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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 322/2019 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 322/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 26 febbraio 2025
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
ordinaria ex art. 2901
(C.F. ) rappresentati e difesi dagli Parte_3 C.F._2
c.c. Avv.ti GIAMPAOLI BRUNO e MARCHIONI STEFANO del Foro di cod.: 102002 Brescia, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) quali eredi di CP_2 C.F._4
1 (C.F. ), rappresentati e Persona_1 C.F._5
difesi dall'Avv. FARINA NADIA del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 13 dicembre
2018, n. 3406/2018.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Previe le declaratorie ritenute di giustizia:
- Dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante
l'assoluzione in sede penale del Sig. come da allegate Parte_1
sentenze della Corte d'Appello di Brescia e della Corte di Cassazione;
in
ogni caso accogliersi l'impugnazione de qua riformandosi l'impugnata
sentenza con rigetto delle domande degli appellati.
- In ogni caso spese e compensi di causa rifusi.”.
Degli appellati
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previ tutti gli
accertamenti e le declaratorie del caso, voglia l'adita Corte d'Appello
- Rigettare i motivi di appello proposti dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in quanto improponibili, inammissibili ed infondati in Parte_4
fatto ed in diritto, con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
- Spese del presente grado di giudizio rifuse.”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha Persona_1
convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Brescia, i sig.ri
[...]
e affinché fosse dichiarata l'inefficacia Parte_1 Parte_4
nei suoi confronti dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai convenuti in data 18.05.2009 in forza del disposto di cui all'art. 2901 c.c. A sostegno della pretesa azionata l'attore ha allegato che egli era stato socio della società Fonderia F.lli Gervasoni S.p.A.; che tale società
era stata dichiarata fallita;
che il sig. quale amministratore Parte_1
con altri di tale società, aveva compiuto una serie di atti di mala gestio;
che in conseguenza della condotta tenuta dal sig. egli Parte_1
aveva subito una pluralità di voci di danno;
che in particolare egli aveva sofferto a) il danno morale derivante dalla depressione conseguente alla mancata condivisione dell'opaca gestione societaria degli amministratori,
depressione che lo aveva indotto a recedere dalla società, b) un danno patrimoniale in conseguenza della vendita sottocosto di un bene immobile della società che aveva comportato una liquidazione della sua quota in ragione del recesso inferiore rispetto a quanto egli avrebbe conseguito se il bene fosse rimasto nel patrimonio sociale o fosse stato venduto ad un prezzo congruo;
che il danno complessivamente subito ammontava a
“svariate centinaia di migliaia di euro”; che il credito che egli vantava era maturato in epoca antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale.
Si sono costituiti ritualmente i sig.ri e Parte_1 Parte_4
che hanno contestato la fondatezza della pretesa azionata nei loro
[...]
3 confronti eccependone la genericità ed evidenziando come il danno morale allegato fosse sfornito di riscontro probatorio e non fosse eziologicamente riconducibile alla condotta del sig. nonché come l'azione Parte_1
di risarcimento del danno patrimoniale fosse stata già respinta fra le parti con sentenza passata in cosa giudicata.
Con sentenza n. 3406/2018, pubblicata il 13 dicembre 2018, il Tribunale
di Brescia così decideva: “il Tribunale in persona del giudice istruttore,
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o
eccezione, così giudica:
1. revoca e dichiara inefficace nei confronti dell'attore Persona_1
il fondo patrimoniale costituito ex art. 167 cc in data 13.5.2009 per atto
notaio n.63122/14404 dai coniugi e Per_2 Parte_1 [...]
Parte_4
2. ordina al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle relative
conseguenziali trascrizioni e/o annotazioni, con esonero da ogni
responsabilita;
3. condanna in solido fra loro e a Parte_1 Parte_4
rimborsare a le spese di causa che si liquidano in euro Persona_1
6.000,00 per compensi professionali ed euro 500,00 per spese e
anticipazioni oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
In particolare, il Tribunale:
- richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale in ordine alla nozione lata del credito che legittima l'accoglimento dell'azione revocatoria;
4 - considerato che il credito prospettato dall'attore derivava dal diritto al risarcimento del danno sofferto in conseguenza del reato di bancarotta imputato al sig. Parte_1
- valutato che l'attore si era costituito parte civile nel processo penale;
- considerato che tale processo non risultava definito con sentenza passata in cosa giudicata;
- ritenuta l'anteriorità dell'insorgenza del credito prospettato dall'attore rispetto all'atto di costituzione del fondo patrimoniale;
- valutata la natura di atto a titolo gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale;
- ritenuta, pertanto, l'irrilevanza dell'elemento soggettivo della sig.ra
; Parte_4
- ritenuto che il sig. fosse pienamente a conoscenza del Parte_1
danno arrecato ai propri creditori con l'atto di costituzione di fondo patrimoniale in ragione del lodo arbitrale pronunciato nei rapporti fra l'attore e la società F.lli Gervasoni S.p.A., di cui egli era amministratore,
società dichiarata fallita dopo pochi mesi da tale pronuncia;
Avverso detta decisione hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza in forza di Parte_4
cinque motivi.
Si è costituito il sig. resistendo al gravame avversario. Persona_1
Con atto datato 08 settembre 2022 il difensore di parte appellata ha dichiarato, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., che in data 26/11/2019 era deceduto il sig. allegando atto di morte. Persona_1
5 Per l'effetto, la Corte ha dichiarato interrotto il giudizio con ordinanza del
14 settembre 2022.
Il giudizio è stato riassunto dagli appellanti con ricorso del 06.12.2022 e,
con decreto del 14.03.2023, è stata fissata udienza al 18 ottobre 2023 per la prosecuzione del giudizio, nel quale si sono costituiti ex art. 302 c.p.c. i sig.ri e quali eredi del defunto Controparte_1 CP_2
sig. Persona_1
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 26 febbraio 2025, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare non può trovare accoglimento la richiesta, formulata da parte appellante con il foglio di Precisazione delle Conclusioni depositato in data 19 febbraio 2025, di dichiarazione della cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta assoluzione del sig.
[...]
in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione: si osserva, in Parte_1
proposito, che il petitum del presente giudizio si individua nella dichiarazione di inefficacia, nei confronti degli appellati quali aventi causa dell'originario attore, del fondo patrimoniale costituito dagli appellanti e la causa petendi si individua nel diritto alla reintegrazione della garanzia patrimoniale diminuita dall'atto di dismissione del patrimonio posto in
6 essere dal debitore, quale deve essere qualificato la costituzione di fondo patrimoniale. Rispetto a tali petitum e causa petendi la pronuncia di assoluzione del sig. non risulta comunque idonea a Parte_1
comportare il venir meno delle ragioni azionate dall'originario attore rilevando, al più, sotto il profilo della sopravvenuta infondatezza dell'azione revocatoria per insussistenza del credito posto a fondamento della stessa;
si osserva, inoltre e decisivamente, che la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia in sede di rinvio
è stata impugnata per Cassazione come risulta provato per documenti (cfr.
doc. 1 prodotto da parte appellata in data 7 dicembre 2023) con la conseguenza che, pur volendo aderire alla prospettazione di parte appellante, non potrebbe in ogni caso configurarsi alcuna cessazione della materia del contendere.
Con il primo motivo d'appello i sig.ri e Parte_1 Parte_4
censurano la sentenza appellata per omessa motivazione
[...]
sull'esistenza di un patrimonio residuo capiente.
Con il secondo motivo gli appellanti ribadiscono l'eccezione di indeterminatezza e comunque indeterminabilità della causa petendi in ragione della genericità delle allegazioni in ordine al danno alla persona sofferto e, conseguentemente, censurano la reiezione dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta la nullità della sentenza per la violazione del diritto di difesa degli appellanti alla luce dell'indeterminatezza delle allegazioni in fatto sul danno alla persona.
7 Con il quarto motivo i sig.ri e Parte_1 Pt_4 Parte_4
censurano la sentenza appellata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale fondato la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti in citazione.
Col quinto motivo parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine all'intervenuto giudicato negativo del credito ex
art. 2395 c.c. posto a fondamento dell'azione revocatoria.
I primi tre motivi di appello, in quanto tutti connessi all'allegata indeterminatezza e comunque indeterminabilità del credito allegato dall'originario attore a fondamento dell'azione revocatoria, possono essere esaminati congiuntamente e devono essere disattesi: come già
rilevato dal Giudice di primo grado la Giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901
c.c. accoglie una nozione lata di 'credito', comprensiva della ragione o
aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento
dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria
dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira
a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore
di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (Cass.
28141/23; in precedenza in senso conforme Cass. 5746/22, Cass. 4212/20,
Cass. 23208/16, Cass. 5619/16, Cass. 1893/12); nel caso in esame l'originario attore (sig. ) ha ben evidenziato che la Persona_1
propria ragione/aspettativa di credito derivava da condotte distrattive e false comunicazioni aziendali poste in essere dal sig. Parte_1
8 nella sua qualità di amministratore della società F.lli Gervasoni S.p.A., per le quali quest'ultimo è stato imputato per il reato di bancarotta fraudolenta
ex art. 216 l.f., condotte da individuarsi nella cessione sottocosto di un bene immobile della società amministrata (che avrebbe determinato una diminuzione del valore del patrimonio aziendale e, conseguentemente, una diminuzione del valore della propria quota sociale al momento in cui il sig.
ha esercitato il recesso dalla società) e nell'omessa Persona_1
contabilizzazione del proprio credito per il valore di liquidazione della quota societaria al momento del recesso ammontante ad € 1.055.335,00
somma che, di fatto, non gli era poi stata corrisposta dalla società,
dichiarata fallita per non aver adempiuto alle obbligazioni assunte con il concordato preventivo omologato (che prevedeva il pagamento del solo
35% del credito per la liquidazione della quota già ridotto a fronte della cessione sottocosto di un immobile); l'originario attore (sig. Per_1
) ha altresì specificato l'intendimento di costituirsi parte civile nel
[...]
processo penale al fine di vedersi risarcire il danno derivatogli dalla sofferenza di assistere “nell'arco di circa 10 anni, alla graduale
distruzione del valore del pacchetto azionario rappresentativo di una vita
di lavoro;
ma non solo, egli come risulta dal reato – omissis – consistente
nell'omessa contabilizzazione del debito di € 1.055.335,00 nei confronti
del socio receduto , ha tangibilmente verificato che la Persona_1
volontà dei suoi stretti congiunti, tra i quali il convenuto Parte_1
è, da sempre, stata quella di essere disposti a tutto pur di non
corrispondere alcunché ad esso attore”; la specificazione della
9 ragione/aspettativa di credito è stata ulteriormente confermata nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. nel “ben maggior valore che
l'arbitro unico, adito per la risoluzione della controversia sulla legittimità
del recesso intimato dall'attore medesimo nel febbraio 2006,a avrebbe
attribuito al pacchetto azionario, stimato dal C.TU del procedimento
arbitrale € 1.055.000,00, qualora l'immobile venduto a prezzo vile nel
2005 fosse stato venduto al giusto prezzo” nonché nell'aver vissuto e nel vivere “la disgregazione di un'azienda familiare nella quale ha profuso la
propria attività per un'intera esistenza;
egli ha perso praticamente tutto e
ciò ad opera dei suoi nipoti”. Non può porsi, dunque, alcuna questione di indeterminatezza o indeterminabilità delle ragioni/aspettative di credito in quanto puntualmente e specificamente individuate con la conseguenza che l'azione deve ritenersi pienamente ammissibile. In senso contrario non vale obiettare che non risulta indicato in misura certa il credito vantato:
tale questione non attiene al tema dell'azione revocatoria, concernendo invece l'azione di esatto adempimento. In senso contrario neppure far leva sul diritto del debitore di provare la sufficienza del proprio patrimonio residuo al soddisfacimento della ragione/aspettativa di credito formulata dal creditore in revocatoria ex art. 2901 c.c.: in proposito si evidenzia che la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'atto pregiudizievole sia idoneo a comportare un mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio residuo del debitore che renda più improbabile o anche solo più difficile il soddisfacimento del creditore (cfr. Cass. 524/23, Cass. 16221/19; cfr.
10 anche Cass. 20232/23) e che incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 19207/18); nel caso di specie, pur a fronte dell'allegazione di un danno piuttosto consistente sotto il profilo economico anche per equivalente (diminuzione di valore della quota societaria, vanificazione dell'impegno lavorativo e dei risparmi di una vita in una società per azioni il cui valore, prima del concordato preventivo ed al momento del recesso del sig. , ammontava Persona_1
quantomeno complessivamente a circa € 4.250.000,00 di cui €
1.055.335,00 certamente di pertinenza dell'originario attore, somma mai pagata in conseguenza del concordato preventivo e della successiva dichiarazione di fallimento per inadempimento del concordato preventivo), il sig. nulla ha allegato e documentato in Parte_1
ordine al proprio residuo patrimonio ed all'idoneità dello stesso a soddisfare ampiamente le aspettative/ragioni di credito poste a fondamento dell'azione revocatoria;
nulla risulta nel fascicolo di parte nel processo d'appello e nulla risulta nel fascicolo di parte telematico del giudizio di primo grado. D'altronde dalle risultanze del doc. 1 di parte appellata – fascicolo di primo grado, emerge che la costituzione di fondo patrimoniale ha avuto ad oggetto la maggior parte dei beni immobili di proprietà degli odierni appellanti, mentre gli unici beni che non sono confluiti nel fondo patrimoniale (secondo quanto affermato dalla difesa del sig. , che pure non ne era onerata, nella memoria ex Persona_1
art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e mai contestato dagli odierni appellanti)
11 sono costituiti da quote di 1/5 di immobili in comunione il cui valore complessivo non supera € 200.000,00 con la conseguenza che non può
ritenersi che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare ampiamente le ragioni di credito poste a fondamento dell'azione revocatoria soprattutto alla luce della notoria difficoltà di liquidazione delle quote in compropietà.
Con riguardo al quarto motivo, ossia quello con il quale gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Giudice di primo grado per aver fondato la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti in citazione si osserva che, come già evidenziato, l'originario attore sig. aveva indicato quali ragioni/aspettative di credito Persona_1
1) le condotte distrattive e le false comunicazioni che avevano comportato la cessione sottocosto di un immobile e la conseguente diminuzione del valore del patrimonio aziendale e del valore della propria quota sociale nel momento del proprio recesso dalla società; 2) l'omessa contabilizzazione del proprio credito per il valore di liquidazione della quota societaria al momento del recesso ammontante ad € 1.055.335,00 che, di fatto, non era poi stato pagato al sig. né nella misura falcidiata Persona_1
prevista dal concordato preventivo (35%) né successivamente dal fallimento dichiarato per inadempimento delle obbligazioni assunte con il concordato preventivo omologato;
3) il danno derivatogli dalla sofferenza di assistere alla graduale distruzione del valore del pacchetto azionario rappresentativo di una vita di lavoro nonché alla vanificazione del proprio credito per la liquidazione della quota neppure contabilizzato con conseguente perdita di tutto ciò che egli aveva per mano dei propri nipoti.
12 Dalla mera lettura delle ragioni come sopra riassunte emerge chiaramente che la ragione/aspettativa di credito posta dall'originario attore a fondamento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. si individua nel diritto al risarcimento del danno per il reato di bancarotta per il quale il sig.
è stato imputato e nel cui processo il dante causa degli Parte_1
odierni appellati è stato ammesso come parte civile nella sua qualità di creditore – non nella sua qualità di socio (cfr. doc. 11 di parte appellata –
fascicolo di primo grado che, sul punto, recita “L'atto di costituzione
delinea infatti compiutamente le ragioni del credito nei confronti della
fallita, e della richiesta risarcitoria connessa ai fatti reato per cui si
procede, individuandole nell'esercizio del diritto di recesso e nel
conseguente diritto alla liquidazione della quota, a tutt'oggi mai
soddisfatto e compromesso dalle azioni delittuose” e che precisa “non
spiega effetto formalmente preclusivo la sentenza,prodotta dalla difesa di
, con la quale la Sezione Commerciale ha rigettato la Parte_1
richiesta di Risarcimento danni di (rectius: ) Controparte_3 Per_1
nei confronti dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci della fallita,
esperita ai sensi dell'art. 2395 c.c., trattandosi di azione fondata su
diverso titolo”). I fatti costitutivi posti a fondamento della pronuncia del
Giudice di primo grado, dunque, coincidono esattamente con le ragioni/aspettative di credito allegate dall'originario attore e si individuano nelle condotte delittuose per le quali è imputato il sig.
che hanno condotto alla diminuzione di valore della quota Parte_1
sociale detenuta al momento del recesso, all'omesso pagamento del valore
13 di tale quota (che neppure è stata contabilizzata), nonché alla sofferenza morale derivante dalla vanificazione dell'attività lavorativa e dei risparmi di una vita: in questo senso si è espresso il Supremo Collegio precisando che “i creditori sono legittimati uti singuli ad esercitare l'azione civile nel
procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando
intendano far valere un titolo di azione proprio, personale, come nel caso
di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato” (cfr. Cass.
Pen. Sez. 5 n. 6904 del 4/11/2016 ed in precedenza in senso conforme
Cass. Pen. Sez. 5 n. 43101 del 3/10/2007; cfr. anche Cass. Pen. Sez. 5 n.
25588 del 21/09/2021 che specifica che il titolo dell'azione propria può
individuarsi anche, come nel caso di specie, nel “ristoro del danno morale
derivante dal depauperamento fraudolento dei risparmi di una vita”).
Dalle considerazioni che precedono discende che anche il quarto motivo di gravame deve essere respinto.
In relazione al quinto motivo di impugnazione, ossia quello con il quale parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine all'intervenuto giudicato negativo del credito ex art. 2395 c.c. posto a fondamento dell'azione revocatoria, si devono svolgere due distinte considerazioni: in primo luogo si osserva che la sentenza pronunciata all'esito dell'azione ex art 2486 c.c. e subordinatamente ex art. 2395 c.c.
non è stata prodotta in giudizio e che negli atti la stessa parte appellante a volte dice che si tratterebbe di pronuncia di inammissibilità a volte dice che si tratterebbe di pronuncia di rigetto;
si osserva ancora che laddove fosse stata dichiarata l'inammissibilità dell'azione non potrebbe parlarsi
14 di giudicato, mentre laddove la sentenza avesse effettivamente respinto l'azione non ne sono note le ragioni. Indipendentemente da questo rilievo si osserva, decisivamente che, come già argomentato dal G.I.P. in sede di ammissione della costituzione di parte civile nel processo penale (cfr. doc.
11 di parte appellata – fascicolo di primo grado) il titolo dell'azione ex art. 2395 c.c. (che spetta al socio nei confronti dell'amministratore per il danno direttamente causato al primo dalla condotta del secondo) è diverso rispetto a quello che legittima la costituzione di parte civile e che compete al creditore danneggiato dalla condotta delittuosa imputata all'amministratore con la conseguenza che, quand'anche si aderisse alla prospettazione secondo la quale l'azione ex art. 2395 c.c. sarebbe stata respinta nel merito per infondatezza dei relativi presupposti, dovrebbe comunque ritenersi la sufficienza dell'aspettativa/ragione creditoria fatta valere dall'originario attore con la costituzione di parte civile nel processo penale in cui il sig. è imputato per bancarotta fraudolenta Parte_1
ed il cui processo non risulta essere stato definito.
Si osserva, in ogni caso, che l'assoluzione, in relazione al capo di imputazione e) (cfr. sentenza n. 1738/23 pronunciata in sede di rinvio dalla
Corte d'Appello di Brescia – depositata da parte appellante in data 6
dicembre 2023), risulta essere stata pronunciata “perché il fatto non
costituisce reato” e che il Supremo Collegio ha chiarito che
“L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di
assoluzione pronunciata 'perché il fatto non costituisce reato' non ha
efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di
15 danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e
giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C.
(sent. n. 22065 del 2021) - compete al giudice il potere di accertare
autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di
pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo
penale.” (cfr. Cass. 36638/21 e da ultimo in senso conforme Cass.
15296/24), con la conseguenza che neppure laddove l'assoluzione fosse confermata con la formula di cui sopra tale decisione sarebbe idonea a fare venire meno le ragioni/aspettative di credito poste a fondamento dell'azione revocatoria oggetto del presente giudizio.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono, in solido, la soccombenza degli appellanti e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile),
alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità
delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55714 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi € 10.313,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.518,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.665,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.843,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 4.287,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive
16 di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 3406/2018 pubblicata in data 13 dicembre 2018;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 10.313,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 322/2019 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 322/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 26 febbraio 2025
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
ordinaria ex art. 2901
(C.F. ) rappresentati e difesi dagli Parte_3 C.F._2
c.c. Avv.ti GIAMPAOLI BRUNO e MARCHIONI STEFANO del Foro di cod.: 102002 Brescia, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) quali eredi di CP_2 C.F._4
1 (C.F. ), rappresentati e Persona_1 C.F._5
difesi dall'Avv. FARINA NADIA del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 13 dicembre
2018, n. 3406/2018.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Previe le declaratorie ritenute di giustizia:
- Dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante
l'assoluzione in sede penale del Sig. come da allegate Parte_1
sentenze della Corte d'Appello di Brescia e della Corte di Cassazione;
in
ogni caso accogliersi l'impugnazione de qua riformandosi l'impugnata
sentenza con rigetto delle domande degli appellati.
- In ogni caso spese e compensi di causa rifusi.”.
Degli appellati
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previ tutti gli
accertamenti e le declaratorie del caso, voglia l'adita Corte d'Appello
- Rigettare i motivi di appello proposti dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in quanto improponibili, inammissibili ed infondati in Parte_4
fatto ed in diritto, con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
- Spese del presente grado di giudizio rifuse.”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha Persona_1
convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Brescia, i sig.ri
[...]
e affinché fosse dichiarata l'inefficacia Parte_1 Parte_4
nei suoi confronti dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai convenuti in data 18.05.2009 in forza del disposto di cui all'art. 2901 c.c. A sostegno della pretesa azionata l'attore ha allegato che egli era stato socio della società Fonderia F.lli Gervasoni S.p.A.; che tale società
era stata dichiarata fallita;
che il sig. quale amministratore Parte_1
con altri di tale società, aveva compiuto una serie di atti di mala gestio;
che in conseguenza della condotta tenuta dal sig. egli Parte_1
aveva subito una pluralità di voci di danno;
che in particolare egli aveva sofferto a) il danno morale derivante dalla depressione conseguente alla mancata condivisione dell'opaca gestione societaria degli amministratori,
depressione che lo aveva indotto a recedere dalla società, b) un danno patrimoniale in conseguenza della vendita sottocosto di un bene immobile della società che aveva comportato una liquidazione della sua quota in ragione del recesso inferiore rispetto a quanto egli avrebbe conseguito se il bene fosse rimasto nel patrimonio sociale o fosse stato venduto ad un prezzo congruo;
che il danno complessivamente subito ammontava a
“svariate centinaia di migliaia di euro”; che il credito che egli vantava era maturato in epoca antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale.
Si sono costituiti ritualmente i sig.ri e Parte_1 Parte_4
che hanno contestato la fondatezza della pretesa azionata nei loro
[...]
3 confronti eccependone la genericità ed evidenziando come il danno morale allegato fosse sfornito di riscontro probatorio e non fosse eziologicamente riconducibile alla condotta del sig. nonché come l'azione Parte_1
di risarcimento del danno patrimoniale fosse stata già respinta fra le parti con sentenza passata in cosa giudicata.
Con sentenza n. 3406/2018, pubblicata il 13 dicembre 2018, il Tribunale
di Brescia così decideva: “il Tribunale in persona del giudice istruttore,
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o
eccezione, così giudica:
1. revoca e dichiara inefficace nei confronti dell'attore Persona_1
il fondo patrimoniale costituito ex art. 167 cc in data 13.5.2009 per atto
notaio n.63122/14404 dai coniugi e Per_2 Parte_1 [...]
Parte_4
2. ordina al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle relative
conseguenziali trascrizioni e/o annotazioni, con esonero da ogni
responsabilita;
3. condanna in solido fra loro e a Parte_1 Parte_4
rimborsare a le spese di causa che si liquidano in euro Persona_1
6.000,00 per compensi professionali ed euro 500,00 per spese e
anticipazioni oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
In particolare, il Tribunale:
- richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale in ordine alla nozione lata del credito che legittima l'accoglimento dell'azione revocatoria;
4 - considerato che il credito prospettato dall'attore derivava dal diritto al risarcimento del danno sofferto in conseguenza del reato di bancarotta imputato al sig. Parte_1
- valutato che l'attore si era costituito parte civile nel processo penale;
- considerato che tale processo non risultava definito con sentenza passata in cosa giudicata;
- ritenuta l'anteriorità dell'insorgenza del credito prospettato dall'attore rispetto all'atto di costituzione del fondo patrimoniale;
- valutata la natura di atto a titolo gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale;
- ritenuta, pertanto, l'irrilevanza dell'elemento soggettivo della sig.ra
; Parte_4
- ritenuto che il sig. fosse pienamente a conoscenza del Parte_1
danno arrecato ai propri creditori con l'atto di costituzione di fondo patrimoniale in ragione del lodo arbitrale pronunciato nei rapporti fra l'attore e la società F.lli Gervasoni S.p.A., di cui egli era amministratore,
società dichiarata fallita dopo pochi mesi da tale pronuncia;
Avverso detta decisione hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza in forza di Parte_4
cinque motivi.
Si è costituito il sig. resistendo al gravame avversario. Persona_1
Con atto datato 08 settembre 2022 il difensore di parte appellata ha dichiarato, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., che in data 26/11/2019 era deceduto il sig. allegando atto di morte. Persona_1
5 Per l'effetto, la Corte ha dichiarato interrotto il giudizio con ordinanza del
14 settembre 2022.
Il giudizio è stato riassunto dagli appellanti con ricorso del 06.12.2022 e,
con decreto del 14.03.2023, è stata fissata udienza al 18 ottobre 2023 per la prosecuzione del giudizio, nel quale si sono costituiti ex art. 302 c.p.c. i sig.ri e quali eredi del defunto Controparte_1 CP_2
sig. Persona_1
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 26 febbraio 2025, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare non può trovare accoglimento la richiesta, formulata da parte appellante con il foglio di Precisazione delle Conclusioni depositato in data 19 febbraio 2025, di dichiarazione della cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta assoluzione del sig.
[...]
in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione: si osserva, in Parte_1
proposito, che il petitum del presente giudizio si individua nella dichiarazione di inefficacia, nei confronti degli appellati quali aventi causa dell'originario attore, del fondo patrimoniale costituito dagli appellanti e la causa petendi si individua nel diritto alla reintegrazione della garanzia patrimoniale diminuita dall'atto di dismissione del patrimonio posto in
6 essere dal debitore, quale deve essere qualificato la costituzione di fondo patrimoniale. Rispetto a tali petitum e causa petendi la pronuncia di assoluzione del sig. non risulta comunque idonea a Parte_1
comportare il venir meno delle ragioni azionate dall'originario attore rilevando, al più, sotto il profilo della sopravvenuta infondatezza dell'azione revocatoria per insussistenza del credito posto a fondamento della stessa;
si osserva, inoltre e decisivamente, che la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia in sede di rinvio
è stata impugnata per Cassazione come risulta provato per documenti (cfr.
doc. 1 prodotto da parte appellata in data 7 dicembre 2023) con la conseguenza che, pur volendo aderire alla prospettazione di parte appellante, non potrebbe in ogni caso configurarsi alcuna cessazione della materia del contendere.
Con il primo motivo d'appello i sig.ri e Parte_1 Parte_4
censurano la sentenza appellata per omessa motivazione
[...]
sull'esistenza di un patrimonio residuo capiente.
Con il secondo motivo gli appellanti ribadiscono l'eccezione di indeterminatezza e comunque indeterminabilità della causa petendi in ragione della genericità delle allegazioni in ordine al danno alla persona sofferto e, conseguentemente, censurano la reiezione dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta la nullità della sentenza per la violazione del diritto di difesa degli appellanti alla luce dell'indeterminatezza delle allegazioni in fatto sul danno alla persona.
7 Con il quarto motivo i sig.ri e Parte_1 Pt_4 Parte_4
censurano la sentenza appellata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale fondato la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti in citazione.
Col quinto motivo parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine all'intervenuto giudicato negativo del credito ex
art. 2395 c.c. posto a fondamento dell'azione revocatoria.
I primi tre motivi di appello, in quanto tutti connessi all'allegata indeterminatezza e comunque indeterminabilità del credito allegato dall'originario attore a fondamento dell'azione revocatoria, possono essere esaminati congiuntamente e devono essere disattesi: come già
rilevato dal Giudice di primo grado la Giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901
c.c. accoglie una nozione lata di 'credito', comprensiva della ragione o
aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento
dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria
dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira
a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore
di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (Cass.
28141/23; in precedenza in senso conforme Cass. 5746/22, Cass. 4212/20,
Cass. 23208/16, Cass. 5619/16, Cass. 1893/12); nel caso in esame l'originario attore (sig. ) ha ben evidenziato che la Persona_1
propria ragione/aspettativa di credito derivava da condotte distrattive e false comunicazioni aziendali poste in essere dal sig. Parte_1
8 nella sua qualità di amministratore della società F.lli Gervasoni S.p.A., per le quali quest'ultimo è stato imputato per il reato di bancarotta fraudolenta
ex art. 216 l.f., condotte da individuarsi nella cessione sottocosto di un bene immobile della società amministrata (che avrebbe determinato una diminuzione del valore del patrimonio aziendale e, conseguentemente, una diminuzione del valore della propria quota sociale al momento in cui il sig.
ha esercitato il recesso dalla società) e nell'omessa Persona_1
contabilizzazione del proprio credito per il valore di liquidazione della quota societaria al momento del recesso ammontante ad € 1.055.335,00
somma che, di fatto, non gli era poi stata corrisposta dalla società,
dichiarata fallita per non aver adempiuto alle obbligazioni assunte con il concordato preventivo omologato (che prevedeva il pagamento del solo
35% del credito per la liquidazione della quota già ridotto a fronte della cessione sottocosto di un immobile); l'originario attore (sig. Per_1
) ha altresì specificato l'intendimento di costituirsi parte civile nel
[...]
processo penale al fine di vedersi risarcire il danno derivatogli dalla sofferenza di assistere “nell'arco di circa 10 anni, alla graduale
distruzione del valore del pacchetto azionario rappresentativo di una vita
di lavoro;
ma non solo, egli come risulta dal reato – omissis – consistente
nell'omessa contabilizzazione del debito di € 1.055.335,00 nei confronti
del socio receduto , ha tangibilmente verificato che la Persona_1
volontà dei suoi stretti congiunti, tra i quali il convenuto Parte_1
è, da sempre, stata quella di essere disposti a tutto pur di non
corrispondere alcunché ad esso attore”; la specificazione della
9 ragione/aspettativa di credito è stata ulteriormente confermata nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. nel “ben maggior valore che
l'arbitro unico, adito per la risoluzione della controversia sulla legittimità
del recesso intimato dall'attore medesimo nel febbraio 2006,a avrebbe
attribuito al pacchetto azionario, stimato dal C.TU del procedimento
arbitrale € 1.055.000,00, qualora l'immobile venduto a prezzo vile nel
2005 fosse stato venduto al giusto prezzo” nonché nell'aver vissuto e nel vivere “la disgregazione di un'azienda familiare nella quale ha profuso la
propria attività per un'intera esistenza;
egli ha perso praticamente tutto e
ciò ad opera dei suoi nipoti”. Non può porsi, dunque, alcuna questione di indeterminatezza o indeterminabilità delle ragioni/aspettative di credito in quanto puntualmente e specificamente individuate con la conseguenza che l'azione deve ritenersi pienamente ammissibile. In senso contrario non vale obiettare che non risulta indicato in misura certa il credito vantato:
tale questione non attiene al tema dell'azione revocatoria, concernendo invece l'azione di esatto adempimento. In senso contrario neppure far leva sul diritto del debitore di provare la sufficienza del proprio patrimonio residuo al soddisfacimento della ragione/aspettativa di credito formulata dal creditore in revocatoria ex art. 2901 c.c.: in proposito si evidenzia che la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'atto pregiudizievole sia idoneo a comportare un mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio residuo del debitore che renda più improbabile o anche solo più difficile il soddisfacimento del creditore (cfr. Cass. 524/23, Cass. 16221/19; cfr.
10 anche Cass. 20232/23) e che incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 19207/18); nel caso di specie, pur a fronte dell'allegazione di un danno piuttosto consistente sotto il profilo economico anche per equivalente (diminuzione di valore della quota societaria, vanificazione dell'impegno lavorativo e dei risparmi di una vita in una società per azioni il cui valore, prima del concordato preventivo ed al momento del recesso del sig. , ammontava Persona_1
quantomeno complessivamente a circa € 4.250.000,00 di cui €
1.055.335,00 certamente di pertinenza dell'originario attore, somma mai pagata in conseguenza del concordato preventivo e della successiva dichiarazione di fallimento per inadempimento del concordato preventivo), il sig. nulla ha allegato e documentato in Parte_1
ordine al proprio residuo patrimonio ed all'idoneità dello stesso a soddisfare ampiamente le aspettative/ragioni di credito poste a fondamento dell'azione revocatoria;
nulla risulta nel fascicolo di parte nel processo d'appello e nulla risulta nel fascicolo di parte telematico del giudizio di primo grado. D'altronde dalle risultanze del doc. 1 di parte appellata – fascicolo di primo grado, emerge che la costituzione di fondo patrimoniale ha avuto ad oggetto la maggior parte dei beni immobili di proprietà degli odierni appellanti, mentre gli unici beni che non sono confluiti nel fondo patrimoniale (secondo quanto affermato dalla difesa del sig. , che pure non ne era onerata, nella memoria ex Persona_1
art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e mai contestato dagli odierni appellanti)
11 sono costituiti da quote di 1/5 di immobili in comunione il cui valore complessivo non supera € 200.000,00 con la conseguenza che non può
ritenersi che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare ampiamente le ragioni di credito poste a fondamento dell'azione revocatoria soprattutto alla luce della notoria difficoltà di liquidazione delle quote in compropietà.
Con riguardo al quarto motivo, ossia quello con il quale gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Giudice di primo grado per aver fondato la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti in citazione si osserva che, come già evidenziato, l'originario attore sig. aveva indicato quali ragioni/aspettative di credito Persona_1
1) le condotte distrattive e le false comunicazioni che avevano comportato la cessione sottocosto di un immobile e la conseguente diminuzione del valore del patrimonio aziendale e del valore della propria quota sociale nel momento del proprio recesso dalla società; 2) l'omessa contabilizzazione del proprio credito per il valore di liquidazione della quota societaria al momento del recesso ammontante ad € 1.055.335,00 che, di fatto, non era poi stato pagato al sig. né nella misura falcidiata Persona_1
prevista dal concordato preventivo (35%) né successivamente dal fallimento dichiarato per inadempimento delle obbligazioni assunte con il concordato preventivo omologato;
3) il danno derivatogli dalla sofferenza di assistere alla graduale distruzione del valore del pacchetto azionario rappresentativo di una vita di lavoro nonché alla vanificazione del proprio credito per la liquidazione della quota neppure contabilizzato con conseguente perdita di tutto ciò che egli aveva per mano dei propri nipoti.
12 Dalla mera lettura delle ragioni come sopra riassunte emerge chiaramente che la ragione/aspettativa di credito posta dall'originario attore a fondamento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. si individua nel diritto al risarcimento del danno per il reato di bancarotta per il quale il sig.
è stato imputato e nel cui processo il dante causa degli Parte_1
odierni appellati è stato ammesso come parte civile nella sua qualità di creditore – non nella sua qualità di socio (cfr. doc. 11 di parte appellata –
fascicolo di primo grado che, sul punto, recita “L'atto di costituzione
delinea infatti compiutamente le ragioni del credito nei confronti della
fallita, e della richiesta risarcitoria connessa ai fatti reato per cui si
procede, individuandole nell'esercizio del diritto di recesso e nel
conseguente diritto alla liquidazione della quota, a tutt'oggi mai
soddisfatto e compromesso dalle azioni delittuose” e che precisa “non
spiega effetto formalmente preclusivo la sentenza,prodotta dalla difesa di
, con la quale la Sezione Commerciale ha rigettato la Parte_1
richiesta di Risarcimento danni di (rectius: ) Controparte_3 Per_1
nei confronti dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci della fallita,
esperita ai sensi dell'art. 2395 c.c., trattandosi di azione fondata su
diverso titolo”). I fatti costitutivi posti a fondamento della pronuncia del
Giudice di primo grado, dunque, coincidono esattamente con le ragioni/aspettative di credito allegate dall'originario attore e si individuano nelle condotte delittuose per le quali è imputato il sig.
che hanno condotto alla diminuzione di valore della quota Parte_1
sociale detenuta al momento del recesso, all'omesso pagamento del valore
13 di tale quota (che neppure è stata contabilizzata), nonché alla sofferenza morale derivante dalla vanificazione dell'attività lavorativa e dei risparmi di una vita: in questo senso si è espresso il Supremo Collegio precisando che “i creditori sono legittimati uti singuli ad esercitare l'azione civile nel
procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando
intendano far valere un titolo di azione proprio, personale, come nel caso
di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato” (cfr. Cass.
Pen. Sez. 5 n. 6904 del 4/11/2016 ed in precedenza in senso conforme
Cass. Pen. Sez. 5 n. 43101 del 3/10/2007; cfr. anche Cass. Pen. Sez. 5 n.
25588 del 21/09/2021 che specifica che il titolo dell'azione propria può
individuarsi anche, come nel caso di specie, nel “ristoro del danno morale
derivante dal depauperamento fraudolento dei risparmi di una vita”).
Dalle considerazioni che precedono discende che anche il quarto motivo di gravame deve essere respinto.
In relazione al quinto motivo di impugnazione, ossia quello con il quale parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine all'intervenuto giudicato negativo del credito ex art. 2395 c.c. posto a fondamento dell'azione revocatoria, si devono svolgere due distinte considerazioni: in primo luogo si osserva che la sentenza pronunciata all'esito dell'azione ex art 2486 c.c. e subordinatamente ex art. 2395 c.c.
non è stata prodotta in giudizio e che negli atti la stessa parte appellante a volte dice che si tratterebbe di pronuncia di inammissibilità a volte dice che si tratterebbe di pronuncia di rigetto;
si osserva ancora che laddove fosse stata dichiarata l'inammissibilità dell'azione non potrebbe parlarsi
14 di giudicato, mentre laddove la sentenza avesse effettivamente respinto l'azione non ne sono note le ragioni. Indipendentemente da questo rilievo si osserva, decisivamente che, come già argomentato dal G.I.P. in sede di ammissione della costituzione di parte civile nel processo penale (cfr. doc.
11 di parte appellata – fascicolo di primo grado) il titolo dell'azione ex art. 2395 c.c. (che spetta al socio nei confronti dell'amministratore per il danno direttamente causato al primo dalla condotta del secondo) è diverso rispetto a quello che legittima la costituzione di parte civile e che compete al creditore danneggiato dalla condotta delittuosa imputata all'amministratore con la conseguenza che, quand'anche si aderisse alla prospettazione secondo la quale l'azione ex art. 2395 c.c. sarebbe stata respinta nel merito per infondatezza dei relativi presupposti, dovrebbe comunque ritenersi la sufficienza dell'aspettativa/ragione creditoria fatta valere dall'originario attore con la costituzione di parte civile nel processo penale in cui il sig. è imputato per bancarotta fraudolenta Parte_1
ed il cui processo non risulta essere stato definito.
Si osserva, in ogni caso, che l'assoluzione, in relazione al capo di imputazione e) (cfr. sentenza n. 1738/23 pronunciata in sede di rinvio dalla
Corte d'Appello di Brescia – depositata da parte appellante in data 6
dicembre 2023), risulta essere stata pronunciata “perché il fatto non
costituisce reato” e che il Supremo Collegio ha chiarito che
“L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di
assoluzione pronunciata 'perché il fatto non costituisce reato' non ha
efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di
15 danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e
giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C.
(sent. n. 22065 del 2021) - compete al giudice il potere di accertare
autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di
pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo
penale.” (cfr. Cass. 36638/21 e da ultimo in senso conforme Cass.
15296/24), con la conseguenza che neppure laddove l'assoluzione fosse confermata con la formula di cui sopra tale decisione sarebbe idonea a fare venire meno le ragioni/aspettative di credito poste a fondamento dell'azione revocatoria oggetto del presente giudizio.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono, in solido, la soccombenza degli appellanti e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile),
alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità
delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55714 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi € 10.313,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.518,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.665,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.843,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 4.287,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive
16 di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 3406/2018 pubblicata in data 13 dicembre 2018;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 10.313,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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