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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo tra:
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso Pt_1 dall'avvocato Maria Teresa Petrucci, opponente;
e rappr. e difeso dall'avvocato Domenico Macrì, opposto;
Parte_2 oggetto: altre ipotesi Fatto e diritto Con atto depositato il 5.2.2024, l ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 2/2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di di euro 10.407,19, a titolo di ratei di assegno IOCOM, oltre accessori Parte_2 del credito e spese di lite, rilevando di aver corrisposto al predetto quanto Parte_2 liquidato a titolo di assegno ordinario “al netto della somma non più dovuta, essendo il ricorrente titolare di pensione INV CIV totale, liquidata con le maggiorazioni”, ovvero erogando con la rata di luglio 2022 l'importo lordo di euro 3.348,54 (previa decurtazione del debito a carico dell'assistibile di euro 7.684,01). Costituitosi, il ha resistito adducendo l'irripetibilità dell'indebito Parte_2
“assistenziale” trattenuto in compensazione dall' la violazione dei limiti di Pt_1 impignorabilità delle pensioni, l'erroneità del calcolo a fondamento della riliquidazione della prestazione INV CIV operata dall'istituto previdenziale. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
Come evincibile dalle convergenti allegazioni delle parti, la pretesa azionata in via monitoria dal promana dal riconoscimento in via giudiziale del diritto a Parte_2 percepire l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza novembre 2020 e dalla conseguente liquidazione dei relativi arretrati da parte dell' per l'importo di euro Pt_1
10.407,19, non corrisposti dallo stesso istituto previdenziale (se non, come evidenziato nel ricorso in opposizione, per il minore importo di euro 3.348,54, erogato con la rata di luglio 2022), in relazione alla titolarità per il medesimo periodo della pensione di invalidità civile e alla conseguente ricostituzione di detto trattamento assistenziale, della maggiorazione sociale e del c.d. aumento al milione su di esso applicati, con un debito a carico del medesimo di euro 7.684,01 (come meglio esplicitato nel in atti). Parte_2
Tanto premesso, giova puntualizzare che, avendo la pretesa restitutoria pacificamente ad oggetto i ratei della pensione ex L.n. 118/71, unitamente alla maggiorazione sociale e all'aumento al milione ex art. 38 L. 448/01, corrisposti in maniera assertivamente indebita al , occorre fare riferimento, nell'ambito della Parte_2 presente vicenda litigiosa, alla disciplina propria dell'indebito assistenziale.
1 Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha, infatti, in termini condivisibili, precisato (cfr. Cass. n. 847/2024) che la disciplina applicabile alle maggiorazioni di cui trattasi dipende dalla natura della prestazione cui esse sono riferite (“… contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21))”. Tanto premesso, è poi da rammentare che, se, per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla
2 indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, del sopravvenuto difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento un difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”, ha, lungo tale solco, confermato il principio per cui “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771). Come già anticipato, l'indebito per cui è causa deriva dalla ricostituzione della pensione di invalidità civile per motivi reddituali, cui l'istituto previdenziale è pervenuto allorché il , a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. del 4.4.2022, Parte_2
è divenuto titolare, con decorrenza novembre 2020, dell'assegno ordinario di invalidità per importi che hanno inciso sul limite reddituale di riferimento per le prestazioni in corso di erogazione. Derivando l'indebito di cui si discute dalla ricostituzione della prestazione assistenziale per motivi reddituali relativamente al periodo luglio 2020-giugno 2022, in termini sfavorevoli all'accoglimento della opposizione proposta, milita l'assorbente circostanza che la nuova determinazione operata dall'istituto previdenziale sia stata comunicata al soltanto nel giugno 2022, con conseguente irripetibilità delle Parte_2 somme versate prima di tale data. Né può ritenersi che il medesimo possa essersi trovato in una situazione Parte_2 di dolo rispetto al venir meno del diritto a percepire i ratei in questione, laddove il superamento della soglia reddituale nel caso, come detto, consegue all'accertamento giudiziale del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità, il cui esito favorevole - al momento dell'erogazione dei ratei oggetto di ripetizione - non poteva essere previsto se non in termini meramente ipotetici. Tenuto conto che l' per il tramite del cedolino di pensione del mese di luglio Pt_1
2022 versato in atti, ha fornito dimostrazione di aver corrisposto al per il titolo Parte_2 dedotto in lite l'importo lordo di euro 3.348,58 (laddove le trattenute operate in compensazione hanno riguardato esclusivamente il minore importo di euro 7.684,01), il decreto ingiuntivo n. 2/2024 (emesso per l'importo di euro 10.407,19) è pertanto da
3 revocare, con conseguente condanna dell' a pagare in favore del , ove
Pt_1 Parte_2 ancora da corrispondere, la precitata minore di somma 7.684,01, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al
Pt_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla opposizione proposta, con ricorso depositato il 5.2.2024, dall nei confronti di , così provvede:
Pt_1 Parte_2 accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2/2024; condanna l' a pagare in favore del , ove ancora non
Pt_1 Parte_2 corrisposta, la somma di euro 7.684,01, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91; condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali in
Pt_1 favore del procuratore, della parte opposta, dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 2.450,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 28 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
4
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo tra:
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso Pt_1 dall'avvocato Maria Teresa Petrucci, opponente;
e rappr. e difeso dall'avvocato Domenico Macrì, opposto;
Parte_2 oggetto: altre ipotesi Fatto e diritto Con atto depositato il 5.2.2024, l ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 2/2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di di euro 10.407,19, a titolo di ratei di assegno IOCOM, oltre accessori Parte_2 del credito e spese di lite, rilevando di aver corrisposto al predetto quanto Parte_2 liquidato a titolo di assegno ordinario “al netto della somma non più dovuta, essendo il ricorrente titolare di pensione INV CIV totale, liquidata con le maggiorazioni”, ovvero erogando con la rata di luglio 2022 l'importo lordo di euro 3.348,54 (previa decurtazione del debito a carico dell'assistibile di euro 7.684,01). Costituitosi, il ha resistito adducendo l'irripetibilità dell'indebito Parte_2
“assistenziale” trattenuto in compensazione dall' la violazione dei limiti di Pt_1 impignorabilità delle pensioni, l'erroneità del calcolo a fondamento della riliquidazione della prestazione INV CIV operata dall'istituto previdenziale. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
Come evincibile dalle convergenti allegazioni delle parti, la pretesa azionata in via monitoria dal promana dal riconoscimento in via giudiziale del diritto a Parte_2 percepire l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza novembre 2020 e dalla conseguente liquidazione dei relativi arretrati da parte dell' per l'importo di euro Pt_1
10.407,19, non corrisposti dallo stesso istituto previdenziale (se non, come evidenziato nel ricorso in opposizione, per il minore importo di euro 3.348,54, erogato con la rata di luglio 2022), in relazione alla titolarità per il medesimo periodo della pensione di invalidità civile e alla conseguente ricostituzione di detto trattamento assistenziale, della maggiorazione sociale e del c.d. aumento al milione su di esso applicati, con un debito a carico del medesimo di euro 7.684,01 (come meglio esplicitato nel in atti). Parte_2
Tanto premesso, giova puntualizzare che, avendo la pretesa restitutoria pacificamente ad oggetto i ratei della pensione ex L.n. 118/71, unitamente alla maggiorazione sociale e all'aumento al milione ex art. 38 L. 448/01, corrisposti in maniera assertivamente indebita al , occorre fare riferimento, nell'ambito della Parte_2 presente vicenda litigiosa, alla disciplina propria dell'indebito assistenziale.
1 Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha, infatti, in termini condivisibili, precisato (cfr. Cass. n. 847/2024) che la disciplina applicabile alle maggiorazioni di cui trattasi dipende dalla natura della prestazione cui esse sono riferite (“… contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21))”. Tanto premesso, è poi da rammentare che, se, per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla
2 indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, del sopravvenuto difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento un difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”, ha, lungo tale solco, confermato il principio per cui “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771). Come già anticipato, l'indebito per cui è causa deriva dalla ricostituzione della pensione di invalidità civile per motivi reddituali, cui l'istituto previdenziale è pervenuto allorché il , a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. del 4.4.2022, Parte_2
è divenuto titolare, con decorrenza novembre 2020, dell'assegno ordinario di invalidità per importi che hanno inciso sul limite reddituale di riferimento per le prestazioni in corso di erogazione. Derivando l'indebito di cui si discute dalla ricostituzione della prestazione assistenziale per motivi reddituali relativamente al periodo luglio 2020-giugno 2022, in termini sfavorevoli all'accoglimento della opposizione proposta, milita l'assorbente circostanza che la nuova determinazione operata dall'istituto previdenziale sia stata comunicata al soltanto nel giugno 2022, con conseguente irripetibilità delle Parte_2 somme versate prima di tale data. Né può ritenersi che il medesimo possa essersi trovato in una situazione Parte_2 di dolo rispetto al venir meno del diritto a percepire i ratei in questione, laddove il superamento della soglia reddituale nel caso, come detto, consegue all'accertamento giudiziale del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità, il cui esito favorevole - al momento dell'erogazione dei ratei oggetto di ripetizione - non poteva essere previsto se non in termini meramente ipotetici. Tenuto conto che l' per il tramite del cedolino di pensione del mese di luglio Pt_1
2022 versato in atti, ha fornito dimostrazione di aver corrisposto al per il titolo Parte_2 dedotto in lite l'importo lordo di euro 3.348,58 (laddove le trattenute operate in compensazione hanno riguardato esclusivamente il minore importo di euro 7.684,01), il decreto ingiuntivo n. 2/2024 (emesso per l'importo di euro 10.407,19) è pertanto da
3 revocare, con conseguente condanna dell' a pagare in favore del , ove
Pt_1 Parte_2 ancora da corrispondere, la precitata minore di somma 7.684,01, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al
Pt_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla opposizione proposta, con ricorso depositato il 5.2.2024, dall nei confronti di , così provvede:
Pt_1 Parte_2 accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2/2024; condanna l' a pagare in favore del , ove ancora non
Pt_1 Parte_2 corrisposta, la somma di euro 7.684,01, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91; condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali in
Pt_1 favore del procuratore, della parte opposta, dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 2.450,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 28 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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