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Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/09/2024, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Giuseppe DISABA-
TO, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1578/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MORANO MARIA GIUSEPPA (C.F.
) – PARTE OPPONENTE – C.F._2
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con l'Avv. MARZOVILLI ERMINIO (C.F. P.IVA_1
) – PARTE OPPOSTA – C.F._3
* * * * * * * * * * discussa e decisa ex articolo 281 sexies c.p.c., all'udienza ex arti- colo 127 ter c.p.c. con termine al 03/09/2024, alla cui scadenza le parti hanno concluso come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
“LA DOMANDA” – L'opposta ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti dell'opponente, per il pagamento del prezzo delle forniture di gasolio effettuate in favore dello stesso da maggio a luglio del 2022.
“L'ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO” – L'opponente ec- cepisce la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso in as- senza degli estratti autentici dei libri IVA e, nel merito, la parziale inesistenza del credito azionato, in quanto parte della fornitura non sarebbe mai stata erogata ed alcune ricevute conterrebbero delle firme false.
Eccepisce, altresì, la compensazione del credito azionato con al- tro credito da lui vantato nei confronti dell'opposta e relativo a versamenti effettuati dal 2018 per somme non dovute, meglio spe- cificate nell'atto di opposizione e per un totale di € 12.059,52.
Chiede, quindi, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e ride- terminare la somma dovuta.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE OPPOSTA” – Quest'ultima eccepisce la tardività dell'opposizione, questione che, all'esito di un esame sommario degli elementi prodotti dal difensore nella fase introdut- tiva, è stata disattesa con ordinanza del 31.1.2023, giudizio che dev'essere qui rivisto.
Contesta l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione degli estratti autentici dei libri IVA, stante l'esonero dalla tenuta dei relativi registri.
Contesta quanto dedotto da controparte in ordine all'esistenza del credito azionato ed all'eccezione di compensazione e, quanto al disconoscimento delle firme apposte sui cedolini di rifornimen-
2 to, osserva che le stesse sono state apposte non dall'opponente ma dai suoi dipendenti.
Chiede, quindi, dichiararsi inammissibile o, in subordine, riget- tarsi l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata uni- tamente alla stessa.
“SULLA TARDIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO” –
Come detto, tale questione è stata disattesa con ordinanza del
31.1.2023, in quanto è stata valorizzata la dichiarazione resa da il 24.1.2023, che riferisce di un malfunzionamento Testimone_1
della pec del difensore di parte opponente, senza però nulla speci- ficare in ordine al problema tecnico riscontrato.
Detta dichiarazione, ritenuta sufficiente nella fase iniziale sul presupposto che detto difensore avrebbe prodotto in seguito ido- nea documentazione tecnica per attestare, in maniera specifica, il problema che avrebbe impedito il funzionamento della sua pec, non può certo ritenersi sufficiente in questa fase decisione, in quanto altra documentazione sul punto non è stata prodotta, per cui il giudizio espressa con la citata ordinanza del 31.1.2023 dev'essere rivisto, in quanto fondato su un elemento, la richiamata dichiarazione dello che, non avendo trovato in altri e più Tes_1
fondati elementi di riscontro, non pare sufficientemente attendibi- le. Pertanto, non essendo stata prodotta una prova certa sul mal- funzionamento della pece del difensore dell'opponente,
l'opposizione a decreto ingiuntivo va dichiarata inammissibile perché tardiva.
L'inammissibilità dell'opposizione comporta anche quella della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente unitamente a detta opposizione (cfr. Tribunale Roma, Sez. VI, Sentenza,
3 30/09/2019, n. 18566: “In tema di opposizione a decreto ingiunti- vo, non può darsi ingresso all'esame di una domanda subordinata
e riconvenzionale proposta dall'attore opponente nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione ex art. 650 c.p.c., allorché dall'inammissibilità dell'opposizione deri- va l'impossibilità di dar luogo, in base a tale atto, ad alcun proce- dimento che su di essa si fondi, di talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibi- lità che inficia la domanda principale”).
Le conclusioni che precedono risultano assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, per cui questo Giudice ne omette l'esame esplicito in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent.,
8.5.2014, n. 9936).
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorren- do giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difenso- re della parte vittoriosa, sono liquidate in € 1.500,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 2.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, ponendo definitivamente a carico della stessa parte soccombente il pagamento delle spese di CTU.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in
4 caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione formulata, con atto notificato in data 29.9.2022, da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 333/2022, emesso da questo Tribunale in data 19.7.2022, con il quale l'opponente veniva condannato al pa- gamento, in favore della Mazzotta Carmelo s.a.s. di Viggiano Ca- terina, della somma di € 48.591,62, oltre interessi legali e spese di procedura, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta uni- tamente a detta opposizione, dichiara inammissibile l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà, dichiara inammissibile la domanda riconvenziona- le, condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali so- stenute dall'opposta, che liquida in € 5.400,00 per compensi pro- fessionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge e pone definitivamente a carico della stessa parte opponente il pagamento delle spese di CTU.
Sentenza esecutiva.
Matera, 3 settembre 2024. Il Giudice
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Giuseppe DISABA-
TO, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1578/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MORANO MARIA GIUSEPPA (C.F.
) – PARTE OPPONENTE – C.F._2
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con l'Avv. MARZOVILLI ERMINIO (C.F. P.IVA_1
) – PARTE OPPOSTA – C.F._3
* * * * * * * * * * discussa e decisa ex articolo 281 sexies c.p.c., all'udienza ex arti- colo 127 ter c.p.c. con termine al 03/09/2024, alla cui scadenza le parti hanno concluso come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
“LA DOMANDA” – L'opposta ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti dell'opponente, per il pagamento del prezzo delle forniture di gasolio effettuate in favore dello stesso da maggio a luglio del 2022.
“L'ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO” – L'opponente ec- cepisce la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso in as- senza degli estratti autentici dei libri IVA e, nel merito, la parziale inesistenza del credito azionato, in quanto parte della fornitura non sarebbe mai stata erogata ed alcune ricevute conterrebbero delle firme false.
Eccepisce, altresì, la compensazione del credito azionato con al- tro credito da lui vantato nei confronti dell'opposta e relativo a versamenti effettuati dal 2018 per somme non dovute, meglio spe- cificate nell'atto di opposizione e per un totale di € 12.059,52.
Chiede, quindi, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e ride- terminare la somma dovuta.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE OPPOSTA” – Quest'ultima eccepisce la tardività dell'opposizione, questione che, all'esito di un esame sommario degli elementi prodotti dal difensore nella fase introdut- tiva, è stata disattesa con ordinanza del 31.1.2023, giudizio che dev'essere qui rivisto.
Contesta l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione degli estratti autentici dei libri IVA, stante l'esonero dalla tenuta dei relativi registri.
Contesta quanto dedotto da controparte in ordine all'esistenza del credito azionato ed all'eccezione di compensazione e, quanto al disconoscimento delle firme apposte sui cedolini di rifornimen-
2 to, osserva che le stesse sono state apposte non dall'opponente ma dai suoi dipendenti.
Chiede, quindi, dichiararsi inammissibile o, in subordine, riget- tarsi l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata uni- tamente alla stessa.
“SULLA TARDIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO” –
Come detto, tale questione è stata disattesa con ordinanza del
31.1.2023, in quanto è stata valorizzata la dichiarazione resa da il 24.1.2023, che riferisce di un malfunzionamento Testimone_1
della pec del difensore di parte opponente, senza però nulla speci- ficare in ordine al problema tecnico riscontrato.
Detta dichiarazione, ritenuta sufficiente nella fase iniziale sul presupposto che detto difensore avrebbe prodotto in seguito ido- nea documentazione tecnica per attestare, in maniera specifica, il problema che avrebbe impedito il funzionamento della sua pec, non può certo ritenersi sufficiente in questa fase decisione, in quanto altra documentazione sul punto non è stata prodotta, per cui il giudizio espressa con la citata ordinanza del 31.1.2023 dev'essere rivisto, in quanto fondato su un elemento, la richiamata dichiarazione dello che, non avendo trovato in altri e più Tes_1
fondati elementi di riscontro, non pare sufficientemente attendibi- le. Pertanto, non essendo stata prodotta una prova certa sul mal- funzionamento della pece del difensore dell'opponente,
l'opposizione a decreto ingiuntivo va dichiarata inammissibile perché tardiva.
L'inammissibilità dell'opposizione comporta anche quella della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente unitamente a detta opposizione (cfr. Tribunale Roma, Sez. VI, Sentenza,
3 30/09/2019, n. 18566: “In tema di opposizione a decreto ingiunti- vo, non può darsi ingresso all'esame di una domanda subordinata
e riconvenzionale proposta dall'attore opponente nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione ex art. 650 c.p.c., allorché dall'inammissibilità dell'opposizione deri- va l'impossibilità di dar luogo, in base a tale atto, ad alcun proce- dimento che su di essa si fondi, di talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibi- lità che inficia la domanda principale”).
Le conclusioni che precedono risultano assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, per cui questo Giudice ne omette l'esame esplicito in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent.,
8.5.2014, n. 9936).
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorren- do giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difenso- re della parte vittoriosa, sono liquidate in € 1.500,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 2.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, ponendo definitivamente a carico della stessa parte soccombente il pagamento delle spese di CTU.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in
4 caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione formulata, con atto notificato in data 29.9.2022, da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 333/2022, emesso da questo Tribunale in data 19.7.2022, con il quale l'opponente veniva condannato al pa- gamento, in favore della Mazzotta Carmelo s.a.s. di Viggiano Ca- terina, della somma di € 48.591,62, oltre interessi legali e spese di procedura, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta uni- tamente a detta opposizione, dichiara inammissibile l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà, dichiara inammissibile la domanda riconvenziona- le, condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali so- stenute dall'opposta, che liquida in € 5.400,00 per compensi pro- fessionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge e pone definitivamente a carico della stessa parte opponente il pagamento delle spese di CTU.
Sentenza esecutiva.
Matera, 3 settembre 2024. Il Giudice
Dr. Giuseppe Disabato
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