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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data
05/03/2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti delle memorie di replica, nella causa avente n.
8286/2017 R.G.
TRA
(P. IVA ); in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Silvio Baratta n. 26, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Senatore, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona della Sindaca pro tempore CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina in giusta procura in atti CP_1
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ), già Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
[...]
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello in materia di opposizione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 I comma c.p.c., regolarmente notificato, la conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, Parte_1 CP_3
(poi quale soggetto incaricato della
[...] Controparte_4 riscossione mediante ruolo), nonché il (quali ente impositore) per CP_1 spiegare opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10010020150000103307000 relativa a tre diversi verbali di accertamento per violazione al codice della strada, elevati dalla Polizia Municipale di per l'importo complessivo di € 747,67. CP_1
In particolare, l'opponente contestava il diritto di procedere esecutivamente in suo danno per asserita mancanza di idoneo titolo: al riguardo, deduceva che la società attrice - esercente attività di autonoleggio – preso atto della contestazione, aveva prontamente provveduto a notiziare gli organi accertatori in ordine alle generalità di coloro che di fatto avevano la disponibilità delle autovetture al momento dell'infrazione contestata ex art. 386 del Regolamento di esecuzione e attuazione del c.d.s. n. 495/1992, proponendo in tal modo anche ricorso al Prefetto ex art. 203 c.d.s. Concludeva, quindi, per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione il quale - eccepita l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione in luogo di quelle previste dall'art. 22 della legge n. 689/1981 ed evidenziata la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni concernenti la formazione del ruolo - chiedeva il rigetto dell'opposizione domandando, in ogni caso, di essere tenuto indenne dalla eventuale condanna alle spese.
Si costituiva, altresì, il convenuto ente impositore il quale - depositata agli atti la documentazione relativa alle regolari notifiche dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n. 10010020150000103307000 - pure eccepiva il proprio difetto di legittimazione rispetto all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda per infondatezza delle avverse censure.
Con sentenza n. 1602/2017 resa in data 19/01/2017 il Giudice di Pace di Salerno rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite valorizzando il vincolo di solidarietà posto dall'art. 196 Codice della Strada tra il proprietario del veicolo (e i soggetti ad esso equiparati) e l'autore della violazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/09/2017 la Parte_1 spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata, formulando plurime censure specie sul piano della omessa verifica della sussistenza di idoneo titolo per l'iscrizione a ruolo. Si costituiva in giudizio il che - eccepita preliminarmente la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva e contestate le avverse deduzioni - chiedeva il rigetto dell'appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado.
1.1. Ciò posto, deve essere, anzitutto, dichiarata la contumacia della parte appellata
. Controparte_2
Non risulta infatti la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso in appello.
2. Tanto opportunamente premesso, in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte appellata CP_1
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione abbia ad oggetto sanzioni per infrazioni stradali accertate dalla Polizia Municipale di Per condiviso indirizzo CP_1 pretorio, in tali casi, in presenza di accertamento eseguito da organi di polizia dipendenti dal titolare del diritto contestato con l'opposizione all'ingiunzione di pagamento CP_1
– come nel caso in esame - è tale ente, cui spettano i proventi relativi alle sanzioni inflitte
(e che pertanto predispone il ruolo); esso, quindi, deve necessariamente essere chiamato in giudizio. In tal senso, la Suprema Corte ha infatti dichiarato che “in tema di opposizione a cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni in materia di circolazione stradale, il quale soggetto irrogatore della sanzione, che CP_1 prepara il ruolo ed è il destinatario del provento della sanzione stessa, è legittimato passivo nei confronti dell'opposizione e litisconsorte necessario dell'esattore” (ex multis Cass. civ., Sez. I, 10/11/2004, n.
21398; Cass. civ., Sez. II, 21/12/2009, n. 26919; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
04/04/2013, n. 8344).
2.1. Nel merito, l'appello è fondato.
Invero, in via assorbente di ogni altra censura, ritiene questo Giudice che debba accogliersi la deduzione di illegittimità della cartella esattoriale opposta dall'attore in primo grado, in quanto non fondata su di un titolo esecutivo.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il verbale di contestazione della contravvenzione è titolo esecutivo e, quindi, può giustificare l'iscrizione a ruolo (e la conseguente notificazione della cartella di pagamento) solo laddove non sia stato impugnato con il ricorso amministrativo innanzi al prefetto.
In particolare, si è precisato che: “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove sia presentato ricorso amministrativo contro il verbale di contestazione, il prefetto, nel caso in cui confermi l'accertamento, ha il dovere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, sia che ritenga il ricorso infondato nel merito sia che lo consideri inammissibile, irricevibile o improcedibile, non essendo consentita, in tale ipotesi, l'emissione della cartella esattoriale in base al verbale di contestazione dell'infrazione” (Cass. 5 novembre 2020, n.
24702); nonché che:
è illegittima - e va, pertanto, annullata - la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento impugnato davanti al prefetto, poiché, una volta opposto - anche se con esito negativo - in sede amministrativa, esso deve ritenersi privo dell'efficacia di titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso formulato dall'interessato e cassando la sentenza con contestuale decisione nel merito, ha rilevato che, essendo stato il verbale notificato a suo tempo al destinatario che, però, lo aveva impugnato con esito negativo davanti al prefetto, la successiva cartella esattoriale fondata su tale verbale privo del valore di titolo esecutivo era da annullare)” (Cass. 25 agosto 2005, n. 17278).
I precedenti sopra richiamati appaiono perfettamente applicabili nel caso di specie.
L'opponente ha infatti provato di aver depositato i ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 203 del codice della strada avverso i verbali di contestazione delle contravvenzioni, ciò che ha determinato il venir meno dell'idoneità di quei verbali a fondare l'iscrizione ai ruoli e la necessità per l'amministrazione di adottare – a seguito dei sopra citati ricorsi – le eventuali ordinanze di ingiunzione di pagamento.
Invero, dal compendio documentale versato in atti per un verso è emersa prova, da parte della società di noleggio Promoservice, del tempestivo ricorso al Prefetto, ex art. 203 codice della strada, inviato agli organi accertatori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - (raccomandata n.14483087083-0 - riferimento verbale n.13111439032; raccomandata n.14478790871-9 – riferimento verbale n.13111780665; raccomandata n.14470914890-07 – riferimento verbale n.13112194574) - nonché della comunicazione delle generalità dei locatari cui rinotificare l'accertamento di infrazione;
per altro verso non
è emersa prova della emissione della ordinanza-ingiunzione prefettizia.
2.2. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve essere accolto, con riforma integrale della sentenza del giudice di pace.
Conseguentemente, in accoglimento dell'originario ricorso in opposizione deve dichiararsi che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in Controparte_2 danno di sulla scorta della cartella n. 07120180066821324000 notificata Parte_1 in data 15/10/2018 in forza del ruolo n. 2018/8587 e del ruolo n. 2018/8491, ciò che determina l'annullamento della cartella medesima e l'obbligo di procedere allo sgravio/discarico delle somme iscritte.
3. Circa il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, queste seguono la soccombenza e sono poste a carico delle odierne parti appellate e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione sino a € 1.000,00) ed in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione – per entrambi i gradi di giudizio – della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia della parte appellata . Controparte_2
2) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA integralmente la sentenza n. 1602/2017 resa in data 19/01/2017 dal
Giudice di Pace di Salerno
3) ACCOGLIE l'opposizione spiegata da Parte_1
• DICHIARA che non ha diritto di procedere ad Controparte_2
esecuzione forzata in danno di sulla scorta della cartella n. Parte_1
10010020150000103307000 notificata in forza del ruolo n. 2014/6609; n.
2014/6501 e del ruolo n 2014/6501 con conseguente annullamento della cartella medesima ed obbligo di procedere allo sgravio/discarico delle somme iscritte.
4) CONDANNA le odierne parti appellate – in solido tra loro – al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida come segue: Controparte_5
• per il primo grado di giudizio: € 43,00 per esborsi e in € 134,00 per compensi, oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre C.P.A. e I.V.A.
• per il secondo grado di giudizio :64,50 per esborsi e in € 232,00 per compensi, oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre C.PA. e I.V.A.; 5) DISPONE l'attribuzione in favore dell'avv. Fabrizio Senatore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 20/04/25
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data
05/03/2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti delle memorie di replica, nella causa avente n.
8286/2017 R.G.
TRA
(P. IVA ); in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Silvio Baratta n. 26, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Senatore, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona della Sindaca pro tempore CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina in giusta procura in atti CP_1
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ), già Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
[...]
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello in materia di opposizione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 I comma c.p.c., regolarmente notificato, la conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, Parte_1 CP_3
(poi quale soggetto incaricato della
[...] Controparte_4 riscossione mediante ruolo), nonché il (quali ente impositore) per CP_1 spiegare opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10010020150000103307000 relativa a tre diversi verbali di accertamento per violazione al codice della strada, elevati dalla Polizia Municipale di per l'importo complessivo di € 747,67. CP_1
In particolare, l'opponente contestava il diritto di procedere esecutivamente in suo danno per asserita mancanza di idoneo titolo: al riguardo, deduceva che la società attrice - esercente attività di autonoleggio – preso atto della contestazione, aveva prontamente provveduto a notiziare gli organi accertatori in ordine alle generalità di coloro che di fatto avevano la disponibilità delle autovetture al momento dell'infrazione contestata ex art. 386 del Regolamento di esecuzione e attuazione del c.d.s. n. 495/1992, proponendo in tal modo anche ricorso al Prefetto ex art. 203 c.d.s. Concludeva, quindi, per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione il quale - eccepita l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione in luogo di quelle previste dall'art. 22 della legge n. 689/1981 ed evidenziata la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni concernenti la formazione del ruolo - chiedeva il rigetto dell'opposizione domandando, in ogni caso, di essere tenuto indenne dalla eventuale condanna alle spese.
Si costituiva, altresì, il convenuto ente impositore il quale - depositata agli atti la documentazione relativa alle regolari notifiche dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n. 10010020150000103307000 - pure eccepiva il proprio difetto di legittimazione rispetto all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda per infondatezza delle avverse censure.
Con sentenza n. 1602/2017 resa in data 19/01/2017 il Giudice di Pace di Salerno rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite valorizzando il vincolo di solidarietà posto dall'art. 196 Codice della Strada tra il proprietario del veicolo (e i soggetti ad esso equiparati) e l'autore della violazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/09/2017 la Parte_1 spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata, formulando plurime censure specie sul piano della omessa verifica della sussistenza di idoneo titolo per l'iscrizione a ruolo. Si costituiva in giudizio il che - eccepita preliminarmente la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva e contestate le avverse deduzioni - chiedeva il rigetto dell'appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado.
1.1. Ciò posto, deve essere, anzitutto, dichiarata la contumacia della parte appellata
. Controparte_2
Non risulta infatti la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso in appello.
2. Tanto opportunamente premesso, in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte appellata CP_1
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione abbia ad oggetto sanzioni per infrazioni stradali accertate dalla Polizia Municipale di Per condiviso indirizzo CP_1 pretorio, in tali casi, in presenza di accertamento eseguito da organi di polizia dipendenti dal titolare del diritto contestato con l'opposizione all'ingiunzione di pagamento CP_1
– come nel caso in esame - è tale ente, cui spettano i proventi relativi alle sanzioni inflitte
(e che pertanto predispone il ruolo); esso, quindi, deve necessariamente essere chiamato in giudizio. In tal senso, la Suprema Corte ha infatti dichiarato che “in tema di opposizione a cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni in materia di circolazione stradale, il quale soggetto irrogatore della sanzione, che CP_1 prepara il ruolo ed è il destinatario del provento della sanzione stessa, è legittimato passivo nei confronti dell'opposizione e litisconsorte necessario dell'esattore” (ex multis Cass. civ., Sez. I, 10/11/2004, n.
21398; Cass. civ., Sez. II, 21/12/2009, n. 26919; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
04/04/2013, n. 8344).
2.1. Nel merito, l'appello è fondato.
Invero, in via assorbente di ogni altra censura, ritiene questo Giudice che debba accogliersi la deduzione di illegittimità della cartella esattoriale opposta dall'attore in primo grado, in quanto non fondata su di un titolo esecutivo.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il verbale di contestazione della contravvenzione è titolo esecutivo e, quindi, può giustificare l'iscrizione a ruolo (e la conseguente notificazione della cartella di pagamento) solo laddove non sia stato impugnato con il ricorso amministrativo innanzi al prefetto.
In particolare, si è precisato che: “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove sia presentato ricorso amministrativo contro il verbale di contestazione, il prefetto, nel caso in cui confermi l'accertamento, ha il dovere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, sia che ritenga il ricorso infondato nel merito sia che lo consideri inammissibile, irricevibile o improcedibile, non essendo consentita, in tale ipotesi, l'emissione della cartella esattoriale in base al verbale di contestazione dell'infrazione” (Cass. 5 novembre 2020, n.
24702); nonché che:
è illegittima - e va, pertanto, annullata - la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento impugnato davanti al prefetto, poiché, una volta opposto - anche se con esito negativo - in sede amministrativa, esso deve ritenersi privo dell'efficacia di titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso formulato dall'interessato e cassando la sentenza con contestuale decisione nel merito, ha rilevato che, essendo stato il verbale notificato a suo tempo al destinatario che, però, lo aveva impugnato con esito negativo davanti al prefetto, la successiva cartella esattoriale fondata su tale verbale privo del valore di titolo esecutivo era da annullare)” (Cass. 25 agosto 2005, n. 17278).
I precedenti sopra richiamati appaiono perfettamente applicabili nel caso di specie.
L'opponente ha infatti provato di aver depositato i ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 203 del codice della strada avverso i verbali di contestazione delle contravvenzioni, ciò che ha determinato il venir meno dell'idoneità di quei verbali a fondare l'iscrizione ai ruoli e la necessità per l'amministrazione di adottare – a seguito dei sopra citati ricorsi – le eventuali ordinanze di ingiunzione di pagamento.
Invero, dal compendio documentale versato in atti per un verso è emersa prova, da parte della società di noleggio Promoservice, del tempestivo ricorso al Prefetto, ex art. 203 codice della strada, inviato agli organi accertatori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - (raccomandata n.14483087083-0 - riferimento verbale n.13111439032; raccomandata n.14478790871-9 – riferimento verbale n.13111780665; raccomandata n.14470914890-07 – riferimento verbale n.13112194574) - nonché della comunicazione delle generalità dei locatari cui rinotificare l'accertamento di infrazione;
per altro verso non
è emersa prova della emissione della ordinanza-ingiunzione prefettizia.
2.2. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve essere accolto, con riforma integrale della sentenza del giudice di pace.
Conseguentemente, in accoglimento dell'originario ricorso in opposizione deve dichiararsi che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in Controparte_2 danno di sulla scorta della cartella n. 07120180066821324000 notificata Parte_1 in data 15/10/2018 in forza del ruolo n. 2018/8587 e del ruolo n. 2018/8491, ciò che determina l'annullamento della cartella medesima e l'obbligo di procedere allo sgravio/discarico delle somme iscritte.
3. Circa il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, queste seguono la soccombenza e sono poste a carico delle odierne parti appellate e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione sino a € 1.000,00) ed in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione – per entrambi i gradi di giudizio – della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia della parte appellata . Controparte_2
2) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA integralmente la sentenza n. 1602/2017 resa in data 19/01/2017 dal
Giudice di Pace di Salerno
3) ACCOGLIE l'opposizione spiegata da Parte_1
• DICHIARA che non ha diritto di procedere ad Controparte_2
esecuzione forzata in danno di sulla scorta della cartella n. Parte_1
10010020150000103307000 notificata in forza del ruolo n. 2014/6609; n.
2014/6501 e del ruolo n 2014/6501 con conseguente annullamento della cartella medesima ed obbligo di procedere allo sgravio/discarico delle somme iscritte.
4) CONDANNA le odierne parti appellate – in solido tra loro – al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida come segue: Controparte_5
• per il primo grado di giudizio: € 43,00 per esborsi e in € 134,00 per compensi, oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre C.P.A. e I.V.A.
• per il secondo grado di giudizio :64,50 per esborsi e in € 232,00 per compensi, oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre C.PA. e I.V.A.; 5) DISPONE l'attribuzione in favore dell'avv. Fabrizio Senatore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 20/04/25
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco