TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 179/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di ST, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 179/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.BASTA ROCCO
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. DE CP_1
PAOLA CARMEN
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto, in data 23/12/2000, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli , maggiorenne ed autosufficiente, e e Per_1 Per_2
rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Terravecchia (CS) C/da Ginestretto, n. 21, distinta nel catasto urbano del citato Comune al Foglio mappale n. 3, particella n. 191, sub. 3, di proprietà
esclusiva di viene assegnata alla moglie con gli arredi ivi contenuti. Il marito CP_1
potrà asportare dall'abitazione i beni ad uso strettamente personale entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente;
3) affido della figlia minorenne ad ambedue i genitori, in conformità della Persona_3
disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione di residenza della madre;
4) le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni dello stesso;
5) è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia;
6) ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
7) il padre, compatibilmente con i propri impegni professionali, avrà la facoltà di tenere con sé la figlio almeno due giorni alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 19.00, salvo diverso accordo tra le parti e tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e degli impegni/attività extrascolastici della minore. La minore trascorrerà il Natale, Persona_3
la Pasqua, il giorno del compleanno, ed altre eventuali festività, con i genitori, in conformità
al criterio dell'alternanza annuale;
8) il padre contribuisce al mantenimento della figlia minore versando entro il Persona_3
giorno 5 di ogni mese alla sig. , su un c/c ad essa intestato o tramite ricarica CP_1
poste-pay, la somma di euro 150,00 o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia,
da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il padre si obbliga inoltre a contribuire per la figlia nella misura del 50 % alle spese straordinarie attenendosi alle seguenti previsioni e prescrizioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali cure dentali, ortodontiche ed oculistiche, trattamenti sanitari e interventi chirurgici presso privati;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali tasse scolastiche imposte da istituti pubblici ed università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche ed extra da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati ed università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
corsi di sport,
palestra o piscina.
9) La madre, sig.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico Universale per CP_1
la figlia minore nella misura del 100%. Persona_3
10) Rimarrà a carico della sig. la rata di euro 288,00 dovuta a titolo di CP_1
finanziamento per l'acquisto del veicolo Hyundai Kona tg.ta GM270CA intestata ed in uso alla sig. . Tale veicolo viene attribuito in proprietà esclusiva alla sig. CP_1 CP_1
.
[...]
11) I coniugi rinunciano l'uno nei confronti dell'altro all'assegno di mantenimento poiché
entrambi autosufficienti e in grado di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30/04/1976 e nato a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ST , 24 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento