Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.1328 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1328 2023 R.G. promossa da:
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
della curatrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , rappresentato e difeso Parte_2 come da mandato in atti dall'Avv. Sebastiano Fabio, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Vicenza, Via Cengio n.15
APPELLANTE
CONTRO
), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli Avv.ti De CP_1 P.IVA_2
Poli Matteo e Leggieri Rossana, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Venezia
Mestre, Via Antonio Lazzari, n. 5
APPELLATA
Oggetto: Altri contratti atipici appello avverso la sentenza n.1081/2023 del Tribunale di Vicenza,
Conclusioni parte appellante: “In via principale in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 1081/2023 Reg. Sent., emessa all'esito dei giudizi riuniti 4931-5194/2021 R.G., pubblicata in data
7 giugno 2023, notificata in data 7 giugno 2023 (doc. A), disattese tutte le domande e/o eccezioni di
1
in narrativa e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1902/2021 D.I., n. 4846/2021 R.G. emesso il 30 agosto e depositato in cancelleria il 31 agosto 2021 e/o in ogni caso condannarsi a CP_1 corrispondere alla curatela l'importo di Euro 878.396,61, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e/o moratori e/o legali e/o rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
In via istruttoria si insiste affinché l'intestato Tribunale voglia disporre una CTU tecnico contabile volta a determinare l'ammontare del credito per cui è lite, tenuto conto degli interessi e delle spese siccome liquidati nel lodo arbitrale in atti, il tutto come meglio precisato nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della curatela;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Conclusioni parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte In via preliminare e di rito. Dichiararsi
l'appello proposto dalla manifestamente Controparte_2 infondato ai sensi dell'art. 348 bis, 1° comma, c.p.c., con ogni conseguente pronuncia di legge. In via preliminare e di rito. Dichiararsi l'appello proposto dalla Controparte_2
inammissibile per carenza del requisito di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
[...]
Ancora in via preliminare di rito Dichiararsi le note depositate dal Controparte_2
in data 20 novembre 2023 inammissibili in quanto redatte in violazione del
[...] provvedimento della Corte d'Appello di Venezia di data 20 luglio 2023, con ogni conseguente pronuncia di legge. In via principale. Rigettarsi l'impugnazione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Vicenza, n. 1081/2023 Reg. Sent., pronunciata all'esito dei giudizi riuniti n. 4931 e
5194/2021 di R.G., pubblicata il 7 giugno 2023, notificata parimenti in data 7 giugno 2023.
Nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale proposto dalla
[...]
si ripropongono le domande già formulate nel primo grado di Controparte_2 giudizio: “In relazione alla causa iscritta al n. 5194/2021 di Ruolo Generale: Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte
In via preliminare. Dichiarare nullo o comunque privo di efficacia o annullare ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, per l'incompetenza del Tribunale di Vicenza, essendo competente il Tribunale di Treviso per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, condannare il alla restituzione della somma di €.1.193.628,19, o della somma maggiore Controparte_2
o minore di giustizia, in ogni caso maggiorata di rivalutazione e interessi. Dichiarare nullo o comunque privo di efficacia o annullare ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, per la litispendenza dell'azione promossa da nei confronti del CP_1 Controparte_3
[..
[...] [...]
con atto di citazione notificato il 26 agosto 2021, per le ragioni esposte in atti, e,
[...]
conseguentemente, condannare il alla restituzione della somma di Controparte_2
€.1.193.628,19, o della somma maggiore o minore di giustizia, in ogni caso maggiorata di rivalutazione e interessi. Dichiarare nullo o comunque privo di efficacia o annullare ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto adottato in assenza dei presupposti di cui agli artt.
633 e ss. c.p.c., per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, condannare il
[...]
alla restituzione della somma di €.1.193.628,19, o della somma maggiore o minore CP_2
di giustizia, in ogni caso maggiorata di rivalutazione e interessi. Nel merito, in via principale.
Dichiarare nullo o comunque privo di efficacia o annullare ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni e le eccezioni svolte in atti, in forza del passaggio in giudicato del lodo di data 25 giugno 2019, dichiarando altresì la legittimità dell'inadempimento di CP_1
e che quindi nulla è dovuto da al
[...] CP_1 Controparte_2
per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, condannare il alla Controparte_2 restituzione della somma di €.1.193.628,19, o della somma maggiore o minore di giustizia, in ogni caso maggiorata di rivalutazione e interessi. Dichiarare nullo o comunque privo di efficacia o annullare ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni e le eccezioni svolte in atti, in forza dell'art. 1460 c.c., dichiarando altresì la legittimità dell'inadempimento di
e che quindi nulla è dovuto da al CP_1 CP_1 Controparte_2
per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, condannare il
[...] [...]
alla restituzione della somma di €.1.193.628,19, o della somma maggiore o minore CP_2
di giustizia, in ogni caso maggiorata di rivalutazione e interessi. Dichiarare nullo o comunque privo di efficacia o annullare ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni e le eccezioni svolte in atti, in forza dell'art. 1461 c.c., accertando il diritto di a CP_1 sospendere l'adempimento delle proprie prestazioni, e che quindi nulla è dovuto da al CP_1
per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, Controparte_2 condannare il alla restituzione della somma di €.1.193.628,19, o della Controparte_2
somma maggiore o minore di giustizia, in ogni caso maggiorata di rivalutazione e interessi.
Nel merito, in via subordinata Dichiarare nullo o comunque privo di efficacia o annullare ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni e le eccezioni svolte in atti, accertando altresì le reciproche poste creditorie di e del CP_1 Controparte_2
e condannando quest'ultimo a pagare a quanto dovuto, anche applicando, se del
[...] CP_1
caso, la compensazione. Nel merito, in via ulteriormente subordinata. Dichiarare la risoluzione parziale del contratto di cessione d'azienda del 21 dicembre 2011 per le prestazioni indicate in atti in ragione del grave inadempimento del all'obbligo di ottenere il rilascio Controparte_2
3 fideiussione bancaria a prima richiesta e, conseguentemente i) dichiarare che nulla deve al CP_1
e ii) condannare il alla restituzione della Controparte_2 Controparte_2 somma di €.1.193.628,19, o della somma maggiore o minore di giustizia, in ogni caso maggiorata di rivalutazione e interessi;
e, in ogni caso, iii) condannare il al risarcimento dei danni CP_2
occorsi a da determinarsi equitativamente. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze CP_1
legali. In relazione alla causa iscritta al n. 4931/2021 di Ruolo Generale: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte Nel merito, in via principale. Accertare la legittimità del rifiuto di ad adempiere alla richiesta di CP_1
pagamento svolta dal in forza del passaggio in Controparte_2
giudicato del lodo di data 25 giugno 2019, per le ragioni esposte in atti, e che quindi nulla è dovuto da al per le ragioni esposte in atti e, CP_1 Controparte_2
conseguentemente, condannare il alla restituzione della somma di Controparte_2
€.1.193.628,19, o della somma maggiore o minore di giustizia, in ogni caso maggiorata di rivalutazione e interessi. Accertare la legittimità del rifiuto di ad adempiere alla CP_1 richiesta di pagamento svolta dal in forza dell'art. Controparte_2
1460 c.c., per le ragioni esposte in atti, e che quindi nulla è dovuto da al CP_1 [...]
per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, condannare Controparte_2 il alla restituzione della somma di €.1.193.628,19, o della somma Controparte_2
maggiore o minore di giustizia, in ogni caso maggiorata di rivalutazione e interessi. Accertare la legittimità del rifiuto di ad adempiere alla richiesta di pagamento svolta dal CP_1 [...]
in forza dell'art. 1461 c.c., accertando il diritto di Controparte_2 CP_1
a sospendere l'adempimento delle proprie prestazioni, e che quindi nulla è dovuto da CP_1
al per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, Controparte_2 condannare il alla restituzione della somma di €.1.193.628,19, o della Controparte_2
somma maggiore o minore di giustizia, in ogni caso maggiorata di rivalutazione e interessi”. nel merito, in via subordinata Accertare le reciproche poste creditorie di e del CP_1 [...]
e condannare quest'ultimo a pagare a quanto dovuto, anche Controparte_2 CP_1
applicando, se del caso, la compensazione. Nel merito, in via ulteriormente subordinata. Dichiarare la risoluzione parziale del contratto di cessione d'azienda del 21 dicembre 2011 per le prestazioni indicate in atti, in ragione del grave inadempimento del all'obbligo di Controparte_2
ottenere il rilascio della fideiussione bancaria a prima richiesta e, conseguentemente i) dichiarare che nulla deve al e ii) condannare il CP_1 Controparte_2 Controparte_2 alla restituzione della somma di €.1.193.628,19, o della somma maggiore o minore di giustizia, in ogni caso maggiorata di rivalutazione e interessi;
e, in ogni caso, iii) condannare il al CP_2
4 risarcimento dei danni occorsi a da determinarsi equitativamente. In ogni caso Con vittoria CP_1
di spese e competenze legali. In via istruttoria. Si chiede che il Tribunale voglia ordinare al ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione dei seguenti documenti: Controparte_2
− i contratti intercorsi tra e necessari al fine di conoscere sia il Pt_3 Controparte_2
corrispettivo spettante a per la sua attività di agenzia, sia le ulteriori pattuizioni contrattuali Pt_3
in base alle quali egli abbia agito davanti alla magistratura brasiliana;
− le fatture emesse da in virtù dell'attività di agenzia svolta da necessari al fine di conoscere Controparte_2 Pt_3
il fatturato realizzato da grazie a sul quale calcolare le provvigioni a lui spettanti;
CP_4 Pt_3
− le fatture di vendita in Brasile di per il calcolo delle indennità e del Controparte_2 risarcimento danni;
− le fatture e/o gli altri documenti con cui abbia comunicato a Pt_3
i corrispettivi a lui dovuti o da lui pretesi, per quantificare il credito di cui si assume CP_2 titolare e sulla base del quale ha esercitato l'azione in Brasile. Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal per le ragioni esposte in memoria ex art. 183, 6°comma, n. 3, CP_2
c.p.c.. In ogni caso. Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO
Il giudizio di primo grado.
1.1. In data 21 dicembre 2011 (d'ora in poi (d'ora in poi Controparte_5 CP_4 CP_1
) stipulavano un contratto di cessione di ramo d'azienda in forza del quale la prima cedeva alla CP_1 seconda un ramo d'azienda che produceva macchine a filo diamantato e monolama per il taglio e la lavorazione del marmo e del granito (doc. 3 fascicolo di primo grado).
1.2. In forza della clausola compromissoria di cui all'art. 19.01 del contratto, dava avvio a una CP_1
controversia arbitrale, definita con lodo rituale ex art. 806 c.p.c. del 25 giugno 2019, passato in giudicato il 25.6.2020, con il quale il Collegio arbitrale così statuiva: accerta il credito di CP_1 in € 5.354.127,00- e di in € 6.426.657,68-. […] Accerta Controparte_6
l'inadempimento di nel rilascio delle fideiussioni previste dall'art. Controparte_6
8.05) del contratto e di conseguenza: dichiara la legittimità dell'eccezione di inadempimento sollevata da , stante l'accertato inadempimento. Dichiara CP_1 Controparte_6
tenuta a manlevare degli effetti patrimoniali conseguenti al contenzioso in
[...] CP_1 essere con l'agente in Brasile, e questo ai sensi dell'art. 8 del contratto. Persona_1
Stabilisce che gli interessi maturati sui ritardati pagamenti, in quanto relativi ad operazioni tra imprenditori commerciali, vadano calcolati secondo le Direttive UE 2000/35/CE e 2011/7/UE dalle singole scadenze.
5 1.3.Il Collegio arbitrale accertava il credito di nei confronti di in €5.354.127,00 e CP_1 CP_4 quello di nei confronti di in €6.426.657,68, con una differenza a favore della prima di CP_4 CP_1
Euro 1.072.530,68, da cui detrarre spese legali, di CTU ed interessi per un credito residuo di CP_4 di per €878.369,61.
1.4.In data 27 settembre 2019 era dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. CP_4
150/2019 Sent. e n. 147/2019 Fall. (doc. 9), subentrando nel rapporto la curatela, che in data 11 agosto
2021 depositava avanti il Tribunale di Vicenza ricorso per ingiunzione, chiedendo la condanna di al pagamento della somma di €878.369,61, oltre agli interessi come da domanda e alle spese CP_1 della procedura di ingiunzione, cui seguiva l'emissione del decreto ingiuntivo del 30.6.2021 provvisoriamente esecutivo n. 1902/2021 e n. 4846/2021 R.G.
1.5.Con atto di citazione del 26 agosto 2021 conveniva in giudizio (n. 4931/2021 R.G) la CP_1
curatela al fine di sentire accertare e dichiarare la legittimità del rifiuto di di adempiere CP_1
alla richiesta di pagamento svolta dal in relazione al Controparte_2
lodo di data 25 giugno 2019 e promuoveva giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra citato nell'ambito del giudizio n. 5194/2021 r.g. sostenendo l'inesigibilità del credito azionato dal fallimento CP_4
1.6.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Vicenza, a definizione di due giudizi riuniti portanti rispettivamente i numeri n. 4931/2021 R.G., avente ad oggetto: “accertamento negativo del credito”, e n. 5194/2021 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, previo accoglimento dell'eccezione di giudicato spiegata da , accertava e dichiarava, da un lato, la CP_1
legittimità del rifiuto di di pagare il credito vantato dalla Curatela del CP_1 CP_7
in forza del lodo arbitrale del 25.06.2019, attesa l'inesigibilità del predetto credito come
[...] accertata dal lodo medesimo, passato in giudicato, dall'altro, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il fallimento alla restituzione della somma di € 1.193.628,19 versata in ottemperanza al decreto provvisoriamente esecutivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite.
2. Il giudizio di appello
2.1. Quale primo e unico motivo di censura l'appellante deduce l'esigibilità del credito di del e dell'obbligo di rilasciare la fideiussione a favore di , l'infondatezza delle Controparte_7 CP_1 eccezioni formulate ex artt. 1460 e 1461 c.c. e la tardività dell'eccezione di compensazione.
2.1.bis. Parte appellante deduce come non vi sia dubbio che il lodo sia passato in giudicato;
sul punto, però, evidenzia come la curatela non avrebbe avuto alcun interesse a impugnarlo, poiché le questioni che ne sono derivate attenevano all'esecuzione e/o interpretazione del medesimo, non alla violazione di legge e/o di clausole contrattuali (doc. 4).
6 2.2. Rileva che correttamente il Collegio arbitrale non aveva accolto la domanda di rilascio di fideiussione a garanzia dell'obbligo di manleva, né avrebbe potuto farlo, mancando una specifica disposizione contrattuale e difettando il Collegio di specifico potere impositivo (p. 24).
2.3.Il Tribunale, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe fatto confusione non solo tra esigibilità del credito ed eccezione d'inadempimento ex artt. 1460 e 1461 c.c., ma anche sulla fideiussione da rilasciarsi entro il 31 dicembre 2013 (di cui all'art.
8.05 del contratto) con validità fino al 31 dicembre 2016 (p. 14 del doc. 3), con la garanzia da rilasciarsi a garanzia dell'obbligo di manleva relativo alla causa richiesta quest'ultima di testualmente respinta (p. 24). Pt_3 CP_1
2.4. Deduceva come l'art.
8.05 del contratto di cessione di ramo d'azienda del 2011 stabiliva che, nel momento in cui il rapporto di dare-avere tra le parti avesse indicato un credito di di Euro 1,8 CP_4
milioni, a partire dal 31 dicembre 2013, questa avrebbe dovuto prestare una fideiussione di Euro 1,8 milioni a favore di a garanzia anche degli obblighi di manleva, e ciò con efficacia fino al 31 CP_1
dicembre 2016, che effettivamente la fideiussione non era più stata prestata da tanto è vero CP_4 che il collegio arbitrale aveva rilevato la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento di (pp. CP_1
24-26).
2.4.bis.Pertanto, osserva l'appellante, rilevato il mancato rilascio della fideiussione di €1,8 milioni di cui all'art.
8.05 del contratto, il Collegio arbitrale aveva stabilito la correttezza del comportamento fino a quel momento tenuto da , che non aveva pagato il proprio debito (dato dalla differenza CP_1
tra i propri debiti e i propri crediti).
2.5.Espone che tutto ciò aveva efficacia fino al lodo (oppure fino alla sua definitività, giugno 2020); in séguito i rapporti tra le parti dovevano essere regolati dal dispositivo del lodo stesso, quantomeno con riferimento a quelle pattuizioni contrattuali sulle quali è intervenuto il collegio arbitrale.
2.6. Preso atto che la causa in Brasile promossa da (essendo ancóra pendente il terzo grado Pt_3 di giudizio, docc. 18-21 dell'appellata e p. 28 della conclusionale di ) alla data del lodo non CP_1
era ancóra terminata, che era decorso il termine del 31 dicembre 2016 (art.
8.05 del contratto), il
Collegio arbitrale ribadiva l'obbligo di manleva di ma escludeva che questo dovesse essere CP_4 garantito da un'apposita fideiussione.
2.7.Ne deriva che, secondo l'appellante, a leggere la motivazione e il dispositivo del lodo, CP_1
avrebbe dovuto corrispondere la differenza tra il proprio debito e il proprio credito nei confronti di e quest'ultima avrebbe dovuto tenere manlevata dai possibili esiti negativi della causa CP_4 CP_1
Pt_3
2.8. Deduce che, una volta divenuto definitivo il lodo, e fermo restando che quell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. riguardava i rapporti tra le parti ante lodo, e che non CP_1 proponeva alcuna eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. con riferimento all'esecuzione del
7 lodo, non ci sono più questioni di eccezioni d'inadempimento e di rilascio di fideiussioni da discutere, nemmeno con riferimento alla causa fermo l'obbligo di manleva di prima e della Pt_3 CP_1
curatela poi.
2.9. Documenta che il rischio della causa (doc. D), è di Euro 524.391,97 e/o a tutto Pt_3
concedere di Euro 552.991,97, importo per il quale, la curatrice riconosce l'obbligo di manleva e dichiara trattarsi di somma che la curatela è eventualmente in grado di corrispondere.
2.10.Conferma che il lodo è opponibile alla curatela (p. 11) e che proprio perché è opponibile anche alla curatela, questa è liberata dall'obbligo di prestare la fideiussione (p. 24 del doc. 4).
2.11. Essendo il giudicato sulla fondatezza dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. relativa al comportamento tenuto da durante l'esecuzione del contratto, allorché contestava alcuni CP_1
inadempimenti di tra i quali vi era la mancata prestazione della fideiussione, una volta che CP_4
sul punto il collegio arbitrale si sia pronunciato, abbia accertato un credito di e il venir meno CP_4 dell'obbligo di prestare la fideiussione, il ha il diritto al pagamento del proprio credito per CP_2
€878.369,61, somma che il deposito del lodo diveniva esigibile, a nulla più rilevando la prestazione della fideiussione.
2.12.Deduce altresì l'infondatezza dell'eccezione sollevata da ex art. 1461 c.c., ritenuta CP_1
assorbita dal Tribunale poiché (Cass. 1032/1995), presuppone un contratto in essere tra le parti e quindi un rapporto sinallagmatico tra le reciproche prestazioni, che l'emissione del lodo ha fatto venire meno, sancendo a carico delle parti degli obblighi diversi e autonomi tra loro rispetto a quelli di cui al contratto di cessione di ramo d'azienda ed in ogni caso trattasi di eccezione non proponibile nei contratti in cui una parte è fallita, proprio perché, in linea generale, e ferme le note eccezioni di cui alla l.fall. (oggi , non vi sono rapporti contrattuali che possano proseguire. CP_8
2.13. Rileva che non avrebbe dato la prova che la curatela, a differenza di non fosse CP_1 CP_4 in grado di fare fronte all'obbligo di manleva né avrebbe chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento con riserva, impedendole di partecipare ai riparti, che eventualmente la curatrice CP_4
potrebbe nel frattempo eseguire;
tale comportamento è incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1461 c.c.
2.14.Infine deduce la tardività dell'eccezione di compensazione spiegata da nella prima CP_1
memoria ex art. 183 c.p.c tra il credito di con il possibile credito di in esecuzione CP_4 CP_1 dell'obbligo di manleva e l'infondatezza perché il debito di allo stato non è né certo né CP_4
esigibile.
3. Si è costituita la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per CP_1 difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. non avendo parte appellante indicato precisamente quale fosse l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure nonché la rilevanza della
8 decisione ai fini della pronuncia impugnata, suggerendo altresì la diversa ricostruzione in fatto e in diritto che il Giudice dell'appello avrebbe dovuto adottare avendo riversato in un unico motivo di impugnazione una serie di censure che sono da ritenersi confuse e palesemente infondate.
3.1. Precisa di aver presentato in data 28 settembre 2023 ha presentato avanti al Tribunale di Vicenza
Sezione Fallimentare reclamo contro gli atti del Curatore ai sensi dell'art. 36 l.fall. (All. G); il G.D. ha fissato per la discussione l'udienza del 14 novembre 2023, con termine fino al 9 novembre per la costituzione del Curatore (All. H).
3.2. Eccepisce l'intervenuto passaggio in giudicato della decisione impugnata nella parte in cui il
Tribunale di Vicenza ha accertato che il contratto di cessione di ramo d'azienda non era integralmente eseguito alla data del e che conseguentemente il è subentrato rispetto a quel CP_2 CP_2
contratto nella posizione di in bonis, che l'eccezione di inadempimento è allo stesso CP_2
opponibile, che il rilascio della fideiussione da parte del è prestazione giuridicamente e CP_2
materialmente possibile e che a tale prestazione il non ha adempiuto. CP_2
3.3. Rileva che dal passaggio in giudicato di questa parte della motivazione discende che le ulteriori censure mosse dal non potranno condurre alla riforma della sentenza impugnata, posto CP_2
che non è stato impugnato il passaggio che le fonda tutte, ossia il subentro del nella CP_2
posizione di in bonis, tanto nel contratto quanto nel lodo. CP_2
3.4.Documenta il passaggio in giudicato della sentenza n. 86/2023 resa dal Tribunale di Vicenza in data 12 gennaio 2023 nel giudizio R.G. 783/2022, pendente tra le stesse parti, (relativa all'interpretazione di altra clausola del contratto di cessione ed in particolare il punto 10) con la quale
è stata dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale ai sensi della clausola di cui al punto 19 del contratto, nella parte in cui ha acclarato che il lodo emesso “non sostituisca il precedente regolamento negoziale raggiunto dai contraenti, in quanto si limita invece ad accertare, anche per effetto dell'adempimento o meno alle prestazioni ivi pattuite, il saldo creditorio di dare e avere tra le stesse (e i loro aventi causa, nel caso della procedura fallimentare). …., il sopraggiungere di una decisione giudiziale o arbitrale non pone nel nulla gli accordi precedentemente intervenuti tra le parti, men che meno quando le statuizioni decisorie suddette abbiano ad oggetto solo in parte la materia regolata dal contratto…. D'altronde, tale tesi della sostituzione tra fonti delle obbligazioni controverse è sconfessata dalle stesse conclusioni attoree, che chiedono in primis la risoluzione proprio del contratto de quo, così presupponendolo ancora vigente”.
3.5.Il lodo avrebbe riconosciuto l'inadempimento di a rilasciare le fideiussioni CP_2
contrattualmente previste in favore di e, avendo accertato – con efficacia di giudicato – la CP_1 corrispettività tra questa prestazione e quella di pagamento gravante su , ha accolto l'eccezione CP_1 di inadempimento da quest'ultima formulata, con efficacia di giudicato tra le parti. Fintanto che non
9 muta la situazione di fatto sottostante a quell'accertamento, la statuizione del lodo continua a valere tra e il e il non può pretendere il pagamento di alcunchè. CP_1 CP_2 CP_2
3.6.Ed ancora, per effetto del lodo, non vi sarebbe stata alcuna liberazione di (né del CP_2
) dall'obbligo di prestare la fideiussione e l'obbligo di manleva non lo sostituirebbe, CP_2
trattandosi di obbligo diverso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 21.10.2024 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, avendo parte appellante individuato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, con confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. Cass. nn. 13784/2024;9378/2024).
1.1. Nel merito l'appello è infondato per i motivi che seguono.
1.1bis.Oggetto dei due giudizi riuniti è da un lato l'accertamento della legittimità del rifiuto opposto da all'adempimento dell'obbligazione, posta asseritamente a suo carico e scaturente dal lodo CP_1 arbitrale del 25.6.2019, al pagamento in favore del della somma di €1.072.530,68 (quale CP_2 somma risultante dalla differenza tra l'accertato maggior credito di in bonis per € 6.426.657,68 CP_4
e quello maturato da per 5.354.127,00) e dall'altro la sussistenza del diritto del al CP_1 CP_2
pagamento in proprio favore di €878.369,61 (pari alla somma di €1.072.530,68 al netto dei costi di lite, CTU, arbitri, interessi e spese, indicati nel lodo).
1.2. Le due questioni sono intrinsecamente connesse ed attengono in primo luogo all'opponibilità anche al dell'eccezione paralizzante di inadempimento ex art. 1460 c.c. spiegata da CP_2 CP_1 in sede di arbitrato rituale, eccezione accolta dagli arbitri, dall'altro l'esigibilità del credito di
€1.072.530,68, ridotto ad €878.369,61 azionato dal in via monitoria nonchè la sussistenza CP_2 dell'obbligo in capo al di rilasciare garanzia fideiussoria. CP_2
1.3. Osserva la Corte come il lodo sia stato emesso in data 25.6.2019, vale a dire prima della sentenza dichiarativa del fallimento (27.9.2019) e che la curatela è subentrata nel contratto di cessione CP_4 di ramo d'azienda del 20.12.2011, quale rapporto contrattuale pendente alla data della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 17218/2021), rapporto ancora in essere tra le parti per come espressamente riconosciuto dall'appellante (paragrafo 2.5. atto di appello).
10 1.4. La legge fallimentare invero detta una disciplina specifica per il contratto ad effetti reali in cui l'effetto traslativo si sia già realizzato, dal quale il curatore non può sciogliersi e quindi vi subentra
(cfr. art. 72 l.fall., sostanzialmente riprodotto nell'art. 172 CCII).
1.5.Poichè il caso di specie riguarda un contratto a effetti reali, nel quale gli effetti traslativi (la proprietà del ramo d'azienda trasferita ) si sono già prodotti, il curatore è quindi senz'altro CP_1
subentrato nel contratto, come riconosciuto dalla sentenza impugnata.
1.6. Osserva la Corte come il contratto di cessione di ramo d'azienda del 20.12.2011 a tutt'oggi vincoli e sia pienamente efficace tra le parti ( e , con conseguente operatività CP_2 CP_1
di tutte le obbligazioni e prestazioni corrispettive poste a carico dei contraenti, le quali non sono affatto sostituite dall'intervenuta pronuncia del lodo, il quale a contrariis ne presuppone la vigenza.
1.7 Invero contrariamente a quanto sostiene il , il sopraggiungere di una decisione CP_2
giudiziale o arbitrale non pone nel nulla gli accordi precedentemente intervenuti tra le parti, nemmeno quando le statuizioni decisorie suddette abbiano ad oggetto solo in parte la materia regolata dal contratto.
1.8. Nè può dirsi che la presente controversia riguardi l'esecuzione del menzionato lodo, anziché del contratto del 21.12.2011, poiché l'obbligo del Fallimento di prestare garanzia non scaturisce dal lodo ma dal contratto del 21.12.2011, ciò per effetto del raggiungimento del complesso accordo tra le parti circa la cessione del ramo di azienda e della gestione delle sopravvenienze passive.
1.9. In particolare, sono ancora operanti le condizioni di cui all'art.
8 - rubricata sopravvenienze passive - che prevede al punto 8.0.1. l'obbligo del cedente (oggi del subentrato ) di CP_2
assumere tra gli altri, i costi relativi a contenziosi con dipendenti, ex-dipendenti, agenti, procacciatori e segnalatori d'affari, tra cui la causa dell'Agente Iannuzzi radicata in Brasile, nonché quella di cui all'art.
8.0.5. che prevede l'obbligo per il cedente (e quindi per il subentrato ) a garanzia CP_2
dell'adempimento di quanto previsto nell'art. 8 nonché delle altre obbligazioni comunque nascenti dal contratto a parte cedente (oggi al subentrato ), ivi comprese le somme dovute a parte CP_2
cessionaria per i perfezionandi acquisti di macchine (cfr. articoli 10 e 12), di rilascio a favore della parte cessionaria di una fideiussione a prima richiesta bancaria o di primaria compagnia assicurativa per un importo di 1.800.000,00, ciò entro non oltre il termine del 31.12.2013 e con durata fino al
31.12.2016 a condizione che il residuo debito dovuto dalla parte cessionaria alla parte cedente si fosse ridotto ad euro 1.800.000.
1.10.L'art.
8.0.5. prevede, all'ultimo capoverso, un ulteriore ipotesi di rilascio di garanzia fideiussoria quando “in ogni caso e prima che il debito residuo da pagarsi da parte cessionaria si sia ridotto ad euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila)” le parti, “valuteranno assieme i rischi ancora in essere in quel momento per le sopravvenienze passive manifestatesi o che potrebbero manifestarsi e le somme
11 ancora da pagare per gli acquisti perfezionati e perfezionandi delle macchine da parte cessionaria
a parte cedente, ridefinendo di conseguenza con buon senso l'ammontare di detta garanzia”.
1.11.A questa ultima ipotesi si è riferito il lodo arbitrale (pagg. 22, 23 lodo) per ritenere sussistente un obbligo automatico di rilascio della fideiussione a garanzia dell'adempimento da parte di CP_4
di tutte le obbligazioni comunque scaturenti dal contratto.
1.12.Non corrisponde al vero che il lodo arbitrale avrebbe accertato l'inesistenza dell'obbligo il rilascio della fideiussione, ma dal tenore letterale e logico sistematico della decisione (pag. 24), laddove quest'ultima afferma “né può essere accolta la domanda di rilascio della fideiussione a garanzia del medesimo contenzioso, mancando una specifica disposizione contrattuale e difettando il Collegio di specifico potere impositivo”, in realtà di riferisce al previsto obbligo di manleva da parte di dei costi derivanti dalla causa costi che in realtà sono stati considerati non liquidi CP_4 Pt_3
e quindi ancora valutabili come oggetto di sopravvenienze passive ai sensi dell'art. 8.0.5.
1.13. Rileva il Collegio come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sussiste ancora oggi l'obbligo in capo a quest'ultimo di prestare la polizza fideiussoria di cui al punto n.
8.0.5. nonostante sia scaduto il termine del 30.12.2016, poiché sul punto si è espresso in maniera inequivoca il lodo arbitrale del 25.6.2019, passato in giudicato.
1.14. Invero la mancata prestazione della polizza fiudeiussoria da parte di è stata considerata CP_4
dal Collegio arbitrale nel giugno 2019 - vale a dire ben oltre la scadenza del termine del 31.12.2016
e quando la causa era stata già radicata in Brasile – condotta oggettivamente rilevante ai fini Pt_3 dell'eccezione paralizzante di inadempimento ex art. 1460 c.c., con ciò implicitamente ritenendo ancora in essere l'obbligazione di rilascio della fideiussione a carico della parte cedente (ora del
), il cui inadempimento ha comportato la declaratoria di legittimità dell'eccezione sollevata CP_2 da con effetti sospensivi dell'obbligazione di pagamento a carico di quest'ultima fino CP_1
al momento del rilascio della fideiussione ovvero alla dichiarazione di volerla prestare (cfr. Cass.
8760/2019).
1.15. Inoltre la valutazione della condotta di inadempimento di entrambe le parti in relazione alla funzione economico sociale del contratto di cessione di ramo d'azienda e dell'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni non può essere espletata da questa Corte né poteva esserlo dal giudice di primo grado, alla luce della sussistenza della clausola compromissoria (di arbitrato rituale) di cui art. 19. del contratto di cessione in ordine a “qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e/o allo scioglimento del presente contratto”, clausola pienamente opponibile al
. CP_2
1.16 Infatti nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti, il mandato conferito agli arbitri non è soggetto alla
12 sanzione dello scioglimento prevista dall'art. 78 legge fall., configurandosi come atto negoziale riconducibile all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell'interesse di terzi. Tale interpretazione trova indiretta conferma nel disposto dell'art. 83 bis legge fall., atteso che, se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve, di contro, ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest'ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento (cfr. Cass. SU n. 10800 del 26.5.2015).
1.17.Pertanto era onere del , subentrato nella posizione del cedente, impugnare CP_2 tempestivamente il lodo ai fini di una nuova delibazione dell'eccezione di inadempimento in relazione alla mancata prestazione della polizza fideiussoria da parte del cedente.
1.18.Avendo il lodo arbitrale, per effetto delle sopra citata clausola compromissoria, valutato la condotta di in bonis per delibare ed accogliere l'eccezione paralizzante di inadempimento CP_4
sollevata da ex art. 1460 c.c., ritiene la Corte che tale statuizione (passata in giudicato poiché CP_1
non impugnata dalle parti ed in particolare dalla curatela), per come correttamente sancito dal
Tribunale, fosse opponibile al fallimento ex art. 2909 c.c. (Cfr.5964 2023; 26573/2021), quale successore nella posizione contrattuale del cedente, con l'effetto di paralizzarne la pretesa creditoria fino al rilascio della fideiussione ai sensi di quanto indicato nella clausola 8.05 del contratto di cessione, fideiussione posta a garanzia degli adempimenti a carico del cedente, relativi ad eventuali sopravvenienze passive (art. 8 tra cui contenziosi con dipendenti, ex-dipendenti, agenti, procacciatori) ed all'acquisto di altri macchinari (art. 10 e 12).
1.19.Ciò si ripete per effetto della piena efficacia all'attualità del contratto di cessione tra le parti e del vincolo sinallagmatico che lega tutte le prestazioni, dal pagamento del prezzo, al rilascio della fideiussione, all'obbligo di manleva ed in considerazione, in ogni caso, del fatto che il giudice di primo grado correttamente non ha delibato la gravità dell'inadempimento ai fini dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ma, alla luce della competenza esclusiva sul punto degli arbitri, ha preso atto dell'intervenuta irrevocabilità del lodo.
1.20. Ne consegue per l'effetto l'inesigibilità del credito in ragione dell'accertato inadempimento e della funzione primaria assegnata dalle parti alla garanzia fideiussoria, considerata dagli arbitri essenziale e determinante all'interno del rapporto sinallagmatico e non meramente accessoria nel contesto contrattuale (pagg. 22, 23 24 lodo).
1.21.Pertanto correttamente il Tribunale afferma come “L'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. costituisce un rimedio opponibile anche alla curatela fallimentare che avrebbe dovuto contestare il lodo e, non avendolo fatto, non può ora pretenderne l'esecuzione solo parziale, chiedendo il pagamento del credito riconosciuto in capo a in bonis, nonostante Controparte_2
13 l'acclarato illegittimo inadempimento delle obbligazioni di cui tale società era gravata in forza del contratto nel quale il è subentrato, senza dare esecuzione alla prestazione CP_2
(giuridicamente e materialmente possibile) di rilasciare la fideiussione bancaria”.
1.22.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
1.23.. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., per i giudizi innanzi alla Corte D'Appello (con esclusione della fase istruttoria non tenutasi) -, in complessivi € 18.511,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1081/2023 del 5.6.2023, notificata il 7.6.2023;
2. condanna parte appellante , in persona del Controparte_2
curatore e legale rappresentate, al pagamento in favore di parte appellata delle CP_1 spese di lite liquidate in €18.511,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16.12.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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