, considerato che, in caso di decisione nel merito l'opposizione sarebbe stata rigettata, esse sono, quindi, poste a carico di
[...]
e, tenuto conto della natura della controversia Parte_1
(opposizione a D.I.), del valore (€ 28.940,00, pari a quello del monitorio)
e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.453,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. MELCHIORRE
SCUDIERO, dichiaratosi anticipatario.
Tuttavia, stante il comportamento tenuto da Parte_1
che ha provveduto, successivamente alla notifica del Decreto Ingiuntivo opposto, al rimborso della pretesa creditoria azionata dalla SI.ra
[...]
col procedimento monitorio, si ritiene che sussistano CP_1
“le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, co. 2,
c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, per compensare le spese di lite nella misura di ½ tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il
D.I. n. 1337/2023 del Tribunale di Salerno;
2) Rigetta la domanda di parte opposta di condanna di
[...]
al risarcimento dei danni subiti;
Parte_1
3) Condanna al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.904,5, quali risultante al netto della compensazione di ½, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv.
MELCHIORRE SCUDIERO, dichiaratosi anticipatario.
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza Così deciso in Salerno il 23/4/2025, con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presentare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza ex art. 127-ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5712/2023 - Sentenza