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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/10/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 878/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. VENUTA ILARIA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI STEFANIA e NA VI CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.11.2022 la parte ricorrente rappresentava di aver lavorato di aver lavorato dal
1984 all'attualità nel settore edile prima in qualità di operaio, quindi quale imprenditore ed infine come coadiuvante d'impresa edile, evidenziando come questa attività lo avesse sottoposto a continue sollecitazioni degli arti superiori e inferiori dovendo movimentare continuamente materiali e strumenti di lavoro.
Lamentava di aver contratto a causa di ciò patologie a carico delle articolazioni delle ginocchia e delle strutture cartilaginee e peri-articolari e nello specifico “meniscopatia degenerativa ginocchio destro”.
Aveva quindi presentato domanda all' in data 10/06/2021 per il riconoscimento della suddetta CP_1 malattia professionale, domanda respinta dall' in data 16/10/2021 così come veniva respinta in data CP_1 la relativa opposizione.
Adiva così il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché “ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Lucca sezione Lavoro, viste le causali di cui in narrativa: -accertare l'esistenza a carico del Sig. della Parte_1 patologia meglio descritta nelle premesse del presente atto, nonché il nesso eziologico, configurabile in termini di causa e di concausa, tra la stessa e la natura delle mansioni lavorative svolte dal medesima;
-accertare la consistenza e l'entità della menomazione permanente derivata al Sig. dalla tecnopatia descritta in narrativa e precisamente Parte_1
1 “meniscopatia degenerativa ginocchio destro” nella misura che risulterà dall'esito della espletanda fase istruttoria, unificando i postumi già riconosciuti al ricorrente e per l'effetto condannare l' Controparte_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma – 00144 – Piazzale
[...]
Giulio Pastore n. 6 a corrispondere al ricorrente l'indennità dovuta ed il relativo indennizzo in forma di capitale o di rendita ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D.Lgs 38/2000 con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Il ricorrente precisava altresì di aver già ottenuto da un grado di menomazione permanente CP_1 dell'integrità fisica pari al 5% chiedendone pertanto il cumulo.
Chiedeva inoltre ammissione di prova testimoniale e CTU.
L' si costituiva tempestivamente eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per CP_1 indeterminatezza stante la generica richiesta dell'ottenimento di indennizzo in rendita o capitale a seconda dei postumi accertati senza indicare la percentuale richiesta.
Contestava, quindi, in fatto e in diritto tutte le domande ex adverso proposte, confutando che l'attività svolta dal ricorrente abbia comportato esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata e che vi sia nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la suddetta patologia. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
In particolare, l' osservava che sia nel primo certificato di malattia nonché in quello allegato CP_2 all'opposizione viene indicata la diversa malattia “gruppo 2 ag.03 cod.M47.08” ovvero la spondilodiscopatia del tratto lombare.
Sottolineava che, tra l'altro, la domanda di riconoscimento della malattia professionale in oggetto era stata respinta dall' non ravvisando nelle attività lavorative espletate l'esposizione al rischio professionale e CP_2
“peraltro sono già stati riconosciuti postumi a carico di questo ginocchio dx nella misura del 3% a seguito di infortunio (v. pratica n. 513539884)”. Rilevava infatti che il ricorrente aveva affermato che i problemi al ginocchio destro erano insorti dopo un infortunio sul lavoro del 19.01.2017 e, ancor prima di presentare la domanda per la malattia in oggetto, aveva avuto altri due infortuni al ginocchio destro: il 22.09.2017 (trauma contusivo) e il 03.08.2020 (trauma distorsivo). Da ultimo contestava che il ricorrente nel richiedere il cumulo con i precedenti postumi indica questi nella percentuale del 5% mentre, in realtà, questi ammontano al 18%: “si produce il provvedimento del 27.10.2021 CP_ (doc.15) con cui ha quantificato nel 18% i postumi derivanti da malattie professionali e infortuni riconosciuti al sig.
l'ultimo dei quali del 27.5.2021 (caso 517883714)”. Pt_1
Attesa la contestazione dell' sui fatti allegati dal ricorrente, la causa è stata istruita mediante CP_2 escussione di testi che hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione del ricorrente. Si è, quindi, proceduto mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
2 All'odierna udienza cartolare la causa è stata discussa previo scambio di note scritte e decisa come da sentenza.
Con note a trattazione scritta:
- l' si riportava integralmente a quanto dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione, chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso.
- il ricorrente contestando la CTU e rilevando che la degenerazione meniscale da cui risulta affetto non possa imputarsi all'infortunio del 2017, chiedeva il rinnovo della CTU e l'accoglimento delle domande di cui al ricorso.
***
Il ricorso è infondato.
Questo Giudicante ha disposto consulenza tecnica medico-legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale o concausale tra la natura dell'attività svolta e la lamentata patologia.
Il CTU, dott. , innanzitutto osserva che nella relazione del 25.07.2022 del consulente tecnico di Persona_1 parte ricorrente Dr. uesti affermava “ritengo che la menomazione dell'integrità psico-fisica sia quantificabile Per_2 al 5% per la meniscopatia degenerativa destra, per un totale complessivo pari al 9%”; dopodiché sempre lo stesso CTP afferma che “alla luce del precedente riconoscimento dei postumi del 3% per gli esiti del pregresso infortunio del ginocchio destro del 2017, avanza richiesta di postumi del 2%.”.
Il CTU ha quindi stabilito che non è ravvisabile un aggravamento della patologia a carico del ginocchio destro.
Nello specifico il CTU ha affermato che “Sulla scorta della documentazione medica esaminata, l'attuale obiettività a carico del ginocchio destro è di per sé giustificata dagli esiti dell'infortunio subito dal Ricorrente in data 19/01/2017 e valutata dall' con postumi in misura del 3%. Per chiarezza espositiva, preso atto della documentazione medica CP_1 prodotta e tenuto conto delle mansioni svolte dal Ricorrente come sopra spiegato nel dettaglio, si ritiene che il rischio lavorativo cui è stato esposto il debba ritenersi “inidoneo” a determinare aggravamenti del preesistente quadro menomativo Pt_1 rappresentato dagli esiti del trauma distorsivo del ginocchio destro subito in data 19/01/2017. Tali considerazioni trovano conferma nell'esame RM dello 08/09/2020 dove, anzi, a parte il riscontro della meniscopatia degenerativa mediale già evidenziata dalla medesima indagine del 10/02/2017, risulta giunta a guarigione la lesione del legamento collaterale mediale precedentemente emersa dal predetto esame e sulla cui base l' riconobbe postumi del 3% per esiti dell'infortunio subito CP_1 il 19 gennaio 2017. In conclusione, si conferma la valutazione complessiva di postumi permanenti del 18% già riconosciuta dall' , di cui il 3% da attribuirsi al quadro algo-disfunzionale del ginocchio destro residuato all'infortunio del CP_1
19/01/2017, senza ulteriori aggravamenti di matrice tecnopatica.”
Nessuna osservazione è pervenuta dai consulenti tecnici di parte. 3 Le conclusioni cui la consulente è pervenuta, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali-relative al requisito sanitario per
l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito -con la conseguenza che -secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione -sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficiodi tutte le preesistenze.
Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il CP_2 grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N°
15041).
Ebbene le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio vengono condivise e poste a base della presente pronuncia.
La domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese di lite vanno compensate stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_3
[...]
[...]
4
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese
- Pone in via definitiva a carico del resistente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 15 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 878/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. VENUTA ILARIA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI STEFANIA e NA VI CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.11.2022 la parte ricorrente rappresentava di aver lavorato di aver lavorato dal
1984 all'attualità nel settore edile prima in qualità di operaio, quindi quale imprenditore ed infine come coadiuvante d'impresa edile, evidenziando come questa attività lo avesse sottoposto a continue sollecitazioni degli arti superiori e inferiori dovendo movimentare continuamente materiali e strumenti di lavoro.
Lamentava di aver contratto a causa di ciò patologie a carico delle articolazioni delle ginocchia e delle strutture cartilaginee e peri-articolari e nello specifico “meniscopatia degenerativa ginocchio destro”.
Aveva quindi presentato domanda all' in data 10/06/2021 per il riconoscimento della suddetta CP_1 malattia professionale, domanda respinta dall' in data 16/10/2021 così come veniva respinta in data CP_1 la relativa opposizione.
Adiva così il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché “ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Lucca sezione Lavoro, viste le causali di cui in narrativa: -accertare l'esistenza a carico del Sig. della Parte_1 patologia meglio descritta nelle premesse del presente atto, nonché il nesso eziologico, configurabile in termini di causa e di concausa, tra la stessa e la natura delle mansioni lavorative svolte dal medesima;
-accertare la consistenza e l'entità della menomazione permanente derivata al Sig. dalla tecnopatia descritta in narrativa e precisamente Parte_1
1 “meniscopatia degenerativa ginocchio destro” nella misura che risulterà dall'esito della espletanda fase istruttoria, unificando i postumi già riconosciuti al ricorrente e per l'effetto condannare l' Controparte_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma – 00144 – Piazzale
[...]
Giulio Pastore n. 6 a corrispondere al ricorrente l'indennità dovuta ed il relativo indennizzo in forma di capitale o di rendita ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D.Lgs 38/2000 con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Il ricorrente precisava altresì di aver già ottenuto da un grado di menomazione permanente CP_1 dell'integrità fisica pari al 5% chiedendone pertanto il cumulo.
Chiedeva inoltre ammissione di prova testimoniale e CTU.
L' si costituiva tempestivamente eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per CP_1 indeterminatezza stante la generica richiesta dell'ottenimento di indennizzo in rendita o capitale a seconda dei postumi accertati senza indicare la percentuale richiesta.
Contestava, quindi, in fatto e in diritto tutte le domande ex adverso proposte, confutando che l'attività svolta dal ricorrente abbia comportato esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata e che vi sia nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la suddetta patologia. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
In particolare, l' osservava che sia nel primo certificato di malattia nonché in quello allegato CP_2 all'opposizione viene indicata la diversa malattia “gruppo 2 ag.03 cod.M47.08” ovvero la spondilodiscopatia del tratto lombare.
Sottolineava che, tra l'altro, la domanda di riconoscimento della malattia professionale in oggetto era stata respinta dall' non ravvisando nelle attività lavorative espletate l'esposizione al rischio professionale e CP_2
“peraltro sono già stati riconosciuti postumi a carico di questo ginocchio dx nella misura del 3% a seguito di infortunio (v. pratica n. 513539884)”. Rilevava infatti che il ricorrente aveva affermato che i problemi al ginocchio destro erano insorti dopo un infortunio sul lavoro del 19.01.2017 e, ancor prima di presentare la domanda per la malattia in oggetto, aveva avuto altri due infortuni al ginocchio destro: il 22.09.2017 (trauma contusivo) e il 03.08.2020 (trauma distorsivo). Da ultimo contestava che il ricorrente nel richiedere il cumulo con i precedenti postumi indica questi nella percentuale del 5% mentre, in realtà, questi ammontano al 18%: “si produce il provvedimento del 27.10.2021 CP_ (doc.15) con cui ha quantificato nel 18% i postumi derivanti da malattie professionali e infortuni riconosciuti al sig.
l'ultimo dei quali del 27.5.2021 (caso 517883714)”. Pt_1
Attesa la contestazione dell' sui fatti allegati dal ricorrente, la causa è stata istruita mediante CP_2 escussione di testi che hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione del ricorrente. Si è, quindi, proceduto mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
2 All'odierna udienza cartolare la causa è stata discussa previo scambio di note scritte e decisa come da sentenza.
Con note a trattazione scritta:
- l' si riportava integralmente a quanto dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione, chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso.
- il ricorrente contestando la CTU e rilevando che la degenerazione meniscale da cui risulta affetto non possa imputarsi all'infortunio del 2017, chiedeva il rinnovo della CTU e l'accoglimento delle domande di cui al ricorso.
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Il ricorso è infondato.
Questo Giudicante ha disposto consulenza tecnica medico-legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale o concausale tra la natura dell'attività svolta e la lamentata patologia.
Il CTU, dott. , innanzitutto osserva che nella relazione del 25.07.2022 del consulente tecnico di Persona_1 parte ricorrente Dr. uesti affermava “ritengo che la menomazione dell'integrità psico-fisica sia quantificabile Per_2 al 5% per la meniscopatia degenerativa destra, per un totale complessivo pari al 9%”; dopodiché sempre lo stesso CTP afferma che “alla luce del precedente riconoscimento dei postumi del 3% per gli esiti del pregresso infortunio del ginocchio destro del 2017, avanza richiesta di postumi del 2%.”.
Il CTU ha quindi stabilito che non è ravvisabile un aggravamento della patologia a carico del ginocchio destro.
Nello specifico il CTU ha affermato che “Sulla scorta della documentazione medica esaminata, l'attuale obiettività a carico del ginocchio destro è di per sé giustificata dagli esiti dell'infortunio subito dal Ricorrente in data 19/01/2017 e valutata dall' con postumi in misura del 3%. Per chiarezza espositiva, preso atto della documentazione medica CP_1 prodotta e tenuto conto delle mansioni svolte dal Ricorrente come sopra spiegato nel dettaglio, si ritiene che il rischio lavorativo cui è stato esposto il debba ritenersi “inidoneo” a determinare aggravamenti del preesistente quadro menomativo Pt_1 rappresentato dagli esiti del trauma distorsivo del ginocchio destro subito in data 19/01/2017. Tali considerazioni trovano conferma nell'esame RM dello 08/09/2020 dove, anzi, a parte il riscontro della meniscopatia degenerativa mediale già evidenziata dalla medesima indagine del 10/02/2017, risulta giunta a guarigione la lesione del legamento collaterale mediale precedentemente emersa dal predetto esame e sulla cui base l' riconobbe postumi del 3% per esiti dell'infortunio subito CP_1 il 19 gennaio 2017. In conclusione, si conferma la valutazione complessiva di postumi permanenti del 18% già riconosciuta dall' , di cui il 3% da attribuirsi al quadro algo-disfunzionale del ginocchio destro residuato all'infortunio del CP_1
19/01/2017, senza ulteriori aggravamenti di matrice tecnopatica.”
Nessuna osservazione è pervenuta dai consulenti tecnici di parte. 3 Le conclusioni cui la consulente è pervenuta, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali-relative al requisito sanitario per
l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito -con la conseguenza che -secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione -sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficiodi tutte le preesistenze.
Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il CP_2 grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N°
15041).
Ebbene le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio vengono condivise e poste a base della presente pronuncia.
La domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese di lite vanno compensate stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_3
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese
- Pone in via definitiva a carico del resistente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 15 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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