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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1856/2024
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 12.02.2025 sono presenti per parte ricorrente l'Avv. Chirone e per BA
AT l'Avv. Suffritti.
Nessuno è presente per i resistenti , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e . CP_3 Parte_1
L'Avv. Chirone richiama integralmente i propri atti difensivi e insiste nelle difese ivi formulate nonché nelle conclusioni di cui al foglio di p.c. depositato in data 11.02.2025.
L'Avv. Suffritti si associa alle conclusioni di parte ricorrente e insiste come in atti.
Il Giudice al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, lo stesso giorno, alle ore 13.30, all'esito della camera di consiglio, dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
dott.ssa A. Mainella
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1856/2024 R.G. e vertente tra
e elettivamente domiciliati in Arenzano, via Carlin n. 29, Parte_2 Parte_3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chirone che li rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti -;
e
BA AT, elettivamente domiciliata in Savona, via Ns del Monte n. 43, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Suffritti che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
- resistente -;
e
, , e Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
contumaci;
[...]
- resistenti -;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti così hanno precisato le conclusioni: parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che i signori , nato a [...]_2
(Argentina) il giorno 26 settembre 1956 e residente in [...]2
(c.f. ), e nato a [...] il giorno 12 CodiceFiscale_1 Parte_3
luglio 1959 e residente in [...]1 (c.f. ), CodiceFiscale_2
2 hanno acquisito la proprietà, per la quota del 50% (cinquanta per cento), per i fatti di cui al ricorso introduttivo (ipotesi uno o ipotesi due), dei seguenti beni immobili: Appartamento in
Arenzano, Viale della Rimembranza 6/2, al foglio 22, particella 22 subalterno 1, categoria A/2, classe 1 vani 8, mq 172, rendita euro 1.322,13. Appartamento in Arenzano, Viale della
Rimembranza 6/3. al foglio 22, particella 22 subalterno 2, categoria A/2, classe 1 vani 9,5, mq
208, rendita euro 1.570,03. Appartamento in Arenzano, Viale della Rimembranza 6/1 al foglio
22, particella 22 subalterno 3, categoria A/3, classe 1 vani 8, mq 172, rendita euro 991,60, nei confronti dei signori nata in [...] il [...] (c.f. Controparte_3 [...]
; , nato in [...] il [...] (c.f. C.F._3 Parte_1 [...]
); , nato in [...] il [...] (c.f. C.F._4 Controparte_1 [...]
); , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._5 Controparte_2 [...]
); Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di trascrizione C.F._6
della emananda sentenza e esonero da responsabilità. Spese compensate stante la non opposizione di controparte”; parte resistente BA AT: “Si aderisce alle conclusioni dei Ricorrenti;
- Con
l'avvertenza e la precisazione che la quota avversamente usucapita non deve riguardare la quota già in proprietà della resistente quale erede del proprio padre quota pari a Persona_1
1/8 (un ottavo) che dovrà rimanere in capo alla resistente. Stante la mancanza di contestazioni si chiede la compensazione integrale delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno esperito ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. Parte_2 Parte_3
esponendo che:
1) in data 24 novembre 1992 il Tribunale di Genova ha emesso una sentenza con la quale è stata riconosciuta la proprietà acquisita per usucapione di alcuni beni immobili a favore di Parte_4
, e . I detti beni erano provenienti dalla
[...] Persona_1 CP_2 Parte_5
successione di ed erano stati utilizzati dai BA, quali unici figli ed eredi Persona_2
di , e dai , quali unici figli ed eredi di in proprio o per Persona_3 CP_1 Controparte_4
interposta persona. Nella detta sentenza si legge di uno scambio di corrispondenza fra gli allora attori dalla quale risultava che unici a interessarsi degli immobili erano stati i fratelli e i CP_1
fratelli BA, mentre tutti gli altri eredi o comunque discendenti di si erano sempre Per_2
disinteressati dei beni immobili e dei loro parenti. Sempre nella sentenza viene fatto riferimento anche a un documento con il quale i avevano revocato il mandato “a tale CP_1 Per_4 procuratore generale in Italia di ”, il quale, per un periodo superiore
[...] Controparte_4 ai vent'anni, aveva gestito per la suindicata (anch'essa vivente in Argentina) gli immobili CP_4
3 in Italia, unitamente ai BA rientrati in Italia nei primi anni '60. Tale revoca di mandato era avvenuta a favore dei BA, i quali, quindi, da quel momento in poi hanno amministrato per sé
e per i cugini argentini i beni oggetto di causa;
2) i hanno conferito formalmente incarico ai BA di compiere qualsiasi attività CP_1
ordinaria e straordinaria inerente tutti gli immobili provenienti dall'eredità ed hanno Per_2
rinunciato a tutti i loro diritti sugli immobili presenti in Italia perché i BA, in allora, avevano pagato tale rinuncia 80.000 dollari, i quali però non erano stati menzionati nei documenti sottoscritti fra i e i BA. Vi è tuttavia sul punto una dichiarazione testimoniale di CP_1
(moglie di che è stata depositata presso un Notaio in pari data. Testimone_1 Parte_4
Tutto quanto precede è avvenuto il 30 giugno 1988;
3) da quel momento in poi, quindi, unici aventi diritto di tutti gli immobili in Italia di provenienza successione , sono e il fratello ma, Per_2 Persona_1 Parte_4
anche se l'accordo era stato certificato e stipulato in Argentina in data 30 giugno 1988, già prima di tale data i fratelli BA, sulla base di un accordo verbale, poi rispettato dai , si sono CP_1
comportati, in fatto, quali unici proprietari, occupandosi di tutta la gestione ordinaria e straordinaria inerente agli immobili per cui è causa. In epoca successiva alla morte di a Pt_4
seconda dei casi, hanno agito indifferentemente oppure lo zio per tutti gli Pt_2 Per_1
appartamenti in una cogestione fra loro;
4) a seguito del decesso, nel 2012, di , è subentrato Persona_1 Parte_3 mentre l'altra figlia AT, che abita da circa trent'anni a Vernante (Cuneo), si è sempre disinteressata degli immobili di Arenzano. Ad oggi, dunque, vi è una situazione di pieno possesso dell'intera palazzina, da parte di , che si è sostituito al padre dall'anno 2002, Parte_2 unitamente al cugino che a sua volta sé è sostituito al padre dall'anno 2012; Pt_3
5) dai documenti prodotti sub 3 e 4 emerge che è avvenuta, se non con le formalità utili a trascrivere un accordo di rinuncia ai beni immobili della quota di metà da e Parte_5 CP_2
a favore di e , tanto che questi ultimi hanno poi speso
[...] Parte_4 Persona_1
ingenti somme per la totale ristrutturazione della palazzina e da allora (1988) si sono sempre comportati uti domini. La compravendita fra i detti soggetti potrebbe avere validità giuridica fra le parti, ma in ogni caso appare evidente l'uti domini di e , quali Parte_4 Persona_1
danti causa, a favore di essi odierni ricorrenti.
Hanno dunque concluso nei termini suindicati.
BA AT si è costituita ed ha confermato, nei fatti, sia pure in maniera generica, quanto i ricorrenti hanno scritto nel proprio atto introduttivo. Ha affermato che non si è mai occupata di questioni inerenti agli immobili de quo e che non ha mai corrisposto alcuna somma (neppure
4 relativamente ad imposte o utenze, men che meno per lavori straordinari) in quanto nulla le è mai stato chiesto. Né ha svolto attività amministrative di disbrigo pratiche. Ha tuttavia precisato di non sapere con certezza chi e in che misura, nel corso degli anni, si sia occupato della gestione ordinaria e straordinaria degli immobili, ritenendo tuttavia verosimile l'avversa esposizione dei fatti.
, e Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
pur ritualmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
Preliminarmente si osserva che - per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate - l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Nel caso di specie, quindi, in applicazione del richiamato principio, è possibile esaminare direttamente e con carattere dirimente ed assorbente la domanda di avvenuto acquisto della proprietà degli immobili oggetto di causa per maturata usucapione ventennale.
Ed infatti, va premesso che, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Deve altresì evidenziarsi che è ammissibile l'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione (v. Cass.
n. 16695/2023). Il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, dunque, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile
5 con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere
“uti dominus” e non più “uti condominus”, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr. Cass. n. 21575/2020; Cass. n.
10734/2018; Cass. n. 24781/2017; Cass. n. 23539/2011).
Nella specie, le circostanze esposte dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio, considerato che la giurisprudenza ha avallato la facoltà di provare l'usucapione con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento, hanno trovato riscontro nella copiosa documentazione depositata in atti da cui risulta, in modo univoco, che e e, prima Parte_2 Parte_3
di loro, i rispettivi danti causa, avvicendandosi nel possesso degli immobili oggetto della domanda per oltre vent'anni ininterrotti, hanno esercitato su tale compendio immobiliare un dominio esclusivo, apertamente contrastante e incompatibile con il possesso altrui, senza che, nel corso degli anni, vi sia stata alcuna contestazione e senza peraltro la necessità di rendere conto ai resistenti e/o a terzi di quanto eseguito.
A ciò si aggiunga che la resistente BA AT ha sostanzialmente confermato le allegazioni di e e che l'omessa costituzione di Parte_2 Parte_3 [...]
, e , CP_3 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ritualmente evocati in giudizio, costituisce riprova dell'assenza di validi argomenti da opporre alla domanda attorea, non avendo mai rivendicato la proprietà di tali beni, né essendosi mai interessati degli stessi.
Per tali ragioni, la domanda dei ricorrenti, come specificata in sede di precisazione delle conclusioni, merita accoglimento e va conseguentemente dichiarato l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione ventennale, a favore di e della proprietà, Parte_2 Parte_3
per la quota del 50% (cinquanta per cento), dei seguenti beni immobili: Appartamento in
Arenzano, Viale della Rimembranza 6/2, al foglio 22, particella 22 subalterno 1, categoria A/2, classe 1 vani 8, mq 172, rendita euro 1.322,13; Appartamento in Arenzano, Viale della
Rimembranza 6/3, al foglio 22, particella 22 subalterno 2, categoria A/2, classe 1 vani 9,5, mq
208, rendita euro 1.570,03; Appartamento in Arenzano, Viale della Rimembranza 6/1 al foglio
22, particella 22 subalterno 3, categoria A/3, classe 1 vani 8, mq 172, rendita euro 991,60, nei confronti di nata in [...] il [...] (c.f. Controparte_3 [...]
; , nato in [...] il [...] (c.f. C.F._3 Parte_1 [...]
); , nato in [...] il [...] (c.f. C.F._4 Controparte_1 C.F._5
); , nato a [...] il [...] (c.f.
[...] Controparte_2 C.F._6
).
[...]
6 Con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni di competenza.
Le spese di giudizio vanno compensate tra e e la resistente Parte_2 Parte_3
BA AT mentre vanno dichiarate irripetibili nel rapporto tra i ricorrenti e i resistenti contumaci , e Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 [...]
, tenuto conto della richiesta così formulata dalle parti. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiara l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione ventennale, a favore di e della Parte_2 Parte_3
proprietà, per la quota del 50% (cinquanta per cento), dei seguenti beni immobili:
Appartamento in Arenzano, Viale della Rimembranza 6/2, al foglio 22, particella 22 subalterno 1, categoria A/2, classe 1 vani 8, mq 172, rendita euro 1.322,13; Appartamento in Arenzano, Viale della Rimembranza 6/3, al foglio 22, particella 22 subalterno 2, categoria A/2, classe 1 vani 9,5, mq 208, rendita euro 1.570,03; Appartamento in
Arenzano, Viale della Rimembranza 6/1 al foglio 22, particella 22 subalterno 3, categoria
A/3, classe 1 vani 8, mq 172, rendita euro 991,60, nei confronti di Controparte_3
nata in [...] il [...] (c.f. ;
[...] CodiceFiscale_3 [...]
, nato in [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_4
, nato in [...] il [...] (c.f. ); Controparte_1 CodiceFiscale_5
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 C.F._6
);
[...]
- ordina al competente Conservatore dei Registi Immobiliari di provvedere alle conseguenti trascrizioni e annotazioni di competenza;
- compensa le spese di lite tra i ricorrenti e e la resistente Parte_2 Parte_3
BA AT;
- dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto tra i ricorrenti e i resistenti
[...]
, e CP_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
Così deciso in Genova, in data 12.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
7
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 12.02.2025 sono presenti per parte ricorrente l'Avv. Chirone e per BA
AT l'Avv. Suffritti.
Nessuno è presente per i resistenti , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e . CP_3 Parte_1
L'Avv. Chirone richiama integralmente i propri atti difensivi e insiste nelle difese ivi formulate nonché nelle conclusioni di cui al foglio di p.c. depositato in data 11.02.2025.
L'Avv. Suffritti si associa alle conclusioni di parte ricorrente e insiste come in atti.
Il Giudice al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, lo stesso giorno, alle ore 13.30, all'esito della camera di consiglio, dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
dott.ssa A. Mainella
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1856/2024 R.G. e vertente tra
e elettivamente domiciliati in Arenzano, via Carlin n. 29, Parte_2 Parte_3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chirone che li rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti -;
e
BA AT, elettivamente domiciliata in Savona, via Ns del Monte n. 43, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Suffritti che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
- resistente -;
e
, , e Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
contumaci;
[...]
- resistenti -;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti così hanno precisato le conclusioni: parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che i signori , nato a [...]_2
(Argentina) il giorno 26 settembre 1956 e residente in [...]2
(c.f. ), e nato a [...] il giorno 12 CodiceFiscale_1 Parte_3
luglio 1959 e residente in [...]1 (c.f. ), CodiceFiscale_2
2 hanno acquisito la proprietà, per la quota del 50% (cinquanta per cento), per i fatti di cui al ricorso introduttivo (ipotesi uno o ipotesi due), dei seguenti beni immobili: Appartamento in
Arenzano, Viale della Rimembranza 6/2, al foglio 22, particella 22 subalterno 1, categoria A/2, classe 1 vani 8, mq 172, rendita euro 1.322,13. Appartamento in Arenzano, Viale della
Rimembranza 6/3. al foglio 22, particella 22 subalterno 2, categoria A/2, classe 1 vani 9,5, mq
208, rendita euro 1.570,03. Appartamento in Arenzano, Viale della Rimembranza 6/1 al foglio
22, particella 22 subalterno 3, categoria A/3, classe 1 vani 8, mq 172, rendita euro 991,60, nei confronti dei signori nata in [...] il [...] (c.f. Controparte_3 [...]
; , nato in [...] il [...] (c.f. C.F._3 Parte_1 [...]
); , nato in [...] il [...] (c.f. C.F._4 Controparte_1 [...]
); , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._5 Controparte_2 [...]
); Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di trascrizione C.F._6
della emananda sentenza e esonero da responsabilità. Spese compensate stante la non opposizione di controparte”; parte resistente BA AT: “Si aderisce alle conclusioni dei Ricorrenti;
- Con
l'avvertenza e la precisazione che la quota avversamente usucapita non deve riguardare la quota già in proprietà della resistente quale erede del proprio padre quota pari a Persona_1
1/8 (un ottavo) che dovrà rimanere in capo alla resistente. Stante la mancanza di contestazioni si chiede la compensazione integrale delle spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno esperito ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. Parte_2 Parte_3
esponendo che:
1) in data 24 novembre 1992 il Tribunale di Genova ha emesso una sentenza con la quale è stata riconosciuta la proprietà acquisita per usucapione di alcuni beni immobili a favore di Parte_4
, e . I detti beni erano provenienti dalla
[...] Persona_1 CP_2 Parte_5
successione di ed erano stati utilizzati dai BA, quali unici figli ed eredi Persona_2
di , e dai , quali unici figli ed eredi di in proprio o per Persona_3 CP_1 Controparte_4
interposta persona. Nella detta sentenza si legge di uno scambio di corrispondenza fra gli allora attori dalla quale risultava che unici a interessarsi degli immobili erano stati i fratelli e i CP_1
fratelli BA, mentre tutti gli altri eredi o comunque discendenti di si erano sempre Per_2
disinteressati dei beni immobili e dei loro parenti. Sempre nella sentenza viene fatto riferimento anche a un documento con il quale i avevano revocato il mandato “a tale CP_1 Per_4 procuratore generale in Italia di ”, il quale, per un periodo superiore
[...] Controparte_4 ai vent'anni, aveva gestito per la suindicata (anch'essa vivente in Argentina) gli immobili CP_4
3 in Italia, unitamente ai BA rientrati in Italia nei primi anni '60. Tale revoca di mandato era avvenuta a favore dei BA, i quali, quindi, da quel momento in poi hanno amministrato per sé
e per i cugini argentini i beni oggetto di causa;
2) i hanno conferito formalmente incarico ai BA di compiere qualsiasi attività CP_1
ordinaria e straordinaria inerente tutti gli immobili provenienti dall'eredità ed hanno Per_2
rinunciato a tutti i loro diritti sugli immobili presenti in Italia perché i BA, in allora, avevano pagato tale rinuncia 80.000 dollari, i quali però non erano stati menzionati nei documenti sottoscritti fra i e i BA. Vi è tuttavia sul punto una dichiarazione testimoniale di CP_1
(moglie di che è stata depositata presso un Notaio in pari data. Testimone_1 Parte_4
Tutto quanto precede è avvenuto il 30 giugno 1988;
3) da quel momento in poi, quindi, unici aventi diritto di tutti gli immobili in Italia di provenienza successione , sono e il fratello ma, Per_2 Persona_1 Parte_4
anche se l'accordo era stato certificato e stipulato in Argentina in data 30 giugno 1988, già prima di tale data i fratelli BA, sulla base di un accordo verbale, poi rispettato dai , si sono CP_1
comportati, in fatto, quali unici proprietari, occupandosi di tutta la gestione ordinaria e straordinaria inerente agli immobili per cui è causa. In epoca successiva alla morte di a Pt_4
seconda dei casi, hanno agito indifferentemente oppure lo zio per tutti gli Pt_2 Per_1
appartamenti in una cogestione fra loro;
4) a seguito del decesso, nel 2012, di , è subentrato Persona_1 Parte_3 mentre l'altra figlia AT, che abita da circa trent'anni a Vernante (Cuneo), si è sempre disinteressata degli immobili di Arenzano. Ad oggi, dunque, vi è una situazione di pieno possesso dell'intera palazzina, da parte di , che si è sostituito al padre dall'anno 2002, Parte_2 unitamente al cugino che a sua volta sé è sostituito al padre dall'anno 2012; Pt_3
5) dai documenti prodotti sub 3 e 4 emerge che è avvenuta, se non con le formalità utili a trascrivere un accordo di rinuncia ai beni immobili della quota di metà da e Parte_5 CP_2
a favore di e , tanto che questi ultimi hanno poi speso
[...] Parte_4 Persona_1
ingenti somme per la totale ristrutturazione della palazzina e da allora (1988) si sono sempre comportati uti domini. La compravendita fra i detti soggetti potrebbe avere validità giuridica fra le parti, ma in ogni caso appare evidente l'uti domini di e , quali Parte_4 Persona_1
danti causa, a favore di essi odierni ricorrenti.
Hanno dunque concluso nei termini suindicati.
BA AT si è costituita ed ha confermato, nei fatti, sia pure in maniera generica, quanto i ricorrenti hanno scritto nel proprio atto introduttivo. Ha affermato che non si è mai occupata di questioni inerenti agli immobili de quo e che non ha mai corrisposto alcuna somma (neppure
4 relativamente ad imposte o utenze, men che meno per lavori straordinari) in quanto nulla le è mai stato chiesto. Né ha svolto attività amministrative di disbrigo pratiche. Ha tuttavia precisato di non sapere con certezza chi e in che misura, nel corso degli anni, si sia occupato della gestione ordinaria e straordinaria degli immobili, ritenendo tuttavia verosimile l'avversa esposizione dei fatti.
, e Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
pur ritualmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
Preliminarmente si osserva che - per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate - l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Nel caso di specie, quindi, in applicazione del richiamato principio, è possibile esaminare direttamente e con carattere dirimente ed assorbente la domanda di avvenuto acquisto della proprietà degli immobili oggetto di causa per maturata usucapione ventennale.
Ed infatti, va premesso che, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Deve altresì evidenziarsi che è ammissibile l'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione (v. Cass.
n. 16695/2023). Il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, dunque, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile
5 con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere
“uti dominus” e non più “uti condominus”, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr. Cass. n. 21575/2020; Cass. n.
10734/2018; Cass. n. 24781/2017; Cass. n. 23539/2011).
Nella specie, le circostanze esposte dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio, considerato che la giurisprudenza ha avallato la facoltà di provare l'usucapione con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento, hanno trovato riscontro nella copiosa documentazione depositata in atti da cui risulta, in modo univoco, che e e, prima Parte_2 Parte_3
di loro, i rispettivi danti causa, avvicendandosi nel possesso degli immobili oggetto della domanda per oltre vent'anni ininterrotti, hanno esercitato su tale compendio immobiliare un dominio esclusivo, apertamente contrastante e incompatibile con il possesso altrui, senza che, nel corso degli anni, vi sia stata alcuna contestazione e senza peraltro la necessità di rendere conto ai resistenti e/o a terzi di quanto eseguito.
A ciò si aggiunga che la resistente BA AT ha sostanzialmente confermato le allegazioni di e e che l'omessa costituzione di Parte_2 Parte_3 [...]
, e , CP_3 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ritualmente evocati in giudizio, costituisce riprova dell'assenza di validi argomenti da opporre alla domanda attorea, non avendo mai rivendicato la proprietà di tali beni, né essendosi mai interessati degli stessi.
Per tali ragioni, la domanda dei ricorrenti, come specificata in sede di precisazione delle conclusioni, merita accoglimento e va conseguentemente dichiarato l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione ventennale, a favore di e della proprietà, Parte_2 Parte_3
per la quota del 50% (cinquanta per cento), dei seguenti beni immobili: Appartamento in
Arenzano, Viale della Rimembranza 6/2, al foglio 22, particella 22 subalterno 1, categoria A/2, classe 1 vani 8, mq 172, rendita euro 1.322,13; Appartamento in Arenzano, Viale della
Rimembranza 6/3, al foglio 22, particella 22 subalterno 2, categoria A/2, classe 1 vani 9,5, mq
208, rendita euro 1.570,03; Appartamento in Arenzano, Viale della Rimembranza 6/1 al foglio
22, particella 22 subalterno 3, categoria A/3, classe 1 vani 8, mq 172, rendita euro 991,60, nei confronti di nata in [...] il [...] (c.f. Controparte_3 [...]
; , nato in [...] il [...] (c.f. C.F._3 Parte_1 [...]
); , nato in [...] il [...] (c.f. C.F._4 Controparte_1 C.F._5
); , nato a [...] il [...] (c.f.
[...] Controparte_2 C.F._6
).
[...]
6 Con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni di competenza.
Le spese di giudizio vanno compensate tra e e la resistente Parte_2 Parte_3
BA AT mentre vanno dichiarate irripetibili nel rapporto tra i ricorrenti e i resistenti contumaci , e Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 [...]
, tenuto conto della richiesta così formulata dalle parti. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiara l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione ventennale, a favore di e della Parte_2 Parte_3
proprietà, per la quota del 50% (cinquanta per cento), dei seguenti beni immobili:
Appartamento in Arenzano, Viale della Rimembranza 6/2, al foglio 22, particella 22 subalterno 1, categoria A/2, classe 1 vani 8, mq 172, rendita euro 1.322,13; Appartamento in Arenzano, Viale della Rimembranza 6/3, al foglio 22, particella 22 subalterno 2, categoria A/2, classe 1 vani 9,5, mq 208, rendita euro 1.570,03; Appartamento in
Arenzano, Viale della Rimembranza 6/1 al foglio 22, particella 22 subalterno 3, categoria
A/3, classe 1 vani 8, mq 172, rendita euro 991,60, nei confronti di Controparte_3
nata in [...] il [...] (c.f. ;
[...] CodiceFiscale_3 [...]
, nato in [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_4
, nato in [...] il [...] (c.f. ); Controparte_1 CodiceFiscale_5
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 C.F._6
);
[...]
- ordina al competente Conservatore dei Registi Immobiliari di provvedere alle conseguenti trascrizioni e annotazioni di competenza;
- compensa le spese di lite tra i ricorrenti e e la resistente Parte_2 Parte_3
BA AT;
- dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto tra i ricorrenti e i resistenti
[...]
, e CP_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
Così deciso in Genova, in data 12.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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