Articolo 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
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Versione
14 giugno 1985
Art. 25. Opere ferroviarie - Accordi di programma

L'adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari predisposti dall'ente, e delle opere connesse, sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformita' alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.
In caso di non conformita', il Ministro dei trasporti promuove tra tutte le parti interessate un accordo di programma da sottoscriversi dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L'accordo equivale all'intesa di cui all' articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine e' pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale e si adottano le altre misure di pubblicita', regionali, provinciali e comunali in relazione al suo contenuto.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito del Ministro dei trasporti, si provvede, sentite le regioni interessate e la commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.
Nota all'art. 25, primo comma:
Il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. I (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costrizioni industriali) e' il seguente:
"Art. 1. (Dichiarazione d'urgenza). - L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse".

Nota all'art. 25, terzo comma:
Il testo dell' art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e' il seguente:
"La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi".
Entrata in vigore il 14 giugno 1985
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