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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Cigna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in primo grado di giudizio, al numero 6585/2019 del Ruolo
Generale promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Felli;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
E Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
[...]
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.06.2019 il conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale il e il Controparte_1 [...]
al fine di accertare e dichiarare che, in base all'art. 64 Controparte_2
Legge 388/2000, i minori introiti dell' da compensare con il Parte_2
trasferimento erariale, dovevano essere calcolati in relazione a tutti gli immobili di categoria catastale D passati ad autodeterminazione della rendita catastale;
di conseguenza, chiedeva di condannare i convenuti in solido al pagamento di €
5.469.908,66 per gli anni dal 2001 al 2009 ( spettanze 2002 – 2010); in subordine, condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno pari ad una somma non inferiore a quella richiesta. A sostegno della domanda l'attore evidenziava quanto segue.
L'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con d.lgs 504/1992, doveva essere calcolata, per gli immobili di categoria D strumentali all'esercizio dell'impresa e fino a quando gli stessi rimanevano privi di rendita catastale, in base al valore dei detti immobili quale risultante dalle scritture contabili aziendali;
il D.M. n. 701/1994 aveva poi consentito ai proprietari di detti immobili di autodeterminare la rendita catastale, in tal modo comportando una riduzione della loro base imponibile e conseguentemente delle relative entrate comunali;
la Legge 388/2000, nello specifico l'art. 64, 1°co., aveva stabilito che lo Stato, dal 2001 in poi, dovesse compensare i minori introiti ICI riscossi dai Comuni, per effetto della detta autodeterminazione provvisoria, con un aumento corrispondente dei trasferimenti erariali, purchè il minor gettito annuo fosse superiore ad una cifra fissa, pari a €
1.549,37 e ad una variabile pari allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno.
Pertanto, in base a tale legge, l'ammontare del minor gettito ICI andava calcolato, ogni anno, in misura pari alla differenza tra quanto effettivamente incassato dal in Pt_1
un certo anno, e quanto sarebbe stato incassato nello stesso anno se gli immobili con rendita autodeterminata fossero stati tassati al valore contabile;
con la precisazione che il maturava il diritto al trasferimento erariale se la differenza così calcolata Pt_1
risultava superiore ai due parametri riportati nel citato art. 64 L. 388/2000;
Il D.M. 197/2002 aveva poi riprodotto i medesimi criteri e modalità indicate nella norma primaria, specificando che le perdite andassero calcolate applicando l'aliquota vigente nell'anno in cui il contribuente aveva effettuato per la prima volta i pagamenti in base alle rendite autodeterminate;
nel 2001, pertanto, i minori introiti nel complesso incassati venivano accertati con l'aliquota vigente nel 2001, a cui si sommavano i minori introiti relativi agli anni successivi, calcolati applicando l'aliquota vigente nell'anno di riferimento.
Questo criterio di calcolo era stato disapplicato dai Comunicati Interni del 2009, in cui il applicava una differente disciplina, che modificava la procedura di Controparte_3
accertamento del diritto ai trasferimenti erariali in compensazione del minor gettito, attivando in tal modo una procedura di recupero delle poste finanziarie corrisposte in eccesso o la revoca di quelle accertate, ma non ancora erogate.
2 Questo nuovo criterio di calcolo, ancorato alla data di accatastamento degli immobili di categoria D, considerava come minor gettito rilevante, da confrontare con i parametri della legge 388/2000, quello derivante dagli immobili la cui rendita era stata autodeterminata in quello stesso anno di riferimento, al netto dei contributi già riconosciuti per gli immobili passati ad autodeterminazione negli anni precedenti.
Detta operazione comportava un pregiudizio economico all'Ente comunale, che, con riferimento agli anni dal 2001 al 2009, si vedeva accertare minori trasferimenti per €
5.469.908,66.
Si costituivano in giudizio il e il Controparte_2 [...]
e, preliminarmente, eccepivano il difetto di legittimazione passiva del CP_1
, non essendo quest'ultimo legittimato a stare Controparte_2
in giudizio;
nel merito, impugnavano e contestano le domande attoree, delle quali chiedevano il rigetto;
in particolare sostenevano che, in conformità all'art. 64 legge
388/2000, solo i nuovi minori introiti verificatisi nell'anno di riferimento, se superiori ai parametri ivi indicati, dovevano essere compensati con corrispondente aumento del trasferimento erariale, e che la perdita già accertata e stabilmente coperta dal contributo statale non poteva rilevare negli anni successivi ai fini del calcolo relativo al superamento delle soglie di cui all'art. 64 legge 388/2000.
Il presente giudizio veniva istruito tramite produzione documentale;
disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.10.2024 con il deposito di note conclusionali autorizzate, questa causa veniva riservata per la decisione;
con ordinanza del 25-2-2025 questo Tribunale disponeva la convocazione delle parti, tramite i loro difensori, per chiarimenti sui fatti di causa e, in particolare, su differenze di calcolo tra le dette parti riscontrate sulla tabella B in atti;
all'udienza del
26-3-2025, resi i detti chiarimenti, la causa veniva riservata per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 cpc per averne le parti rinunciato .
IN DIRITTO
Infondata è, innanzitutto, la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
Come noto, invero, per legittimazione attiva e passiva si intende rispettivamente il potere di promuovere e di subire un giudizio in ordine ad un rapporto dedotto in causa, mentre, ai fini della sussistenza di detta legittimazione, occorre che un soggetto si
3 attribuisca la titolarità del lato attivo del rapporto dedotto ed attribuisca ad altro soggetto la titolarità del lato passivo, senza che, al riguardo, rilevi la questione sulla effettiva titolarità del rapporto controverso;
questione attinente al merito;
nella vicenda in esame, il ha presentato domanda di accertamento dell'esistenza e Parte_1 dell'importo del credito di cui all'art. 64 legge 388/2000 non solo nei confronti del
Ministero degli Interni, ma anche verso il Controparte_2
(MEF), ritenendo detto ente tenuto ad eseguire i trasferimenti erariali per conto dello
Stato a favore degli enti locali.
Nella specie, il MEF, unitamente al è intervenuto a regolamentare le Controparte_3
modalità di attuazione della contribuzione statale in favore dei Comuni come conseguenza del minor gettito.
Sul punto rilevano l'art. 64, 3° comma legge 388/2000 “con decreto del
[...]
, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio…sono stabiliti i CP_1 criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2”; il D.M. 197/2002 con il quale
“ il Ministero dell'Interno di concerto con il Controparte_2
disciplinano i criteri e le modalità per l'erogazione di trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili del gruppo catastale D” ed anche la Circolare emessa dal MEF recante le istruzioni necessarie alla determinazione alla determinazione del minor gettito ICI (cfr. circolare mef n. 27100 del 29.12.2008).
Nel merito la domanda del risulta parzialmente fondata. Parte_1
La controversia concerne la modalità di determinazione del contributo statale da erogare in compensazione ai Comuni, che, in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale dei fabbricati di categoria D, hanno sostenuto un minor gettito per l'imposta ICI,.
Per una migliore comprensione della questione va precisato quanto segue.
Con il d.lgs. n. 504/1992 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI), il cui presupposto era costituito dal possesso di un fabbricato iscritto al catasto edilizio urbano e la cui entità era calcolata sulla rendita catastale.
Per gli immobili non ancora iscritti al registro catastale, la base imponibile è stata dapprima determinata con riferimento al valore contabile, sino a quando non è stata data
4 ai contribuenti la possibilità di autodeterminare la rendita catastale cd. “provvisoria” in attesa di quella definitiva.
Detta disciplina ha determinato un minor introito del gettito ICI per i Comuni in riferimento ai fabbricati di categoria D soggetti a detta autodeterminazione provvisoria
(circostanza pacifica e non contestata).
Al fine di ovviare a tali conseguenze sfavorevoli è intervenuto il legislatore, in primis con l'art. 64, 1°co legge 388/2000, disponendo che “a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno”.
Di seguito il D.M. 197/2002, in attuazione di quanto previsto dal 3°comma dell'art. 64
Legge 388/2000, contenente modalità e criteri attuativi, ha stabilito che “il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali ed il gettito derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali…Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito ICI ed
è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati..”.
La modalità per calcolare il superamento dei parametri soglia individuati dalla legge
388/2000, ai fini del trasferimento erariale in favore dell'ente comunale, si è prestata a due differenti interpretazioni.
L'interpretazione seguita dal ritiene che, ai fini del calcolo, debbano Parte_1
essere presi in considerazione tutti i minori introiti, senza operare alcuna distinzione sull'anno di accatastamento degli immobili, facendo leva sul fatto che la normazione primaria non esclude ai fini della valutazione i minori gettiti relativi ad immobili già passati ad autodeterminazione provvisoria negli anni precedenti.
5 Secondo detta impostazione, a nulla rileverebbe il consolidamento del contributo erariale già corrisposto perché “modalità contabile di riconoscimento del contributo compensativo” che non incide sulla quantificazione del minor gettito ICI.
Diversamente, secondo l'interpretazione fornita dai Ministeri, per effetto del consolidamento del contributo erariale erogato in riferimento ad una perdita già accertata, quest'ultima non può essere valutata nuovamente per gli anni successivi ai fini del superamento o meno della soglia, in quanto ciò trasformerebbe la “perdita, nell'anno in cui si è verificata, ad entrata, negli anni successivi in cui si va a consolidare”.
Pertanto, questa prospettazione richiede che il minor introito accertato e coperto da contributo statale debba essere valutato limitatamente all'anno in cui è stata presentata l'autodichiarazione.
Al riguardo, nelle more del presente giudizio sono intervenute diverse sentenze e ordinanze della Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 18701/2023, 18705/2023,
19168/2023 e ordinanze n. 14824/2024, 4107/2024, 4122/2024), con cui la Suprema
Corte, intervenendo sulla materia oggetto del contendere, ha affermato il seguente principio di diritto: “i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 della legge 23.12.2000 n. 388 e del D.M.
1.7.1992 n. 167 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori introiti imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a €1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati;
tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati”.
6 La prospettazione fornita dai convenuti risulta parzialmente aderente CP_4 all'enunciato principio di diritto, nella misura in cui escludono dal calcolo relativo al superamento delle soglie le perdite relative ad autodeterminazioni provvisorie di fabbricati presentate negli anni precedenti che siano state già compensate con erogazioni erariali ai comuni.
Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che, non possono non essere valutati alla base del calcolo i minori introiti, derivanti da autodichiarazioni presentante negli anni precedenti all'ultimo anno, non compensati perché sotto le soglie di cui all'art. 64, 1°co l. 388/2000, e pertanto non consolidati.
Detto principio di diritto ha aperto a due possibili scenari in ordine al conteggio relativo alla determinazione dei contributi compensativi.
Le alternative ipotesi di calcolo sono state prospettate tanto dall'ente comunale attore quanto dai ministeri convenuti: il conteggio riportato nella Tabella A delle note autorizzate10-10-2024 del , condiviso dai convenuti e non anche da Parte_1
parte attrice, considera quale somma espunta, su cui effettuare il controllo rispetto ai parametri soglia indicati dalla legge, la sola perdita espunta nell'anno di riferimento, se non già compensata e quindi non consolidata;
diversamente il calcolo riportato nella
Tabella B, seguito dal e non condiviso dai ministeri, ritiene che la Parte_1
somma espunta oggetto di verifica sia costituita dal totale delle perdite espunte negli anni precedenti all'ultimo (cfr. note autorizzate udienza 30.10.2024).
Pertanto, nella Tabella A si tiene conto del minor introito maturato nell'anno di riferimento relativo ad immobili oggetto di autodeterminazione provvisoria, risultato inferiore ai parametri soglia e quindi non compensato;
invece, la Tabella B considera tutti i minori introiti verificati negli anni precedenti risultati sotto-soglia e per questo non compensati.
Alla luce di ciò, si ritiene che la modalità di conteggio offerta dalla Tabella B risulti maggiormente conforme al principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione secondo cui “ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati”; tanto in quanto la
7 Tabella B prende in considerazione, ai fini del superamento del parametro soglia, tutti i minori introiti ICI relativi agli anni precedenti, risultati inferiori alle soglie indicate, e quindi non compensati (cfr. sentenza n. 2179/2024, sent. n. 2086/2024 Corte d'appello di Milano).
In ordine, poi, alla riscontrata differenza di calcolo sulla stessa tabella B (il Pt_1
calcola la somma dovuta in euro 3.853.369,56, mentre il in euro CP_2
3.429.215,84), si ritiene corretta l'ipotesi sostenuta dal che nella detta tabella Pt_1
B, in relazione agli anni 2004 e 2005 (oggetto del contrasto) ha giustamente esposto, in applicazione del meccanismo del consolidamento, le somme consolidate nell'anno
2003 pari ad € 1.714.010,21, anziché l'importo di € 1.458.060,53 indicato nell'istanza di perdita dell'ICI che l'ente ha prodotto per l'anno 2004; soluzione in linea non solo con la normativa di specie ma con la stessa prassi del , che ha sempre CP_2 aggiornato d'ufficio analoghe discrasie (vedi documentazione in atti che comprova l'effettuazione di tali adempimenti).
In conclusione, accertando e dichiarando che i minori introiti registrati dal Parte_1
, da compensare con i trasferimenti erariali in base all'art. 64 L. 388/2000 e
[...]
D.M. 167/2002, relativi agli anni 2001 – 2009, devono essere calcolati in conformità al principio di diritto, sopra enunciato, il e il Controparte_1 [...]
devono essere condannati al pagamento in solido, in Controparte_2
favore del , della somma di € 3.853.369,56, oltre interessi legali Parte_1
dalla richiesta (19-6-2019) al soddisfo.
In considerazione dell'intervento della S.C. nel corso del giudizio, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del dr. Mario Cigna, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto dal Parte_1
nei confronti del Ministero degli Interni e il
[...] Controparte_2
così provvede:
[...]
condanna il e il , in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento, in favore del , della somma di € 3.853.369,56, Parte_1
oltre interessi legali dal 19-6-2019 al soddisfo;
8 dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Lecce, 27.03.2025
9
Il Giudice
Dott. Mario Cigna