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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 26 giugno 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7493.22 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...] nr. 77, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Gianluigi
Lembo e con lo stesso elettivamente domiciliata in Capaccio-Paestum alla via Carlo Alberto Dalla
Chiesa nr. 17
Ricorrente
E
- con sede legale in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell in uno al suo procuratore Avv. Francesco Bove, che CP_1 lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad litem del 23.1.23 n.37590 Rep. per notar
[...] di Fiumicino Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli come OTD
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti .
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2022 la ricorrente in epigrafe esponeva che negli anni
2017 e 2018 aveva lavorato, con contratto a tempo determinato, quale operaio agricolo addetto alla produzione ed alla lavorazione dei latticini con relativo imbustamento degli stessi, alle dipendenze del Sig. , titolare dell'omonima Azienda Agricola e con sede in Capaccio-Paestum alla Parte_2 via Getsemani;
che in particolare nell'anno 2017 prestava l'attività lavorativa in favore della citata ditta dal 08.06.2017 al 31.12.2017, per 59 giornate di lavoro, mentre nell'anno 2018 esercitava l'attività lavorativa dal 04.01.2018 al 31.12.2018, per 73 giornate lavorative;
che durante il predetto rapporto di lavoro era regolarmente retribuita dal datore di lavoro con cadenza mensile, osservando un orario di lavoro di circa sette ore giornaliere (dalle ore 06,30 alle 13,30 circa), con trenta minuti di intervallo;
che la prestazione lavorativa si svolgeva dal lunedì al venerdì (in genere a giorni alternati),
e qualche volta anche il sabato o la domenica a seconda delle necessità dell'azienda; che la ricorrente si recava sul posto di lavoro in genere a giorni alterni e comunque in base alle necessità dell'azienda, non svolgendo mai attività lavorativa a tempo indeterminato;
che proprio per questo presentava all' la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione involontaria per gli anni citati;
che CP_1 tuttavia l' di Salerno, con il provvedimento assunto il 16.03.2022 e notificato il 24.03.2022 CP_1 variava d'ufficio il rapporto di lavoro della stessa disconoscendo nell'anno 2017 52 giornate OTD, con riconoscimento invece di 170 giornate OTI e per l'anno 2018 54 giornate come OTD, con riconoscimento di 156 giornate come OTI;
che avverso il citato provvedimento veniva inoltrato ricorso in prima istanza alla Commissione provinciale, che veniva rigettato;
tanto esposto la ricorrente adiva il Tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro , rassegnando le seguenti conclusioni:
“ preliminarmente dichiarare estinto per l' il diritto di disconoscere ed annullare il rapporto di CP_1 lavoro a tempo determinato per gli anni 2017 e 2018 per le giornate già elencate in narrativa alle dipendenze della;
nel merito accertare e dichiarare, in caso di contestazione, che Parte_3 negli anni 2017 e 2018 tra la ricorrente ed il Sig. , titolare dell'omonima Azienda Parte_2
Agricola, con sede in Capaccio-Paestum alla via Getsemani è intercorso ed esistito un valido rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato ovverosia che la Signora come Parte_1 innanzi generalizzata, ha espletato per la Ditta in narrativa l'attività di operaio agricolo a tempo determinato per l'anno anno 2017 nr. 59 giornate e per il 2018 nr. 73 giornate;
così per l'effetto, nel dichiarare l'illegittimità del provvedimento di variazione delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale per gli anni 2017 e 2018, ordinare all' e a tutti gli altri enti CP_1 competenti, alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (liste di collocamento tenute dalla sezione circoscrizionale per l'impiego) del Comune di Castel San Lorenzo per gli anni 2017 e 2018 e per le giornate indicate in narrativa così come espletate;
conseguentemente, confermare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni lavorative in agricoltura ai fini della tutela previdenziale e assistenziale e l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017 e 2018; condannare l' in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento delle suddette prestazioni, nelle modalità e misura stabilite ex lege, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata, da calcolarsi sulle singole poste di credito a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino all'effettivo soddisfo, per i fatti e le causali innanzi dette;
condannare l al pagamento di spese e competenze di CP_1 giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, oltre IVA e CNAP come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva eccependo innanzitutto l'intervenuta CP_1 decadenza dall'azione di parte ricorrente ai sensi di legge, essendo trascorsi oltre 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione dalle liste, ex art. 22, comma 1, L. N.83/70, come da sentenza N. 5942/01 e sent. N. 9595/97 della Corte di cassazione;
in subordine e nel merito chiedeva al giudice di rigettare il ricorso perché infondato e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre diritti ed onorari di causa.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e all'esito , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , , il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
***************
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
E' noto che l'art. 43 co. 7 del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76, entrato in vigore dal 17/07/2020, ha modificato le disposizioni di cui all'art. 38 co. 7 del D.L. N. 98 del 2011, ripristinando l'obbligo a CP_ circo dell di notificare agli interessati mediante comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la variazione delle giornate agricole individuali per i lavoratori agricoli a tempo determinato intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale. E , nel caso di specie, l , in ottemperanza al nuovo dettato normativo , ha comunicato alla CP_1 ricorrente la variazione delle giornate agricole per gli anni 2017 e 2018 con provvedimento notificatole in data 24 marzo 2022. Avverso siffatto provvedimento la NO proponeva Pt_1 tempestivamente ricorso amministrativo in data 22 aprile 2022 , ricorso che veniva riscontrato negativamente dall' , Sennonché , nonostante il provvedimento di rigetto sia datato 14 luglio CP_1
2022 , non vi è prova agli atti che esso sia stato tempestivamente comunicato all'interessata atteso che la documentazione prodotta dalla ricorrente attesta un'unica comunicazione avvenuta nell'ottobre del 2022 , quando ormai si era già compiuto il silenzio rigetto .
Ma se il silenzio rigetto si compie allo scadere dei 90 giorni dall'inoltro del ricorso amministrativo ,
e quindi in data 21 luglio 2022 , dalla predetta data la ricorrente aveva tempo 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario e poiché , nella specie , il ricorso è stato depositato in data 18 novembre 2022
.a tale data non era maturata alcuna decadenza .
Nel merito , invece , il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Tale conclusione si impone nonostante le prove raccolte nel corso del presente giudizio sembrino confermare le deduzioni attoree circa l'avvenuta instaurazione , negli anni 2017 e 2018 , di rapporti di lavoro a tempo determinato in luogo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato affermato dall' . CP_1
Le dichiarazioni testimoniali raccolte , infatti , vuoi perché provenienti da ricorrenti in causa analoga
, vuoi perché provenienti da persona legata da vincolo affettivo con la ricorrente , non appaiono idonee a superare le risultanze acquisite nel corso delle indagini ispettive a carico dell' . Parte_4
Le indagini effettuate in sede ispettiva rappresentano infatti un'azienda con attività produttiva a ciclo continuo ,che richiedeva la presenza costante di almeno dieci dipendenti, laddove dalle denunce trimestrali presentate dall'azienda , nonché dal libro unico del lavoro , tutto il personale , sia addetto alla produzione , sia alla vendita , sia alla mungitura ed al trasporto , risulta formalmente assunto ogni anno con contratti a tempo determinato ( OTD ) .
Da detta documentazione sembrerebbe emergere addirittura che per i primi giorni dell'anno nessun lavoratore dipendente avrebbe lavorato per la ditta , nonostante questa abbia svolto regolarmente attività di produzione e vendita , E lo stesso è a dirsi per alcune giornate durante l'anno , soprattutto coincidenti con la domenica , in cui il Libro unico sembrerebbe attestare l'assenza di qualsiasi lavoratore o la presenza al massimo di un solo lavoratore per tutti gli ambiti produttivi . Sennonché le stesse dichiarazioni rese dal titolare dell' smentiscono i predetti dati Pt_4 documentali .
Dalle dichiarazioni rese dal , coerentemente con quanto dichiarato da altri lavoratori , emerge Pt_2 che la forza lavoro operante nell'azienda è sempre stata numericamente costante nell'arco degli anni
:
due persone addette quotidianamente alla vendita , che si alternavano negli orari di apertura del punto vendita ( aperto ogni giorni per sette giorni a settimana dalle ore 7,30 alle ore 20,30 ) , con turni ciascuno di sei ore e trenta al giorno per sei giorni alla settimana;
tre persone addette quotidianamente alla produzione e , in particolare , alla prima trasformazione del latto , ovvero il casaro e due aiutanti che lavoravano insieme su turni notturni di non meno di sei ore e trenta su sei giorni a settimana , con un giorno di riposo a settimana fruito a rotazione tra gli stessi;
due persone addette al confezionamento e spedizione che , in concomitanza con l'aumento della domanda di prodotto corrispondente all'aumento del volume di affari , evidente dall'esame delle fatture e dal registro corrispettivi , sono diventate tre a far data dal 2016 e quattro dalla seconda metà dell'anno 2017 ; due persone addette alla mungitura in forma meccanica delle bufale , nonché alla cura generale delle bufale , di regola di etnia indiana , diventate tre a fine 2016 in concomitanza con l'aumento delle bufale;
una persona addetta all'autotrasporto del prodotto presso vari clienti .
Tale personale è stato impiegato in modo continuativo , spesso senza soluzione di continuità per diversi anni , per rispondere ad esigenze ordinarie e non stagionali , atteso che l'azienda opera con le stesse modalità e produce gli stessi fatturati per tutto l'anno solare , sebbene con picchi stagionali leggermente variabili , per far fronte ai quali viene assunto personale a tempo determinato . Al contrario , il nucleo essenziale del personale impiegato dall'azienda per l'intero anno solare deve considerarsi a tempo indeterminato .
In tal senso le dichiarazioni acquisite dalla maggior parte dei lavoratori assunta dalla negli anni Pt_3 dal 2013 al 2018 , con particolare riferimento al personale cessato attesa la particolare posizione di inferiorità socio economica in cui versano in generale tutti i lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro . Occorre inoltre tener conto della circostanza che molti lavoratori , pur avendo lavorato senza soluzione di continuità in concerto , hanno chiesto ed ottenuto la indennità di disoccupazione dopo il licenziamento solo formale intimato dal alla fine di ogni anno. Parte_2
In ogni caso , alcuni dei lavoratori sentiti in fase ispettiva , forse proprio a causa della intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro , non hanno mancato di riferire della continuità dell'attività lavorativa resa da tutto il personale dipendente dell'azienda . In tal senso , infatti , sono le dichiarazioni di , , , , , , , Tes_1 Per_2 Tes_2 Per_3 Tes_3 Per_4 Tes_4 Persona_5
. E la veridicità di tali ultime dichiarazioni è peraltro confermata dai cospicui fatturati
[...] giornalieri derivanti dalla vendita di costanti quantitativi di mozzarella prodotta quotidianamente .
E , per quanto riguarda più specificamente la presenza continuativa della ricorrente , riferiscono in tal senso i signori e . Pt_5 Pt_6
Ma sono soprattutto le dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda a confermare la presenza continuativa della ricorrente al lavoro nel periodo oggetto di causa .
Lo stesso ,nella dichiarazione resa agli ispettori in data 5.11.2018 , alla presenza del Parte_2
Consulenza del Lavoro , dichiara : In aggiunta e ad integrazione di quanto già dichiarato il giorno
27.7.2018 , preciso e ribadisco che ogni giorno mediamente la presenza al lavoro è di una persona al banco vendita , due operai alle stalle , quattro o cinque operai alla produzione casearia , inoltre ogni giorno c'è un autista . Preciso , dunque , che da agosto a dicembre 2013 il casaro era il signor
e in aiuto c'era la NO e il signor ER DO . Al Banco Pt_7 Persona_6 vendita si alternavano le signore e . Alle stalle c'erano i signori Parte_8 Parte_9
e . Il personale indicato era impegnato in maniera continua. IL Persona_7 Persona_8 signor ER , a seguito di un incidente si assentò per alcuni medi a partire da ottobre credo . Nel periodo di assenza di occupato in maniera continuativa il signor . Per_9 Parte_10
Nel corso del 2014 la produzione è cresciuta , in quell'anno sono state occupate in maniera continuativa , sempre , e fino al rientro in Persona_6 Persona_10 Persona_5 attività del signor ER . Come imbustatrici erano occupate e Persona_11 Persona_12
, al banco le signore e;
alle stalle gli stessi operai che ho nominato . Tes_4 CP_2 Per_7
Nel 2015 in maniera continuativa ho occupato il signor , al posto di , Parte_11 Per_10 come cosaro , con lui lavorato e bavoso , quest'ultimo successivamente sostituito Persona_13 da . All'imbustamento e alle stalle le stesse persone già nominate , mentre al banco CP_3 da settementre è stata occupata la NO . Tes_3
Nel corso del 2016 è stato occupato in maniera continuativa il casaro , sostituito nel corso Tes_1 dell'anno da . Inoltre erano occupati in produzione , sempre in maniera continuativa Persona_14
, e . Come imbustatrici c'erano sempre la e la Persona_13 Persona_15 Per_11
insieme alla NO . Alla vendita sempre la NO e Per_12 CP_4 CP_2 Tes_3
, gli stesi operai invece alle stalle . Nel 2016 ho cominciato anche ad occupare in maniera continuativa alcun un autista , . Controparte_5 Nel corso dell'anno 2017 , in maniera continuativa sono stati occupati : e Parte_12 Per_13
come Aiuti casari , come casaro;
, e
[...] Persona_14 CP_3 Persona_11
alla produzione ( imbustamento = ; al banco la NO e Parte_1 Persona_16
; alle stalle sempre due indiani;
come autista principale sempre . CP_6 Controparte_5
Nel corso di questo anno in maniera continuativa hanno lavorato : come casaro , Persona_13
aiuto casaro , costituito da , aiuto casaro . Persona_14 Parte_13 Parte_12
All'imbustamento le signore , e . Al banco le signore , CP_3 Per_11 Pt_1 Tes_3 Per_17
e .
[...] Tes_5
Alla fine del 2017 è stato aperto punto vendita a IP . Al banco è presente in maniera continuativa la NO , sostituita all'occorrenza dalla NO . Parte_14 Persona_17
Da marzo 2018 la NO è stata sostituita dalla NO . Alle stalle sempre CP_6 Parte_15 due indiani in maniera continuativa . L'autista principale fino ad agosto è sempre stato
[...]
“. CP_5
E se è vero che con successiva comunicazione il ha invece inteso confermare il contenuto delle Pt_2 dichiarazioni trimestrali tale ravvedimento non appare idoneo ad invalidare la veridicità delle prime dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda , peraltro confermate dai fatturati realizzati giornalmente dall'azienda “.
In conclusione e tenuto conto delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell'accesso ispettivo, vanno ritenute legittime le conclusioni degli ispettori verbalizzanti circa la insussistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato denunciato dall' con riferimento alla NO Pt_4 Parte_1
.
Va infatti considerato , a conferma del carattere continuativo dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente , che il personale assunto stagionalmente dall'azienda non avrebbe consentito lo svolgimento dell'attività produttiva secondo le modalità descritte dai testi . Se infatti , all'attività di imbustamento si dedicavano due o tre persone contemporaneamente , è evidente che il ridotto numero di giornate lavorative registrato con riferimento a ciascuna dipendente non avrebbe consentito l'espletamento della normale attività lavorativa .
Il ricorso , per come proposto , va pertanto interamente rigettato .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€ 850,00 .
Salerno 26 giugno 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio