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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/09/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Paola BARRACCHIA - Presidente
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere
3) Dott. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1546/2024, avverso la sentenza n.1414/2024 pubblicata in data 18.10.24 dal Tribunale di Trani tra
in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Barletta presso lo studio dell'avv. Antonio Mancarella, che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto di citazione di primo grado
Appellante
e
in persona del Sindaco p.t., legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Sabino Liuni, che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
Appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
La ha citato innanzi al Tribunale di Trani il per Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare a rifondere i danni derivatile da comportamenti omissivi dell'ente contrari ai doveri di correttezza e tali da ledere l'incolpevole suo affidamento nella legittimità di provvedimenti amministrativi favorevoli.
A tal fine l'attrice ha dedotto che nel 2017 il suddetto comune aveva rilasciato alla il Controparte_2 permesso di costruire n.16/17 per ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso di un fabbricato a rustico sito in agro di c.da Difesa o Sant'Arcangelo o Coste, quindi nel 2019 aveva volturato tale Controparte_1 permesso in favore della (acquirente del bene dalla l prezzo di € 138.000,00 più iva); ma Parte_1 CP_2 poi il medesimo comune aveva lasciato passare in giudicato la sentenza del 2020 con cui il TAR Puglia aveva annullato il PUG adottato nel 2012 (con conseguente ripristino della precedente destinazione agricola del lotto e impossibilità di utilizzare il permesso di costruire, tanto che la aveva chiesto ed ottenuto Parte_1 dal TAR nel 2021 la restituzione degli oneri di urbanizzazione già versati ai fini del rilascio del PdC), così come aveva sempre taciuto alle interessate altre ragioni di impossibilità oggettiva di realizzazione del progetto edilizio, tra cui la circostanza – appresa soltanto nel 2020 dalla interloquendo con l'AQP – Parte_1 dell'irrealizzabilità del tronco idrico-fognario a servizio del lotto.
1 Con le memorie integrative ex art.183 co.6 n.1 cpc la ha anche lamentato, quale condotta Parte_1 omissiva lesiva del suo affidamento, la mancata segnalazione, da parte del della stessa pendenza CP_1 del giudizio amministrativo poi esitato nell'annullamento del PUG.
Nel costituirsi e resistere all'avversa pretesa, il ha dedotto che era intervenuta Controparte_1 decadenza dal permesso di costruire perché alla tempestiva comunicazione di inizio lavori non era seguito, nel termine di legge, l'effettivo avvio del cantiere;
e che d'altra parte, se i lavori fossero stati iniziati, essi ben avrebbero potuto essere legittimamente completati ex art.15 co.4 TU Edilizia nonostante l'intervenuto mutamento del quadro urbanistico di riferimento. Con riguardo all'irrealizzabilità del tronco idrico-fognario invocata ex adverso, poi, il ha negato che ciò si evincesse dalla nota dell'AQP in atti ed ha aggiunto CP_1 che, comunque, la situazione era ben nota alla , posto che già l'originaria concessione rilasciata ai Parte_1 coniugi prevedeva una cisterna, così come il progetto del 2014 allegato alla richiesta di Persona_1
PdC della (redatto tra l'altro dall'ing. , legale rappresentante della CP_2 Persona_2 Parte_1 prevedeva l'impegno del richiedente a realizzare la rete idrica e fognaria.
Con la sentenza appellata il Tribunale adìto ha rigettato la domanda e condannato la società attrice a rifondere alla controparte le spese di giudizio, a tal fine escludendo la configurabilità di condotte dell'ente lesive dell'altrui incolpevole affidamento sotto entrambi i profili invocati dalla . Parte_1
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la chiedendo, in totale riforma della stessa, Parte_1
l'accoglimento della sua pretesa risarcitoria e la condanna del comune a rifonderle le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, a tal CP_1 fine espressamente reiterando, agli effetti dell'art.346 cpc, tutte le eccezioni sollevate in primo grado.
Assegnati i termini di legge ex art.352 cpc, all'udienza dell'11.6.25, svoltasi in presenza, le parti hanno discusso e la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Con motivi di impugnazione suscettibili di esame unitario l'appellante, in sostanza, reitera le argomentazioni poste a fondamento della sua pretesa risarcitoria, lamentando che il primo giudice avrebbe errato sia nel ritenere indimostrato, sulla base della documentazione in atti, l'impossibilità oggettiva ed originaria di portare ad esecuzione il progetto edilizio già per mancanza e irrealizzabilità della rete idrica e fognaria;
sia nell'escludere l'illiceità e la valenza causale del comportamento tenuto dall'ente comunale nell'omettere di Con avvisare della pendenza del giudizio amministrativo volto all'annullamento del e di impugnare poi la sentenza finale.
Tali doglianze non appaiono suscettibili di accoglimento.
Risulta anzitutto fondata la questione, espressamente riproposta nella presente sede dalla difesa dell'ente comunale, di intervenuta decadenza ex lege del titolo edilizio ai sensi dell'art.15 T.U. Edilizia per mancato inizio – entro l'anno dal rilascio del PdC – dei lavori oggetto dell'intervento edilizio, inizio che per costante orientamento della giurisprudenza (CdS n.103/23) non richiede soltanto la formale comunicazione di inizio lavori (nella specie tempestivamente effettuata in data 6.12.18) ma anche l'effettiva e concreta apertura del relativo cantiere.
E' vero infatti che è onere del comune interessato provare il mancato inizio dei lavori assentiti;
ma è anche vero che risultano ritualmente prodotti in giudizio dalla difesa di quest'ultimo una serie di documenti fotografici (immagini del rustico da ristrutturare estratte da Google Maps nell'agosto del 2022; storico dei voli sul sito negli anni 2013, 2016, 2019 e 2022 estratto dal portale SIT Puglia – PPRT Approvato), non contestati in alcun modo dall'appellante, idonei a dimostrare, in modo inequivoco, che la situazione del rustico, rispetto a quella esistente nel 2013 e poi cristallizzata dalle fotografie a corredo del progetto edilizio del 2014, è rimasta nel tempo assolutamente invariata, non essendo stata eseguita negli anni, di tutta
2 evidenza, alcuna lavorazione su tale manufatto;
di talchè l'onere probatorio in questione deve ritenersi ampiamente soddisfatto.
D'altra parte giova aggiungere che la , se avesse effettivamente iniziato nei termini di legge i lavori Parte_1 in discorso, così evitando la decadenza del titolo, ben avrebbe potuto portarli ad ultimazione, entro il termine originario triennale, nonostante il ripristino della vocazione agricola dell'area conseguito all'annullamento giudiziale del PUG;
e ciò in quanto – come eccepito dal comune appellato senza trovare specifica replica nelle difese dell'appellante – l'art.15 co.4 T.U. Edilizia prevede, a tutela dell'interesse qualificato di chi ha già iniziato l'opera, l'ultrattività dell'efficacia del titolo abilitativo, nel rispetto del termine originario, nonostante l'entrata in vigore, successivamente al rilascio del titolo, di contrastanti previsioni urbanistiche.
Sotto tale profilo, dunque, nessuna efficacia lesiva può attribuirsi all'inerzia del comune nel segnalare alla la pendenza del giudizio di annullamento del PUG e nell'impugnare la relativa pronuncia, atteso Parte_1 che è la stessa legge, con la previsione sopra richiamata, a garantire l'interesse del privato, di fatto sterilizzando gli effetti di sopravvenienze sfavorevoli per chi abbia già ottenuto un titolo abilitativo ed iniziato tempestivamente i relativi lavori, e ciò alle stesse condizioni e negli stessi termini del rilascio originario;
donde l'irrilevanza, sul piano eziologico, delle lamentate condotte omissive, con susseguente superfluità di ogni ulteriore approfondimento circa la liceità o meno di queste ultime (sebbene non ci si possa esimere dal rilevare, a tale ultimo proposito, che la scelta di non impugnare la sentenza del 2020, inizialmente allegata Con dalla quale unica condotta omissiva causativa di danno in relazione alla vicenda giudiziale del , Parte_1 costituisce una scelta di natura squisitamente politica, come tale non sindacabile, tanto meno dal giudice ordinario).
Quanto sin qui esposto ha riflessi decisivi, sempre sotto il profilo della causalità, anche in ordine alle doglianze dell'appellante circa l'omessa segnalazione, da parte del di un'asserita ragione di impossibilità CP_1 oggettiva di realizzazione del progetto, ossia l'irrealizzabilità del tronco idrico-fognario a servizio del lotto di interesse;
dovendosi ribadire che sono stati i privati interessati, omettendo di avviare e poi concludere per tempo le attività edilizie assentite, a determinare in via esclusiva i pregiudizi di cui la chiede il Parte_1 ristoro, così assorbendo e superando ogni valenza eziologica delle condotte tenute dall'amministrazione comunale.
A parte ciò, neppure può ricavarsi dagli atti di causa una situazione, di fatto e di diritto, tale da rendere oggettivamente impossibile la realizzazione del progetto edificatorio assentito con il PdC del 2017; essendo del tutto condivisibile la valutazione operata al riguardo dal primo giudice, secondo il quale la nota dell'AQP del 17.6.20 (volta a riscontrare una richiesta il cui concreto contenuto significativamente la ha Parte_1 omesso di documentare) non operava affatto una valutazione tecnica di impossibilità di realizzazione della rete idrico-fognaria a servizio della (ancora non iniziata) opera edilizia, ma ben diversamente si limitava a riservare ogni valutazione di fattibilità all'esito di ulteriori verifiche, da compiersi con il supporto del comune interessato. Né d'altra parte può utilmente lamentarsi il mancato espletamento di una CTU di verifica dell'invocata impossibilità, la quale avrebbe un'inammissibile valenza meramente esplorativa.
Inoltre, premesso che ai fini del risarcimento da lesione dell'affidamento la costante giurisprudenza richiede il carattere incolpevole di quest'ultimo, da intendersi come buona fede non colposa del destinatario dell'atto ampliativo (cfr., tra le tante pronunce, Corte di Appello Bari n.1473 del 6.10.23), deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, negli atti di causa tale atteggiamento non trovi riscontro, ma al contrario smentita.
Ciò in quanto il progetto edilizio presentato nel 2014 a supporto della richiesta di PdC (significativamente redatto, nell'interesse della da professionista avente il ruolo di legale rappresentante della società Pt_2 futura proprietaria del fondo) esplicitamente prevedeva (pag.12) la realizzazione nell'area interessata “delle reti tecnologiche, rete idrica e fogna nera, necessarie al collegamento con i rispettivi tronchi esistenti”, e riportava l'intenzione del richiedente di realizzare tali opere a propria cura e spese, come consentito dall'art.16 T.U. Edilizia, a scomputo degli oneri previsti e previa stipula di relativa convenzione con il Comune.
3 Dunque la società attrice, anche per via del personale coinvolgimento del suo legale rappresentante nel progetto edilizio fatto realizzare dalla dante causa era perfettamente a conoscenza della situazione CP_2 della rete idrico-fognaria dell'area nonchè senz'altro in grado di coglierne, quale azienda operante nel settore edile, le sue esatte implicazioni in termini di fattibilità dell'opera, tanto da fare proprio, con la richiesta di voltura, l'impegno, preso dalla con il progetto posto a corredo della richiesta di PdC, di realizzare le Pt_2 opere necessarie a propria cura e spese, a scomputo degli oneri previsti.
D'altra parte, a ben vedere, proprio l'impegno – contenuto nel progetto – a realizzare reti di collegamento a tronchi “esistenti” conferma che l'originario richiedente e chi gli è succeduto non hanno mai fatto affidamento – tanto meno incolpevole – su iniziative pubbliche di estensione della rete idrico-fognaria all'area interessata dall'opera da autorizzare, assumendosi al contrario l'onere di realizzare, a propria cura e spese, i necessari collegamenti alle reti pubbliche già esistenti, dovunque esse fossero.
Non valgono a sovvertire le considerazioni sin qui svolte, infine, né il rilievo che la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria da parte del titolare del PdC richiede l'avvio di una serie di procedure amministrative nonchè la stipula di una convenzione (non comprendendosi come ciò possa rilevare ai fini della verifica dell'affidamento incolpevole del privato); né la circostanza che il giudice amministrativo abbia condannato il comune a restituire alla gli oneri di urbanizzazione a suo tempo versati (trattandosi di decisione Parte_1 giudiziale che risulta fondata esclusivamente sul rilievo del venir meno – a seguito dell'annullamento del PUG
– del titolo giustificativo del loro pagamento e che, comunque, è stata occasionata da una specifica richiesta in tal senso da parte della , a riprova dell'assenza di ogni sua volontà di dar seguito al progetto di Parte_1 ristrutturazione).
Alla luce di quanto sin qui osservato, l'appello è infondato e va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
In base al criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a rifondere al convenuto le spese CP_1 del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
Si dà infine atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.1546/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Trani il 18.10.24, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere al , in persona del Sindaco p.t., le spese Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.470,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 24.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott.ssa Paola Barracchia
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