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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/06/2024, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli Presidente
Dott. Marco Rossi Consigliere
Dott. Francesca Traverso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1005/2021 R.G. promossa da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.: ) in persona P.IVA_1
del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale
Brigate Partigiane n. 2, è elettivamente domiciliata;
-appellante nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2
1 il 15/07/1950, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Bosio del Foro di Imperia, con studio in Ventimiglia, via Mazzini, n. 9, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Solinas del Foro di Genova, con studio in Genova, viale Sauli,
n. 39/3;
-appellati
CONCLUSIONI
Per la (parte appellante): Controparte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata. Spese del doppio grado compensate”.
Per e (parte appellata): “Piaccia all'Ecc.ma Parte_1 CP_1
Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, respingere l'appello avverso la sentenza n. 2146/2021 emessa dal Tribunale di Genova e, per l'effetto, confermare le statuizioni in essa contenute. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con atto di citazione del 20.01.2016, notificato in data
26.01.2016, i sigg. ri e citavano dinanzi a questo Tribunale Parte_1 CP_1
la in persona del Presidente del Consiglio pro- Controparte_2
tempore, al fine, in via principale, di vedere accertata la responsabilità dello Stato per il mancato recepimento della Direttiva 2004/80/CE ed ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e patendi;
in subordine per la declaratoria di responsabilità ex art 2043 c.c. per violazione dell'obbligo di protezione della vita degli individui e la conseguente condanna al risarcimento dei
2 danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in entrambi i casi in 500.000,00 euro complessivi. Gli attori esponevano che:
- il 09.01.2009, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sanremo (IM), all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza n. 1/2009, confermata in data 02.07.2009 con sentenza n. 643/09 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiarava responsabile dei reati di cui agli artt. 575 e 577, primo comma Parte_2
n. 3, c.p., per avere ucciso la loro figlia sorprendendola alle Persona_1
spalle e tagliandole la gola, infliggendole nel complesso circa quaranta colpi di coltello;
con l'aggravante della premeditazione ed esclusa l'aggravante della minorata difesa;
fatto commesso il 10.08.2007 (capo C). Riconosciuta la continuazione con i reati di cui al capo A) (artt. 61 n. 2 e 699 commi 2 e 3 c.p., per avere portato un coltello con lama ripiegabile di 9,7 cm, munita di bloccaggio, al fine di commettere l'omicidio di cui al capo C) e di cui al capo B) (artt. 81, 624, 625, primo comma n. 7, 61, primo comma n.
2, c.p., per avere rubato un casco e una moto, con le aggravanti del fatto su cose esposte alla pubblica fede e al fine di commettere l'omicidio al capo C), nonché la diminuente del vizio parziale di mente equivalente all'aggravante della premeditazione e alla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, lo condannava alla pena di sedici anni e otto mesi di reclusione;
disponeva a pena espiata il ricovero in casa di cura e custodia per cinque anni;
lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni, rimettendo le parti davanti al giudice civile ed al rimborso delle spese processuali sostenute, liquidate in euro 2.780,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore dei genitori della vittima, costituitisi parti civili. In particolare, disponeva in favore delle parti civili costituite,
e , genitori della vittima, il pagamento di una Parte_1 CP_1
provvisionale, nella misura di euro 200.000,00 per ciascun genitore.
- dall'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato emergeva Parte_2
l'impossibilità del reo di corrispondere quanto stabilito nella sentenza a titolo di provvisionale;
3 - sia a causa dello stato di detenzione, sia per l'inesistenza di proprietà mobili o immobili, pertanto, gli attori, genitori della vittima, non ottenevano alcun risarcimento dall'autore dell'azione criminale violenta, Parte_2
- in data 28.04.2014, con raccomandata indirizzata alla Controparte_2
veniva contestato il mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, della
[...]
direttiva 2004/80/CE del 29.04.2004 (che imponeva all'art. 12, comma 2, agli Stati
l'istituzione di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori) e chiesto contestualmente il risarcimento dei danni patiti per l'impossibilità di usufruire di tale meccanismo di indennizzo (v. doc. n. 4);
- la richiesta, con comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata
05.08.2014, veniva rigettata sul presupposto del carattere transfrontaliero della
Direttiva europea 2004/80/CE, richiamando quanto statuito dall'ordinanza del 30 gennaio 2014 della GU, secondo cui “la direttiva prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede abitualmente” (v. doc. n. 5).
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.05.2016 si costituiva in giudizio la in persona del pro Controparte_2 Controparte_3
tempore, chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo che il reato dedotto in giudizio si era verificato all'interno del territorio dello Stato italiano in danno di soggetto residente in Italia e ad opera di un cittadino italiano ed era dunque estraneo all'ambito di applicazione della direttiva 2004/80/CE, riferibile solo ai reati transfrontalieri, cioè commessi in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede.
La causa veniva, in un primo momento, rinviata all'udienza del 2.10.2018 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in istruttoria con ordinanza del
04.11.2019, stante il rinvio pregiudiziale operato dalla Corte di Cassazione, sez. III, in favore della GU con ordinanza 2694/2019 del 31 gennaio 2019, che aveva sollevato due questioni interpretative in relazione al recepimento della direttiva 2004/80 CE: la prima, se “in relazione alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento
4 nell'ordinamento interno della direttiva 2004/80 […]il diritto [dell'Unione Europea] imponga di configurare un'analoga responsabilità dello Stato membro nei confronti dei soggetti non transfrontalieri (dunque, residenti) i quali non sarebbero stati i destinatari diretti dei benefici derivanti dall'attuazione della direttiva, ma, per evitare una violazione del principio di uguaglianza/non discriminazione nell'ambito dello stesso diritto [dell'Unione europea], avrebbero dovuto e potuto – ove la direttiva fosse stata tempestivamente e compiutamente recepita – beneficiare in via di estensione dell'effetto utile della direttiva stessa (ossia del sistema di indennizzo anzidetto)”; la seconda, condizionata alla risposta positiva al primo quesito, “se l'indennizzo stabilito in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti (e, segnatamente, del reato di violenza sessuale, di cui all'art. 609-bis cod. pen.) dal decreto del Ministro dell'interno
31 agosto 2017 [emanato ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge 7 luglio 2016,
n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016) e successive modificazioni
(recate dall'art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'art. 1, commi 593-596, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)] nell'importo fisso di euro 4.800 possa reputarsi
“indennizzo equo ed adeguato delle vittime” in attuazione di quanto prescritto dall'art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80”.
La causa subiva alcuni rinvii, in attesa del deposito della citata sentenza della GU.
All'udienza del 15.01.2021, atteso l'avvenuto deposito in data 16.07.2020 della sentenza GU (E (C129/19) del 16 luglio 2020) e della sentenza Corte di Cassazione
n. 26757 del 17.11.20, questo giudicante, divenuta nel frattempo assegnataria del fascicolo, invitava le parti a verificare la possibilità di una definizione conciliativa della lite. Stante l'esito negativo delle trattative, le parti infine precisavano le conclusioni all'udienza del 15.06.2021 e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza definitiva n. 2146/2021, pubblicata l'1.10.2021 e notificata il 12.11.2021, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “Accerta la
5 violazione da parte dello Stato italiano dell'obbligo di trasposizione tempestiva dell'art
12, par. 2 della Direttiva 2004/80 CE;
e per l'effetto
Dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_2
pro tempore elettivamente domiciliata presso Controparte_4
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, che li rappresenta e difende ex lege a risarcire ai signori e i danni derivanti dall'illecito Parte_1 CP_1
comunitario commesso dallo Stato italiano, danni che liquida nella misura di 75.000,00 euro per ciascuno, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
Condanna la in persona del Controparte_2 [...]
pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida a Controparte_4
favore della parte attrice in € 8.030,00 oltre spese generali, Iva, CPA, contributo unificato e marca deposito per 1241,00 euro e euro 7,70 euro per spese di notifica dell'atto di citazione”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte la
[...]
con atto notificato il 13.12.2021. Controparte_2
Si costituivano in giudizio e chiedendo il Parte_1 CP_1
rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 14.10.2023, la Corte formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “rinuncia all'appello con spese del presente giudizio compensate” rinviando per la verifica del raggiungimento dell'accordo conciliativo all'udienza collegiale del 22.11.2023 riservando il Collegio, in caso di rifiuto della proposta senza giustificato motivo, la valutazione sulle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
All'udienza del 22.11.2023, la Corte – preso atto che la P.C.M., in relazione alla pendenza di altri contenziosi sul territorio nazionale aventi identiche problematiche giuridiche, non riteneva possibile aderire alla proposta conciliativa e quindi richiedeva la prosecuzione del giudizio – ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 13.12.2023 con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
6 Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 13.12.2023 e, quindi, con ordinanza del 03.01.2024, la Corte, lette le note depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza, già fissata, del 13.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione concedendo termini di legge per il deposito e di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
1) PRIMO MOTIVO: Infondatezza della domanda. Difetto assoluto di motivazione - L'appellante sostiene che “la prima domanda proposta dagli attori […]
è radicata sull'inadempimento dello Stato legislatore, per omessa trasposizione di una
Direttiva […] la sentenza che s'impugna si caratterizza – in negativo – per non essersi misurata con il contenuto concreto della domanda proposta” in quanto “nella presente vicenda […] l'intervento del Legislatore (con le leggi nn. 122/2016 e 167/2017 e i successivi Decreti Ministeriali) si è realizzato ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il recepimento – ancorché tardivo – della Direttiva ha fatto venire meno l'inadempimento” (pagg. 8 - 9). La sentenza impugnata contraddirebbe i principi espressi dalla Corte di Cassazione in materia, in quanto “per la sentenza che s'impugna l'omessa trasposizione di una Direttiva ovvero la trasposizione tardiva con effetto retroattivo sono, evidentemente, situazioni parificabili. Eppure, proprio la Corte di
Cassazione ha esplicitato un principio chiaro e condivisibile. L'adempimento tardivo equivale ad un'esecuzione in forma specifica, e ciò che può residuare è – eventualmente – un maggior danno, connesso alla tardività dell'adempimento” (atto di appello pag. 9).
Il motivo, ad avviso della Corte, non è fondato.
Il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha statuito che “in tema di illecito eurounitario dello Stato,
7 alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo "equo ed adeguato"; tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità
"contrattuale" per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato ed il criterio parametrico basilare per la sua valutazione e liquidazione, al di là dell'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto "ab origine" come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata. Per converso, il menzionato indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato, concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
26757 del 24/11/2020, Rv. 659865 - 02).
La Corte, nella citata sentenza, si è pronunciata sulla domanda, avanzata da una cittadina italiana, residente in Italia, vittima di atti sessuali, volta ad ottenere la dichiarazione di responsabilità civile dello Stato italiano per la mancata attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE e, in particolare, dell'obbligo previsto dall'art. 12, par. 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro l'1 luglio
2015, un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti e intenzionali (e, segnatamente, del reato di violenza sessuale) nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti: trattasi, quindi, di un caso analogo a quello di specie, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante.
8 In ragione dello jus superveniens – costituito dalla l. n. 167/2017 – è stata emessa l'ordinanza interlocutoria n. 2964/2019 con la quale è stato chiesto alla GU di pronunciarsi in via pregiudiziale su due quesiti, il primo dei quali avente proprio ad oggetto la configurabilità, in relazione alla situazione di intempestivo recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE, della responsabilità dello Stato membro. La GU ha dato risposta al quesito in esame con la sentenza del 16/06/2020,
Presidenza del Consiglio dei Ministri c. BV. In ragione di detta pronuncia, la Corte di
Cassazione ha statuito che:
A) sussiste la responsabilità dello Stato italiano “per […] tardiva trasposizione di direttiva Eurounitaria nell'ordinamento interno, che riveste natura di illecito contrattuale e che, dunque, genera un'obbligazione risarcitoria in conseguenza di detto inadempimento, i cui effetti pregiudizievoli (perdita subita e mancato guadagno) sono da ristorare integralmente ai sensi dell'art. 1223 c.c. o con valutazione equitativa del danno non altrimenti dimostrabile nel suo preciso ammontare, ex art. 1126 c.c.”;
B) “in questa prospettiva […] va letto il principio espresso dalla giurisprudenza di
Lussemburgo […] per cui il danno da illecito comunitario può anche essere risarcito in forma specifica, con un adeguamento completo alle disposizioni della direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore nazionale ad effetto retroattivo, se ciò è sufficiente a rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della violazione del diritto unionale, fatta salva comunque la prova di un eventuale maggior danno subito per non aver potuto fruire, a suo tempo dei vantaggi garantiti dalla norma”;
C) tale maggior danno “può essere di natura patrimoniale o anche non patrimoniale, giacché anche l'inadempimento contrattuale può dar luogo a quest'ultimo tipo di pregiudizio (art. 2059 c.c.) allorquando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o sia stato leso in modo grave un diritto alla persona tutelato dalla
Costituzione”;
D) “il criterio parametrico basilare per la valutazione e la liquidazione del danno patito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento dello Stato nella tardiva attuazione della direttiva 2004/80/CE – al di là, quindi, dell'eventuale sussistenza di un maggior
9 pregiudizio – è, quindi, costituito dall'ammontare dell'indennizzo di cui esso, in quanto vittima del reato intenzionale violento, avrebbe avuto diritto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale a quello dell'Unione”.
Secondo la Corte di Cassazione, in ossequio alla sentenza del 16.07.2020 della GU,
Presidenza del Consiglio dei Ministri c. BV, costituisce illecito comunitario – di matrice contrattuale – non solo l'omessa trasposizione di una direttiva UE ma, anche, il suo tardivo recepimento sussistendo, di conseguenza, in capo allo Stato italiano l'obbligazione risarcitoria.
La Corte, nel respingere l'eccezione della volta Controparte_2
alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere per la trasposizione tardiva della direttiva con effetti retroattivi, precisava che “la pretesa azionata in giudizio dalla medesima attrice è quella del diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva del diritto dell'Unione
e non già la pretesa di conseguire, in base al diritto nazionale, l'indennizzo attualmente stabilito a seguito della legge n. 122 del 2016. Trattasi di domande aventi ad oggetto distinti causae petendi e petita. La seconda, una prestazione indennitaria stabilita dalla legge, come effetto dell'attuazione di. obblighi derivanti dalla partecipazione dello
Stato all'Unione europea […] che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito, il quale, nel sistema della responsabilità civile […]. La prima […] il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa, che va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria”. La Corte preveniva così alla conclusione che la (sopravvenuta) possibilità di fruire della prestazione indennitaria in forza del combinato disposto delle leggi n. 122 del 2016 e n. 167 del 2017 non determina la cessazione della materia del contendere in relazione alla (già proposta) domanda fondata, per converso, sulla tardiva attuazione della detta direttiva unionale, sulla scorta della considerazione che “La circostanza che la
10 consistenza del danno risarcibile trovi anzitutto corrispondenza nella misura dell'indennizzo, in quanto è la relativa perdita che si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato (così da potersi definire ristoro del danno come surrogato dalla mancata erogazione dell'indennizzo) non è però fattore che esaurisce, di per sé e indefettibilmente, la portata dell'obbligazione risarcitoria de qua poiché pure nel caso di un'applicazione retroattiva regolare e completa delle misure di attuazione di una direttiva, che consenta di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della trasposizione tardiva della direttiva stessa, i relativi beneficiari possono dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto stesso di non avere potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e le quali andrebbero, dunque, parimenti risarcite” (pag. 9 sentenza Cassazione
26757/2020; v. anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26302 del 29/09/2021 Rv. 662410
- 01).
A tali principi si è conformato il Tribunale, a nulla rilevando che il tardivo recepimento della direttiva sia intervenuto “ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni” (atto di appello pag. 9), proprio in quanto la pretesa azionata nel presente giudizio - quella del diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva del diritto dell'Unione – è diversa (per causa petendi) e più ampia (per petitum) rispetto alla pretesa di conseguire, in base al diritto nazionale, l'indennizzo attualmente stabilito a seguito della legge n. 122 del 2016.
2) SECONDO MOTIVO: Violazione della l. 122/2016 e della l. 167/2017, nonché, del d.m. 31 agosto 2017 e del d.m. 23 novembre 2019. - L'appellante sostiene: i) che
“Non si vede per quale ragione – istituito un sistema di diritto interno volto ad assicurare un indennizzo agli aventi titolo – si possa ipotizzare una sorta di interscambiabilità fra il rispetto della nuova legge che assicura il diritto all'indennizzo e la prosecuzione di un giudizio pendente, finalizzato all'affermazione di un illecito eurounitario, non più sussistente. E' sufficiente dire che mentre l'indennizzo è subordinato alla ricorrenza di determinati specifici requisiti soggettivi, il risarcimento da omesso recepimento della direttiva invece si fonda (ed in concreto si è fondato) solo
11 sul dato di fatto oggettivo dell'inerzia del legislatore” (atto di appello pagg. 10 e 11);
ii) che il Tribunale ha ritenuto sussistente l'inadempimento statuale nonostante l'introduzione della l. n. 122/2016 – che agli artt. 11 – 14 ha istituito il sistema di diritto interno volto al riconoscimento del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in dichiarata attuazione della direttiva 2004/80/CE; della l. n.
167/2017, con cui il legislatore italiano ha dettato ulteriori prescrizioni per garantire – anche retroattivamente – il diritto all'indennizzo; dei decreti ministeriali 31 agosto
2017 e 23 novembre 2019 con cui sono state dettate le norme relative ai termini di presentazione delle domande e all'entità degli indennizzi con riferimento alle varie tipologie di reato;
iii) che “dalle citate disposizioni (ius superveniens) si evince che agli interessati è dato il diritto di presentare all'Autorità amministrativa – in presenza dei requisiti di legge – domanda di indennizzo, anche con riferimento a fatti pregressi, con decorrenza dal 30.06.2005 […]. La sentenza in contestazione, non prendendo in alcuna considerazione la normativa sopravvenuta, si atteggia come se la stessa non producesse effetti giuridici e quindi, in concreto, la disapplica” (pag. 11 appello).
3) TERZO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dei principi espressi da
Cass. n. 26757/2020 - L'appellante sostiene: i) che “la sentenza ha ritenuto di risolvere il principale problema della causa – vale a dire la sussistenza dell'inadempimento consacrato nella domanda degli attori – mediante il rinvio ad alcuni passaggi della sentenza indicata in epigrafe. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha esplicitato il principio, assolutamente condivisibile, che il Legislatore può recepire tardivamente la
Direttiva con effetto retroattivo” (pag. 11); ii) che la sentenza impugnata, avendo ritenuto ancora attuale l'inadempimento, contrasterebbe con quanto statuito dalla Corte di Cassazione.
4) QUARTO MOTIVO: Violazione della l. 122/2016 e della l. 167/2017, nonché, del d.m. 31 agosto 2017 e del d.m. 23 novembre 2019 sotto altro profilo -
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe il Tribunale ritenuto – sul piano del quantum del risarcimento – che “il parametro di base è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto “ab origine” diritto […]”
12 mentre nella sentenza “immediatamente dopo si legge che gli originari attori non hanno chiesto e non chiedono il riconoscimento in via amministrativa dell'indennizzo” (pag.
11 appello), sostenendo i) che il Tribunale avrebbe errato “non esplicitando le ragioni per cui un soggetto cui viene attribuito dalla legge un diritto possa surrogare lo stesso perseguendo un'altra e diversa pretesa fondata su un fatto costitutivo non più sussistente” (pag. 12); ii) che il Tribunale avrebbe accolto la pretesa attorea di surrogare il loro diritto all'indennizzo, di cui agli artt. 11 – 14, l. 122/2016, con il diritto al risarcimento del danno per inadempimento statuale da omessa trasposizione della direttiva 2004/80/CE.
I motivi secondo, terzo e quarto debbono essere esaminati congiuntamente in virtù dell'intima connessione che li unisce.
Le doglianze, ad avviso della Corte, non sono fondate.
L'appellante reitera le censure già esaminate e respinte in relazione al primo motivo.
In particolare, il Tribunale, nel liquidare il danno in via equitativa, non fa altro che assumere come parametro l'ammontare dell'indennizzo che sarebbe spettato se lo Stato avesse attuato tempestivamente la direttiva, come del resto viene fatto da una consolidata Giurisprudenza in tema di mancata trasposizione di direttive UE. Così, ad es., Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23275 del 09/11/2011, Rv. 619597 – 01: “In tema di risarcimento dei danni, per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE (in materia di adeguata remunerazione della formazione dei medici specializzandi), in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, la relativa liquidazione non può che avvenire sul piano equitativo, secondo canoni di parità di trattamento per situazioni analoghe, dovendo utilizzarsi come parametro di riferimento le indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con cui lo Stato italiano ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo ...”. Nello stesso senso: Cass. Sez.
3, Sentenza n. 1182 del 27/01/2012 (Rv. 620493 - 01); Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
23635 del 06/11/2014 (Rv. 633541 - 01), così come confermato, nella materia specifica, dalla citata sentenza della Cassazione n. 26757/2020, alle pagg. 31 e ss.,
13 laddove si fa riferimento ad una forma di liquidazione equitativa, nella quale è corretto tener conto, da un lato dei parametri stabiliti nella normativa di attuazione, dall'altro anche della provvisionale stabilita dal giudice penale, come meglio sarà illustrato in seguito.
5) QUINTO MOTIVO: Violazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Violazione dei principi in materia di equità - L'appellante censura la sentenza impugnato sotto il profilo del quantum risarcitorio, dolendosi del fatto che il Tribunale ha riconosciuto come sussistente non solo il danno – base, ma anche il c.d. maggior danno, sostenendo: i) che “Il recepimento retroattivo della Direttiva può determinare la presenza di un danno ulteriore, adeguatamente allegato e provato […]” (pag. 12 appello), a significare che non vi sarebbe prova, nel caso di specie, del maggior danno eventualmente subito dagli odierni appellati per la tardiva trasposizione della direttiva europea;
ii) che, quanto al danno base, “In realtà – al di là delle formule utilizzate – la sentenza ha riconosciuto agli attori ciò che gli stessi non hanno chiesto vale a dire l'indennizzo istituito con lo ius superveniens ed un maggior danno, riconosciuto con riferimento alla domanda proposta, radicata sull'inadempimento totale e definitivo del Legislatore interno”
(pagg. 12 e 13 appello); iii) che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver riconosciuto agli odierni appellati l'indennizzo di cui agli artt. 11 –
14, l. n. 122/2016, che e avrebbero dovuto chiedere (solo) in via Pt_1 CP_1
amministrativa e che, comunque, non hanno chiesto in tale sede giudiziale;
iv) che non
“può giovare un generico richiamo all'equità, in quanto l'omessa corrispondenza fra quanto richiesto e quanto riconosciuto non può prestarsi al rimedio della valutazione equitativa” avendo il Tribunale ritenuto “equo”, liquidare a ciascun attore l'importo di
75.000,00 ciascuno – importo aumentato rispetto al quantum stabilito per i reati di omicidio dal decreto ministeriale in vigore – tenuto conto, come sopra esposto, del tempo trascorso in attesa della trasposizione della direttiva, dell'importo riconosciuto a titolo provvisionale di 200.000 euro per ciascun genitore, dal GUP del Tribunale di
Sanremo.
14 Ad avviso della Corte il motivo non è accoglibile.
I) Il Tribunale, ha ritenuto che “la vertenza in esame [dovesse] essere decisa alla luce dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nella succitata sentenza
26757/2020, emessa a seguito della pronuncia della GU del 16.07.2020 […]. Dato atto che gli attori non hanno chiesto la liquidazione dell'indennizzo de quo in via amministrativa […] e tenuto conto del fatto che fin dall'atto di citazione sono stati chiesti “tutti i danni subiti e patendi” e quindi anche quelli derivanti dal mancato godimento dell'indennizzo, dovendo valutarsi, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte (vd. Pag. 33 della sentenza) il maggior danno subito dall'avente diritto per non aver potuto beneficiare a suo tempo dei vantaggi pecuniari riconosciuti solo con le leggi del 2016 e 2017, stimasi equo, liquidare equitativamente a ciascun attore l'importo di 75.000,00 ciascuno, aumentato quindi rispetto al quantum stabilito per i reati di omicidio dal decreto ministeriale in vigore, tenuto conto, come sopra esposto, del tempo trascorso in attesa della trasposizione della direttiva e dell'importo riconosciuto a titolo di provvisionale di 200.000 euro per ciascun genitore, stanti “le tremende sofferenze patite, avendo perduto l'unica figlia in circostanze così drammatiche” (pag. 9).
II) La sentenza di primo grado ha applicato correttamente gli insegnamenti della
Suprema Corte, ritenendo: i) che la tardiva trasposizione di una direttiva UE costituisca illecito comunitario di natura contrattuale e che il risarcimento in forma specifica – mediante l'adeguamento completo della legislazione nazionale, con effetto retroattivo, alle disposizioni della direttiva non autoesecutiva – vale a ristorare in modo specifico il danno subito dal danneggiato per tardiva trasposizione della direttiva salvo, comunque, il diritto al risarcimento del maggior danno (patrimoniale o non patrimoniale) subito per non aver potuto usufruire, a suo tempo, dei vantaggi garantiti dalla direttiva;
ii) che tuttavia, pure nel caso di un'applicazione retroattiva regolare e completa delle misure di attuazione di una direttiva, i relativi beneficiari possono dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto stesso di non avere potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva
15 e le quali andrebbero, dunque, parimenti risarcite;
iii) che la domanda degli attori di essere risarciti di “tutti i danni subiti e patendi” comprendesse anche “quelli derivanti dal mancato godimento dell'indennizzo, dovendo valutarsi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (vd. pag 33 della sentenza) il maggior danno subito dall'avente diritto per non aver potuto beneficiare a suo tempo dei vantaggi pecuniari riconosciuti solo con le leggi del 2016 e 2017”.
III) In altre parole, il Tribunale ha attuato quella che la Suprema Corte nella citata sentenza 26757/2020, definisce una “liquidazione equitativa, in base all'art. 1226 c.c., che non solo non trascende nell'arbitrarietà […], ma che, anzi, […] tiene in debito conto, anzitutto, la evidenziata funzione omologa delle due poste - indennitaria e risarcitoria civile per il danno da reato -, pur nella loro riconosciuta diversità causale e di consistenza economica” e che “va apprezzata anche in coerenza con la domanda svolta dall'attrice di risarcimento di tutti i danni "subiti e patendi" […] - e, dunque, pure di quelli derivati dal "mancato godimento" del beneficio, tra cui la pretesa di ristoro di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali specificamente dedotti”, in modo tale che “il quantum debeatur risulta ancorato ad una perdita (morale e materiale) patita dall'attrice che si è potuta alimentare pure in ragione del tempo trascorso in attesa della trasposizione della direttiva 2004/80/CE […]. In ciò è consentito, quindi, ravvisare quel maggior danno subito dall'avente diritto per non aver potuto beneficiare, a suo tempo, dei vantaggi garantiti dalla norma attributiva del vantaggio [...]”. Nello stesso senso, v.
Cass., Ordinanza 27 luglio 2022, n. 23414, nella quale viene precisato che, a fronte di domanda risarcitoria, “il parametro per determinare il danno risarcibile è costituito anzitutto dalla misura dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla
Direttiva non tempestivamente attuata”, ma “il danneggiato può dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva: ciò in quanto il risarcimento,
a differenza dell'indennizzo, deve determinarsi in base al criterio del "danno effettivo",
e cioè deve tener conto di tutti gli effetti pregiudizievoli (perdita subìta e mancato
16 guadagno) che siano conseguenza dell'illecito (art. 1223 c.c.) e, anche quando venga liquidato in via equitativa per non essere possibile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c.), deve tendere al ristoro integrale dello stesso”.
IV) Deve dunque escludersi l'ipotizzata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato “per aver riconosciuto agli odierni appellati l'indennizzo di cui agli artt. 11 – 14, l. n. 122/2016, che e avrebbero dovuto chiedere Pt_1 CP_1
(solo) in via amministrativa e che, comunque, non hanno chiesto in tale sede giudiziale”, proprio in quanto il Tribunale non ha riconosciuto l'indennizzo in questione, ma ha attuato una liquidazione equitativa del danno in conformità ai criteri stabiliti dalla Suprema Corte ed illustrati al punto che precede e attendendosi alle domande formulate da parte attrice.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo;
ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 ad € 260.000
Fase di studio della controversia: € 2.977,00;
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 4.326,00;
Fase decisionale: € 5.103,00
E così complessivamente € 14.317,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge in favore della parte appellata.
P.Q.M.
17 La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto dalla Controparte_2
avverso la sentenza n. 2146/2021 pronunciata inter-partes, in data
[...]
30.9/1.10.2021, dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante a Controparte_2
rifondere le spese del presente grado di giudizio a e Parte_1 CP_1
liquidate in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario,
[...]
IVA e CPA come per legge in favore della parte appellata
3) Si dà atto ai sensi dell'art. 13, 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 03.04.2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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