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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 18/09/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 280/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Marco Trinchera Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arona, c.so Repubblica, 116, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e cessazione degli effettui civili del matrimonio
CONCLUSIONI
“Voglia emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo per il prosieguo del giudizio, rassegnando sin d'ora le seguenti pagina 1 di 4 CONDIZIONI
1) DICHIARARSI la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
vivere separatamente. CP_2
2) DICHIARARSI che la casa coniugale, sita in Invorio, Via C. Padrini n. 4B, già di proprietà del sig.
e dei suoi familiari, resterà in uso esclusivo al medesimo, unitamente ai complementi di arredo Pt_1 ivi presenti;
3) DICHIARARSI che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e, pertanto, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
4) DARE ATTO che i coniugi non hanno nulla da pretendere vicendevolmente;
5) AUTORIZZARE il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
6) DICHIARARE che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898 e, pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione dei coniugi e previ gli incombenti del caso, DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in data 25/07/2009 in Parte_1 Controparte_1
Invorio, annotato nei registri di Stato Civile dell'anzidetto Comune nella Parte II Serie A sotto al numero 11 dell'anno 2009, ORDINANDO al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni dell'emananda sentenza.
7) Con vittoria di spese, competenze ed oneri legali del presente giudizio in caso di opposizione.
In via ISTRUTTORIA si ritiene la causa già istruita documentalmente, con ogni riserva istruttoria lette le difese di controparte”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 17.3.2025, premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 25.7.2009 in Invorio, ha chiesto dichiararsi la separazione personale da
[...]
e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. CP_1
Ha riferito che dal matrimonio non erano nati figli e che la moglie, nel 2022, si era allontanata dalla casa di Invorio, dove era stata stabilita la casa coniugale, senza farvi ritorno e dare più notizie di sé.
1. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia della resistente, cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sono stati notificati, ex art. 143 c.p.c., il 28.4.2025.
2. La domanda di separazione è fondata e va accolta.
pagina 2 di 4 I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 25.7.2009 in Invorio, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2009.
E', tuttavia, cessata la comunione materiale e spirituale dei coniugi, neanche comparsa, la resistente, all'udienza di comparizione fissata al 15.7.2025, cui l'atto introduttivo le è stato notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., irreperibile all'indirizzo di Invorio, via Padrini, 4/B, cancellata dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
Non occorre statuire sulla casa coniugale (di proprietà del marito, unitamente alla madre e alla sorella) in difetto di prole di età minore, né provvedere mediante statuizioni economiche, in difetto di domanda.
3. Il ricorrente ha, altresì, svolto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi- esperisca il tentativo di conciliazione e accerti se la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa essere ricostituita secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
Spese processuali al definitivo.
PQM
Il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Invorio, il 25.7.2009.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa
PERSICO
Così deciso in Verbania in data 15.9.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 280/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Marco Trinchera Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arona, c.so Repubblica, 116, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e cessazione degli effettui civili del matrimonio
CONCLUSIONI
“Voglia emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo per il prosieguo del giudizio, rassegnando sin d'ora le seguenti pagina 1 di 4 CONDIZIONI
1) DICHIARARSI la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
vivere separatamente. CP_2
2) DICHIARARSI che la casa coniugale, sita in Invorio, Via C. Padrini n. 4B, già di proprietà del sig.
e dei suoi familiari, resterà in uso esclusivo al medesimo, unitamente ai complementi di arredo Pt_1 ivi presenti;
3) DICHIARARSI che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e, pertanto, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
4) DARE ATTO che i coniugi non hanno nulla da pretendere vicendevolmente;
5) AUTORIZZARE il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
6) DICHIARARE che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898 e, pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione dei coniugi e previ gli incombenti del caso, DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in data 25/07/2009 in Parte_1 Controparte_1
Invorio, annotato nei registri di Stato Civile dell'anzidetto Comune nella Parte II Serie A sotto al numero 11 dell'anno 2009, ORDINANDO al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni dell'emananda sentenza.
7) Con vittoria di spese, competenze ed oneri legali del presente giudizio in caso di opposizione.
In via ISTRUTTORIA si ritiene la causa già istruita documentalmente, con ogni riserva istruttoria lette le difese di controparte”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 17.3.2025, premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 25.7.2009 in Invorio, ha chiesto dichiararsi la separazione personale da
[...]
e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. CP_1
Ha riferito che dal matrimonio non erano nati figli e che la moglie, nel 2022, si era allontanata dalla casa di Invorio, dove era stata stabilita la casa coniugale, senza farvi ritorno e dare più notizie di sé.
1. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia della resistente, cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sono stati notificati, ex art. 143 c.p.c., il 28.4.2025.
2. La domanda di separazione è fondata e va accolta.
pagina 2 di 4 I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 25.7.2009 in Invorio, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2009.
E', tuttavia, cessata la comunione materiale e spirituale dei coniugi, neanche comparsa, la resistente, all'udienza di comparizione fissata al 15.7.2025, cui l'atto introduttivo le è stato notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., irreperibile all'indirizzo di Invorio, via Padrini, 4/B, cancellata dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
Non occorre statuire sulla casa coniugale (di proprietà del marito, unitamente alla madre e alla sorella) in difetto di prole di età minore, né provvedere mediante statuizioni economiche, in difetto di domanda.
3. Il ricorrente ha, altresì, svolto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi- esperisca il tentativo di conciliazione e accerti se la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa essere ricostituita secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
Spese processuali al definitivo.
PQM
Il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Invorio, il 25.7.2009.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa
PERSICO
Così deciso in Verbania in data 15.9.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
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