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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/08/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5277/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERRETTO ANTONIO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà delle Chioare nr. 4
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZI
[...] P.IVA_2
ANNALISA e dall'avv. NEGRI ALBERTO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vincenzi in Vicenza, Piazza Matteotti nr. 6
CONVENUTA OPPOSTA
E nei confronti di:
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_3
TRETTI GIOVANNI del Foro di Vicenza e dall'avv. SCOFONE CARLO e
MANTERO NICCOLO' MARIA del Foro di Genova e con domicilio eletto presso lo pagina 1 di 18 studio dell'avv. Tretti in Bassano del Grappa (VI), Viale XI Febbraio nr. 1
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
A – In rito
In via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Mogliano Parte_2
Veneto (TV), via Marocchesa 14, indirizzo PEC:
Email_1
B – Nel merito
1 - In via preliminare, ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta ex art.648 c.p.c. per le ragioni indicate in narrativa.
2 - In via principale, dichiararsi la nullità ed inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocarsi lo stesso per i motivi di cui in narrativa nei confronti della opponente, dichiarandosi che per effetto della compensazione eccepita l'opponente nulla deve alla opposta per le ragioni accluse all'ingiunzione o altra ragione connessa all'esecuzione dei contratti di cui è causa.
3 - in via subordinata, accertarsi e dichiararsi tenuta , nella Parte_2
denegata e non creduta ipotesi per cui un qualsiasi importo e per qualsiasi titolo siano riconosciuti dal Tribunale alla opposta per le ragioni di cui è causa,
a corrispondere il predetto importo al Comune di Pianezze in ragione delle pagina 2 di 18 garanzie prestate e in relazione ai massimali esposti, condannando la stessa a versare il predetto importo, con interessi legali e Parte_2
rivalutazione dal 31.07.22 al saldo effettivo.
4 – in via di ulteriore subordine, laddove per effetto della applicazione dei massimali assicurativi previsti contrattualmente nella presente vicenda, per cui l'importo dovuto al per l'inadempimento di non trovi integrale Pt_1 CP_1
copertura in quanto la compagnia sia tenuta a versare, condannarsi Pt_2
al versamento, a favore del del relativo importo CP_1 Parte_1
residuo non coperto dalle polizze assicurative in atti, come accertato e quantificato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
C - Comunque con vittoria di spese e competenze di causa, incluso 15% oltre a
IVA e CPA per legge, anche relative alla chiamata in causa
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
In via pregiudiziale
Concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito.
Respingersi tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte da controparte,
anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n.1623/23 del Tribunale di Vicenza, emesso in data 18.08.23.
In subordine nel merito.
Accertarsi e dichiararsi che tutte risulta creditrice nei confronti Controparte_1
del della somma di euro € 41.407,87, o della maggior o Parte_1
pagina 3 di 18 minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
PER LA TERZA CHIAMATA:
Si chiede che il Tribunale Ill.mo Voglia:
respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta stragiudiziale giudiziale di escussione delle polizze fideiussorie nn. 340220557 e 340220558 emesse da nell'interesse della ed a favore del Parte_2 Controparte_1 [...]
; Parte_1
accertare e dichiarare che nulla deve al Parte_2 Parte_1
in dipendenza delle polizze fideiussorie nn. 340220557 e 340220558;
[...]
accertare e dichiarare che nulla deve al Parte_2 Parte_1
in relazione alle polizze fideiussorie nn. 340220557 e 340220558 per
[...]
effetto della insussistenza di ragioni creditorie del beneficiario di polizza e, se necessario, accertare e dichiarare la compensazione integrale tra le somme richieste dal a e le somme dovute dal Parte_1 Parte_2 Parte_1
a e conseguentemente accertare e dichiarare l'integrale
[...] Controparte_1
estinzione delle polizze fideiussorie nn. 340220557 e 340220558;
in via subordinata e con espressa riserva di gravame:
pagina 4 di 18 accertare e dichiarare che dovrà essere condannata a versare al Parte_2
i soli importi che eventualmente risulteranno provati e le sole Parte_1
somme ritenute indennizzabili sulla base del testo delle polizze fideiussorie nn.
340220557 e 340220558 e nei limiti dei soli massimali che risulteranno azionabili in relazione a tali polizze, con l'indicazione che l'importo massimo escutibile sarà la somma di € 39.777,23;
in ogni caso, in via riconvenzionale:
nell'ipotesi in cui fosse riconosciuto anche solo parzialmente il diritto del ad escutere le polizze fideiussorie nn. 340220557 e 340220558, Parte_1
e per l'effetto fosse condannata al pagamento di qualsivoglia Parte_2
somma, dichiari tenuta e condanni in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare, pagare e/o versare a Parte_2
qualsivoglia importo dovesse la Compagnia avere pagato in favore del Parte_1
in relazione alle polizze nn. 340220557 e 340220558;
[...]
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
si oppone ad eventuali nuove conclusioni ovvero alle eventuali Parte_2
conclusioni modificate dalle controparti oltre i termini di legge imposti dall'art. 171-
ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
1623/2023 R. Ing. (R.G. 4115/2023) emesso in data 18/22.08.23 da questo
Tribunale con il quale gli era stato ingiunto di pagare a in Controparte_1
pagina 5 di 18 concordato (d'ora in avanti ), entro quaranta giorni dalla notifica, la CP_1
somma di € 41.407,87, gli interessi moratori al saggio ex art. 5 D.lgs. 231/2002
dalle scadenze indicate nelle fatture azionate al saldo e le spese della procedura di ingiunzione a titolo di credito insoluto portato da quattro fatture (n. 42, 43P,
46P e 47P del 2022) relative all'appalto per il servizio di raccolta differenziata,
trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e altri servizi relativo a Comuni di Molvena e Mason Vicentino, poi fusi nel Comune
di Parte_1
Il fondava la propria opposizione sui gravi disservizi ed Pt_1
inadempimenti al contratto da parte di avvenuti in più occasioni dal mese CP_1
di maggio 2022 e che l'Ente comunale aveva provveduto a contestare all'appaltatore, irrogando anche le penali previste dall'art. 19 delle CSA, da compensarsi con le fatture del mese successivo emesse da Quest'ultima, CP_1
tuttavia, pur resa edotta delle penali applicate, non aveva provveduto a defalcarle dall'importo richiesto, formulando una sola tardiva contestazione con missiva del 13.07.22, a cui il aveva replicato con missiva del Pt_1
successivo 18.07.22. Preso atto della controversia esistente le parti avevano stipulato un atto transattivo in data 26.07.22, considerando gli inadempimenti
CP_ maturati fino al mese di luglio 2022, tuttavia, non adempiva alla transazione che veniva dichiarata risolta dal nell'agosto 2022. I Pt_1
continui disservizi dell'appaltatore avevano costretto l'Ente a procedere ad affidare a terzo soggetto servizi sostitutivi e quantificare l'importo totale delle penali, comunicate a e a che aveva rilasciato CP_1 Parte_2
fideiussioni nell'ambito dell'appalto, per € 51.024,40 oltre IVA al 10%.
pagina 6 di 18 In seguito, proponeva prima un ricorso ex art. 700 c.p.c. diretto a CP_1
bloccare l'escussione delle polizze fideiussorie e il giudice, dando atto della compensazione dei rispettivi debiti e crediti, disponeva che la garante corrispondesse la differenza pari ad € 9.616,53. proponeva reclamo che CP_1
veniva rigettato e versava al il predetto importo. Parte_2 Pt_1
Il eccepiva che aveva richiesto, nelle fatture azionate anche Pt_1 CP_1
l'IVA, che non era dovuta in quanto in regime di split payment ed elencava specificamente tutti gli inadempimenti dell'appaltatrice per i quali aveva applicato le penali e i costi sostenuti che così dettagliava: € 6.525 per penali dei mesi di maggio e giugno 2022, € 28.322,50 per penali del mese di luglio 2022 ed
€ 16.176,90 per spese sostenute per i servizi sostitutivi, eccependo la compensazione del credito azionato in via monitoria con il proprio controcredito non coperto dal pagamento della garante e quindi per la somma residua in linea capitale di € 41.407,87. In via gradata chiedeva, previa chiamata in causa di affinché fosse condannata a pagare al Parte_2
eventuali somme da quest'ultimo dovute a Concludeva quindi Pt_1 CP_1
come in atti previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività del d.i.
opposto.
II. Si costituiva in giudizio negando gli inadempimenti addebitati CP_1
dal e concludendo, previa concessione della p.e. del d.i. opposto per il Pt_1
rigetto delle domande attoree e la conferma del d.i. opposto.
III. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio
[...]
(d'ora in avanti ) rilevando di aver rilasciato due garanzie Parte_2 Pt_2
separate per gli allora Comuni di Molvena e Mason Vicentino e precisando che pagina 7 di 18 i massimali di polizza complessivi erano pari ad € 39.777,23 e precisamente €
10.502,42 per la polizza n. 34020557 ed € 29.274,81 per la polizza n. 34020558.
CP_ contestava poi, in analogia con quanto dedotto da la debenza e Pt_2
comunque la fondatezza delle penali pretese dal opponente e Pt_1
comunque la sussistenza di un danno in capo al indennizzabile dalle Pt_1
predette polizze. In ogni caso chiedeva disporsi la compensazione tra i crediti e debiti del e di e formulava domanda riconvenzionale di Pt_1 CP_1
condanna della convenuta a rifonderle qualsivoglia somma dovesse essere tenuta a pagare a favore dell'Ente opponente.
IV. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., con ordinanza del 24.10.24
era respinta l'istanza di concessione della p.e. del d.i. opposto e ammesse le prove orali. Esperito l'incombente, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 10.07.25 e all'esito trattenuta dal g.i.
in decisione.
V. L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
V.
1. Sugli importi richiesti a titolo di IVA nel decreto ingiuntivo. Il
decreto ingiuntivo reca l'intimazione al pagamento di una somma corrispondente all'ammontare delle quattro fatture azionate al lordo di IVA.
Rispetto all'importo ingiunto, l'imposta sul valore aggiunto al 10% ammonta complessivamente ad € 3.764,36, mentre il credito in linea capitale ad €
37.643,51.
A fronte dell'eccezione dell'opponente, la convenuta non ha contestato che, nel rapporto in esame, fosse applicabile il sistema della scissione dei pagamenti (split payment) - previsto dall'art. 17 ter del DPR n. 633/72, come pagina 8 di 18 modificato dall'art. 1 comma 629 della legge n. 190/14 - in virtù del quale,
nell'ambito delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali, il debitore dell'IVA è il committente anziché, come avviene normalmente, il prestatore del servizio (peraltro nelle fatture azionate
è indicata, correttamente, la dicitura S - scissione dei pagamenti nel campo esigibilità iva/riferimenti normativa). Pertanto il non è Parte_1
tenuto a corrispondere l'IVA all'appaltatore, dovendo versare l'imposta all'Erario.
V.
2. Sull'applicazione delle penali contrattuali. Va premesso che il capitolato speciale d'appalto che regolava il rapporto contrattuale per cui è
causa, all'art. 19, prevedeva la facoltà dell'amministrazione, in caso di inadempienze contrattuali nello svolgimento del servizio, di applicare ai danni dell'appaltatore una penale compresa tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 1.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio di raccolta e trasporto “porta a porta” dei rifiuti e per ogni altra inadempienza al contratto. La norma del capitolato prevedeva una previa contestazione dell'inadempienza da parte dell'ente, con facoltà dell'appaltatore di replicare entro dieci giorni e conseguente determinazione della penale mediante provvedimento del con trattenuta del corrispondente importo sulla Pt_1
rata di canone immediatamente successiva alla notifica del provvedimento,
fatta salva la rivalsa dell'Ente per i danni cagionati e il costo di eventuali servizi sostitutivi.
pagina 9 di 18 Le penali sono state contestate a dal con le determine n. CP_1 Pt_1
240/22 (doc. 6 attore), n. 262/22 (doc. 8 attore) e n. 322/22 (doc. 16 attore):
- con la prima era applicata una penale complessiva di € 1.485 Iva
completa relativa al servizio raccolta vetro e al servizio ecocentro:
- con la seconda era applicata, per i servizi del mese di giugno 2022, una penale complessiva di € 14.711,80 Iva compresa relativa ai seguenti servizi:
pagina 10 di 18 - con la terza era applicata una penale complessiva, per i servizi del mese di luglio 2022, pari ad € 28.322,50 Iva compresa relativa ai seguenti servizi:
pagina 11 di 18 pagina 12 di 18 A fronte di tali contestazioni eccepiva quanto segue: CP_1
1. i disservizi a cui era conseguita la penale di cui alla determina n.
262/2022 erano riferibili a disservizi del luglio 2021, mai comunicati a e CP_1
pagina 13 di 18 quindi l'applicazione della predetta era tardiva e si riferiva a disservizi occorsi in una parte del territorio comunale non meglio quantificata/individuata;
2. la penale relativa all'ecocentro era infondata in quanto i cassoni dovevano essere svuotati quando avevano raggiunto la soglia di riempimento del 90% e ciò era stato fatto pochi giorni dopo, quando ancora i cassoni non avevano raggiunto la predetta soglia di riempimento;
3. le penali applicate con la seconda determinazione erano infondate in quanto il servizio di raccolta, quando non svolto, era stato recuperato nei due giorni successivi e quanto all'ecocentro valeva quanto sopra esposto;
4. la penale per la mancata consegna dei sacchi era infondata in quanto i sacchi erano stati consegnati seppure in quantità minore, tenuto conto che l'appalto terminava prima della fine dell'anno;
5. in generale era il onerato dalla prova dei disservizi Pt_1
giustificanti l'applicazione delle penali.
In relazione alle difese dell'opposta giova evidenziare che, diversamente da ciò che pare ritenere anche nell'ipotesi di pattuizione di una penale CP_1
con quale sia preventivamente quantificato il danno risarcibile nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, vige il principio per cui,
laddove sia prospettato un inesatto adempimento, incombe al creditore unicamente l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto, e di dedurre l'inesattezza dell'adempimento, spettando invece al debitore di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. (Cass. SSUU n.
pagina 14 di 18 13533/01, rv. 549956, richiamata anche da Trib. Vicenza n. 659/2025 in causa analoga instaurata dal . Controparte_2
Circa l'entità della penale, risulta dai documenti in atti come il Pt_1
abbia applicato l'importo minimo previsto della sanzione contrattuale, in riferimento ad una pluralità di inadempienze, così come previsto dall'art. 19
del capitolato, sicché non può certo parlarsi di sproporzione.
Quanto alla dedotta genericità delle contestazioni di inadempimento, i documenti di parte attrice sono sufficienti per chiarire in quali termini i servizi dovuti sarebbero stati omessi o tardivamente resi. In particolare, tali elementi si ricavano dalle determinazioni assunte dal (docc. 6, 8, 16), dalla Pt_1
corrispondenza relativa alle contestazioni inoltrate all'appaltatore (docc. 20.
23-29) e dagli alti documenti attinenti ai disservizi rilevati (docc. 17 a e b, 30,
31-34).
Era quindi onere dell'opposta provare di avere correttamente adempiuto al contratto, a fronte degli addebiti mossi dalla committenza e della propria pretesa di pagamento dell'intero importo contrattualmente stabilito.
Vi è altresì da rilevare che, oltre alla copiosa documentazione versata in causa dall'opponente, la approfondita istruttoria svolta ha confermato in toto i rilievi del (cfr. deposizioni testi e , dipendenti Pt_1 Tes_1 Tes_2
comunali, ud. 21.01.25), mentre la deposizione del teste della convenuta non ha portato elementi dirimenti a favore delle, oltretutto generiche, repliche dell'opposta ai precisi rilievi comunali. Il sig. peraltro socio maggioritario Pt_3
di e quindi con un interesse, quantomeno mediato, in causa, ha esposto CP_1
dichiarazioni per la maggior parte generiche (se non vere e proprie petizioni di pagina 15 di 18 principio, quando non ha risposto di non ricordare) rispetto ai precisi capitoli di prova formulati dal e confermati, con dovizia di particolari, dai Pt_1
predetti dipendenti comunali, che direttamente si occupavano della supervisione del servizio e delle contestazioni all'appaltatrice.
Deve essere anche valorizzato il successivo comportamento dell'opposta che ha, sostanzialmente, “abbandonato” la causa non precisando le proprie conclusioni e non depositando neanche gli scritti conclusivi, a riprova,
evidentemente, della consapevolezza (quantomeno sopravvenuta)
dell'infondatezza delle proprie difese.
L'escussione testimoniale ha anche confermato che i gravi disagi creati dalla mancata esecuzione dell'appalto da parte di hanno costretto il CP_1
ad affidare ad altre imprese e al personale comunale Parte_1
l'effettuazione del servizio sostitutivo nel mese di luglio 2022 e le prestazioni relativa all'ecocentro come da fatture prodotte in causa sub. docc. 31-34.
Evidentemente un simile onere sostenuto dall' costituisce, CP_3
per lo stesso, un danno ingiusto, di cui è responsabile la società che avrebbe dovuto garantire il servizio ordinario di raccolta rifiuti. È fondata pertanto la pretesa dell'opponente di vedere ridotto il credito nei suoi riguardi di CP_1
anche dell'importo corrispondente agli esborsi sostenuti dall'Ente in ordine a detti servizi per la somma già sopra riportata.
V.
3. In conclusione le penali contrattuali applicate e le somme dovute per servizi sostitutivi devono essere compensate fino alla concorrenza dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo, con la conseguenza che va accolta la domanda principale del Comune opponente dando atto che lo stesso nulla deve pagina 16 di 18 a in dipendenza delle fatture azionate con il d.i. opposto, che deve essere CP_1
revocato.
V.
4. In conseguenza dell'accoglimento della domanda principale attorea rimangono assorbite le domande formulate, in via subordinata, nei confronti della terza chiamata.
VI. quale parte soccombente, va condannata a rifondere le spese di CP_1
lite al La convenuta opposta deve altresì essere condannata a Pt_1
rifondere le spese di lite della terza chiamata Ciò in quanto la Pt_2
chiamata in causa è stata richiesta dall'opponente al fine di tutelarsi nei riguardi della domanda avanzata in sede monitoria dall'opposta, risultata poi infondata. A tal fine, giova evidenziare che la domanda di garanzia svolta dal avverso la compagnia non era infondata o inammissibile, in quanto Pt_1
volta ad essere manlevato per il caso in cui non fosse stata riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata. Ciò risulta chiaro ove si consideri che la domanda avverso è stata espressamente subordinata Pt_2
al mancato accoglimento delle difese svolte in via principale avverso la pretesa di (v. anche Trib. Vicenza n. 659/2025). CP_1
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., in ragione del valore di causa (scaglione 26.001-52.000) al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. a favore del e al Pt_1
parametro minimo a favore di stante la ridotta attività difensiva Pt_2
svolta.
pagina 17 di 18 -
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.
1623/2023 R. Ing. – R.G. 4115/2023, emesso in data 18/22.08.23 dal Tribunale
di Vicenza);
2) dichiara che, a seguito della compensazione di cui in motivazione, null'altro
è dovuto dal a in concordato preventivo, Parte_1 Controparte_1
in relazione ai crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna in concordato preventivo a rifondere al Controparte_1 [...]
le spese di lite della presente fase di opposizione, liquidate in € Parte_1
531,60 per esborsi, € 7.616 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
come per legge;
4) condanna in concordato preventivo a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite della presente fase di opposizione, liquidate in € 518 Parte_2
per esborsi, € 3.809 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 14/08/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5277/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERRETTO ANTONIO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà delle Chioare nr. 4
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZI
[...] P.IVA_2
ANNALISA e dall'avv. NEGRI ALBERTO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vincenzi in Vicenza, Piazza Matteotti nr. 6
CONVENUTA OPPOSTA
E nei confronti di:
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_3
TRETTI GIOVANNI del Foro di Vicenza e dall'avv. SCOFONE CARLO e
MANTERO NICCOLO' MARIA del Foro di Genova e con domicilio eletto presso lo pagina 1 di 18 studio dell'avv. Tretti in Bassano del Grappa (VI), Viale XI Febbraio nr. 1
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
A – In rito
In via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Mogliano Parte_2
Veneto (TV), via Marocchesa 14, indirizzo PEC:
Email_1
B – Nel merito
1 - In via preliminare, ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta ex art.648 c.p.c. per le ragioni indicate in narrativa.
2 - In via principale, dichiararsi la nullità ed inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocarsi lo stesso per i motivi di cui in narrativa nei confronti della opponente, dichiarandosi che per effetto della compensazione eccepita l'opponente nulla deve alla opposta per le ragioni accluse all'ingiunzione o altra ragione connessa all'esecuzione dei contratti di cui è causa.
3 - in via subordinata, accertarsi e dichiararsi tenuta , nella Parte_2
denegata e non creduta ipotesi per cui un qualsiasi importo e per qualsiasi titolo siano riconosciuti dal Tribunale alla opposta per le ragioni di cui è causa,
a corrispondere il predetto importo al Comune di Pianezze in ragione delle pagina 2 di 18 garanzie prestate e in relazione ai massimali esposti, condannando la stessa a versare il predetto importo, con interessi legali e Parte_2
rivalutazione dal 31.07.22 al saldo effettivo.
4 – in via di ulteriore subordine, laddove per effetto della applicazione dei massimali assicurativi previsti contrattualmente nella presente vicenda, per cui l'importo dovuto al per l'inadempimento di non trovi integrale Pt_1 CP_1
copertura in quanto la compagnia sia tenuta a versare, condannarsi Pt_2
al versamento, a favore del del relativo importo CP_1 Parte_1
residuo non coperto dalle polizze assicurative in atti, come accertato e quantificato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
C - Comunque con vittoria di spese e competenze di causa, incluso 15% oltre a
IVA e CPA per legge, anche relative alla chiamata in causa
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
In via pregiudiziale
Concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito.
Respingersi tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte da controparte,
anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n.1623/23 del Tribunale di Vicenza, emesso in data 18.08.23.
In subordine nel merito.
Accertarsi e dichiararsi che tutte risulta creditrice nei confronti Controparte_1
del della somma di euro € 41.407,87, o della maggior o Parte_1
pagina 3 di 18 minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
PER LA TERZA CHIAMATA:
Si chiede che il Tribunale Ill.mo Voglia:
respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta stragiudiziale giudiziale di escussione delle polizze fideiussorie nn. 340220557 e 340220558 emesse da nell'interesse della ed a favore del Parte_2 Controparte_1 [...]
; Parte_1
accertare e dichiarare che nulla deve al Parte_2 Parte_1
in dipendenza delle polizze fideiussorie nn. 340220557 e 340220558;
[...]
accertare e dichiarare che nulla deve al Parte_2 Parte_1
in relazione alle polizze fideiussorie nn. 340220557 e 340220558 per
[...]
effetto della insussistenza di ragioni creditorie del beneficiario di polizza e, se necessario, accertare e dichiarare la compensazione integrale tra le somme richieste dal a e le somme dovute dal Parte_1 Parte_2 Parte_1
a e conseguentemente accertare e dichiarare l'integrale
[...] Controparte_1
estinzione delle polizze fideiussorie nn. 340220557 e 340220558;
in via subordinata e con espressa riserva di gravame:
pagina 4 di 18 accertare e dichiarare che dovrà essere condannata a versare al Parte_2
i soli importi che eventualmente risulteranno provati e le sole Parte_1
somme ritenute indennizzabili sulla base del testo delle polizze fideiussorie nn.
340220557 e 340220558 e nei limiti dei soli massimali che risulteranno azionabili in relazione a tali polizze, con l'indicazione che l'importo massimo escutibile sarà la somma di € 39.777,23;
in ogni caso, in via riconvenzionale:
nell'ipotesi in cui fosse riconosciuto anche solo parzialmente il diritto del ad escutere le polizze fideiussorie nn. 340220557 e 340220558, Parte_1
e per l'effetto fosse condannata al pagamento di qualsivoglia Parte_2
somma, dichiari tenuta e condanni in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare, pagare e/o versare a Parte_2
qualsivoglia importo dovesse la Compagnia avere pagato in favore del Parte_1
in relazione alle polizze nn. 340220557 e 340220558;
[...]
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
si oppone ad eventuali nuove conclusioni ovvero alle eventuali Parte_2
conclusioni modificate dalle controparti oltre i termini di legge imposti dall'art. 171-
ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
1623/2023 R. Ing. (R.G. 4115/2023) emesso in data 18/22.08.23 da questo
Tribunale con il quale gli era stato ingiunto di pagare a in Controparte_1
pagina 5 di 18 concordato (d'ora in avanti ), entro quaranta giorni dalla notifica, la CP_1
somma di € 41.407,87, gli interessi moratori al saggio ex art. 5 D.lgs. 231/2002
dalle scadenze indicate nelle fatture azionate al saldo e le spese della procedura di ingiunzione a titolo di credito insoluto portato da quattro fatture (n. 42, 43P,
46P e 47P del 2022) relative all'appalto per il servizio di raccolta differenziata,
trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e altri servizi relativo a Comuni di Molvena e Mason Vicentino, poi fusi nel Comune
di Parte_1
Il fondava la propria opposizione sui gravi disservizi ed Pt_1
inadempimenti al contratto da parte di avvenuti in più occasioni dal mese CP_1
di maggio 2022 e che l'Ente comunale aveva provveduto a contestare all'appaltatore, irrogando anche le penali previste dall'art. 19 delle CSA, da compensarsi con le fatture del mese successivo emesse da Quest'ultima, CP_1
tuttavia, pur resa edotta delle penali applicate, non aveva provveduto a defalcarle dall'importo richiesto, formulando una sola tardiva contestazione con missiva del 13.07.22, a cui il aveva replicato con missiva del Pt_1
successivo 18.07.22. Preso atto della controversia esistente le parti avevano stipulato un atto transattivo in data 26.07.22, considerando gli inadempimenti
CP_ maturati fino al mese di luglio 2022, tuttavia, non adempiva alla transazione che veniva dichiarata risolta dal nell'agosto 2022. I Pt_1
continui disservizi dell'appaltatore avevano costretto l'Ente a procedere ad affidare a terzo soggetto servizi sostitutivi e quantificare l'importo totale delle penali, comunicate a e a che aveva rilasciato CP_1 Parte_2
fideiussioni nell'ambito dell'appalto, per € 51.024,40 oltre IVA al 10%.
pagina 6 di 18 In seguito, proponeva prima un ricorso ex art. 700 c.p.c. diretto a CP_1
bloccare l'escussione delle polizze fideiussorie e il giudice, dando atto della compensazione dei rispettivi debiti e crediti, disponeva che la garante corrispondesse la differenza pari ad € 9.616,53. proponeva reclamo che CP_1
veniva rigettato e versava al il predetto importo. Parte_2 Pt_1
Il eccepiva che aveva richiesto, nelle fatture azionate anche Pt_1 CP_1
l'IVA, che non era dovuta in quanto in regime di split payment ed elencava specificamente tutti gli inadempimenti dell'appaltatrice per i quali aveva applicato le penali e i costi sostenuti che così dettagliava: € 6.525 per penali dei mesi di maggio e giugno 2022, € 28.322,50 per penali del mese di luglio 2022 ed
€ 16.176,90 per spese sostenute per i servizi sostitutivi, eccependo la compensazione del credito azionato in via monitoria con il proprio controcredito non coperto dal pagamento della garante e quindi per la somma residua in linea capitale di € 41.407,87. In via gradata chiedeva, previa chiamata in causa di affinché fosse condannata a pagare al Parte_2
eventuali somme da quest'ultimo dovute a Concludeva quindi Pt_1 CP_1
come in atti previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività del d.i.
opposto.
II. Si costituiva in giudizio negando gli inadempimenti addebitati CP_1
dal e concludendo, previa concessione della p.e. del d.i. opposto per il Pt_1
rigetto delle domande attoree e la conferma del d.i. opposto.
III. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio
[...]
(d'ora in avanti ) rilevando di aver rilasciato due garanzie Parte_2 Pt_2
separate per gli allora Comuni di Molvena e Mason Vicentino e precisando che pagina 7 di 18 i massimali di polizza complessivi erano pari ad € 39.777,23 e precisamente €
10.502,42 per la polizza n. 34020557 ed € 29.274,81 per la polizza n. 34020558.
CP_ contestava poi, in analogia con quanto dedotto da la debenza e Pt_2
comunque la fondatezza delle penali pretese dal opponente e Pt_1
comunque la sussistenza di un danno in capo al indennizzabile dalle Pt_1
predette polizze. In ogni caso chiedeva disporsi la compensazione tra i crediti e debiti del e di e formulava domanda riconvenzionale di Pt_1 CP_1
condanna della convenuta a rifonderle qualsivoglia somma dovesse essere tenuta a pagare a favore dell'Ente opponente.
IV. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., con ordinanza del 24.10.24
era respinta l'istanza di concessione della p.e. del d.i. opposto e ammesse le prove orali. Esperito l'incombente, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 10.07.25 e all'esito trattenuta dal g.i.
in decisione.
V. L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
V.
1. Sugli importi richiesti a titolo di IVA nel decreto ingiuntivo. Il
decreto ingiuntivo reca l'intimazione al pagamento di una somma corrispondente all'ammontare delle quattro fatture azionate al lordo di IVA.
Rispetto all'importo ingiunto, l'imposta sul valore aggiunto al 10% ammonta complessivamente ad € 3.764,36, mentre il credito in linea capitale ad €
37.643,51.
A fronte dell'eccezione dell'opponente, la convenuta non ha contestato che, nel rapporto in esame, fosse applicabile il sistema della scissione dei pagamenti (split payment) - previsto dall'art. 17 ter del DPR n. 633/72, come pagina 8 di 18 modificato dall'art. 1 comma 629 della legge n. 190/14 - in virtù del quale,
nell'ambito delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali, il debitore dell'IVA è il committente anziché, come avviene normalmente, il prestatore del servizio (peraltro nelle fatture azionate
è indicata, correttamente, la dicitura S - scissione dei pagamenti nel campo esigibilità iva/riferimenti normativa). Pertanto il non è Parte_1
tenuto a corrispondere l'IVA all'appaltatore, dovendo versare l'imposta all'Erario.
V.
2. Sull'applicazione delle penali contrattuali. Va premesso che il capitolato speciale d'appalto che regolava il rapporto contrattuale per cui è
causa, all'art. 19, prevedeva la facoltà dell'amministrazione, in caso di inadempienze contrattuali nello svolgimento del servizio, di applicare ai danni dell'appaltatore una penale compresa tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 1.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio di raccolta e trasporto “porta a porta” dei rifiuti e per ogni altra inadempienza al contratto. La norma del capitolato prevedeva una previa contestazione dell'inadempienza da parte dell'ente, con facoltà dell'appaltatore di replicare entro dieci giorni e conseguente determinazione della penale mediante provvedimento del con trattenuta del corrispondente importo sulla Pt_1
rata di canone immediatamente successiva alla notifica del provvedimento,
fatta salva la rivalsa dell'Ente per i danni cagionati e il costo di eventuali servizi sostitutivi.
pagina 9 di 18 Le penali sono state contestate a dal con le determine n. CP_1 Pt_1
240/22 (doc. 6 attore), n. 262/22 (doc. 8 attore) e n. 322/22 (doc. 16 attore):
- con la prima era applicata una penale complessiva di € 1.485 Iva
completa relativa al servizio raccolta vetro e al servizio ecocentro:
- con la seconda era applicata, per i servizi del mese di giugno 2022, una penale complessiva di € 14.711,80 Iva compresa relativa ai seguenti servizi:
pagina 10 di 18 - con la terza era applicata una penale complessiva, per i servizi del mese di luglio 2022, pari ad € 28.322,50 Iva compresa relativa ai seguenti servizi:
pagina 11 di 18 pagina 12 di 18 A fronte di tali contestazioni eccepiva quanto segue: CP_1
1. i disservizi a cui era conseguita la penale di cui alla determina n.
262/2022 erano riferibili a disservizi del luglio 2021, mai comunicati a e CP_1
pagina 13 di 18 quindi l'applicazione della predetta era tardiva e si riferiva a disservizi occorsi in una parte del territorio comunale non meglio quantificata/individuata;
2. la penale relativa all'ecocentro era infondata in quanto i cassoni dovevano essere svuotati quando avevano raggiunto la soglia di riempimento del 90% e ciò era stato fatto pochi giorni dopo, quando ancora i cassoni non avevano raggiunto la predetta soglia di riempimento;
3. le penali applicate con la seconda determinazione erano infondate in quanto il servizio di raccolta, quando non svolto, era stato recuperato nei due giorni successivi e quanto all'ecocentro valeva quanto sopra esposto;
4. la penale per la mancata consegna dei sacchi era infondata in quanto i sacchi erano stati consegnati seppure in quantità minore, tenuto conto che l'appalto terminava prima della fine dell'anno;
5. in generale era il onerato dalla prova dei disservizi Pt_1
giustificanti l'applicazione delle penali.
In relazione alle difese dell'opposta giova evidenziare che, diversamente da ciò che pare ritenere anche nell'ipotesi di pattuizione di una penale CP_1
con quale sia preventivamente quantificato il danno risarcibile nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, vige il principio per cui,
laddove sia prospettato un inesatto adempimento, incombe al creditore unicamente l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto, e di dedurre l'inesattezza dell'adempimento, spettando invece al debitore di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. (Cass. SSUU n.
pagina 14 di 18 13533/01, rv. 549956, richiamata anche da Trib. Vicenza n. 659/2025 in causa analoga instaurata dal . Controparte_2
Circa l'entità della penale, risulta dai documenti in atti come il Pt_1
abbia applicato l'importo minimo previsto della sanzione contrattuale, in riferimento ad una pluralità di inadempienze, così come previsto dall'art. 19
del capitolato, sicché non può certo parlarsi di sproporzione.
Quanto alla dedotta genericità delle contestazioni di inadempimento, i documenti di parte attrice sono sufficienti per chiarire in quali termini i servizi dovuti sarebbero stati omessi o tardivamente resi. In particolare, tali elementi si ricavano dalle determinazioni assunte dal (docc. 6, 8, 16), dalla Pt_1
corrispondenza relativa alle contestazioni inoltrate all'appaltatore (docc. 20.
23-29) e dagli alti documenti attinenti ai disservizi rilevati (docc. 17 a e b, 30,
31-34).
Era quindi onere dell'opposta provare di avere correttamente adempiuto al contratto, a fronte degli addebiti mossi dalla committenza e della propria pretesa di pagamento dell'intero importo contrattualmente stabilito.
Vi è altresì da rilevare che, oltre alla copiosa documentazione versata in causa dall'opponente, la approfondita istruttoria svolta ha confermato in toto i rilievi del (cfr. deposizioni testi e , dipendenti Pt_1 Tes_1 Tes_2
comunali, ud. 21.01.25), mentre la deposizione del teste della convenuta non ha portato elementi dirimenti a favore delle, oltretutto generiche, repliche dell'opposta ai precisi rilievi comunali. Il sig. peraltro socio maggioritario Pt_3
di e quindi con un interesse, quantomeno mediato, in causa, ha esposto CP_1
dichiarazioni per la maggior parte generiche (se non vere e proprie petizioni di pagina 15 di 18 principio, quando non ha risposto di non ricordare) rispetto ai precisi capitoli di prova formulati dal e confermati, con dovizia di particolari, dai Pt_1
predetti dipendenti comunali, che direttamente si occupavano della supervisione del servizio e delle contestazioni all'appaltatrice.
Deve essere anche valorizzato il successivo comportamento dell'opposta che ha, sostanzialmente, “abbandonato” la causa non precisando le proprie conclusioni e non depositando neanche gli scritti conclusivi, a riprova,
evidentemente, della consapevolezza (quantomeno sopravvenuta)
dell'infondatezza delle proprie difese.
L'escussione testimoniale ha anche confermato che i gravi disagi creati dalla mancata esecuzione dell'appalto da parte di hanno costretto il CP_1
ad affidare ad altre imprese e al personale comunale Parte_1
l'effettuazione del servizio sostitutivo nel mese di luglio 2022 e le prestazioni relativa all'ecocentro come da fatture prodotte in causa sub. docc. 31-34.
Evidentemente un simile onere sostenuto dall' costituisce, CP_3
per lo stesso, un danno ingiusto, di cui è responsabile la società che avrebbe dovuto garantire il servizio ordinario di raccolta rifiuti. È fondata pertanto la pretesa dell'opponente di vedere ridotto il credito nei suoi riguardi di CP_1
anche dell'importo corrispondente agli esborsi sostenuti dall'Ente in ordine a detti servizi per la somma già sopra riportata.
V.
3. In conclusione le penali contrattuali applicate e le somme dovute per servizi sostitutivi devono essere compensate fino alla concorrenza dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo, con la conseguenza che va accolta la domanda principale del Comune opponente dando atto che lo stesso nulla deve pagina 16 di 18 a in dipendenza delle fatture azionate con il d.i. opposto, che deve essere CP_1
revocato.
V.
4. In conseguenza dell'accoglimento della domanda principale attorea rimangono assorbite le domande formulate, in via subordinata, nei confronti della terza chiamata.
VI. quale parte soccombente, va condannata a rifondere le spese di CP_1
lite al La convenuta opposta deve altresì essere condannata a Pt_1
rifondere le spese di lite della terza chiamata Ciò in quanto la Pt_2
chiamata in causa è stata richiesta dall'opponente al fine di tutelarsi nei riguardi della domanda avanzata in sede monitoria dall'opposta, risultata poi infondata. A tal fine, giova evidenziare che la domanda di garanzia svolta dal avverso la compagnia non era infondata o inammissibile, in quanto Pt_1
volta ad essere manlevato per il caso in cui non fosse stata riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata. Ciò risulta chiaro ove si consideri che la domanda avverso è stata espressamente subordinata Pt_2
al mancato accoglimento delle difese svolte in via principale avverso la pretesa di (v. anche Trib. Vicenza n. 659/2025). CP_1
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., in ragione del valore di causa (scaglione 26.001-52.000) al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. a favore del e al Pt_1
parametro minimo a favore di stante la ridotta attività difensiva Pt_2
svolta.
pagina 17 di 18 -
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.
1623/2023 R. Ing. – R.G. 4115/2023, emesso in data 18/22.08.23 dal Tribunale
di Vicenza);
2) dichiara che, a seguito della compensazione di cui in motivazione, null'altro
è dovuto dal a in concordato preventivo, Parte_1 Controparte_1
in relazione ai crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna in concordato preventivo a rifondere al Controparte_1 [...]
le spese di lite della presente fase di opposizione, liquidate in € Parte_1
531,60 per esborsi, € 7.616 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
come per legge;
4) condanna in concordato preventivo a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite della presente fase di opposizione, liquidate in € 518 Parte_2
per esborsi, € 3.809 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 14/08/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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